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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REY BBLICA ITAL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Presidente Dr. Maura Stassano
Consigliere Dr. Rocco Pavese
Consigliere rel. Dr. Francesca Tritto
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del ha
pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 235/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to CAPECE Parte 1
MARCO e presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA
VELIA, 76 84122 SALERNO
- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO e dom.to VIA
CORSO GARIBALDI C/O INPS 38 SALERNO
- appellato -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1694/2022
pubblicata in data 21.10.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2021 Parte 1
conveniva Inps dinanzi al Tribunale di Salerno Sez. Lavoro- "
al fine di sentirlo condannare alla liquidazione della somma di euro 7395,85 costituita dalla differenza tra l'importo ancora a lui spettante a titolo di TFR, sottratta la somma netta liquidata.
In particolare il Pt 1 premettendo di aver lavorato alle
dipendenze della società Controparte 2 con sede in Conza
della Campania, Area Industriale, dal 15.2.1999 al 7.10.2007,
dopo la cessazione del rapporto, risultando ancora creditore della somma di € 24.743,94, aveva ottenuto, dal Tribunale di
-Sant'Angelo dei Lombardi – Sezione Lavoro, il D.I. n. 34/2008,
per il pagamento della somma predetta, oltre accessori e spese della procedura monitoria. Respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo e fallita la Controparte_2 aveva presentato istanza di insinuazione al passivo fallimentare, in via privilegiata, per la somma di € 24.743,94, dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, con conseguente ammissione al passivo per la predetta somma quale residuo T.F.R.. Successivamente,
inoltrata istanza al Fondo di Garanzia INPS, si era visto liquidare il minore importo di € 21.983,51 risultante dall'applicazione, sull'importo liquidato, delle ritenute IRPEF
per € 7.395,85. Il ricorrente ritenendo di avere diritto alla liquidazione dell'importo maggiore, chiedeva al Tribunale la condanna dell'
INPS alla liquidazione della differenza, invocando l'applicazione dell'art. 2 L. 297/82.
L'INPS, costituitosi in primo grado, resisteva al ricorso argomentando circa la correttezza del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con sentenza del 21.10.2022, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. In particolare evidenziava che il
Fondo di Garanzia dell'Inps è vincolato a ex lege, ai sensi degli articoli 23 24 di DPR 600/73 nonché in base all'articolo 17 del
DPR numero 917 del 1986 a provvedere alla effettuazione della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulle erogazioni del TFR come tutte le società,
gli enti e le persone fisiche che corrispondono redditi da lavoro dipendente e simili. Diversamente opinando il TFR finirebbe con non essere tassato in nessuna sede. Da qui il rigetto della domanda del ricorrente.
Ricorre ora in appello il Pt 1 evidenziando che la somma ingiunta a titolo di TFR era già stata assoggettata a ritenuta da parte del datore di lavoro, pertanto la ritenuta dell'INPS si tradurrebbe in una doppia imposizione.
Si è costituito INPS che ha contro dedotto e concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
All' udienza fissata sono comparsi entrambi i difensori delle parti. Parte appellante ha dichiarato di voler rinunciare all'appello con richiesta di compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
Parte appellata, a sua volta, ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione di spese di lite.
Orbene, come precisato da Cass. sent. n. 5250 del 6/3/2018:
"Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.” Come chiarito in motivazione dalla pronuncia poc'anzi richiamata, l'identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che,
nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), ad_entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'art. 306 c.p.c., u.c. per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06:
"L'art. 306 c.p.c., comma 4, secondo periodo, attribuisce al giudice in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, comma 1 medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nell'art. 92 c.p.c., commi 1 e 2 che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità
delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi")>>.
Va in ogni caso rammentata la previsione contenuta nello stesso art. 306, 4° comma, c.p.c., in base alla quale la regola per cui il rimborso delle spese di lite è posto a carico del rinunciante può essere derogata sulla base di “diverso accordo"
intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 21/04/2023 e vertente tra Parte 1
[...] (parte appellante) e Controparte_1
[...] (parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1694/2022 resa in data
21/10/2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta,
così provvede:
dichiara estinto il giudizio per rinuncia all'appello;
compensa interamente le spese di questo grado di giudizio.
Salerno, 07/04/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano