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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2024 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIGHINI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI ELENA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA PADRE ONORIO, 1 PARMA, giusta procura in atti
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini di legge, per via telematica.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
oppone il decreto ingiuntivo n. 1421/23, con cui (e per essa Parte_1 Controparte_1
, pretende la somma di € 194.564,89, per saldo contabile (negativo) del conto corrente CP_1 ordinario n. 10077333.
La difesa dell'opponente ha proposto una serie di contestazioni, che richiamano questioni seriali nel contenzioso settoriale, che concernono la titolarità del credito e la legittimazione ad agire. Si procede con la massima brevità, richiamando i principi che si ritengono maggiormente coerenti con il sistema, partendo dal presupposto che l'ordinamento predispone una serie di norme e di garanzie per il cliente che sono senz'altro finalizzate
1. a impedire che questi corra il rischio chiamato a pagare due (o più) volte lo stesso debito,
2. a impedire che questi paghi un debito, il cui importo sia gonfiato di somme che egli non ha mai avuto consapevolezza che concorrevano a comporre il debito.
Esula, invece, dall'intenzione del legislatore ritagliare profili di normativa che giovino al debitore per sottrarsi all'obbligo di pagamento.
Con il primo motivo di opposizione al titolo esecutivo, la difesa di deduce l'incapacità di agire Pt_1 di non risultandone l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 CP_1
TUB.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già affermato da C. n. 7243/24, ossia che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.). Parte opposta ha dunque facoltà di agire per recuperare il credito.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente contesta che vi sia prova della titolarità della posizione attiva in capo a . Sul punto, che concerne un problema di titolarità della Controparte_2 posizione attiva azionata in causa1 – dunque non soggetta a preclusioni processuali – vale il principio per cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
pagina 2 di 5 notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (C. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto:
− l'avviso di pubblicazione delle cessioni sulla G.U. (docc. nn. 5, 6; v. C. n. 4277/23: in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso),
− contratto cessione credito 20/11/2014 relativa alla posizione ND (doc. n. 10, CP_3
18286643 ex EDILCEDIP Srl);
− contratto di trasferimento 14/7/2017 Fino 2 AR (doc. n. 11);
− contratto di cessione stipulato tra IT PA e PR AN PA (doc. n. 13);
− il contratto con apertura di credito dell'11 giugno 2003 e 19 novembre 2003, il contratto di apertura di conto corrente del 13/6/2003, gli estratti conto e scalari relativi al rapporto azionato, gli estratti conto integrali che giustifcano l'andamento del rapporto (e dunque ancor prima la sua esistenza), contratto di fideiussione del 24/6/2023 (docc. nn.
5-9 fasc. monitorio).
Pertanto, considerato che gli obblighi di comunicazione sono finalizzati a rendere edotto il debitore dell'intervenuta successione nel lato attivo – allo specifico fine di impedire che lo stesso possa, in buona fede, adempiere nelle mani di chi, pur apparendo creditore, non lo è effettivamente (arg. ex art. 1188 c.c. – deve concludersi che la documentazione in atti dimostra a sufficienza l'evento traslativo, sì che il debitore – che non contesta di non aver mai pagato – può legittimamente adempiere nelle mani dell'odierna opposta.
Con il terzo motivo di opposizione, la difesa di deduce l'intervenuta prescrizione del credito: è Pt_1 in atti, tuttavia, la diffida 7-14 gennaio 2015, con invito a provvedere al pagamento della somma che risultava dovuta alla data del 31 dicembre 2014. Detta diffida, intervenuta entro il decennio dalla risoluzione dell'apertura di credito, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione che – per l'appunto – ha preceduto la diffida inoltrata nell'estate 2022 e prodotta nel fascicolo monitorio.
Con il quarto motivo di opposizione, la difesa di ha contestato la idoneità dei documenti Pt_1 prodotti a comprovare il credito: gli estratti conto in atti, seppure abbiano una veste grafica diversa da quella in possesso del cliente (che dunque ammette l'esistenza del rapporto), confermano l'andamento pagina 3 di 5 del rapporto, specificamente individuato. L'eccezione è dunque generica, nella misura in cui non riesce a individuare le singole, individue, voci che sarebbero state infedelmente calcolate.
Con il quinto motivo, la difesa di ha invocato la nullità del contratto fideiussorio, nella parte Pt_1 in cui deroga all'art. 1957 c.c., in quanto le clausole sarebbero riproduttive di un modello già valutato come frutto di intese anticoncorrenziali di un certo numero di Banche.
Nella prospettiva che pare preferibile, la riproduzione del formulario nuoce (può nuocere) senz'altro alla corretta dinamica che prelude a una retta formazione della volontà contrattuale.
Occorre tuttavia verificare se la riproduzione delle clausole uniformi sia stata, correttamente o meno, tradotta nella procedura (inderogabile, quella sì) che presiede alla stipula dei patti in deroga al diritto scritto e che assume
− per i professionisti, la forma descritta dagli artt. 1341, 1342 c.c.,
− per i consumatori, la forma prescritta dagli artt. 33 ss. Cod. Cons.
Ora, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, risulta che ha sottoscritto i Parte_1 contratti per la società Edilcedip srl: egli agiva quale l.r.p.t.
Egli quindi soggiace alle regole che governano le iniziative imprenditoriali dei professionisti (C.
n.8419/19; 21763/13): sono in atti le fideiussioni, in calce alle quali tutti e tre gli opponenti hanno accettato i patti in deroga ex artt. 1341/42 c.c.
Le clausole in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. sono quindi valide ed efficaci.
Con il sesto motivo, la difesa di ha contestato l'ammontare del credito: tuttavia, a fronte della Pt_1 integrale produzione degli estratti conto rimane generica quella contestazione che non consenta di individuare, analiticamente, quali sarebbero le componenti del credito
• non dovute in base al testo contrattuale,
• formatesi in maniera infedele rispetto al testo contrattuale,
• frutto di errori di computazione, in base al testo contrattuale.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza: si liquidano valori intermedi tra medi e massimi, riconoscendosi il pregio delle difese dell'opposta, che ha combinato ordine nella esposizione delle questioni e sinteticità nella proposta di soluzione delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 72/24, così decide:
pagina 4 di 5 rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 18.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Parma, 30/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2024 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIGHINI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI ELENA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA PADRE ONORIO, 1 PARMA, giusta procura in atti
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini di legge, per via telematica.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
oppone il decreto ingiuntivo n. 1421/23, con cui (e per essa Parte_1 Controparte_1
, pretende la somma di € 194.564,89, per saldo contabile (negativo) del conto corrente CP_1 ordinario n. 10077333.
La difesa dell'opponente ha proposto una serie di contestazioni, che richiamano questioni seriali nel contenzioso settoriale, che concernono la titolarità del credito e la legittimazione ad agire. Si procede con la massima brevità, richiamando i principi che si ritengono maggiormente coerenti con il sistema, partendo dal presupposto che l'ordinamento predispone una serie di norme e di garanzie per il cliente che sono senz'altro finalizzate
1. a impedire che questi corra il rischio chiamato a pagare due (o più) volte lo stesso debito,
2. a impedire che questi paghi un debito, il cui importo sia gonfiato di somme che egli non ha mai avuto consapevolezza che concorrevano a comporre il debito.
Esula, invece, dall'intenzione del legislatore ritagliare profili di normativa che giovino al debitore per sottrarsi all'obbligo di pagamento.
Con il primo motivo di opposizione al titolo esecutivo, la difesa di deduce l'incapacità di agire Pt_1 di non risultandone l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 CP_1
TUB.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già affermato da C. n. 7243/24, ossia che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.). Parte opposta ha dunque facoltà di agire per recuperare il credito.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente contesta che vi sia prova della titolarità della posizione attiva in capo a . Sul punto, che concerne un problema di titolarità della Controparte_2 posizione attiva azionata in causa1 – dunque non soggetta a preclusioni processuali – vale il principio per cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
pagina 2 di 5 notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (C. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto:
− l'avviso di pubblicazione delle cessioni sulla G.U. (docc. nn. 5, 6; v. C. n. 4277/23: in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso),
− contratto cessione credito 20/11/2014 relativa alla posizione ND (doc. n. 10, CP_3
18286643 ex EDILCEDIP Srl);
− contratto di trasferimento 14/7/2017 Fino 2 AR (doc. n. 11);
− contratto di cessione stipulato tra IT PA e PR AN PA (doc. n. 13);
− il contratto con apertura di credito dell'11 giugno 2003 e 19 novembre 2003, il contratto di apertura di conto corrente del 13/6/2003, gli estratti conto e scalari relativi al rapporto azionato, gli estratti conto integrali che giustifcano l'andamento del rapporto (e dunque ancor prima la sua esistenza), contratto di fideiussione del 24/6/2023 (docc. nn.
5-9 fasc. monitorio).
Pertanto, considerato che gli obblighi di comunicazione sono finalizzati a rendere edotto il debitore dell'intervenuta successione nel lato attivo – allo specifico fine di impedire che lo stesso possa, in buona fede, adempiere nelle mani di chi, pur apparendo creditore, non lo è effettivamente (arg. ex art. 1188 c.c. – deve concludersi che la documentazione in atti dimostra a sufficienza l'evento traslativo, sì che il debitore – che non contesta di non aver mai pagato – può legittimamente adempiere nelle mani dell'odierna opposta.
Con il terzo motivo di opposizione, la difesa di deduce l'intervenuta prescrizione del credito: è Pt_1 in atti, tuttavia, la diffida 7-14 gennaio 2015, con invito a provvedere al pagamento della somma che risultava dovuta alla data del 31 dicembre 2014. Detta diffida, intervenuta entro il decennio dalla risoluzione dell'apertura di credito, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione che – per l'appunto – ha preceduto la diffida inoltrata nell'estate 2022 e prodotta nel fascicolo monitorio.
Con il quarto motivo di opposizione, la difesa di ha contestato la idoneità dei documenti Pt_1 prodotti a comprovare il credito: gli estratti conto in atti, seppure abbiano una veste grafica diversa da quella in possesso del cliente (che dunque ammette l'esistenza del rapporto), confermano l'andamento pagina 3 di 5 del rapporto, specificamente individuato. L'eccezione è dunque generica, nella misura in cui non riesce a individuare le singole, individue, voci che sarebbero state infedelmente calcolate.
Con il quinto motivo, la difesa di ha invocato la nullità del contratto fideiussorio, nella parte Pt_1 in cui deroga all'art. 1957 c.c., in quanto le clausole sarebbero riproduttive di un modello già valutato come frutto di intese anticoncorrenziali di un certo numero di Banche.
Nella prospettiva che pare preferibile, la riproduzione del formulario nuoce (può nuocere) senz'altro alla corretta dinamica che prelude a una retta formazione della volontà contrattuale.
Occorre tuttavia verificare se la riproduzione delle clausole uniformi sia stata, correttamente o meno, tradotta nella procedura (inderogabile, quella sì) che presiede alla stipula dei patti in deroga al diritto scritto e che assume
− per i professionisti, la forma descritta dagli artt. 1341, 1342 c.c.,
− per i consumatori, la forma prescritta dagli artt. 33 ss. Cod. Cons.
Ora, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, risulta che ha sottoscritto i Parte_1 contratti per la società Edilcedip srl: egli agiva quale l.r.p.t.
Egli quindi soggiace alle regole che governano le iniziative imprenditoriali dei professionisti (C.
n.8419/19; 21763/13): sono in atti le fideiussioni, in calce alle quali tutti e tre gli opponenti hanno accettato i patti in deroga ex artt. 1341/42 c.c.
Le clausole in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. sono quindi valide ed efficaci.
Con il sesto motivo, la difesa di ha contestato l'ammontare del credito: tuttavia, a fronte della Pt_1 integrale produzione degli estratti conto rimane generica quella contestazione che non consenta di individuare, analiticamente, quali sarebbero le componenti del credito
• non dovute in base al testo contrattuale,
• formatesi in maniera infedele rispetto al testo contrattuale,
• frutto di errori di computazione, in base al testo contrattuale.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza: si liquidano valori intermedi tra medi e massimi, riconoscendosi il pregio delle difese dell'opposta, che ha combinato ordine nella esposizione delle questioni e sinteticità nella proposta di soluzione delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 72/24, così decide:
pagina 4 di 5 rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 18.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Parma, 30/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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