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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1627/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili VG vertente
TRA
(c.f. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
-ricorrenti-
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fileccia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Nicolò Riccio n. 94, giusta procura in atti E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Conclusioni delle parti: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25.11.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno rappresentato che, con sentenza n. 748/2004, emessa dal Tribunale di
[...]
Reggio Emilia, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Rubiera (RE), il 23.01.1993 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 1993, che stabiliva che il versasse in favore della , quale contributo al mantenimento, la Pt_2 Pt_1
somma mensile di € 258,23. Hanno, tuttavia, rappresentato il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della , in quanto attualmente Pt_1
percepisce pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento per un importo lordo di complessivi € 1.266,81 mensili (cfr. all. ricorso)
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo che: “nulla è dovuto a titolo di mantenimento da a , che provvederà autonomamente al Parte_2 Parte_1
proprio mantenimento a partire dalla data della presente domanda”.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente (regolato con sentenza n. 748/2004 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra deduzione e/o difesa allo stato disattesa: modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
n. 748/2004, nei termini di cui al ricorso congiunto introduttivo, riportati in parte motiva;
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani, 26.3.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1627/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili VG vertente
TRA
(c.f. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
-ricorrenti-
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fileccia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Nicolò Riccio n. 94, giusta procura in atti E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Conclusioni delle parti: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25.11.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno rappresentato che, con sentenza n. 748/2004, emessa dal Tribunale di
[...]
Reggio Emilia, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Rubiera (RE), il 23.01.1993 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 1993, che stabiliva che il versasse in favore della , quale contributo al mantenimento, la Pt_2 Pt_1
somma mensile di € 258,23. Hanno, tuttavia, rappresentato il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della , in quanto attualmente Pt_1
percepisce pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento per un importo lordo di complessivi € 1.266,81 mensili (cfr. all. ricorso)
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo che: “nulla è dovuto a titolo di mantenimento da a , che provvederà autonomamente al Parte_2 Parte_1
proprio mantenimento a partire dalla data della presente domanda”.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente (regolato con sentenza n. 748/2004 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra deduzione e/o difesa allo stato disattesa: modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
n. 748/2004, nei termini di cui al ricorso congiunto introduttivo, riportati in parte motiva;
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani, 26.3.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo