Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2025, n. 771
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Sentenza 12 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 12 gennaio 2025, con relatore il Consigliere Francesca Picardi. La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Mignano Monte Lungo nei confronti di Enel Produzione S.p.A. per la tassa per l'occupazione di spazi pubblici (T.O.S.A.P.) relativa all'occupazione di aree comunali per la condotta di adduzione di acqua. Le parti hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la legittimità dell'atto impositivo, la motivazione dell'avviso e la natura demaniale delle aree occupate. Enel ha contestato l'ammissibilità dell'autotutela e la congruità della tariffa applicata, mentre il Comune ha sostenuto la legittimità dell'accertamento e la correttezza della tariffa. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso di Enel, ritenendo infondate le censure relative all'autotutela e alla motivazione, ma ha riconosciuto l'illegittimità della quantificazione della tariffa, stabilendo che il regime agevolato per le occupazioni strumentali ai servizi pubblici si applica anche all'attività di produzione di energia elettrica. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per la regolamentazione delle spese.

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Massime1

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il regime agevolato di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all'espressa richiesta del contribuente e, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere applicato dall'ente impositore, utilizzando per la sua quantificazione le indicazioni desumibili dal provvedimento di autorizzazione all'occupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2025, n. 771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 771
    Data del deposito : 12 gennaio 2025

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