Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 08/09/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2022, proposto da
Fratelli Lano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elsa Damaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona del Prefetto pro tempore , Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. P-CN/L/Q/2020/102344 del 7 marzo 2022 con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di nulla-osta al lavoro subordinato presentata dalla ricorrente;
- nonché degli atti tutti antecedenti (in particolare il parere della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo che ha ritenuto non sufficiente il reddito d'impresa della ricorrente per sostenere i costi derivanti dall'assunzione del dipendente), preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento;
e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese in ragione dell’esito della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO