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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 956/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 956/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pierni Gabriele Parte_1 C.F._1
Teodoro. appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zanetta Valter Controparte_1 P.IVA_1
appellato
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4
appellati contumaci
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 13.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
12.06.2025)
pagina 1 di 11 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“in via preliminare:
- Accogliere il presente appello e riformare, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado n. 168/2024 – N.R.G. 812/2020, resa dal Tribunale di Biella, Giudice - Dr.ssa D'Ettore, in data
21.06.2024, notificata il successivo 28.06.2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente
- accertare e dichiarare che, in data 01.04.2017, in località Varrone (Biella), alle ore 10:30 circa, è occorso un sinistro;
- accertare e dichiarare che tale sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. P_
, conducente del veicolo tg. ER309NW, di proprietà della Sig.ra
[...] Controparte_3
, ed assicurato con la
[...] CP_6 Controparte_1
nel merito:
- accertata e dichiarata la responsabilità nella verificazione del sinistro, condannare per i danni fisici, morali ed esistenziali subiti dal Sig. a seguito del sinistro occorso in Parte_1
data 01.04.2017, i convenuti in solido fra loro, (P.I. , in nome del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, la (P.I. ), in nome del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, la sig.ra (C.F. ), il Controparte_3 C.F._2
sig. (C.F.: ) e la sig.ra (C.F. Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
), al risarcimento di tutti i danni in favore di parte appellante nella misura C.F._4 di € 45.000,00 e/o somma diversamente accertanda, in corso di causa, oltre al pagamento delle spese mediche dallo stesso sostenute;
in ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali da versarsi al procuratore costituito anticipatario ed antistatario, relativamente al doppio grado di giudizio;
in via istruttoria:
- Si ribadiscono integralmente tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, richiedendone la rinnovazione qualora necessaria”.
pagina 2 di 11 Per l'appellato Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello
In via principale, confermare integralmente la sentenza n.168/2024 resa dal Tribunale di Biella e pubblicata in data 21/6/2024 (RG 812/2020).
In via subordinata, confermare la sentenza n.168/2024 resa dal Tribunale di Biella e pubblicata in data 21/6/2024 (RG 812/2020) con riguardo alle statuizioni di rigetto della domanda del sig.
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In via istruttoria per mero tuziorismo si reitera la richiesta acché la Corte voglia, all'occorrenza ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 210 e segg. c.p.c., ordinare ad sede di Rho, via CP_7
Martiri della Libertà n.23, di esibire, ovvero fornire le informazioni scritte riguardanti la documentazione inerente gli esborsi effettuati e/o ancora da effettuare in relazione al sinistro occorso al sig. in data 1/4/2017. Parte_1
Ci si oppone, alla luce delle considerazioni svolte, all'unica residua richiesta istruttoria di parte appellante riguardante la CTU medico legale.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi giudizio oltre oneri e accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
(rispettivamente in qualità di conducente, proprietaria ed assicuratore del veicolo Controparte_1
“investitore” AT PU tg. ER309NW) nonché (assicuratrice del motoveicolo CP_2
“investito” tg. CG95328 di proprietà della Cargo Service Scarl da lui condotto al momento del sinistro), chiedendo l'accertamento della esclusiva responsabilità di nella Controparte_4
verificazione del sinistro stradale avvenuto in data 01 aprile 2017 con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento, in suo favore, dei danni non patrimoniali quantificati in
€ 45.000,00.
A fondamento della domanda allegava che: in data 01/04/2017, mentre aveva intrapreso una manovra di sorpasso a sinistra del motoveicolo, la AT PU aveva urtato il motociclo sul lato destro, causandone la predita di controllo e la conseguente caduta;
a seguito dell'incidente,
pagina 3 di 11 l'attore era stato trasportato d'urgenza in codice giallo presso il locale nosocomio (ASL Biella) ed aveva poi deciso di trasferirsi presso l'I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, più vicino alla sua residenza;
sottoposto ad intervento in data 05.04.2017, all'esito della stabilizzazione dei postumi il medio legale di parte aveva riscontrato un'inabilità temporanea pari al I.T. 100% per gg 17, I.T. parziale al 75% per gg 60, e I.T. parziale al 50% per gg 45 e un danno biologico pari al 12-13%; denunciato il sinistro sia ad (assicuratrice del motociclo condotto dallo CP_2
stesso attore) sia a (assicuratrice della vettura antagonista), aveva Controparte_1 CP_2
risarcito il danno al motociclo (con ciò riconoscendo l'an debeatur) ed aveva omesso di liquidare il danno non patrimoniale solamente perché l'invalidità permanente era superiore al 9%; per contro “competente” per la liquidazione del danno alla persona (in quanto non Controparte_1
rientrante nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, essendo le lesioni superiori al 9%) aveva rigettato la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno.
rilevava che la proprietaria della AT PU era (non Controparte_1 Controparte_5
convenuta in giudizio), non invece (evocata dall'attore). Controparte_3
Nel merito deduceva che i soggetti coinvolti nel sinistro si conoscevano già da tempo, che la dinamica del sinistro non era stata rilevata da alcuna autorità, che nessuno aveva assistito al sinistro e che la AT PU non aveva subito alcun danno. Contestava infine il quantum richiesto.
Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci e CP_2 Controparte_4 [...]
. CP_8
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, non si costituivano che veniva Controparte_5
dichiarata contumace.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 168/2023, pubblicata il 21/06/2024, il Tribunale di Biella rigettava la domanda di parte attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
Il Tribunale riteneva che non avesse assolto all'onere probatorio sul Parte_1
medesimo incombente.
pagina 4 di 11 Anzitutto precisava che parte attrice, dopo aver indicato nella propria memoria istruttoria cinque testimoni sui capi dedotti, aveva poi rinunciato alla loro escussione.
L'interrogatorio formale reso in corso di causa dal conducente della AT PU Lo P_
(che aveva confermato le allegazioni attoree in merito alla dinamica del sinistro) non poteva costituire il fondamento della domanda attorea.
In proposito condivideva l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la confessione resa in giudizio dall'assicurato aveva piena validità contro di lui, ma non poteva vincolare altri, come la compagnia assicurativa, poiché l'assicurato non poteva disporre dei diritti altrui. In una causa per risarcimento danni, il giudice poteva, quindi, valutare liberamente tale confessione ed il comportamento processuale del conducente, senza che ciò potesse avere automaticamente effetti sfavorevoli per la società assicuratrice, secondo l'art. 2733 c.c. (Cass. 4192/04).
Le dichiarazioni del non erano quindi sufficienti a ritenere fondata la domanda P_
attorea, in quanto tali dichiarazioni dovevano essere valutate tenendo presente che: il sinistro non era stato rilevato da alcuna autorità; non era stato annotato dal personale del 118 intervenuto a soccorrere l'attore; non era stato annotato neanche in occasione del successivo ricovero presso il
Pronto soccorso dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano.
Infine, le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta avevano confermato l'assenza di danni sulla AT PU e la conoscenza tra le parti coinvolte nel sinistro.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio “actore non probante, reus absolvitur”ed avrebbe erroneamente affermato che non vi sia riscontro probatorio alle allegazioni attoree.
Ritiene che la prova del sinistro sia evincibile dalla documentazione versata in atti, dalle dichiarazioni del conducente della AT PU, dalla circostanza che ha risarcito il CP_2
danno materiale al veicolo.
Aggiunge che il fatto che i testimoni indicati da parte attrice non si siano presentati a testimoniare non può far venire meno il valore probatorio della documentazione prodotta e l'importanza
(anche confessoria) delle dichiarazioni rese dall'autore materiale del sinistro.
Co Con il secondo motivo si duole che il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese da pagina 5 di 11 in sede di interrogatorio formale non possano costituire il fondamento per P_
l'accoglimento della domanda.
Sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare che non era proprietario Controparte_4 dell'autovettura ma conducente della stessa, ragione per la quale non sarebbe applicabile la giurisprudenza, oltre tutto risalente ed oramai superata, richiamata dal Tribunale, con la conseguenza che le dichiarazioni di non sarebbero suscettibili di essere Controparte_4
liberamente valutate da parte del giudicante.
Con il medesimo motivo si duole che il Tribunale non abbia tenuto in conto che per il medesimo sinistro la ha risarcito il danno materiale subito dal mezzo (con ciò avendo CP_2 implicitamente ritenuto fondata la pretesa attorea nell'an), avendo al contempo precisato di non poter direttamente risarcire il danneggiato solo ed esclusivamente perché la percentuale di lesione accertata in capo a era superiore al 9%. Pt_1
Con il terzo motivo si duole che il Tribunale abbia dato rilievo ad alcune circostanze (mancato intervento dell'autorità, mancata annotazione del sinistro nei verbali di pronto soccorso e dichiarazioni rese dai testi della compagnia che ritiene prive di effettiva valenza Controparte_1
probatoria e non abbia considerato invece il valore confessorio delle dichiarazioni rese da
[...]
. P_
In particolare, in relazione all'assenza di intervento delle autorità, osserva che: non esiste alcuna norma che impone l'obbligo di allertare le forze dell'ordine in caso di incidente stradale.
Con riguardo alla mancata annotazione dell'incidente precisa che sia nel verbale dell'Asl di
Biella sia nel Verbale del Pronto Soccorso dell'Istituto Ortopedico Galeazzi è stata fatta menzione del sinistro.
Infine, ritiene ininfluenti le dichiarazioni dei testimoni di che comunque non erano Controparte_1
a conoscenza diretta di quanto accaduto.
IV) Difese di Controparte_1
Quanto al primo motivo rileva che non ha fornito prove Controparte_1 Parte_1
concrete a sostegno della sua versione dei fatti.
Evidenzia che non è stato prodotto il modulo CID asseritamente sottoscritto.
pagina 6 di 11 Quanto al secondo motivo, previ richiami giurisprudenziali, rileva che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da non possono essere considerate confessorie Controparte_4 nei confronti dell'assicurazione, trattandosi del conducente non proprietario del veicolo.
Ritiene che non possa costituire prova di responsabilità la circostanza che abbia risarcito i CP_2
danni alla moto.
Ribadisce le plurime incongruenze che a suo dire ricorrerebbero nella ricostruzione dell'incidente come descritto dall'attore. Richiama anche la testimonianza di , accertatrice Testimone_1 incaricata dall'assicurazione, che ha riscontrato l'assenza di danni sulla parte anteriore dell'auto di , mettendo in dubbio che ci fosse stato effettivamente un contatto tra i veicoli. P_
Sul terzo motivo, sostiene che il Tribunale abbia correttamente analizzato gli elementi di prova acquisiti.
V) Decisione della Corte.
I motivi di appello devono essere unitariamente esaminati e sono nel loro complesso infondati.
1) In via preliminare, occorre premettere che l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni riconosce al danneggiato la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile per il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale.
Più nel dettaglio, nell'azione ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice, il responsabile civile (ovverosia il proprietario del veicolo assicurato) è litisconsorte necessario in virtù di quanto disposto dal medesimo art. 144, 3° comma mentre il conducente del veicolo “investitore” può essere evocato in giudizio in qualità di litisconsorte facoltativo.
L'art. 2733 c.c. disciplina gli effetti della confessione in base alla natura del litisconsorzio: nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione è liberamente apprezzabile nei confronti di tutte le parti, ivi compreso il confitente;
nel litisconsorzio facoltativo, essa fa piena prova esclusivamente nei confronti del dichiarante, restando liberamente valutabile nei confronti degli altri litisconsorti.
Alla luce di quanto suesposto, la dichiarazione resa da è idonea a produrre Controparte_4
effetti esclusivamente nei suoi confronti, senza tuttavia assumere efficacia di prova legale anche pagina 7 di 11 nei confronti di soggetti terzi.
Come già rilevato dal Tribunale “La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio” (Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3118 del 02/02/2022).
Ne consegue che tale dichiarazione potrà, al più, essere valorizzata dal Collegio quale elemento indiziario, nell'ambito di una valutazione complessiva delle prove e secondo il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c.
2) Acclarato che la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo spiega efficacia vincolante nei confronti del solo confitente, occorre interrogarsi circa l'ammissibilità di una decisione che accolga la domanda esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, con contestuale rigetto, invece, della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell'impresa assicuratrice del proprietario del veicolo e/o del responsabile civile, in quanto soggetti terzi.
Sul punto, va richiamato il più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10687 del
20/04/2023).
Pur a fronte dell'astratta possibilità di condannare unicamente il conducente non proprietario, si deve rilevare che nel caso di specie l'appellante ha del tutto omesso di formulare uno specifico motivo di gravame volto a sollecitare, quantomeno, una pronuncia di condanna nei confronti del solo – conducente del veicolo e autore della dichiarazione confessoria. Controparte_4
pagina 8 di 11 Più nel dettaglio, con l'appello ha sostenuto che le dichiarazioni rese in sede Parte_1
di interrogatorio formale dal conducente non proprietario hanno valore confessorio contro tutte le parti evocate in giudizio. Per contro non si è doluto dell'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale non ha applicato i principi desumibili dalla stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza, condannando quanto meno il solo confitente.
3) Ribadito che nel caso di specie le dichiarazioni di hanno valore di mero Controparte_4
indizio nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, deve rilevarsi la correttezza della decisione del Tribunale in relazione alla valutazione delle complessive prove acquisite.
Le criticità evidenziate da in ordine alla dinamica del sinistro sono tutt'altro che Controparte_1
pretestuose.
(a) Se – come dedotto – l'automobile e il motoveicolo viaggiavano nella medesima direzione, non è dato comprendere come il motoveicolo abbia potuto essere urtato sulla parte anteriore destra anziché quella sinistra (unica ad essere stata “esposta” nella fase di sorpasso).
(b) ha prodotto documentazione medica attestante traumi e plurime fratture - Parte_1
al ginocchio, oltre che al piatto tibiale - tutte localizzate nell'arto inferiore sinistro, essendo quindi altamente probabile che la caduta sia avvenuta sul lato sinistro del motoveicolo (ovverosia contro l'auto).
In tale caso, peraltro, avrebbero dovuto riscontrarsi univoci elementi di scontro tra auto e moto, cosa che per contro non è risultata all'esito degli accertamenti effettuati dall'Assicurazione e confermati dal teste . Testimone_1
(c) Non meno rilevante è il fatto che l'infortunato, in sede di accesso al Pronto Soccorso, non ha dichiarato di essere vittima di un “incidente stradale” ma più genericamente ha rappresentato di avere riportato un “incidente sul lavoro” ed una “caduta dalla motocicletta”, senza riferimento alcuno a collisioni con altri veicoli.
(d) Occorre, altresì, evidenziare che il teste , accertatore presso Testimone_1 [...] incaricata dalla compagnia assicuratrice di verificare l'eventuale presenza di Controparte_9
danni sulla vettura di , non ha riscontrato alcun deterioramento del mezzo. Controparte_4
Contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, tale deposizione non è priva di rilevanza probatoria, avendo il teste riferito in merito agli accertamenti personalmente effettuati pagina 9 di 11 sull'autoveicolo asseritamente coinvolto nel sinistro.
(e) Si aggiunga che nessun testimone ha assistito al sinistro che non è stato rilevato da alcuna autorità.
Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto sono decettive le doglianze di parte appellante circa l'insussistenza dell'obbligo di richiedere l'intervento delle autorità e/o di richiedere soccorso a seguito di un sinistro stradale, discutendosi in questa sede non della sussistenza o meno di un obbligo di legge ma della carenza di prova dei fatti allegati.
(f) E' infine priva di rilievo decisorio la circostanza che (assicuratrice del CP_2
motoveicolo) abbia provveduto al risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
Tale modalità risarcitoria, infatti, non riveste valenza probatoria alcuna nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, quantomeno in assenza di conferimento di uno specifico mandato e/o potere di rappresentanza.
Parte appellante non ha d'altronde allegato e dimostrato che tale condotta sia stata posta in essere da in nome o per conto di CP_2 Controparte_1
Ne consegue, dunque, che la corresponsione di del risarcimento per i danni CP_2
materiali subiti dal motoveicolo risulta del tutto neutra ai fini della presente decisione.
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 45.000,00, compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 10 di 11 1) Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 168/2023, pubblicata il 21/06/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Biella che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Minuta redatta dal tirocinante dott. . Persona_1
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 956/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pierni Gabriele Parte_1 C.F._1
Teodoro. appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zanetta Valter Controparte_1 P.IVA_1
appellato
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4
appellati contumaci
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 13.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
12.06.2025)
pagina 1 di 11 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“in via preliminare:
- Accogliere il presente appello e riformare, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado n. 168/2024 – N.R.G. 812/2020, resa dal Tribunale di Biella, Giudice - Dr.ssa D'Ettore, in data
21.06.2024, notificata il successivo 28.06.2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente
- accertare e dichiarare che, in data 01.04.2017, in località Varrone (Biella), alle ore 10:30 circa, è occorso un sinistro;
- accertare e dichiarare che tale sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. P_
, conducente del veicolo tg. ER309NW, di proprietà della Sig.ra
[...] Controparte_3
, ed assicurato con la
[...] CP_6 Controparte_1
nel merito:
- accertata e dichiarata la responsabilità nella verificazione del sinistro, condannare per i danni fisici, morali ed esistenziali subiti dal Sig. a seguito del sinistro occorso in Parte_1
data 01.04.2017, i convenuti in solido fra loro, (P.I. , in nome del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, la (P.I. ), in nome del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, la sig.ra (C.F. ), il Controparte_3 C.F._2
sig. (C.F.: ) e la sig.ra (C.F. Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
), al risarcimento di tutti i danni in favore di parte appellante nella misura C.F._4 di € 45.000,00 e/o somma diversamente accertanda, in corso di causa, oltre al pagamento delle spese mediche dallo stesso sostenute;
in ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali da versarsi al procuratore costituito anticipatario ed antistatario, relativamente al doppio grado di giudizio;
in via istruttoria:
- Si ribadiscono integralmente tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, richiedendone la rinnovazione qualora necessaria”.
pagina 2 di 11 Per l'appellato Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello
In via principale, confermare integralmente la sentenza n.168/2024 resa dal Tribunale di Biella e pubblicata in data 21/6/2024 (RG 812/2020).
In via subordinata, confermare la sentenza n.168/2024 resa dal Tribunale di Biella e pubblicata in data 21/6/2024 (RG 812/2020) con riguardo alle statuizioni di rigetto della domanda del sig.
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In via istruttoria per mero tuziorismo si reitera la richiesta acché la Corte voglia, all'occorrenza ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 210 e segg. c.p.c., ordinare ad sede di Rho, via CP_7
Martiri della Libertà n.23, di esibire, ovvero fornire le informazioni scritte riguardanti la documentazione inerente gli esborsi effettuati e/o ancora da effettuare in relazione al sinistro occorso al sig. in data 1/4/2017. Parte_1
Ci si oppone, alla luce delle considerazioni svolte, all'unica residua richiesta istruttoria di parte appellante riguardante la CTU medico legale.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi giudizio oltre oneri e accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
(rispettivamente in qualità di conducente, proprietaria ed assicuratore del veicolo Controparte_1
“investitore” AT PU tg. ER309NW) nonché (assicuratrice del motoveicolo CP_2
“investito” tg. CG95328 di proprietà della Cargo Service Scarl da lui condotto al momento del sinistro), chiedendo l'accertamento della esclusiva responsabilità di nella Controparte_4
verificazione del sinistro stradale avvenuto in data 01 aprile 2017 con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento, in suo favore, dei danni non patrimoniali quantificati in
€ 45.000,00.
A fondamento della domanda allegava che: in data 01/04/2017, mentre aveva intrapreso una manovra di sorpasso a sinistra del motoveicolo, la AT PU aveva urtato il motociclo sul lato destro, causandone la predita di controllo e la conseguente caduta;
a seguito dell'incidente,
pagina 3 di 11 l'attore era stato trasportato d'urgenza in codice giallo presso il locale nosocomio (ASL Biella) ed aveva poi deciso di trasferirsi presso l'I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, più vicino alla sua residenza;
sottoposto ad intervento in data 05.04.2017, all'esito della stabilizzazione dei postumi il medio legale di parte aveva riscontrato un'inabilità temporanea pari al I.T. 100% per gg 17, I.T. parziale al 75% per gg 60, e I.T. parziale al 50% per gg 45 e un danno biologico pari al 12-13%; denunciato il sinistro sia ad (assicuratrice del motociclo condotto dallo CP_2
stesso attore) sia a (assicuratrice della vettura antagonista), aveva Controparte_1 CP_2
risarcito il danno al motociclo (con ciò riconoscendo l'an debeatur) ed aveva omesso di liquidare il danno non patrimoniale solamente perché l'invalidità permanente era superiore al 9%; per contro “competente” per la liquidazione del danno alla persona (in quanto non Controparte_1
rientrante nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, essendo le lesioni superiori al 9%) aveva rigettato la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno.
rilevava che la proprietaria della AT PU era (non Controparte_1 Controparte_5
convenuta in giudizio), non invece (evocata dall'attore). Controparte_3
Nel merito deduceva che i soggetti coinvolti nel sinistro si conoscevano già da tempo, che la dinamica del sinistro non era stata rilevata da alcuna autorità, che nessuno aveva assistito al sinistro e che la AT PU non aveva subito alcun danno. Contestava infine il quantum richiesto.
Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci e CP_2 Controparte_4 [...]
. CP_8
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, non si costituivano che veniva Controparte_5
dichiarata contumace.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 168/2023, pubblicata il 21/06/2024, il Tribunale di Biella rigettava la domanda di parte attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
Il Tribunale riteneva che non avesse assolto all'onere probatorio sul Parte_1
medesimo incombente.
pagina 4 di 11 Anzitutto precisava che parte attrice, dopo aver indicato nella propria memoria istruttoria cinque testimoni sui capi dedotti, aveva poi rinunciato alla loro escussione.
L'interrogatorio formale reso in corso di causa dal conducente della AT PU Lo P_
(che aveva confermato le allegazioni attoree in merito alla dinamica del sinistro) non poteva costituire il fondamento della domanda attorea.
In proposito condivideva l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la confessione resa in giudizio dall'assicurato aveva piena validità contro di lui, ma non poteva vincolare altri, come la compagnia assicurativa, poiché l'assicurato non poteva disporre dei diritti altrui. In una causa per risarcimento danni, il giudice poteva, quindi, valutare liberamente tale confessione ed il comportamento processuale del conducente, senza che ciò potesse avere automaticamente effetti sfavorevoli per la società assicuratrice, secondo l'art. 2733 c.c. (Cass. 4192/04).
Le dichiarazioni del non erano quindi sufficienti a ritenere fondata la domanda P_
attorea, in quanto tali dichiarazioni dovevano essere valutate tenendo presente che: il sinistro non era stato rilevato da alcuna autorità; non era stato annotato dal personale del 118 intervenuto a soccorrere l'attore; non era stato annotato neanche in occasione del successivo ricovero presso il
Pronto soccorso dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano.
Infine, le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta avevano confermato l'assenza di danni sulla AT PU e la conoscenza tra le parti coinvolte nel sinistro.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio “actore non probante, reus absolvitur”ed avrebbe erroneamente affermato che non vi sia riscontro probatorio alle allegazioni attoree.
Ritiene che la prova del sinistro sia evincibile dalla documentazione versata in atti, dalle dichiarazioni del conducente della AT PU, dalla circostanza che ha risarcito il CP_2
danno materiale al veicolo.
Aggiunge che il fatto che i testimoni indicati da parte attrice non si siano presentati a testimoniare non può far venire meno il valore probatorio della documentazione prodotta e l'importanza
(anche confessoria) delle dichiarazioni rese dall'autore materiale del sinistro.
Co Con il secondo motivo si duole che il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese da pagina 5 di 11 in sede di interrogatorio formale non possano costituire il fondamento per P_
l'accoglimento della domanda.
Sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare che non era proprietario Controparte_4 dell'autovettura ma conducente della stessa, ragione per la quale non sarebbe applicabile la giurisprudenza, oltre tutto risalente ed oramai superata, richiamata dal Tribunale, con la conseguenza che le dichiarazioni di non sarebbero suscettibili di essere Controparte_4
liberamente valutate da parte del giudicante.
Con il medesimo motivo si duole che il Tribunale non abbia tenuto in conto che per il medesimo sinistro la ha risarcito il danno materiale subito dal mezzo (con ciò avendo CP_2 implicitamente ritenuto fondata la pretesa attorea nell'an), avendo al contempo precisato di non poter direttamente risarcire il danneggiato solo ed esclusivamente perché la percentuale di lesione accertata in capo a era superiore al 9%. Pt_1
Con il terzo motivo si duole che il Tribunale abbia dato rilievo ad alcune circostanze (mancato intervento dell'autorità, mancata annotazione del sinistro nei verbali di pronto soccorso e dichiarazioni rese dai testi della compagnia che ritiene prive di effettiva valenza Controparte_1
probatoria e non abbia considerato invece il valore confessorio delle dichiarazioni rese da
[...]
. P_
In particolare, in relazione all'assenza di intervento delle autorità, osserva che: non esiste alcuna norma che impone l'obbligo di allertare le forze dell'ordine in caso di incidente stradale.
Con riguardo alla mancata annotazione dell'incidente precisa che sia nel verbale dell'Asl di
Biella sia nel Verbale del Pronto Soccorso dell'Istituto Ortopedico Galeazzi è stata fatta menzione del sinistro.
Infine, ritiene ininfluenti le dichiarazioni dei testimoni di che comunque non erano Controparte_1
a conoscenza diretta di quanto accaduto.
IV) Difese di Controparte_1
Quanto al primo motivo rileva che non ha fornito prove Controparte_1 Parte_1
concrete a sostegno della sua versione dei fatti.
Evidenzia che non è stato prodotto il modulo CID asseritamente sottoscritto.
pagina 6 di 11 Quanto al secondo motivo, previ richiami giurisprudenziali, rileva che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da non possono essere considerate confessorie Controparte_4 nei confronti dell'assicurazione, trattandosi del conducente non proprietario del veicolo.
Ritiene che non possa costituire prova di responsabilità la circostanza che abbia risarcito i CP_2
danni alla moto.
Ribadisce le plurime incongruenze che a suo dire ricorrerebbero nella ricostruzione dell'incidente come descritto dall'attore. Richiama anche la testimonianza di , accertatrice Testimone_1 incaricata dall'assicurazione, che ha riscontrato l'assenza di danni sulla parte anteriore dell'auto di , mettendo in dubbio che ci fosse stato effettivamente un contatto tra i veicoli. P_
Sul terzo motivo, sostiene che il Tribunale abbia correttamente analizzato gli elementi di prova acquisiti.
V) Decisione della Corte.
I motivi di appello devono essere unitariamente esaminati e sono nel loro complesso infondati.
1) In via preliminare, occorre premettere che l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni riconosce al danneggiato la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile per il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale.
Più nel dettaglio, nell'azione ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice, il responsabile civile (ovverosia il proprietario del veicolo assicurato) è litisconsorte necessario in virtù di quanto disposto dal medesimo art. 144, 3° comma mentre il conducente del veicolo “investitore” può essere evocato in giudizio in qualità di litisconsorte facoltativo.
L'art. 2733 c.c. disciplina gli effetti della confessione in base alla natura del litisconsorzio: nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione è liberamente apprezzabile nei confronti di tutte le parti, ivi compreso il confitente;
nel litisconsorzio facoltativo, essa fa piena prova esclusivamente nei confronti del dichiarante, restando liberamente valutabile nei confronti degli altri litisconsorti.
Alla luce di quanto suesposto, la dichiarazione resa da è idonea a produrre Controparte_4
effetti esclusivamente nei suoi confronti, senza tuttavia assumere efficacia di prova legale anche pagina 7 di 11 nei confronti di soggetti terzi.
Come già rilevato dal Tribunale “La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio” (Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3118 del 02/02/2022).
Ne consegue che tale dichiarazione potrà, al più, essere valorizzata dal Collegio quale elemento indiziario, nell'ambito di una valutazione complessiva delle prove e secondo il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c.
2) Acclarato che la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo spiega efficacia vincolante nei confronti del solo confitente, occorre interrogarsi circa l'ammissibilità di una decisione che accolga la domanda esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, con contestuale rigetto, invece, della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell'impresa assicuratrice del proprietario del veicolo e/o del responsabile civile, in quanto soggetti terzi.
Sul punto, va richiamato il più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10687 del
20/04/2023).
Pur a fronte dell'astratta possibilità di condannare unicamente il conducente non proprietario, si deve rilevare che nel caso di specie l'appellante ha del tutto omesso di formulare uno specifico motivo di gravame volto a sollecitare, quantomeno, una pronuncia di condanna nei confronti del solo – conducente del veicolo e autore della dichiarazione confessoria. Controparte_4
pagina 8 di 11 Più nel dettaglio, con l'appello ha sostenuto che le dichiarazioni rese in sede Parte_1
di interrogatorio formale dal conducente non proprietario hanno valore confessorio contro tutte le parti evocate in giudizio. Per contro non si è doluto dell'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale non ha applicato i principi desumibili dalla stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza, condannando quanto meno il solo confitente.
3) Ribadito che nel caso di specie le dichiarazioni di hanno valore di mero Controparte_4
indizio nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, deve rilevarsi la correttezza della decisione del Tribunale in relazione alla valutazione delle complessive prove acquisite.
Le criticità evidenziate da in ordine alla dinamica del sinistro sono tutt'altro che Controparte_1
pretestuose.
(a) Se – come dedotto – l'automobile e il motoveicolo viaggiavano nella medesima direzione, non è dato comprendere come il motoveicolo abbia potuto essere urtato sulla parte anteriore destra anziché quella sinistra (unica ad essere stata “esposta” nella fase di sorpasso).
(b) ha prodotto documentazione medica attestante traumi e plurime fratture - Parte_1
al ginocchio, oltre che al piatto tibiale - tutte localizzate nell'arto inferiore sinistro, essendo quindi altamente probabile che la caduta sia avvenuta sul lato sinistro del motoveicolo (ovverosia contro l'auto).
In tale caso, peraltro, avrebbero dovuto riscontrarsi univoci elementi di scontro tra auto e moto, cosa che per contro non è risultata all'esito degli accertamenti effettuati dall'Assicurazione e confermati dal teste . Testimone_1
(c) Non meno rilevante è il fatto che l'infortunato, in sede di accesso al Pronto Soccorso, non ha dichiarato di essere vittima di un “incidente stradale” ma più genericamente ha rappresentato di avere riportato un “incidente sul lavoro” ed una “caduta dalla motocicletta”, senza riferimento alcuno a collisioni con altri veicoli.
(d) Occorre, altresì, evidenziare che il teste , accertatore presso Testimone_1 [...] incaricata dalla compagnia assicuratrice di verificare l'eventuale presenza di Controparte_9
danni sulla vettura di , non ha riscontrato alcun deterioramento del mezzo. Controparte_4
Contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, tale deposizione non è priva di rilevanza probatoria, avendo il teste riferito in merito agli accertamenti personalmente effettuati pagina 9 di 11 sull'autoveicolo asseritamente coinvolto nel sinistro.
(e) Si aggiunga che nessun testimone ha assistito al sinistro che non è stato rilevato da alcuna autorità.
Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto sono decettive le doglianze di parte appellante circa l'insussistenza dell'obbligo di richiedere l'intervento delle autorità e/o di richiedere soccorso a seguito di un sinistro stradale, discutendosi in questa sede non della sussistenza o meno di un obbligo di legge ma della carenza di prova dei fatti allegati.
(f) E' infine priva di rilievo decisorio la circostanza che (assicuratrice del CP_2
motoveicolo) abbia provveduto al risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
Tale modalità risarcitoria, infatti, non riveste valenza probatoria alcuna nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, quantomeno in assenza di conferimento di uno specifico mandato e/o potere di rappresentanza.
Parte appellante non ha d'altronde allegato e dimostrato che tale condotta sia stata posta in essere da in nome o per conto di CP_2 Controparte_1
Ne consegue, dunque, che la corresponsione di del risarcimento per i danni CP_2
materiali subiti dal motoveicolo risulta del tutto neutra ai fini della presente decisione.
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 45.000,00, compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 10 di 11 1) Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 168/2023, pubblicata il 21/06/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Biella che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Minuta redatta dal tirocinante dott. . Persona_1
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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