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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 19/02/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n.
8400/2017 R.G.
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Parte_1 C.F._1
Garibaldi, 148, presso lo studio dell'avv. Loreto D'Aiuto, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno, Controparte_1 C.F._2
Corso Garibaldi, 225, presso lo studio dell'avv. Paola De Nicolellis, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 09/08/2017 ad istanza di per il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 185.560,00, liquidata dalla sentenza n. 1117/2015 del Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Penale in favore della parte danneggiata dal reato a titolo di provvisionale. Più specificamente, parte opponente, ha contestato il diritto dell'intimante di procedere in executivis nei suoi confronti sotto un duplice profilo:
- in primo luogo, ha ravvisato nella condotta di i presupposti dell'abusività per Controparte_1 avere quest'ultimo proceduto alla notifica dell'impugnato atto di precetto sebbene, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., le intimazioni precedentemente notificate (ed opposte attraverso l'instaurazione di altrettanti procedimenti ancora pendenti) spiegassero ancora piena efficacia;
- in secondo luogo, esclusa la sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva con l'altro soggetto imputato (segnatamente nell'adempimento dell'obbligazione derivante CP_2 dalla liquidazione della provvisionale, ha dedotto l'esorbitanza dell'importo precettato in suo danno rispetto alla quota di spettanza, pari al più alla metà del credito complessivamente azionato.
Su tali presupposti, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, con Parte_1 condanna dell'opposto ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
§ 1.1 Nel presente giudizio si è costituita parte opposta la quale, predicata la piena legittimità della notifica da parte del creditore che si reputi insoddisfatto di plurimi atti di precetto ed eccepita la natura non parziaria della provvisionale ex art. 1294 c.c. (come pure desumibile dal titolo azionato), ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
§ 1.2 Instauratosi il contraddittorio e depositate le memorie di cui all'art.183, sesto comma,
c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/02/2025
e ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. L'opposizione spiegata da è infondata e deve essere rigettata per i motivi Parte_1 di seguito esplicitati.
Intanto, priva di pregio giuridico risulta la censurata illegittimità/inammissibilità del precetto quivi opposto in ragione della perdurante efficacia di pregresse intimazioni notificate dal sulla scorta del medesimo titolo. CP_1
In proposito – anche soprassedendo sulla valutazione dell'effettiva e perdurante efficacia delle intimazioni antecedenti a quella opposta, attese le allegazioni delle parti quanto all'abbandono delle relative procedure esecutive e alla rinuncia di alcuni dei quattro precetti notificati – è infatti sufficiente rilevare come, secondo un orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, sia “legittimo reiterare più precetti perché non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.” (Tribunale Roma sez. IV, 05/08/2020
n.11368). In altri termini, fino al pagamento integrale del proprio credito, il creditore è sostanzialmente libero di intimare tanti precetti quanti ne reputi necessari, purché non pretenda nei precetti successivi le spese, i compensi e gli accessori quantificati per i precetti precedenti;
ove, al contrario, intimasse anche il pagamento delle dette voci di spesa l'ultima intimazione sarebbe illegittima esclusivamente quanto a queste ultime: dunque, in ogni caso, l'opposto precetto non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza (Cass. 12195/2023; 19876/2013;
4963/2007; 8164/1991).
Tanto basta per escludere che la notifica dell'impugnato atto integri di per sé una condotta connotata da profili di abusività idonei ad incidere sulla legittimità della minacciata azione esecutiva.
§ 2.1 Neppure meritevole di accoglimento si presenta poi la doglianza relativa alla pretesa inesigibilità del credito per la somma eccedente la quota di spettanza riconosciuta dall'opponente nella misura della metà dell'intero, in forza della asserita parziarietà dell'obbligazione.
La tesi non convince.
Invero, e in via dall'analisi del compendio documentale versato in atti emerge come il
Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Penale, con l'azionata sentenza n.1117/15, abbia condannato gli imputati e “al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Parte_1 CP_2 separata sede, procurati alla parte civile e al pagamento in suo favore di una provvisionale Controparte_1 immediatamente esecutiva, che liquida in euro 185.000,00, nonché alla refusione delle spese processuali…”, non mancando di specificare, nella parte motiva, che “gli imputati vanno condannati, sempre in solido...” (cfr. pag. 14 sent. n. 1117/15).
Ciò posto, tenuto conto che nel caso di specie i soggetti obbligati sono stati condannati alla medesima prestazione, che il titolo nulla ha specificato in relazione alla natura parziaria dell'obbligazione e che non sussistono elementi ulteriori o diversi dai quali evincere tale carattere, ne è conseguita una corretta e legittima applicazione del principio di solidarietà, operando la presunzione di cui art. 1294 c.c.
Non pare infatti fuor luogo osservare che nella disciplina generale delle obbligazioni, la parziariètà costituisce una deroga al regime ordinario della solidarietà e come tale essa deve risultare da una espressa previsione, non rinvenibile nel caso di specie.
Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, mette infine conto osservare che in materia di responsabilità civile derivante da reato la regola della solidarietà (tra i condannati tenuti all'obbligazione civile) opera estensivamente non soltanto quando il fatto – reato generativo del danno sia unico ed ascrivibile alla medesima condotta di più soggetti (art. 187, comma 2, c.p.c.), ma anche quando dell'unico danno debbano rispondere più soggetti per condotte distinte e titoli di reato differenti (Cass. penale sent. 18656/2007, Cass. civ., Sezioni
Unite, sent. n. 13143/2022). Invero, l'unicità del fatto richiesta in ambito civilistico dall'art.2055 c.c. va intesa in senso relativo ricorrendo, tale responsabilità, in via generalizzata anche nelle ipotesi in cui il fatto dannoso sia derivato da condotte autonome e differenti, sempreché, legate da un vincolo di interdipendenza, esse abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. Civ. Sez. III 10 gennaio 2011 n. 291; Cass. Civ. Sez. III 20 giugno 2008 n. 16810; Cass. Civ. Sez. III 17 dicembre 2007 n. 26537; Cass. Civ. Sez. III. 8 giugno 1994 n. 5546; Cass. Civ. Sez. III, 29 novembre 1994 n. 10201; Cass. Civ. Sez. III, 16 febbraio 1996 n. 1199).
In tale senso deve quindi concludersi che, nell'ottica del rafforzamento della garanzia per il danneggiato specie nelle ipotesi nelle quali si prospetti una più difficoltosa graduazione delle colpe, alla parte civile è sempre consentito di agire per l'intero nei confronti di ciascuno dei condannati, obbligati in via solidale.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, l'opposizione spiegata da deve Parte_1 essere rigettata.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €55.001,00 a € 260.000,00, in ragione della natura delle questioni giuridiche trattate e delle difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA parte opponente al pagamento – in favore di parte Controparte_3 opposta– delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 06/06/2025
Il Giudice, dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 19/02/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n.
8400/2017 R.G.
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Parte_1 C.F._1
Garibaldi, 148, presso lo studio dell'avv. Loreto D'Aiuto, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno, Controparte_1 C.F._2
Corso Garibaldi, 225, presso lo studio dell'avv. Paola De Nicolellis, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 09/08/2017 ad istanza di per il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 185.560,00, liquidata dalla sentenza n. 1117/2015 del Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Penale in favore della parte danneggiata dal reato a titolo di provvisionale. Più specificamente, parte opponente, ha contestato il diritto dell'intimante di procedere in executivis nei suoi confronti sotto un duplice profilo:
- in primo luogo, ha ravvisato nella condotta di i presupposti dell'abusività per Controparte_1 avere quest'ultimo proceduto alla notifica dell'impugnato atto di precetto sebbene, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., le intimazioni precedentemente notificate (ed opposte attraverso l'instaurazione di altrettanti procedimenti ancora pendenti) spiegassero ancora piena efficacia;
- in secondo luogo, esclusa la sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva con l'altro soggetto imputato (segnatamente nell'adempimento dell'obbligazione derivante CP_2 dalla liquidazione della provvisionale, ha dedotto l'esorbitanza dell'importo precettato in suo danno rispetto alla quota di spettanza, pari al più alla metà del credito complessivamente azionato.
Su tali presupposti, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, con Parte_1 condanna dell'opposto ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
§ 1.1 Nel presente giudizio si è costituita parte opposta la quale, predicata la piena legittimità della notifica da parte del creditore che si reputi insoddisfatto di plurimi atti di precetto ed eccepita la natura non parziaria della provvisionale ex art. 1294 c.c. (come pure desumibile dal titolo azionato), ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
§ 1.2 Instauratosi il contraddittorio e depositate le memorie di cui all'art.183, sesto comma,
c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/02/2025
e ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. L'opposizione spiegata da è infondata e deve essere rigettata per i motivi Parte_1 di seguito esplicitati.
Intanto, priva di pregio giuridico risulta la censurata illegittimità/inammissibilità del precetto quivi opposto in ragione della perdurante efficacia di pregresse intimazioni notificate dal sulla scorta del medesimo titolo. CP_1
In proposito – anche soprassedendo sulla valutazione dell'effettiva e perdurante efficacia delle intimazioni antecedenti a quella opposta, attese le allegazioni delle parti quanto all'abbandono delle relative procedure esecutive e alla rinuncia di alcuni dei quattro precetti notificati – è infatti sufficiente rilevare come, secondo un orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, sia “legittimo reiterare più precetti perché non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.” (Tribunale Roma sez. IV, 05/08/2020
n.11368). In altri termini, fino al pagamento integrale del proprio credito, il creditore è sostanzialmente libero di intimare tanti precetti quanti ne reputi necessari, purché non pretenda nei precetti successivi le spese, i compensi e gli accessori quantificati per i precetti precedenti;
ove, al contrario, intimasse anche il pagamento delle dette voci di spesa l'ultima intimazione sarebbe illegittima esclusivamente quanto a queste ultime: dunque, in ogni caso, l'opposto precetto non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza (Cass. 12195/2023; 19876/2013;
4963/2007; 8164/1991).
Tanto basta per escludere che la notifica dell'impugnato atto integri di per sé una condotta connotata da profili di abusività idonei ad incidere sulla legittimità della minacciata azione esecutiva.
§ 2.1 Neppure meritevole di accoglimento si presenta poi la doglianza relativa alla pretesa inesigibilità del credito per la somma eccedente la quota di spettanza riconosciuta dall'opponente nella misura della metà dell'intero, in forza della asserita parziarietà dell'obbligazione.
La tesi non convince.
Invero, e in via dall'analisi del compendio documentale versato in atti emerge come il
Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Penale, con l'azionata sentenza n.1117/15, abbia condannato gli imputati e “al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Parte_1 CP_2 separata sede, procurati alla parte civile e al pagamento in suo favore di una provvisionale Controparte_1 immediatamente esecutiva, che liquida in euro 185.000,00, nonché alla refusione delle spese processuali…”, non mancando di specificare, nella parte motiva, che “gli imputati vanno condannati, sempre in solido...” (cfr. pag. 14 sent. n. 1117/15).
Ciò posto, tenuto conto che nel caso di specie i soggetti obbligati sono stati condannati alla medesima prestazione, che il titolo nulla ha specificato in relazione alla natura parziaria dell'obbligazione e che non sussistono elementi ulteriori o diversi dai quali evincere tale carattere, ne è conseguita una corretta e legittima applicazione del principio di solidarietà, operando la presunzione di cui art. 1294 c.c.
Non pare infatti fuor luogo osservare che nella disciplina generale delle obbligazioni, la parziariètà costituisce una deroga al regime ordinario della solidarietà e come tale essa deve risultare da una espressa previsione, non rinvenibile nel caso di specie.
Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, mette infine conto osservare che in materia di responsabilità civile derivante da reato la regola della solidarietà (tra i condannati tenuti all'obbligazione civile) opera estensivamente non soltanto quando il fatto – reato generativo del danno sia unico ed ascrivibile alla medesima condotta di più soggetti (art. 187, comma 2, c.p.c.), ma anche quando dell'unico danno debbano rispondere più soggetti per condotte distinte e titoli di reato differenti (Cass. penale sent. 18656/2007, Cass. civ., Sezioni
Unite, sent. n. 13143/2022). Invero, l'unicità del fatto richiesta in ambito civilistico dall'art.2055 c.c. va intesa in senso relativo ricorrendo, tale responsabilità, in via generalizzata anche nelle ipotesi in cui il fatto dannoso sia derivato da condotte autonome e differenti, sempreché, legate da un vincolo di interdipendenza, esse abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. Civ. Sez. III 10 gennaio 2011 n. 291; Cass. Civ. Sez. III 20 giugno 2008 n. 16810; Cass. Civ. Sez. III 17 dicembre 2007 n. 26537; Cass. Civ. Sez. III. 8 giugno 1994 n. 5546; Cass. Civ. Sez. III, 29 novembre 1994 n. 10201; Cass. Civ. Sez. III, 16 febbraio 1996 n. 1199).
In tale senso deve quindi concludersi che, nell'ottica del rafforzamento della garanzia per il danneggiato specie nelle ipotesi nelle quali si prospetti una più difficoltosa graduazione delle colpe, alla parte civile è sempre consentito di agire per l'intero nei confronti di ciascuno dei condannati, obbligati in via solidale.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, l'opposizione spiegata da deve Parte_1 essere rigettata.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €55.001,00 a € 260.000,00, in ragione della natura delle questioni giuridiche trattate e delle difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA parte opponente al pagamento – in favore di parte Controparte_3 opposta– delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 06/06/2025
Il Giudice, dott.ssa Federica Felaco