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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott. Riccardo De Vito Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 387 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
nata a [...] il g. 7.11.1983, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. MARIA GRAZIA CORRIAS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in via Giovanni XXIII n. 8;
e
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CATERINA ZORODDU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Jean Paul Sartre n. 4;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, come rassegnate nelle note sostitutive d'udienza, depositate il g. 4.02.2025:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di Parte_1
e , trascritto nello Stato Civile del Comune di Orgosolo al n. 8, Parte II, serie Controparte_1
A dell'anno 2009 alle seguenti condizioni, come già concordate dai coniugi per la separazione:
A. Disporre, secondo legge, l'affido condiviso della minore , nata a [...] il 30 Persona_1 novembre 2008, confermando il suo collocamento presso il domicilio del padre, anche ai fini anagrafici.
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N. R.G. 387/2024
I genitori si impegnano a valorizzare adeguatamente le aspirazioni della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore per il tempo in cui la figlia si troverà presso di questo. Le decisioni di straordinaria amministrazione, riguardanti la scuola, la salute, la religione, lo sport, l'alternanza scuola lavoro e le altre attività extrascolastiche verranno prese di comune accordo fra i genitori, valorizzando i desideri e la volontà della ragazza.
B. Nessun assegno di mantenimento è previsto a carico della . CP_1
C. sarà libera di visitare la madre quando lo riterrà, compatibilmente con i suoi Persona_1 impegni scolastici ed extrascolastici, allo stesso modo sarà libera di avere rapporti con gli ascendenti materni.
D. Entrambe le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e al rilascio di quello della figlia . Persona_1
E. Le parti dichiarano di non aver nulla da pretendere vicendevolmente, anche in relazione al mantenimento della minore.
2. Mandare alla Cancelleria perché trasmetta allo Stato Civile dei Comuni di Fonni e di Orgosolo, al fine delle annotazioni di rito sugli atti di matrimonio delle parti».
Conclusioni del PM:
«Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 22.04.2024, e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Orgosolo il 17.10.2009; che dall'unione è nata la figlia , il 30.11.2008, ormai diciassettenne;
che i coniugi sono separati di fatto dal 2011; Per_1 che la si è trasferita a Orgosolo dove ha costituito una nuova famiglia;
che la ha altri CP_1 CP_1 tre figli: nata il [...], , nata il [...], e , nato il [...]; Persona_2 Per_3 Per_4 che , con decreto n. 275/2011 del 9.02.2012 del Tribunale dei Minorenni, è stata collocata Per_1 presso il domicilio del padre, dove attualmente risiede;
che il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n.
385/2024, ha omologato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
2. All'udienza del g. 13.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato il ricorso e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
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3. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta. 2
N. R.G. 387/2024
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice delegato e dalla conseguente sentenza di omologa è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
4. Per quanto concerne le condizioni relative alla figlia minore -considerata l'età della stessa- si ritiene che le condizioni indicate corrispondano all'interesse della minore e che la disciplina concordata per il suo mantenimento sia congrua.
5. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
6. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orgosolo il 17.10.2009, tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(NU) il 20.10.1986, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Orgosolo, atto n. 8, parte
II, serie A – anno 2009, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 29.7.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott. Riccardo De Vito
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