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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 552 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Tiziana Talarico); Parte_1
appellante
e
(avv. Luigi Sciumbata); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto n.338 del 22\8\2022, il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto al di pagare al ricorrente in monitorio ed odierno appellante, Controparte_1
la somma di € 16.862,79 al lordo delle ritenute di legge, a Parte_1
titolo di differenze fra la percepita indennità di lavoratore socialmente utile e la retribuzione cui avrebbe avuto diritto quale dipendente di categoria A1 a tempo indeterminato e parziale per il periodo 1\1\2008-31\12\2014. Il diritto all'assunzione essendo stato sancito dalla sentenza di questa Corte
n.561/2014, passata in giudicato e riconosciuto dallo stesso Consiglio
Comunale con delibera n.7 del 15\2\2021 e l'importo delle retribuzioni dovute essendo stato attestato dalla responsabile della competente Area
amministrativa.
2. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal con ricorso del Controparte_1
13\10\2022 rilevando, in primo luogo, che l'invocata delibera del consiglio comunale n.7 del 2021, di riconoscimento di debito fuori bilancio, non poteva avere alcun effetto di ricognizione di debito, per come attestato dalla giurisprudenza di legittimità, avendo solo finalità ricognitoria.
Né il preteso credito poteva esser fatto discendere dalla sentenza n.561/2014 di questa Corte che “non condanna l'ente al pagamento di differenze retributive, né
tantomeno fornisce idonei elementi tali da poter determinare il presunto quantum fatto
valere dall'opposto nel decreto ingiuntivo avversato”, atteso che in essa era testualmente ed esclusivamente statuito “in accoglimento dell'appello e in riforma
della sentenza gravata dichiara il diritto degli appellanti a essere assunti dal
[...]
secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla deliberazione n. 88 del CP_1
17.12.2007…”. Il riferimento essendo alla delibera della Giunta Municipale, la quale, nel prevedere la futura stabilizzazione degli LSU/LPU utilizzato dall'amministrazione, la subordinava espressamente al riconoscimento ed erogazione, ad opera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
dell'incentivo previsto dalla legge. La suddetta delibera così esprimendosi:
“dato atto che è espressamente richiesto che le domande siano corredate dalle delibere
comunali la determinazione di assumere LSU e/o LPU, secondo le modalità di cui
all'art 1 comma 1156, lettera f) della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, così come specificate nella circolare, subordinatamente al riconoscimento
dell'incentivo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”. E ancora:
“ si procederà alle assunzioni solo nel caso di riconoscimento dei contributi/ incentivi”. Imprescindibile condizione che era anche affermata dalla precedente delibera n.60 del 1\8\2007.
3. Nella resistenza del sig. il Tribunale di Catanzaro, con sentenza Pt_1
del 7\2\2024, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto opposto.
Perché nel pubblico impiego contrattualizzato non sussiste il diritto a retribuzioni “relative al periodo di mancato impiego”, salvo che non siano riconosciute nei successivi atti di assunzione e perché, nel caso di specie, non risultava alcuna assunzione da parte del comune di CP_1
Perché il preteso credito azionato in monitorio non poteva neppure essere inteso quale credito di natura risarcitoria, non essendo stato qualificato come tale dall'opposto.
Perché “la sentenza n. 561/2014 (che non contiene un ordine di riammissione in
servizio del dipendente) non ha stabilito da quando il avrebbe dovuto essere Pt_1
assunto dall'Ente, ma ha soltanto precisato che detta assunzione sarebbe dovuta
avvenire secondo le modalità ed i termini di cui alla deliberazione di G.M. n. 88 del
17.12.2007, la quale, a sua volta, nulla disponeva in ordine alla decorrenza
dell'assunzione (ma disciplinava soltanto il contingente da assumere e le tipologie
contrattuali dei rapporti di lavoro), sicché neppure pare potersi configurare un
inadempimento ex art. 1218 c.c. da parte del per non aver assunto Controparte_1
il in dal momento in cui l'opposto avrebbe dovuto essere stabilizzato”. Pt_1
Infine, perché l'opposto non avrebbe allegato nulla riguardo ai pregiudizi patiti.
4. Propone appello il sig. il quale, assume in primo luogo che il Pt_1
Tribunale abbia erroneamente individuato il petitum della propria domanda,
che era fondata su di un riconoscimento del credito da parte del “datore di
lavoro” e su di una sentenza, la citata sentenza 561/2014 di questa Corte, oramai passata in giudicato. Non, dunque, su di una tardiva assunzione, ma su di una “mancata
stabilizzazione di un rapporto già in essere e che ha avuto svolgimento per il periodo
interessato (…) la cui prestazione lavorativa doveva essere retribuita”.
Petitum che, peraltro, pur essendo stato più correttamente formulato in termini di domanda di differenze retributive, “ben poteva essere qualificato come
risarcimento del danno subito dall'opposto”.
Quanto alla ritenuta omessa allegazione di pregiudizi patiti dal comportamento dell'amministrazione convenuta, l'appellante ne lamenta l'ultra petizione atteso che: gli incentivi statali e regionali attesi erano stati concessi;
lo stesso comune si era riconosciuto debitore delle somme richieste,
addirittura qualificandole come differenze retributive;
si sarebbe finito per eludere il giudicato della più volte citata sentenza 561/2014.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Nella resistenza della parte appellata e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è decisa in esito all'odierna camera di consiglio.
6. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
7.1. L'azione proposta dall'appellante, per come definita nel ricorso in monitorio e ribadita nella memoria della fase d'opposizione, può essere così
schematicamente riassunta: a) la giunta comunale con la delibera n.88 del
27\12\2007 aveva deciso “di procedere alla stabilizzazione degli LSU
sottoponendola alla condizione della concessione dei contributi statali e regionali”, poi realizzatasi;
b) “la sentenza della Corte d'Appello n.561/2014” riconosceva il diritto degli appellanti (e fra essi del “ad essere assunti a tempo Pt_1
indeterminato”; c) nonostante tale sentenza, il comune non aveva provveduto
“a corrispondere al ricorrente le differenze retributive fra quanto percepito a titolo di
indennizzo e in qualità di LSU e quanto invece dovuto dal comune di quale CP_1
dipendente a tempo indeterminato e parziale al 50%”; d) differenze corrispondenti alla somma di € 16.862,79, di cui chiedeva fosse ingiunto il pagamento alla convenuta amministrazione.
In tali termini essendo articolata l'esposizione della causa petendi e del petitum, non si può che concordare con il giudice di primo grado circa il fatto che, non essendo stata mai eseguita, secondo l'assunto dello stesso ricorrente,
la sentenza n.561/2014 e non essendo stato, pertanto, mai costituito il rapporto di lavoro fra le parti, nessuna retribuzione può essere pretesa dal ricorrente.
Tanto vale, già da solo, a giustificare la conferma della decisione di rigetto, non potendo essere in alcun modo interpretata la domanda come una domanda di risarcimento danni.
7.2. Peraltro, anche volendo accedere alla tardiva prospettazione dell'appellante secondo cui vi sarebbero stati margini per interpretare la sua domanda come una domanda di risarcimento danni, in nessun modo l'origine di tale supposto diritto potrebbe essere posta nella più volte citata sentenza n.561/2014, nella quale l'affermazione del diritto all'assunzione è
accompagnata dalla specificazione “secondo le modalità e i termini stabiliti dalla
deliberazione di G.M. n.88 del 17.12.2007”. Specificazione che correttamente lo stesso appellante interpreta quale vera e propria condizione.
Atteso il rinvio alla predetta delibera, è dunque ad essa che occorre fare riferimento per accertare gli esatti termini della condizione posta dalla citata pronuncia. Orbene, in tale delibera la Giunta, non solo stabilisce che “si
procederà alle assunzioni solo nel caso di riconoscimento dei contributi/incentivi”, ma chiarisce anche che sarebbero stati stabilizzati solo 7 LUS e 2 LPU e che i soggetti da stabilizzare sarebbero stati individuati “predisponendo due distinte
graduatorie per gli LSU e per gli LPU sulla base dei criteri previsti nella circolare e
degli altri atti di legge e di cui all'allegato prospetto, indicando nella comunicazione al
i nominativi dei soggetti utilmente collocati in graduatoria” . CP_2
Le modalità e i termini richiamati nella pregressa sentenza di questa Corte con il rinvio alla delibera erano dunque: l'erogazione dei contributi statali o regionali e l'utile collocazione nella graduatoria che il competente ufficio comunale avrebbe dovuto redigere.
Di nessuna delle due circostanze l'appellante ha mai fornito alcuna prova e la seconda non l'ha mai neppure allegata.
Quanto, invece, all'allegazione della prima, essa è formulata in termini talmente indeterminati e generici (“pur verificandosi la condizione sospensiva”,
nel ricorso in monitorio e “al seguito …della concessione al degli Controparte_1
incentivi sia statali che regionali”, nella memoria della fase di merito), da non poter nemmeno attivare l'onere di contestazione specifica in capo alla parte convenuta.
8. Poco da dire, infine, quanto alla delibera del Consiglio Comunale n.7
del 15\2\2021.
In disparte la circostanza che in essa non è riconosciuto alcun credito in capo al ricorrente e che, comunque, un atto del consiglio comunale non è idoneo ad impegnare la volontà dell'ente essendo un organo non munito del relativo potere rappresentativo, che fa capo notoriamente alla Giunta, di tale atto si deve incidentalmente stigmatizzare la vera e propria falsità dell'affermazione secondo cui il riconoscimento di un debito fuori bilancio di € 119,914,41
sarebbe stato imposto dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza n.5022/2020 della Corte di cassazione.
Con tale sentenza, infatti, la Suprema Corte si è limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal avverso la citata sentenza CP_1
n.561/2014 di questa Corte (che, a sua volta, non conteneva alcuna statuizione di condanna al pagamento di somme) ed a condannare il ricorrente al CP_1
pagamento di € 200 per spese ed € 5.000 per compensi professionali.
La predetta falsità posta a base dell'appostamento di un ingente debito fuori bilancio, peraltro sostenuto dalla vendita di terreni di proprietà demaniale di corrispondente valore, sarà doverosamente posta all'attenzione della locale
Procura della Corte dei Conti, per la verifica dell'eventuale danno erariale. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 7\2\2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.000, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 552 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Tiziana Talarico); Parte_1
appellante
e
(avv. Luigi Sciumbata); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto n.338 del 22\8\2022, il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto al di pagare al ricorrente in monitorio ed odierno appellante, Controparte_1
la somma di € 16.862,79 al lordo delle ritenute di legge, a Parte_1
titolo di differenze fra la percepita indennità di lavoratore socialmente utile e la retribuzione cui avrebbe avuto diritto quale dipendente di categoria A1 a tempo indeterminato e parziale per il periodo 1\1\2008-31\12\2014. Il diritto all'assunzione essendo stato sancito dalla sentenza di questa Corte
n.561/2014, passata in giudicato e riconosciuto dallo stesso Consiglio
Comunale con delibera n.7 del 15\2\2021 e l'importo delle retribuzioni dovute essendo stato attestato dalla responsabile della competente Area
amministrativa.
2. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal con ricorso del Controparte_1
13\10\2022 rilevando, in primo luogo, che l'invocata delibera del consiglio comunale n.7 del 2021, di riconoscimento di debito fuori bilancio, non poteva avere alcun effetto di ricognizione di debito, per come attestato dalla giurisprudenza di legittimità, avendo solo finalità ricognitoria.
Né il preteso credito poteva esser fatto discendere dalla sentenza n.561/2014 di questa Corte che “non condanna l'ente al pagamento di differenze retributive, né
tantomeno fornisce idonei elementi tali da poter determinare il presunto quantum fatto
valere dall'opposto nel decreto ingiuntivo avversato”, atteso che in essa era testualmente ed esclusivamente statuito “in accoglimento dell'appello e in riforma
della sentenza gravata dichiara il diritto degli appellanti a essere assunti dal
[...]
secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla deliberazione n. 88 del CP_1
17.12.2007…”. Il riferimento essendo alla delibera della Giunta Municipale, la quale, nel prevedere la futura stabilizzazione degli LSU/LPU utilizzato dall'amministrazione, la subordinava espressamente al riconoscimento ed erogazione, ad opera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
dell'incentivo previsto dalla legge. La suddetta delibera così esprimendosi:
“dato atto che è espressamente richiesto che le domande siano corredate dalle delibere
comunali la determinazione di assumere LSU e/o LPU, secondo le modalità di cui
all'art 1 comma 1156, lettera f) della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, così come specificate nella circolare, subordinatamente al riconoscimento
dell'incentivo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”. E ancora:
“ si procederà alle assunzioni solo nel caso di riconoscimento dei contributi/ incentivi”. Imprescindibile condizione che era anche affermata dalla precedente delibera n.60 del 1\8\2007.
3. Nella resistenza del sig. il Tribunale di Catanzaro, con sentenza Pt_1
del 7\2\2024, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto opposto.
Perché nel pubblico impiego contrattualizzato non sussiste il diritto a retribuzioni “relative al periodo di mancato impiego”, salvo che non siano riconosciute nei successivi atti di assunzione e perché, nel caso di specie, non risultava alcuna assunzione da parte del comune di CP_1
Perché il preteso credito azionato in monitorio non poteva neppure essere inteso quale credito di natura risarcitoria, non essendo stato qualificato come tale dall'opposto.
Perché “la sentenza n. 561/2014 (che non contiene un ordine di riammissione in
servizio del dipendente) non ha stabilito da quando il avrebbe dovuto essere Pt_1
assunto dall'Ente, ma ha soltanto precisato che detta assunzione sarebbe dovuta
avvenire secondo le modalità ed i termini di cui alla deliberazione di G.M. n. 88 del
17.12.2007, la quale, a sua volta, nulla disponeva in ordine alla decorrenza
dell'assunzione (ma disciplinava soltanto il contingente da assumere e le tipologie
contrattuali dei rapporti di lavoro), sicché neppure pare potersi configurare un
inadempimento ex art. 1218 c.c. da parte del per non aver assunto Controparte_1
il in dal momento in cui l'opposto avrebbe dovuto essere stabilizzato”. Pt_1
Infine, perché l'opposto non avrebbe allegato nulla riguardo ai pregiudizi patiti.
4. Propone appello il sig. il quale, assume in primo luogo che il Pt_1
Tribunale abbia erroneamente individuato il petitum della propria domanda,
che era fondata su di un riconoscimento del credito da parte del “datore di
lavoro” e su di una sentenza, la citata sentenza 561/2014 di questa Corte, oramai passata in giudicato. Non, dunque, su di una tardiva assunzione, ma su di una “mancata
stabilizzazione di un rapporto già in essere e che ha avuto svolgimento per il periodo
interessato (…) la cui prestazione lavorativa doveva essere retribuita”.
Petitum che, peraltro, pur essendo stato più correttamente formulato in termini di domanda di differenze retributive, “ben poteva essere qualificato come
risarcimento del danno subito dall'opposto”.
Quanto alla ritenuta omessa allegazione di pregiudizi patiti dal comportamento dell'amministrazione convenuta, l'appellante ne lamenta l'ultra petizione atteso che: gli incentivi statali e regionali attesi erano stati concessi;
lo stesso comune si era riconosciuto debitore delle somme richieste,
addirittura qualificandole come differenze retributive;
si sarebbe finito per eludere il giudicato della più volte citata sentenza 561/2014.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Nella resistenza della parte appellata e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è decisa in esito all'odierna camera di consiglio.
6. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
7.1. L'azione proposta dall'appellante, per come definita nel ricorso in monitorio e ribadita nella memoria della fase d'opposizione, può essere così
schematicamente riassunta: a) la giunta comunale con la delibera n.88 del
27\12\2007 aveva deciso “di procedere alla stabilizzazione degli LSU
sottoponendola alla condizione della concessione dei contributi statali e regionali”, poi realizzatasi;
b) “la sentenza della Corte d'Appello n.561/2014” riconosceva il diritto degli appellanti (e fra essi del “ad essere assunti a tempo Pt_1
indeterminato”; c) nonostante tale sentenza, il comune non aveva provveduto
“a corrispondere al ricorrente le differenze retributive fra quanto percepito a titolo di
indennizzo e in qualità di LSU e quanto invece dovuto dal comune di quale CP_1
dipendente a tempo indeterminato e parziale al 50%”; d) differenze corrispondenti alla somma di € 16.862,79, di cui chiedeva fosse ingiunto il pagamento alla convenuta amministrazione.
In tali termini essendo articolata l'esposizione della causa petendi e del petitum, non si può che concordare con il giudice di primo grado circa il fatto che, non essendo stata mai eseguita, secondo l'assunto dello stesso ricorrente,
la sentenza n.561/2014 e non essendo stato, pertanto, mai costituito il rapporto di lavoro fra le parti, nessuna retribuzione può essere pretesa dal ricorrente.
Tanto vale, già da solo, a giustificare la conferma della decisione di rigetto, non potendo essere in alcun modo interpretata la domanda come una domanda di risarcimento danni.
7.2. Peraltro, anche volendo accedere alla tardiva prospettazione dell'appellante secondo cui vi sarebbero stati margini per interpretare la sua domanda come una domanda di risarcimento danni, in nessun modo l'origine di tale supposto diritto potrebbe essere posta nella più volte citata sentenza n.561/2014, nella quale l'affermazione del diritto all'assunzione è
accompagnata dalla specificazione “secondo le modalità e i termini stabiliti dalla
deliberazione di G.M. n.88 del 17.12.2007”. Specificazione che correttamente lo stesso appellante interpreta quale vera e propria condizione.
Atteso il rinvio alla predetta delibera, è dunque ad essa che occorre fare riferimento per accertare gli esatti termini della condizione posta dalla citata pronuncia. Orbene, in tale delibera la Giunta, non solo stabilisce che “si
procederà alle assunzioni solo nel caso di riconoscimento dei contributi/incentivi”, ma chiarisce anche che sarebbero stati stabilizzati solo 7 LUS e 2 LPU e che i soggetti da stabilizzare sarebbero stati individuati “predisponendo due distinte
graduatorie per gli LSU e per gli LPU sulla base dei criteri previsti nella circolare e
degli altri atti di legge e di cui all'allegato prospetto, indicando nella comunicazione al
i nominativi dei soggetti utilmente collocati in graduatoria” . CP_2
Le modalità e i termini richiamati nella pregressa sentenza di questa Corte con il rinvio alla delibera erano dunque: l'erogazione dei contributi statali o regionali e l'utile collocazione nella graduatoria che il competente ufficio comunale avrebbe dovuto redigere.
Di nessuna delle due circostanze l'appellante ha mai fornito alcuna prova e la seconda non l'ha mai neppure allegata.
Quanto, invece, all'allegazione della prima, essa è formulata in termini talmente indeterminati e generici (“pur verificandosi la condizione sospensiva”,
nel ricorso in monitorio e “al seguito …della concessione al degli Controparte_1
incentivi sia statali che regionali”, nella memoria della fase di merito), da non poter nemmeno attivare l'onere di contestazione specifica in capo alla parte convenuta.
8. Poco da dire, infine, quanto alla delibera del Consiglio Comunale n.7
del 15\2\2021.
In disparte la circostanza che in essa non è riconosciuto alcun credito in capo al ricorrente e che, comunque, un atto del consiglio comunale non è idoneo ad impegnare la volontà dell'ente essendo un organo non munito del relativo potere rappresentativo, che fa capo notoriamente alla Giunta, di tale atto si deve incidentalmente stigmatizzare la vera e propria falsità dell'affermazione secondo cui il riconoscimento di un debito fuori bilancio di € 119,914,41
sarebbe stato imposto dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza n.5022/2020 della Corte di cassazione.
Con tale sentenza, infatti, la Suprema Corte si è limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal avverso la citata sentenza CP_1
n.561/2014 di questa Corte (che, a sua volta, non conteneva alcuna statuizione di condanna al pagamento di somme) ed a condannare il ricorrente al CP_1
pagamento di € 200 per spese ed € 5.000 per compensi professionali.
La predetta falsità posta a base dell'appostamento di un ingente debito fuori bilancio, peraltro sostenuto dalla vendita di terreni di proprietà demaniale di corrispondente valore, sarà doverosamente posta all'attenzione della locale
Procura della Corte dei Conti, per la verifica dell'eventuale danno erariale. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 7\2\2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.000, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni