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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/08/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 646/2024 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Nicolaj. P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
, in persona del Presidente pro tempore della Controparte_1 Controparte_2
C.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_2
L'Aquila.
APPELLATA
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 289/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila 29.04.2024
e pubblicata in data 08.05.2024, non notificata.
All'udienza tenutasi in data 24 giugno 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 289/2024 pubblicata in data 05 maggio 2024 il Tribunale di L'Aquila decideva in merito alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 323/2019 emesso in favore della la quale aveva agito per il pagamento della somma di €. 275.199,22, CP_3 oltre interessi e spese del procedimento, nei confronti della , quale Controparte_1 garante della in virtù di fideiussione prestata Parte_2 in relazione a due contratti di mutuo, il primo del 25.09.1990 rep. n. 2560/1291 e il secondo del 12.10.1990 rep. n. 2630/1323, erogati da Centrobanca S.p.a. alla
Cooperativa.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la chiedendone Controparte_1 la revoca per infondatezza della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.1. Parte opposta a sostegno della domanda monitoria, previa attestazione della sua legittimazione attiva e titolarità dell'azione quale cessionaria del credito ceduto da che a sua volta lo aveva acquistato dalla creditrice originaria, Parte_3
Centrobanca S.p.a., deduceva quanto segue:
- tra i crediti acquisiti in forza della cessione vi era anche quello vantato nei confronti della derivante da due contratti di mutuo a Parte_2 rogito del Notaio, Dott.ssa l'uno del 25/09/1990 rep. n. 2560/1291 per Per_1
l'importo di £. 349.860.000 (€. 180.687,61) e l'altro del 12/10/1990 rep. n. 2630/1323 per l'importo di £. 183.000.000 (€. 94.511,61), entrambi erogati da Centrobanca s.p.a. alla;
Parte_2
- a garanzia dei predetti mutui si costituiva fideiussore mediante le delibere del C.d.A. n.
133 e n. 134 del 14.12.1989 l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in nome e per conto della , la quale approvava con atto n. 8299 del 28.12.1989; Controparte_1
- detta garanzia era prestata per tutta la durata del mutuo, nei limiti del 100% e con la specificazione che “Il presente impegno fideiussorio è assunto dall'Ente in nome e per conto della e, pertanto, ogni conseguenza derivante dall'impegno Controparte_1 stesso ricade, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. n. 38/1988, sul bilancio regionale e sarà assolto direttamente dalla;
CP_1
pag. 2/11 - la cooperativa si rendeva inadempiente e Centrobanca promuoveva a seguito di atto precetto la procedura esecutiva iscritta al n. 285/98 R.G. presso il Tribunale di
Avezzano dalla quale derivava il riconoscimento della somma di €. 291.160,28 in conto capitale ed interessi nonché la somma di €. 19.181,97 a saldo delle spese di procedura;
Cont
- a seguito della procedura esecutiva residuava un credito vantato dalla alla data del
14.01.2019 quantificato in €. 500.807,53 oltre interessi e spese sino al saldo;
- per l'effetto, in forza della prestata garanzia fideiussoria, agiva in sede monitoria nei confronti della . Controparte_1
1.2 In sede di opposizione la contestava l'avversa pretesa eccependo Controparte_1
l'intervenuta decadenza con la conseguente liberazione del fideiussore per l'omesso rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e, in ogni caso, il decorso dei termini di prescrizione ordinaria in quanto, sebbene parte opposta avesse avuto contezza della inadempienza della sin dal 1998, le uniche diffide azionate Parte_4
a seguito della fideiussione e della garanzia sarebbero state solo quelle del 2013 e del
2015, mentre tale non potrebbe ritenersi quella del 2005 avendo natura di semplice comunicazione;
eccepiva inoltre la violazione delle norme di condotta ex art. 1956 c.c. poiché l'Istituto di credito concedente il mutuo avrebbe omesso di prestare la dovuta vigilanza sulla solvibilità del debitore e la erroneità del quantum richiesto.
1.3 Si costituiva in giudizio parte opposta deducendo l'infondatezza della spiegata opposizione e ribadendo la legittimità della pretesa creditoria, in quanto suffragata da documentazione idonea e adeguata, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
1.4 Istruita con le sole produzioni documentali, la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di L'Aquila accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alle spese e competenze di lite.
2.1 Il primo giudice, richiamate le norme applicabili alla vicenda in esame, ritenendo assorbite tutte le altre doglianze contenute nell'atto di opposizione, accoglieva la pag. 3/11 spiegata opposizione sul rilievo della fondatezza dell'eccezione di avvenuta decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che a fronte di una prima e tempestiva azione esecutiva promossa in data 14.07.1995 dalla originaria creditrice nel rispetto del termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione (07.06.1995) della debitrice principale, conclusasi con esito negativo per Parte_2 mancanza di evenienze attive ed abbandonata, l'ulteriore e parzialmente positiva azione espropriativa immobiliare esercitata dalla creditrice nel 1998 era avvenuta solo tre anni dopo e, quindi, ben oltre il termine semestrale richiesto a pena di decadenza dall'art. 1957 c.c. per preservare l'obbligazione di garanzia prestata dal fideiussore.
In particolare osservava il primo giudice come la prima azione esecutiva, seppur iniziata tempestivamente nei sei mesi dalla scadenza della obbligazione, non era poi stata coltivata e proseguita diligentemente, come richiesto dall'art. 1957 c.c. e pertanto era maturata la decadenza di cui al medesimo articolo, non potendo farsi riferimento alla seconda azione esecutiva, ormai intempestiva, in quanto avviata dopo tre anni dalla scadenza della obbligazione.
L'opposizione, pertanto, ritenute assorbite le altre eccezioni, veniva accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opposta al pagamento delle spese del giudizio.
3. Appello: avverso la sentenza proponeva appello la cessionaria Controparte_4 della precedente opposta, rilevando l'erroneità della decisione sotto diversi profili.
3.1 In via preliminare, veniva rilevata la apparente difformità tra l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato alla controparte e l'atto di opposizione depositato in sede di iscrizione a ruolo nel giudizio di primo grado, laddove il secondo atto contiene conclusioni diverse rispetto all'atto notificato e alle quali avrebbe fatto esplicito riferimento il primo giudice nella sentenza impugnata.
3.2 Sempre in via preliminare, l'appellante nella comparsa conclusionale ha rilevato che la appellata nella sua costituzione in appello non aveva riproposto né l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine di sei mesi di cui all'art.1957 c.c. né
l'eccezione di prescrizione ordinaria né l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art.
pag. 4/11 1956 c.c., eccezioni tutte rigettate in primo grado, ragione per cui su tali aspetti si sarebbe formato il giudicato interno senza possibilità di ulteriore trattazione.
3.3 Nel merito, con il primo motivo è stata censurata la sentenza nella parte in cui il primo giudice in violazione dell'art. 112 c.p.c. avrebbe posto a fondamento della decisione fatti e circostanze mai allegate ed eccezioni mai sollevate dalla controparte, incorrendo, dunque, nel vizio di ultra-petizione.
In particolare, nella premessa che l'art. 1957 c.c. prevede due diverse situazioni e condizioni cui sarebbe subordinata la permanenza dell'obbligazione del fideiussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, non sovrapponibili fra loro e non contenute l'una nell'altra, con un'autonoma causa petendi e un autonomo petitum, ha rilevato che la odierna appellata, sia nell'atto di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo che nei successivi scritti difensivi a fondamento della negazione del credito aveva sempre e solamente eccepito l'intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria sul presupposto del mancato rispetto del termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 1957, primo comma, c.c., prima parte, che il creditore è tenuto a rispettare nel proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale, mentre non avrebbe mai eccepito la circostanza relativa alla mancata diligenza del creditore stesso nella proseguire le procedure esecutive nei confronti della debitrice principale.
Il primo giudice, invece, ha fondato la sua decisione proprio su tale seconda eccezione o secondo aspetto, estendendo di fatto ed ampliando in modo improprio il contenuto della stessa eccezione sollevata dalla opponente e spingendosi oltre i suoi limiti, provvedendo nello specifico ad accogliere una eccezione che ai sensi dell'art. 2969 c.c. non poteva essere rilevata d'ufficio, essendo rimessa all'iniziativa della sola parte che la invoca.
3.4 Con il secondo motivo parte appellante eccepisce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. per aver adottato una motivazione illogica, omessa, carente o apparente. Ferma la precedente censura, parte appellante contesta che l'eccezione di decadenza in ogni caso avrebbe dovuto essere respinta nel merito.
Sotto tale profilo, si duole del fatto che, dopo aver correttamente dato atto che la creditrice originaria, Centrobanca spa, aveva eseguito tempestivamente un primo pignoramento nei confronti della debitrice, il primo giudice avrebbe poi ritenuto del tutto erroneamente che l'azione esecutiva non fosse stata proseguita con diligenza così pag. 5/11 come disposto dall'art. 1957 c.c., asserendo in buona sostanza, attraverso il richiamo ad un principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 1481/1981), che non è solo la tempestività dell'azione a impedire la decadenza nei confronti del fideiussore di cui all'art. 1957 c.c. ma anche la sua diligente prosecuzione, cosa che non sarebbe avvenuta nella fattispecie in esame.
Al riguardo l'appellante si doleva del fatto che il primo giudice non avrebbe dato specifica motivazione di tale assunto, ovvero non avrebbe indicato i motivi e le ragioni per cui la presunta inerzia della creditrice sarebbe da ritenere colpevole e ad essa addebitabile.
Inoltre, l'argomentazione utilizzata dal primo giudice a supporto del suo convincimento sarebbe comunque errata in punto di diritto, atteso che trattandosi di “decadenza” dall'azione, una volta che sia risultata promossa tempestivamente l'azione giudiziaria
(nel caso in esame, l'esecuzione immobiliare promossa nell'anno 1995 e attivata nel termine decadenziale semestrale), nell'eventualità che questa dovesse arrestarsi o chiudersi o divenire improseguibile anche per cause non imputabili al creditore procedente (come nel caso di specie in cui il credito era risultato inesigibile per ragioni indipendenti dalla volontà del creditore), non potrebbe ritenersi nuovamente applicabile la decadenza semestrale, bensì semmai il termine ordinario di prescrizione ex art. 2967
c.c.
In buon sostanza, la lettura corretta ed adeguata delle norme dettate in materia imporrebbe che, una volta impedita ritualmente la decadenza, non sarebbe lecito ipotizzare ed applicare, come intende invece il primo giudice (secondo cui la procedura esecutiva tempestivamente avviata è rimasta inesitata, mentre il parziale soddisfacimento del creditore è derivato dalla diversa azione esecutiva intrapresa però solo circa tre anni dopo la scadenza del termine), la decorrenza di un nuovo termine decadenziale decorrente dalla scadenza originaria dell'obbligazione principale avvenuta con l'atto di recesso del 07.6.1995.
Ciò in quanto, una volta proposta dal creditore nel termine semestrale l'azione contro il debitore principale, la norma prevederebbe a suo carico l'obbligo di coltivare l'azione con diligenza, ma senza la previsione o l'imposizione di termini specifici, essendo l'unico termine previsto quello iniziale di sei mesi. pag. 6/11 3.3 Con il terzo motivo, evidentemente connesso e derivante quale diretta conseguenza del primo motivo, l'appellante eccepisce la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. sul rilievo che il primo giudice avrebbe posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, ovvero l'omessa coltivazione con diligenza del diritto al recupero del credito vantato previsto dall'art. 1957 c.c., ma senza procedere ad assegnare preventivamente alle parti un termine per la presentazione di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione sollevata.
In tal modo, attraverso detta omissione, il primo giudice avrebbe privato le parti della possibilità di prendere posizione su una questione determinante ai fini del giudizio e di opporre argomenti di segno atti a confutarla.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare, per quanto attiene il rilievo relativo alla parziale difformità tra l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dall'odierna appellata e l'atto di opposizione depositato in sede di iscrizione a ruolo (la difformità risiede nel fatto che nelle conclusioni dell'atto depositato vengono indicati un numero di decreto ingiuntivo e un numero di R.G. errati e diversi da quelli corretti), a prescindere dal fatto che tale questione era conoscibile e rilevabile già nella fase del giudizio di cognizione susseguente alla opposizione, potendo essere rappresentata nella comparsa di costituzione, resta il fatto che la questione può legittimamente essere ricondotta nell'ambito della ricorrenza di un mero vizio di carattere puramente formale che, in concreto, non ha prodotto conseguenze negative e incidenti sul diritto di difesa della parte opposta la quale, anzi, nella comparsa di risposta oltre a prendere specifica posizione sulle doglianze della opponente, dà atto ella stessa e asserisce che in entrambi gli atti (quello notificato e quello depositato) vengono sollevate le medesime eccezioni, sulle quali argomenta in modo dettagliato e specifico, mostrando dunque di non avere subito alcun pregiudizio da tale evento. Pertanto, non è ravvisabile un vizio di portata tale da determinare la sussistenza di alcuna ipotesi di nullità.
4.2 Sempre in via preliminare, premesso che ai sensi dell'art. 346 c.p.c. devono essere riproposte in sede di appello tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado per evitare che in caso di accoglimento dell'appello si formi il giudicato sulle domande e eccezioni non riproposte, accertato che sia l'eccezione di prescrizione ordinaria che pag. 7/11 l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. sollevate con l'opposizione a decreto ingiuntivo non sono state riproposte dalla appellata nel presente grado, su di esse si è formato il giudicato interno. Tale situazione non si è invece verificata per quanto attiene l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine di sei mesi di cui all'art.1957 c.c., posto che la questione è oggetto specifico di motivo di appello, sul quale l'appellata ha preso posizione chiedendo il rigetto del gravame.
4.3 Nel merito, il primo motivo del gravame è infondato.
Deve osservarsi dapprima come da un'attenta lettura dell'atto di opposizione della e CP_1
della memoria 183 c.p.c. del 23 settembre 2020 emerga chiaramente come la CP_1
opponente, attuale parte appellata, abbia eccepito sin dall'inizio la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. richiamando interamente la disciplina del citato articolo, riportato interamente nel contenuto, quindi sia la necessaria tempestività dell'azione da intraprendere entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, sia la prosecuzione dell'azione con diligenza.
Pertanto l'eccezione, seppur poi maggiormente motivata con riferimento all'azione da proporre nei sei mesi, deve ritenersi riferita alla decadenza per il mancato rispetto dei
“termini” nel senso dei presupposti tutti richiamati e previsti dall'art. 1957 c.c., sia i sei mesi per l'iniziativa, sia la continuazione e prosecuzione diligente dell'azione esecutiva intrapresa contro il debitore originario principale.
In ogni caso, anche qualora non fosse stata in alcun modo richiamato dall'opponente l'obbligo di proseguire con diligenza l'azione iniziata tempestivamente non sarebbe ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione da parte del giudice che ha comunque rilevato il mancato rispetto di tale presupposto.
Infatti deve ricordarsi come per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità il vizio di ultrapetizione ricorre allorquando, interferendo sul potere dispositivo delle parti sancito dall'art. 99 c.p.c., alterando gli elementi obiettivi dell'azione e della eccezione (causa petendi e petitum) o sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, il giudice emette un provvedimento diverso da quello richiesto ovvero pronuncia oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo in sostanza alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della pag. 8/11 domanda o delle richieste ed eccezioni delle parti (Cass. Civ. n. 15002/2023; Cass. Civ.
10025/2022).
Detto vizio, invece, non ricorre nel caso in cui il giudice si limita a qualificare diversamente i fatti, restando entro i limiti delle richieste formulate dalle parti e contenute negli atti ovvero negli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate (Cass. Civ. n. 10897/2022, Cass.
Civ. n. 15992/2022, Cass. Civ. n. 8716/2021, Cass. Civ. 21057/2021, Cass. Civ. n. 18830/2017).
Nella fattispecie in esame, ritiene questa Corte, il primo giudice ha agito in aderenza e nel rispetto delle su esposte regole di condotta, senza travalicare i limiti imposti dall'art. 112 c.p.c. in quanto, anche considerando sollevata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per il mancato rispetto del termine semestrale previsto a pena di decadenza, doveva ritenersi eccepito il mancato rispetto di tutti i presupposti decadenziali previsti dal citato articolo, il quale lega la mancata decadenza a due elementi, sia la tempestiva proposizione dell'azione nei sei mesi, sia la prosecuzione della stessa, valendo l'eccezione dell'intempestività dell'agire anche quale eccezione di mancata prosecuzione dell'azione con diligenza.
In buona sostanza, si deve ritenere che l'eccezione sollevata dalla odierna appellata inerente all'omessa tempestività dell'azione da parte del creditore includeva, funzionalmente e logicamente, anche la questione relativa alla mancata prosecuzione con diligenza della stessa azione esecutiva, trattandosi di condotte interconnesse ed entrambe richieste ai fini della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
4.4 Anche il secondo motivo appare privo di fondamento.
Con tale motivo di doglianza parte appellante rilevava la mancata motivazione e quindi prova relativa alla mancata diligenza della banca nel proseguire l'azione avviata tempestivamente nei confronti del debitore principale, potendo la chiusura di un'azione dipendere da tante ragioni anche indipendenti dalla volontà e diligenza dell'istante.
Tuttavia deve osservarsi come, secondo la regola del riparto dell'onere della prova, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente e dell'incontestata chiusura e quindi non prosecuzione dell'azione tempestivamente avviata, incombeva sull'opposto/attore dimostrare le ragioni della chiusura dell'azione esecutiva a mancata prosecuzione e la propria diligenza al riguardo.
pag. 9/11 Né può ritenersi fondato l'assunto appellante secondo cui, una volta avviata tempestivamente un'azione esecutiva nei sei mesi, il termine di decadenza sarebbe stato onorato e pertanto, anche in caso di chiusura anticipata o abbandono della prima azione, la seconda azione esecutiva avviata non avrebbe dovuto rispettare il termine tempestivo di sei mesi dal recesso, essendo stato già rispettato tale termine con la prima azione.
L'assunto è infondato risultando specifico e chiaro l'art. 1957 c.c. che ai fini decadenziali richiede il rispetto di due presupposti, sia l'avvio dell'azione nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, sia che l'azione continui e prosegua con diligenza, requisiti che entrambi devono sussistere per dirsi rispettati i termini decadenziali di legge.
Nel caso oggetto di lite, è un dato acquisito agli atti che una volta maturata la scadenza dell'obbligazione principale in data 07.06.1995, data di comunicazione dell'avvenuto recesso da parte della banca creditrice, quest'ultima aveva proceduto tempestivamente, in data
14.07.1995, a notificare alla debitrice un primo atto di pignoramento che era risultato definito con esito negativo e abbandonato. Solo tre anni dopo, nel 1998, risulta azionata altra e diversa azione esecutiva immobiliare iscritta al n. 285/1998 R.G.E. che si concludeva positivamente mediante la soddisfazione parziale del credito.
Per quanto sopra esposto deve ritenersi maturato il termine di decadenza per mancata prosecuzione dell'azione tempestivamente intrapresa e inizio di seconda azione esecutiva ben oltre il termine di sei mesi che, anche quest'ultima avrebbe dovuto rispettare.
4.4 Resta assorbito dal rigetto del primo motivo di appello, anche il terzo motivo di gravame, non risultando la decisione fondata su argomentazioni
(mancata prosecuzione dell'azione tempestivamente azionata) rilevate d'ufficio dal giudice e non sottoposte alle parti, risultando l'argomento eccepito dalle parti e già oggetto di discussione.
4.5 L'appello deve quindi essere rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, alla luce della soccombenza, devono essere poste a totale carico della appellante e secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
pag. 10/11 Trova applicazione nel caso in esame la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014), in quanto l'appello è rigettato integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 289/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 08 maggio 2024, nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, Controparte_1 così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna parte appellante, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , in persona Controparte_1 del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, delle spese e competenze del presente grado di giudizio che sono liquidate in €. 14.239,00 per competenze, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara parte appellante, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 08 agosto 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 11/11