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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2323/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2019, la sig.ra Parte_1
, chiedeva che venissero riconosciuti l'indennità di disoccupazione
[...]
agricola e ANF richiesti con domanda del 6/03/2018, relativa ai contributi previdenziali anno 2017, e che venisse ritenuta illegittima l'iscrizione del codice fiscale della ricorrente nella Lista Blocchi della piattaforma SCUP, quindi ordinare all' la cancellazione del nominativo della ricorrente dalla suddetta lista ed, CP_1 altresì, condannare lo stesso al pagamento dell'indennità di disoccupazione e degli
ANF, ove non pagati, richiesti con la domanda amministrativa del 6/03/2018 in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione.
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, in via preliminare la riunione CP_1
del presente giudizio con quello pendente presso questo stesso Tribunale, recante RG
n.22/20, poiché in detto giudizio parte ricorrente agisce per accertare il diritto della
1 stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2014 al 2018
e la condanna dell'Istituto alla iscrizione negli elenchi.
Considerato che
l'odierno giudizio è proposto per conseguire la prestazione di disoccupazione per l'anno 2017, rileva connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché questione pregiudiziale, essendo stata rigettata la richiesta della prestazione in ragione del disconoscimento delle giornate, sicché si insiste per la riunione dei giudizi. Nelle more del giudizio depositava sen. N. 792/2023 relativa al procedimento di cui chiedeva la riunione.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 15.4.2025– è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. Il presente giudizio ha ad oggetto una controversia tra Parte_1
e l' , avente la medesima causa petendi e lo stesso petitum di un
[...] CP_1
precedente procedimento tra le stesse parti, definito con sentenza n. 792/2023, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, e ormai passata in giudicato.
5. Ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, la sentenza passata in giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Inoltre, l'articolo 324 del Codice di procedura civile stabilisce che “si intendono coperte dal giudicato le questioni di fatto e di diritto che hanno formato oggetto della decisione”.
6. Il principio di cosa giudicata materiale comporta l'improponibilità di un nuovo giudizio sullo stesso oggetto tra le medesime parti, con la conseguenza che il giudice, anche in assenza di eccezione di parte, è tenuto a rilevare d'ufficio l'esistenza di una precedente pronuncia definitiva.
7. Nel caso di specie, risulta evidente la coincidenza soggettiva e oggettiva tra il presente procedimento e quello già definito, con conseguente preclusione alla trattazione del merito della domanda. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la sussistenza della cosa giudicata, anche in assenza di un'eccezione di parte (Cass. civ., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass. civ., Sez. III, n. 15799/2020).
8. Pertanto, accertata l'intervenuta formazione del giudicato, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non potendo essere nuovamente esaminata una questione già definitivamente decisa.
9. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'avv.
[...]
nei confronti dell' per intervenuta cosa Pt_1 Parte_1 CP_1
giudicata; compensa integralmente le spese del giudizio
Così deciso, 18/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2323/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2019, la sig.ra Parte_1
, chiedeva che venissero riconosciuti l'indennità di disoccupazione
[...]
agricola e ANF richiesti con domanda del 6/03/2018, relativa ai contributi previdenziali anno 2017, e che venisse ritenuta illegittima l'iscrizione del codice fiscale della ricorrente nella Lista Blocchi della piattaforma SCUP, quindi ordinare all' la cancellazione del nominativo della ricorrente dalla suddetta lista ed, CP_1 altresì, condannare lo stesso al pagamento dell'indennità di disoccupazione e degli
ANF, ove non pagati, richiesti con la domanda amministrativa del 6/03/2018 in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione.
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, in via preliminare la riunione CP_1
del presente giudizio con quello pendente presso questo stesso Tribunale, recante RG
n.22/20, poiché in detto giudizio parte ricorrente agisce per accertare il diritto della
1 stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2014 al 2018
e la condanna dell'Istituto alla iscrizione negli elenchi.
Considerato che
l'odierno giudizio è proposto per conseguire la prestazione di disoccupazione per l'anno 2017, rileva connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché questione pregiudiziale, essendo stata rigettata la richiesta della prestazione in ragione del disconoscimento delle giornate, sicché si insiste per la riunione dei giudizi. Nelle more del giudizio depositava sen. N. 792/2023 relativa al procedimento di cui chiedeva la riunione.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 15.4.2025– è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. Il presente giudizio ha ad oggetto una controversia tra Parte_1
e l' , avente la medesima causa petendi e lo stesso petitum di un
[...] CP_1
precedente procedimento tra le stesse parti, definito con sentenza n. 792/2023, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, e ormai passata in giudicato.
5. Ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, la sentenza passata in giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Inoltre, l'articolo 324 del Codice di procedura civile stabilisce che “si intendono coperte dal giudicato le questioni di fatto e di diritto che hanno formato oggetto della decisione”.
6. Il principio di cosa giudicata materiale comporta l'improponibilità di un nuovo giudizio sullo stesso oggetto tra le medesime parti, con la conseguenza che il giudice, anche in assenza di eccezione di parte, è tenuto a rilevare d'ufficio l'esistenza di una precedente pronuncia definitiva.
7. Nel caso di specie, risulta evidente la coincidenza soggettiva e oggettiva tra il presente procedimento e quello già definito, con conseguente preclusione alla trattazione del merito della domanda. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la sussistenza della cosa giudicata, anche in assenza di un'eccezione di parte (Cass. civ., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass. civ., Sez. III, n. 15799/2020).
8. Pertanto, accertata l'intervenuta formazione del giudicato, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non potendo essere nuovamente esaminata una questione già definitivamente decisa.
9. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'avv.
[...]
nei confronti dell' per intervenuta cosa Pt_1 Parte_1 CP_1
giudicata; compensa integralmente le spese del giudizio
Così deciso, 18/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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