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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 29216/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
TRA
Avv. , nato a [...], il [...], C.F Parte_1 [...]
, residente in [...] ed elettivamente C.F._1 dom.to in Napoli, alla Via Bartolomeo Caracciolo, n.° 16, presso lo studio dell'Avv. RAFFAELE ABETE, C.F. che lo rapp.ta e difende, CodiceFiscale_2 come in atti. ATTORE
CONTRO
LLA VIA F. CRISPI 31 E VIA Controparte_1
G. MARTUCCI 69, c.f. , in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore, elett.te dom.to in Napoli alla via F. Crispi 31 presso lo studio dell'Avv. Antonello Romano, C.F. , che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_3 come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: 1) Accertare e dichiarare nulla o comunque annullabile la delibera assembleare del Controparte_2
del 06/07/2021 per i motivi ampiamente esposti nei propri scritti
[...] difensivi 2) Condannare il Controparte_3 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver aderito senza giustificato motivo al procedimento di Mediazione 3) Vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA per il presente giudizio e del procedimento di Mediazione come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, come da nota spese depositata in atti
Conclusioni parte convenuta: Rigetto della domanda attorea con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1137 cc in opposizione a delibera condominiale l'Avv.
conveniva innanzi a questo Tribunale il Parte_1 [...]
Martucci 69 deducendo: - di essere Controparte_4 condomino del suddetto fabbricato;
- che in data 6.7.2021 si svolgeva l'assemblea straordinaria del condominio nel quale si approvavano 5 capi all'ordine del giorno ed attinenti all'approvazione dei lavori al fabbricato da eseguirsi con le agevolazioni fiscali di cui al cd. Decreto rilancio 34/2020 ; - che il ricorrente votava
contro
; - che procedeva a instaurare procedura di mediazione e che la stessa veniva dichiarata chiusa negativamente in data 26.11.2021; - che la predetta delibera assembleare del 6.7.2021 era da considerare nulla e/o annullabile in quanto non riportava i nominativi delle tre persone che avevano votato contro, non consentendo così dalla lettura del verbale di desumere i nominativi dei votanti a favore e contro e omettendo anche i nominativi degli astenuti, rendendo pertanto impossibile per gli assenti, anche per deduzione, di identificare i medesimi votanti;
– eccepiva inoltre la mancata allegazione alla convocazione assembleare della relativa documentazione necessaria per deliberare sui capi all' ordine del giorno dell' assemblea del 06/07/2021; - in fine evidenziava che l'amministratore non era mai stato autorizzato dall'assemblea alla creazione di un fondo cassa per i lavori;
- per l'effetto, tutto ciò premesso concludeva chiedendo: “Preliminarmente, con decreto inaudita altera parte, sospendere l'esecutività della delibera condominiale del , in Controparte_2 persona dell'Amministratore pro tempore, del 06/07/2021 per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e in tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
Qualora invece non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, per sentir così dichiarare 1) Sospendere l'esecutività della delibera condominiale del
[...]
, 2) Accertare e dichiarare nulla o comunque Controparte_2 annullabile la delibera assembleare del 06/07/2021 del
[...]
, 3) Vittoria di spese e compensi oltre rimborso Controparte_3 forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” Iscritta la causa a ruolo, questa veniva assegnata al Giudice Dott.ssa Roberta De Luca della VI Sezione civile la quale, non ritenendo sussistere i presupposti per sospendere inaudita altera parte la delibera impugnata, fissava la comparizione delle parti innanzi a sé all'udienza del 29/03/2022.
Notificato ricorso e pedissequo decreto, in data 21/03/2022 si costituiva in giudizio il convenuto , il quale impugnava l'avverso dedotto e CP_2 concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti e onorario, con attribuzione al procuratore antistatario.
Alla prima udienza la causa veniva rinviata ex art. 183 cpc, VI° comma, con termini per le note, che venivano regolarmente depositate. All'udienza del 23/12/2022 la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione. Nelle more, in seguito ad istanza di differimento depositata da entrambe le parti pendendo tra le medesime trattative di bonario componimento, la causa era posticipata per i medesimi incombenti all'udienza del 18/06/2024, con termine fino al 04/06/2024 per il deposito di note conclusionali. Non avendo le trattative sortito esito positivo le parti depositavano le rispettive note conclusionali e all'udienza del 18/06/2024, i procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse decisa, rinunciando entrambi ai termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di eventuali memorie.
La causa era quindi assegnata a sentenza, ma con ordinanza del 30/07/2024 resa fuori udienza veniva rimessa sul ruolo ex art. 101 cpc al fine di garantire il rispetto del contraddittorio, con l'invito a parte convenuta di prendere posizione sull'eccezione di nullità ex art. 1135, n. 4, cc della delibera impugnata, sollevata in comparsa conclusionale da parte attrice. Nelle more del giudizio, la causa veniva scardinata dal ruolo del Giudice Dott.ssa De Luca e assegnata all'odierno redattore.
Depositate le note da entrambe le parti, all'udienza del 25/10/2024 parte attrice impugnava le avverse note autorizzate e la documentazione depositata eccependone la tardività, mentre parte convenuta chiedeva breve rinvio per esame del verbale di udienza. La causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/01/2025 ed ivi era assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
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La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto parte attrice ha provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo. Peraltro nel predetto verbale negativo risulta come il abbia aderito alla CP_2 procedura di mediazione, adempiendo anche al pagamento delle spese di avvio e avendo chiesto rinvio alla data fissata per l'impossibilità a partecipare dell'amministratore in quanto ricoverato in ospedale, certificazione ritualmente inviata e ritenuta non fondata da parte attrice e dal mediatore designato, il quale dichiarava chiusa la procedura redigendo verbale negativo, avendo evidentemente constatato che in ogni caso non c'erano le condizioni per raggiungere l'accordo tra le parti.
In merito alla eccepita carenza di interesse da parte dell'attore, avendo egli successivamente venduto l'immobile, va rilevato che tale argomentazione è infondata;
infatti in caso di esito sfavorevole del giudizio l'attore medesimo sarebbe tenuto al pagamento nei confronti del della quota per CP_2 lavori straordinari che sono di competenza del venditore sino alla vendita dell' immobile;
per cui appare palese l'incidenza nella sfera patrimoniale di parte attrice e la conseguente esistenza dell'interesse processuale.
Non è, infine, utilizzabile la documentazione depositata tardivamente dal convenuto in allegato alla memoria del 08.10.2024 e prontamente CP_2 impugnata sotto tale aspetto, da parte attrice alla prima difesa utile, e cioè all'udienza del 15.10.2024; se ne dispone pertanto lo stralcio.
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In merito all'approvazione di lavori straordinari nel Condominio, va primariamente rilevato che la L. 220/2012 (cd. “Riforma del condominio)”, ha modificato il testo originario di cui all'art. 1135 c. 1 n. 4 cc il quale prevedeva la costituzione del fondo come facoltativa;
il nuovo testo, al contrario, sancisce che “l'Assemblea provvede… alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”, di talchè una delibera che approvi lavori di manutenzione straordinaria senza costituire tale fondo speciale deve dichiararsi assunta in violazione espressa di legge e - conseguentemente - affetta da nullità.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione con recente ordinanza del 5 aprile 2023 n. 9388, intervenuta in corso di causa, ha statuito che "Secondo quanto già affermato da Cass. Sez. 6 - 2, 25/05/2022, n. 16953, l'art. 1135, comma 1, n. 4, cc, come modificato dapprima dalla legge n. 220 del 2012 e poi dal d.l. n. 145 del 2013, convertito nella legge n. 9 del 2014, prescrive che la medesima delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda «obbligatoriamente» (e non più «se occorre») a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere. L'art. 1135, comma 1, n. 4 cc, imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale "di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 cc".
Per quel che riguarda ancora più specificamente il presente giudizio, va rilevato che parte attrice ha esplicitamente evidenziato, fin dall'atto introduttivo di causa, la mancata approvazione di un fondo per i lavori, pur se la specifica eccezione di nullità ex art. 1135 cc è stata formalmente sollevata solo in sede di comparsa conclusionale del 04.06.2024 (presumibilmente in ragione del fatto che nelle more era stata pubblicata da pochissimo la citata Cass. n. 9388/2023 nonché la - di poco precedente - Cass. Sez. 6 - 2, 25/05/2022, n. 16953); e in realtà nemmeno ve ne sarebbe stato bisogno, essendo la predetta nullità rilevabile pure d'ufficio dal Giudice.
D'altra parte risulta assolutamente pacifico tra le parti - emergendo in maniera documentale dal verbale di assemblea impugnato - che effettivamente non vi fu approvazione (ma nemmeno previsione) del fondo speciale obbligatorio di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4 cc;
per tale ragione, del tutto assorbente, in virtù del principio della ragione più liquida, la domanda va accolta e la delibera annullata.
Nel governo delle spese di causa andrà tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cpc in merito alle novità giurisprudenziali in sede di legittimità intervenute in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Accoglie la domanda.
-B) Annulla la impugnata delibera assembleare del 06.07.2021 adottata dal convenuto. CP_2
-C) Spese legali compensate ex art. 92 cpc, comma 2, in ragione delle intervenute novità giurisprudenziali in sede di legittimità, nel corso di causa, su questione dirimente, come in motivazione.
Così deciso in Napoli, 16.06.2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria