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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 240/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 240/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, per procure in atti, dagli avv.ti Domenico Ginex, PEC
, e Lucetta Patriarca, PEC Email_1
, entrambi del foro di Vercelli, presso il cui studio Email_2
è elettivamente domiciliata in Gattinara (VC), corso Vercelli n. 147
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicoletta Solivo del foro di Biella, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Biella, via Email_3 della Repubblica n. 49
- APPELLATA -
C.F. , CP_2 C.F._3
C.F. , Controparte_3 C.F._4
C.F. Controparte_4 C.F._5
e C.F. CP_5 C.F._6
- APPELLATI CONTUMACI - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2023, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 308/2022, emessa in data 27 luglio 2022 dal Tribunale
di Biella, in composizione collegiale, pubblicata l'8 agosto 2022 e non notificata, con cui il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta la domanda formulata da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2
, e;
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € 4.835,00 per Parte_1 CP_1 compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Si pongono i costi di C.T.U. a carico della signora ”. Parte_1
Si è costituita ritualmente solo nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 CP_1
c.p.c..
Alla prima udienza, verificata la regolarità delle notifiche, la Corte ha dichiarato la contumacia di e e, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
all'esito della trattazione della causa, ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia alla On.le Corte Ecc.ma
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In totale riforma della sentenza n. 308/2022 emessa dal Tribunale di Biella in data 27.07-08.08.2022 nella causa R.G. 345/2016, Giudice Relatore Dott.ssa Francesca Marrapodi.
Previa, occorrendo, rinnovazione/integrazione della CTU 04.12.2019 Dott. Persona_1
Accertata nella misura di € 15.959,16 la quota di legittima “spettante” alla conchiudente.
Ridurre le disposizioni testamentarie dei defunti , nata a [...] il [...], e Persona_2 deceduta il 09.04.2013 in Vigliano Biellese (BI) e , nato a [...] il [...], e deceduto il Per_3
18.04.2013 in Vigliano Biellese (BI), nei limiti della quota di cui ciascuno dei defunti poteva disporre.
Dichiarare tenuta e condannare a rilasciare ed a mettere disposizione dell'attrice la quota Parte_2 di patrimonio ereditaria a lei riservata in qualità di legittimaria dei de cuius e Persona_2 Per_3
nella misura di € 15.959,165 con gli interessi operanti dalle rispettive successioni.
[...]
Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio da imputarsi alla sola ”. Parte_2
Per parte appellata: reiectis, CP_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. per assoluta assenza di motivazione e/o ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c.; in via principale e nel merito rigettare l'appello sicché infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Biella numero 308/2022, pubblicata il 08/08/2022 - inter partes resa nel giudizio R.G. n. 345/2016.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA
ha agito in giudizio avverso citando altresì, solo in quanto Parte_1 CP_1
litisconsorti necessari, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
allegando quanto segue:
[...]
- che, in data 9 aprile 2013, era deceduta la madre;
Persona_2
- di essere erede legittimaria della defunta insieme al di lei padre, (marito Per_3
della ), ai fratelli, e e ai nipoti, Per_2 CP_7 CP_1 [...]
, e figli della sorella premorta, Contò CP_3 Controparte_4 CP_5 Per_4
[...]
- che, in data 18 aprile 2013, era deceduto anche il padre, ; Per_3
Per_
- che, in data 18 giugno 2013, erano stati pubblicati, per atti del notaio i testamenti olografi dei genitori, nei quali rispettivamente veniva nominato erede universale il coniuge, se non premorto, e, in sua mancanza, i figli e CP_2 CP_1
- che, detti testamenti, erano lesivi della sua quota di legittima;
- che, al fine di ricostruire l'esatta entità del patrimonio dei defunti, era necessario computare anche i crediti derivanti dai movimenti operati sui conti correnti e sui conti titoli dei genitori accesi presso la Banca Fideuram e la Banca LA, Agenzia di Vigliano
Biellese;
- che, in particolare, nel settembre 2005, i genitori avevano disinvestito parte dei risparmi esistenti presso la Banca Fideuram pari ad € 30.166,14, nonché parte dei denari depositati in Banca LA, € 84.823,40, per un totale di € 114.989,54, e li avevano trasferiti, per € 90.000,00, su un conto corrente cointestato tra Parte_3
e CP_1 CP_2 - che i genitori avevano reinvestito la residua parte, unitamente ad € 8.900,00, in titoli depositati sul conto, di nuova apertura, n. 21622377 presso la Banca LA, Agenzia di
Vigliano Biellese, intestato, oltre che a loro, anche a e CP_1 CP_2
Parte_3
- che i genitori avevano poi versato, su detto conto titoli, € 5.000,00 e accantonato, attraverso un piano di accumulo, € 4.500,00 (€ 50,00/mese);
- che, in data 28 gennaio 2010, con un giro conto, i titoli e il denaro depositato sul conto n. 21622377 era stato trasferito sul nuovo conto titoli n. 21622389 intestato solo a
, e essendo, medio Persona_2 Per_3 CP_1 CP_2
tempore, deceduta Parte_3
- che, in data 22 marzo 2010, tutti i titoli depositati sul predetto conto erano stati trasferiti sul nuovo conto n. 38442222 intestato solo a e CP_1 CP_2
- che, in data 13 gennaio 2012, i genitori avevano girato sul predetto conto € 10.000,00;
- che, in data 14 gennaio 2013, e avevano prelevato dal CP_1 CP_2
conto corrente Banca LA n. 38441781, cointestato con i genitori, € 10.000,00, a mezzo di due assegni circolari di € 5.000,00 ciascuno;
- che aveva prelevato dal predetto conto, in data 15 aprile 2013, € CP_2
6.260,04 e, in data 27 agosto 2013, unitamente a € 3.120,00 a testa;
CP_1
- che i genitori avevano altresì donato la somma di € 10.000,00 per l'acquisto di un furgone al nipote di nonché investito € 6.000,00 in un'assicurazione a CP_1
beneficio di e CP_1 CP_2
- che, computando tutti i precedenti importi, il patrimonio dei de cuius ammonta ad €
170.231,15, ovvero € 85.115,58 ciascuno in ragione della quota del 50% indivisa;
- di aver diritto, quale quota dell'eredità della madre, ad € 10.639,44 (pari ai 2/16 di €
85.115,58) e, quale quota di eredità del padre, ad € 21.278,89 (pari ai 2/12 di €
127.673,37);
- che, a seguito di trattative stragiudiziali, le aveva liquidato, a saldo e CP_2
stralcio, la somma di € 9.790,00; domandando, su tali basi, di ridurre le disposizioni testamentarie dei genitori, e di condannare a pagarle la metà della quota ereditaria a lei riservata in qualità CP_1
di legittimaria pari ad € 15.959,165.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande CP_1
formulate dalla sorella, allegando:
- che, nel testamento, i genitori avevano specificato di aver già corrisposto, in vita,
quanto spettante, a titolo di legittima, alle figlie escluse;
- che i genitori avevano sempre pagato le spese di acquisto (mutuo) e gli oneri accessori dal 1981 al 2003 di un immobile intestato a ma da loro utilizzato a Parte_1
fini abitativi, nonché elargito, al momento dell'acquisto, la somma di € 5.000,00;
- che, in passato, aveva perso la causa intentata contro i genitori al fine Parte_1
di ottenere il rilascio del predetto immobile;
- che, al momento del decesso dei genitori, le somme depositate sui conti correnti di questi erano risultate insufficienti a coprire le spese correnti, di assistenza e funerarie;
- che le somme percepite a titolo di beneficiaria di polizza assicurativa sulla vita non entrano a far parte dell'asse ereditario;
- che la somma di € 10.000,00 utilizzata per l'acquisto del furgone era, in realtà, il corrispettivo che il nipote di e aveva diritto per i lavori di decorazione Per_2 Per_3
e di manutenzione da questi effettuati nell'alloggio dei nonni.
Con la sentenza di cui al soprariportato dispositivo, il Tribunale ha rigettato le domande attoree e condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il Tribunale, ricordato il disposto dell'art. 556 c.c. e richiamati gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione con le sentenze n.
4445/2016 e n. 12919/2012, ha ritenuto che l'attrice non avesse adempiuto all'onere di allegare e provare l'effettiva consistenza della massa ereditaria al momento della morte della madre e quella al momento del decesso del padre.
Invero, il primo Giudice ha ritenuto che la contitolarità dei conti correnti su cui sono stati effettuati i movimenti bancari elencati da determinasse una confusione tra Parte_1
le sostanze accumulate in vita dai genitori e quelle nella disponibilità dei figli, con conseguente impossibilità di configurare – in assenza di specifiche allegazioni – dette operazioni quali donazioni dirette o indirette e, conseguentemente, di determinare la reale consistenza degli assi ereditari dei genitori.
Il Tribunale poi, citando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nella sentenza n. 3363/2019, secondo cui “l'indicazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione”, ha specificato che, in ogni caso, l'attrice non avesse assolto all'onere di qualificare giuridicamente i fatti e di indicare le inferenze discendenti dagli stessi ritenute rilevanti ai fini della decisione, essendo l'argomentazione difensiva “approssimativa, eccentrica rispetto al principio dispositivo, nonché priva di qualsivoglia riferimento normativo” ed essendo le fattispecie eventualmente integrabili soltanto abbozzate dalle espressioni, generiche ed equivoche, “prelievi o elargizioni”.
Avverso detta sentenza, ha proposto impugnazione, formulando due Parte_1
motivi di gravame così rubricati:
- pretesa mancata allegazione/prova della consistenza della massa ereditaria proveniente dai signori;
Persona_6
- pretesa mancata prospettazione della causa petendi e del petitum.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
L'Appellata ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo stati precisati, nell'atto, i fatti costitutivi della domanda e le parti della sentenza impugnate, né tantomeno indicati elementi di fatto e di diritto idonei a confutare le conclusioni cui è giunto il Tribunale e a prospettare una diversa ricostruzione motivazionale.
Con l'appello proposto, censura la sentenza impugnata laddove ha Parte_1
rigettato le sue domande per mancato assolvimento dell'onere di provare la consistenza dell'asse ereditario (primo motivo di gravame) e per mancanza di petitum e di causa petendi
(secondo motivo di gravame). In particolare, sostiene l'Appellante di aver puntualmente ricostruito gli assi ereditari, allegando, a dimostrazione della consistenza degli stessi, documenti specifici, poi integrati ulteriormente dalla documentazione relativa ai conti correnti dei danti causa versata in atti da
Banca LA in ottemperanza all'ordine di esibizione e che, se il primo Giudice avesse correttamente valutato dette prove, nonché gli esiti dell'esperita C.T.U., si sarebbe avveduto di come i predetti conti correnti sarebbero stati alimentati solo dalle pensioni di
[...]
e a . Per_2 Per_3
Ritiene ancora che “alla cointestazione consegue solo una presunzione di comproprietà superabile, come avvenuto nella fattispecie, dalla prova della provvista che alimenta i conti correnti proveniente, si ribadisce, in via esclusiva dai de cuius”.
Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'accertata sua mancata Parte_1
prospettazione del petitum e della causa petendi.
Sostiene, infatti, di aver indicato con precisione, nell'atto di citazione, tutti i “fatti” di causa e qualificato giuridicamente, nelle proprie conclusioni, la domanda proposta quale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive di legittima.
Evidenzia poi come la sentenza della Corte di Cassazione n. 3363/2019 citata nella sentenza impugnata avrebbe un significato contrario a quello attribuito dal primo Giudice, poiché l'interpretazione da preferire sarebbe quella secondo cui “l'identificazione della causa petendi va operata proprio avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e ai documenti offerti in comunicazione”.
Infine, ritiene che il primo Giudice avrebbe errato nel rilevare l'“eccentricità rispetto al principio dispositivo” delle sue allegazioni relative ai “prelevamenti o elargizioni” effettuate in vita dai genitori rispetto agli altri coeredi, posto che dette somme sarebbero comunque da computare nella determinazione degli assi ereditari.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile per carenza Parte_1
dei requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c.. L'atto di gravame, infatti, non contiene una specifica illustrazione delle critiche mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, limitandosi a contestare, peraltro in modo assolutamente generico, un'omessa valutazione da parte del Tribunale del compendio probatorio offerto in esame.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27199/2017,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (si veda anche Cass, Sez. 3, n. 7786/2010 del 31/03/2010).
In relazione alla doglianza sottesa al primo motivo di gravame, il primo Giudice ha spiegato, con analitica e dettagliata motivazione, le ragioni per cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante su evidenziando, per un verso, come l'Attrice Parte_1
non ha allegato, né tantomeno provato, quale sarebbe l'effettiva consistenza della massa ereditaria della madre e del padre e, per altro verso, come i Persona_2 Per_3
movimenti bancari indicati qualificati genericamente dalla Parte quali “prelevamenti o elargizioni”, insistendo su conti correnti cointestati, talvolta, ai soli genitori e, talaltra, ai genitori e ai figli, non possano essere qualificati, senza specifica allegazione, quali donazioni indirette, né consentano una ricostruzione puntuale degli assi ereditari dei danti causa.
Tale puntuale motivazione del Tribunale non è stata confutata dall'Appellante, la quale si
è limitata genericamente ad asserire di aver dimostrato la consistenza degli assi ereditari attraverso l'allegazione dei fatti storici e la corposa documentazione da lei prodotta e poi integrata da Banca LA.
In altri termini, l'inammissibilità dell'appello discende dalla genericità delle affermazioni dell'Appellante che, anziché attaccare la ratio decidendi del primo Giudice, affida la sua difesa ad una generica “omessa valutazione della documentazione versata in atti”, senza tuttavia indicare da quali documenti sarebbe possibile ricostruire, con precisione, l'asse ereditario tanto della madre, quanto del padre, e spiegare Persona_2 Per_3
in che modo l'esame di detta documentazione confuterebbe le tesi a cui è giunto il primo
Giudice. Inoltre, il Tribunale, in ordine alla censura sottesa al secondo motivo di gravame, ha chiarito come l'onere di allegazione del petitum e della causa petendi gravante sull'attrice non si esaurisca con la mera indicazione dei fatti storici e con la produzione “a cascata” della relativa documentazione, ma si può considerare adempiuto solo se la parte, oltre a qualificare giuridicamente l'azione, partendo dai fatti storici, sviluppa altresì, in modo idoneo e preciso, un'argomentazione volta ad evidenziare le inferenze discendenti dagli stessi fatti allegati ritenuti rilevanti dalla parte stessa ai fini della decisione.
Anche tali statuizioni non vengono adeguatamente sconfessata dall'Appellante, la quale si limita, da un lato. a sostenere che non esisterebbe alcun “difetto di allegazione e prova in ordine alla consistenza patrimoniale morendo dismessa dai coniugi ” e, Parte_4
dall'altro lato, a richiamare le argomentazioni a supporto del primo motivo e, in particolare, il mancato esame della documentazione “Banca LA” e degli esiti della C.T.U., così
formulando, nel complesso, un motivo del tutto decentrato rispetto alla puntuale motivazione del Tribunale, secondo cui la mera allegazione di fatti e di documenti, non sorretta da argomentazioni volte a spiegare la rilevanza e di detti fatti e documenti, non può valere quale assolvimento dell'onere di allegare e provare petitum e causa petendi.
Va, peraltro, osservato che l'azione così come proposta in primo grado dall'Attrice non è, come correttamente rilevato anche dal Tribunale, proprio sostenibile in giudizio, essendo carente dei requisiti fondamentali della domanda.
Infatti, l'attrice, già in primo grado, non aveva efficacemente qualificato i movimenti bancari allegati, né spiegato e argomentato in modo adeguato la rilevanza degli stessi ai fini della corretta e puntuale determinazione degli assi ereditari dei genitori, né messo in correlazione detti fatti con i documenti allegati, né infine spiegato l'inferenza delle disposizioni testamentarie di , premorta al marito, sulla determinazione della massa Per_2
ereditaria di . Per_3
Per tutte le ragioni sopra riportate, l'appello è inammissibile.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'Appellata, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, CP_1 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e così:
€ 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1.911,00 per la fase decisionale, e quindi complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'Appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 308/2022 emessa dal Tribunale di Biella, in composizione collegiale, in data 27 luglio 2022 e pubblicata l'8 agosto 2022, dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R.
30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, a carico dell'Appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 16 aprile 2025.
il Presidente relatore
dott.ssa Cecilia Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 240/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 240/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, per procure in atti, dagli avv.ti Domenico Ginex, PEC
, e Lucetta Patriarca, PEC Email_1
, entrambi del foro di Vercelli, presso il cui studio Email_2
è elettivamente domiciliata in Gattinara (VC), corso Vercelli n. 147
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicoletta Solivo del foro di Biella, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Biella, via Email_3 della Repubblica n. 49
- APPELLATA -
C.F. , CP_2 C.F._3
C.F. , Controparte_3 C.F._4
C.F. Controparte_4 C.F._5
e C.F. CP_5 C.F._6
- APPELLATI CONTUMACI - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2023, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 308/2022, emessa in data 27 luglio 2022 dal Tribunale
di Biella, in composizione collegiale, pubblicata l'8 agosto 2022 e non notificata, con cui il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta la domanda formulata da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2
, e;
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € 4.835,00 per Parte_1 CP_1 compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Si pongono i costi di C.T.U. a carico della signora ”. Parte_1
Si è costituita ritualmente solo nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 CP_1
c.p.c..
Alla prima udienza, verificata la regolarità delle notifiche, la Corte ha dichiarato la contumacia di e e, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
all'esito della trattazione della causa, ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia alla On.le Corte Ecc.ma
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In totale riforma della sentenza n. 308/2022 emessa dal Tribunale di Biella in data 27.07-08.08.2022 nella causa R.G. 345/2016, Giudice Relatore Dott.ssa Francesca Marrapodi.
Previa, occorrendo, rinnovazione/integrazione della CTU 04.12.2019 Dott. Persona_1
Accertata nella misura di € 15.959,16 la quota di legittima “spettante” alla conchiudente.
Ridurre le disposizioni testamentarie dei defunti , nata a [...] il [...], e Persona_2 deceduta il 09.04.2013 in Vigliano Biellese (BI) e , nato a [...] il [...], e deceduto il Per_3
18.04.2013 in Vigliano Biellese (BI), nei limiti della quota di cui ciascuno dei defunti poteva disporre.
Dichiarare tenuta e condannare a rilasciare ed a mettere disposizione dell'attrice la quota Parte_2 di patrimonio ereditaria a lei riservata in qualità di legittimaria dei de cuius e Persona_2 Per_3
nella misura di € 15.959,165 con gli interessi operanti dalle rispettive successioni.
[...]
Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio da imputarsi alla sola ”. Parte_2
Per parte appellata: reiectis, CP_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. per assoluta assenza di motivazione e/o ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c.; in via principale e nel merito rigettare l'appello sicché infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Biella numero 308/2022, pubblicata il 08/08/2022 - inter partes resa nel giudizio R.G. n. 345/2016.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DELLA CAUSA
ha agito in giudizio avverso citando altresì, solo in quanto Parte_1 CP_1
litisconsorti necessari, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
allegando quanto segue:
[...]
- che, in data 9 aprile 2013, era deceduta la madre;
Persona_2
- di essere erede legittimaria della defunta insieme al di lei padre, (marito Per_3
della ), ai fratelli, e e ai nipoti, Per_2 CP_7 CP_1 [...]
, e figli della sorella premorta, Contò CP_3 Controparte_4 CP_5 Per_4
[...]
- che, in data 18 aprile 2013, era deceduto anche il padre, ; Per_3
Per_
- che, in data 18 giugno 2013, erano stati pubblicati, per atti del notaio i testamenti olografi dei genitori, nei quali rispettivamente veniva nominato erede universale il coniuge, se non premorto, e, in sua mancanza, i figli e CP_2 CP_1
- che, detti testamenti, erano lesivi della sua quota di legittima;
- che, al fine di ricostruire l'esatta entità del patrimonio dei defunti, era necessario computare anche i crediti derivanti dai movimenti operati sui conti correnti e sui conti titoli dei genitori accesi presso la Banca Fideuram e la Banca LA, Agenzia di Vigliano
Biellese;
- che, in particolare, nel settembre 2005, i genitori avevano disinvestito parte dei risparmi esistenti presso la Banca Fideuram pari ad € 30.166,14, nonché parte dei denari depositati in Banca LA, € 84.823,40, per un totale di € 114.989,54, e li avevano trasferiti, per € 90.000,00, su un conto corrente cointestato tra Parte_3
e CP_1 CP_2 - che i genitori avevano reinvestito la residua parte, unitamente ad € 8.900,00, in titoli depositati sul conto, di nuova apertura, n. 21622377 presso la Banca LA, Agenzia di
Vigliano Biellese, intestato, oltre che a loro, anche a e CP_1 CP_2
Parte_3
- che i genitori avevano poi versato, su detto conto titoli, € 5.000,00 e accantonato, attraverso un piano di accumulo, € 4.500,00 (€ 50,00/mese);
- che, in data 28 gennaio 2010, con un giro conto, i titoli e il denaro depositato sul conto n. 21622377 era stato trasferito sul nuovo conto titoli n. 21622389 intestato solo a
, e essendo, medio Persona_2 Per_3 CP_1 CP_2
tempore, deceduta Parte_3
- che, in data 22 marzo 2010, tutti i titoli depositati sul predetto conto erano stati trasferiti sul nuovo conto n. 38442222 intestato solo a e CP_1 CP_2
- che, in data 13 gennaio 2012, i genitori avevano girato sul predetto conto € 10.000,00;
- che, in data 14 gennaio 2013, e avevano prelevato dal CP_1 CP_2
conto corrente Banca LA n. 38441781, cointestato con i genitori, € 10.000,00, a mezzo di due assegni circolari di € 5.000,00 ciascuno;
- che aveva prelevato dal predetto conto, in data 15 aprile 2013, € CP_2
6.260,04 e, in data 27 agosto 2013, unitamente a € 3.120,00 a testa;
CP_1
- che i genitori avevano altresì donato la somma di € 10.000,00 per l'acquisto di un furgone al nipote di nonché investito € 6.000,00 in un'assicurazione a CP_1
beneficio di e CP_1 CP_2
- che, computando tutti i precedenti importi, il patrimonio dei de cuius ammonta ad €
170.231,15, ovvero € 85.115,58 ciascuno in ragione della quota del 50% indivisa;
- di aver diritto, quale quota dell'eredità della madre, ad € 10.639,44 (pari ai 2/16 di €
85.115,58) e, quale quota di eredità del padre, ad € 21.278,89 (pari ai 2/12 di €
127.673,37);
- che, a seguito di trattative stragiudiziali, le aveva liquidato, a saldo e CP_2
stralcio, la somma di € 9.790,00; domandando, su tali basi, di ridurre le disposizioni testamentarie dei genitori, e di condannare a pagarle la metà della quota ereditaria a lei riservata in qualità CP_1
di legittimaria pari ad € 15.959,165.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande CP_1
formulate dalla sorella, allegando:
- che, nel testamento, i genitori avevano specificato di aver già corrisposto, in vita,
quanto spettante, a titolo di legittima, alle figlie escluse;
- che i genitori avevano sempre pagato le spese di acquisto (mutuo) e gli oneri accessori dal 1981 al 2003 di un immobile intestato a ma da loro utilizzato a Parte_1
fini abitativi, nonché elargito, al momento dell'acquisto, la somma di € 5.000,00;
- che, in passato, aveva perso la causa intentata contro i genitori al fine Parte_1
di ottenere il rilascio del predetto immobile;
- che, al momento del decesso dei genitori, le somme depositate sui conti correnti di questi erano risultate insufficienti a coprire le spese correnti, di assistenza e funerarie;
- che le somme percepite a titolo di beneficiaria di polizza assicurativa sulla vita non entrano a far parte dell'asse ereditario;
- che la somma di € 10.000,00 utilizzata per l'acquisto del furgone era, in realtà, il corrispettivo che il nipote di e aveva diritto per i lavori di decorazione Per_2 Per_3
e di manutenzione da questi effettuati nell'alloggio dei nonni.
Con la sentenza di cui al soprariportato dispositivo, il Tribunale ha rigettato le domande attoree e condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il Tribunale, ricordato il disposto dell'art. 556 c.c. e richiamati gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione con le sentenze n.
4445/2016 e n. 12919/2012, ha ritenuto che l'attrice non avesse adempiuto all'onere di allegare e provare l'effettiva consistenza della massa ereditaria al momento della morte della madre e quella al momento del decesso del padre.
Invero, il primo Giudice ha ritenuto che la contitolarità dei conti correnti su cui sono stati effettuati i movimenti bancari elencati da determinasse una confusione tra Parte_1
le sostanze accumulate in vita dai genitori e quelle nella disponibilità dei figli, con conseguente impossibilità di configurare – in assenza di specifiche allegazioni – dette operazioni quali donazioni dirette o indirette e, conseguentemente, di determinare la reale consistenza degli assi ereditari dei genitori.
Il Tribunale poi, citando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nella sentenza n. 3363/2019, secondo cui “l'indicazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione”, ha specificato che, in ogni caso, l'attrice non avesse assolto all'onere di qualificare giuridicamente i fatti e di indicare le inferenze discendenti dagli stessi ritenute rilevanti ai fini della decisione, essendo l'argomentazione difensiva “approssimativa, eccentrica rispetto al principio dispositivo, nonché priva di qualsivoglia riferimento normativo” ed essendo le fattispecie eventualmente integrabili soltanto abbozzate dalle espressioni, generiche ed equivoche, “prelievi o elargizioni”.
Avverso detta sentenza, ha proposto impugnazione, formulando due Parte_1
motivi di gravame così rubricati:
- pretesa mancata allegazione/prova della consistenza della massa ereditaria proveniente dai signori;
Persona_6
- pretesa mancata prospettazione della causa petendi e del petitum.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
L'Appellata ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo stati precisati, nell'atto, i fatti costitutivi della domanda e le parti della sentenza impugnate, né tantomeno indicati elementi di fatto e di diritto idonei a confutare le conclusioni cui è giunto il Tribunale e a prospettare una diversa ricostruzione motivazionale.
Con l'appello proposto, censura la sentenza impugnata laddove ha Parte_1
rigettato le sue domande per mancato assolvimento dell'onere di provare la consistenza dell'asse ereditario (primo motivo di gravame) e per mancanza di petitum e di causa petendi
(secondo motivo di gravame). In particolare, sostiene l'Appellante di aver puntualmente ricostruito gli assi ereditari, allegando, a dimostrazione della consistenza degli stessi, documenti specifici, poi integrati ulteriormente dalla documentazione relativa ai conti correnti dei danti causa versata in atti da
Banca LA in ottemperanza all'ordine di esibizione e che, se il primo Giudice avesse correttamente valutato dette prove, nonché gli esiti dell'esperita C.T.U., si sarebbe avveduto di come i predetti conti correnti sarebbero stati alimentati solo dalle pensioni di
[...]
e a . Per_2 Per_3
Ritiene ancora che “alla cointestazione consegue solo una presunzione di comproprietà superabile, come avvenuto nella fattispecie, dalla prova della provvista che alimenta i conti correnti proveniente, si ribadisce, in via esclusiva dai de cuius”.
Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'accertata sua mancata Parte_1
prospettazione del petitum e della causa petendi.
Sostiene, infatti, di aver indicato con precisione, nell'atto di citazione, tutti i “fatti” di causa e qualificato giuridicamente, nelle proprie conclusioni, la domanda proposta quale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive di legittima.
Evidenzia poi come la sentenza della Corte di Cassazione n. 3363/2019 citata nella sentenza impugnata avrebbe un significato contrario a quello attribuito dal primo Giudice, poiché l'interpretazione da preferire sarebbe quella secondo cui “l'identificazione della causa petendi va operata proprio avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e ai documenti offerti in comunicazione”.
Infine, ritiene che il primo Giudice avrebbe errato nel rilevare l'“eccentricità rispetto al principio dispositivo” delle sue allegazioni relative ai “prelevamenti o elargizioni” effettuate in vita dai genitori rispetto agli altri coeredi, posto che dette somme sarebbero comunque da computare nella determinazione degli assi ereditari.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile per carenza Parte_1
dei requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c.. L'atto di gravame, infatti, non contiene una specifica illustrazione delle critiche mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, limitandosi a contestare, peraltro in modo assolutamente generico, un'omessa valutazione da parte del Tribunale del compendio probatorio offerto in esame.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27199/2017,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (si veda anche Cass, Sez. 3, n. 7786/2010 del 31/03/2010).
In relazione alla doglianza sottesa al primo motivo di gravame, il primo Giudice ha spiegato, con analitica e dettagliata motivazione, le ragioni per cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante su evidenziando, per un verso, come l'Attrice Parte_1
non ha allegato, né tantomeno provato, quale sarebbe l'effettiva consistenza della massa ereditaria della madre e del padre e, per altro verso, come i Persona_2 Per_3
movimenti bancari indicati qualificati genericamente dalla Parte quali “prelevamenti o elargizioni”, insistendo su conti correnti cointestati, talvolta, ai soli genitori e, talaltra, ai genitori e ai figli, non possano essere qualificati, senza specifica allegazione, quali donazioni indirette, né consentano una ricostruzione puntuale degli assi ereditari dei danti causa.
Tale puntuale motivazione del Tribunale non è stata confutata dall'Appellante, la quale si
è limitata genericamente ad asserire di aver dimostrato la consistenza degli assi ereditari attraverso l'allegazione dei fatti storici e la corposa documentazione da lei prodotta e poi integrata da Banca LA.
In altri termini, l'inammissibilità dell'appello discende dalla genericità delle affermazioni dell'Appellante che, anziché attaccare la ratio decidendi del primo Giudice, affida la sua difesa ad una generica “omessa valutazione della documentazione versata in atti”, senza tuttavia indicare da quali documenti sarebbe possibile ricostruire, con precisione, l'asse ereditario tanto della madre, quanto del padre, e spiegare Persona_2 Per_3
in che modo l'esame di detta documentazione confuterebbe le tesi a cui è giunto il primo
Giudice. Inoltre, il Tribunale, in ordine alla censura sottesa al secondo motivo di gravame, ha chiarito come l'onere di allegazione del petitum e della causa petendi gravante sull'attrice non si esaurisca con la mera indicazione dei fatti storici e con la produzione “a cascata” della relativa documentazione, ma si può considerare adempiuto solo se la parte, oltre a qualificare giuridicamente l'azione, partendo dai fatti storici, sviluppa altresì, in modo idoneo e preciso, un'argomentazione volta ad evidenziare le inferenze discendenti dagli stessi fatti allegati ritenuti rilevanti dalla parte stessa ai fini della decisione.
Anche tali statuizioni non vengono adeguatamente sconfessata dall'Appellante, la quale si limita, da un lato. a sostenere che non esisterebbe alcun “difetto di allegazione e prova in ordine alla consistenza patrimoniale morendo dismessa dai coniugi ” e, Parte_4
dall'altro lato, a richiamare le argomentazioni a supporto del primo motivo e, in particolare, il mancato esame della documentazione “Banca LA” e degli esiti della C.T.U., così
formulando, nel complesso, un motivo del tutto decentrato rispetto alla puntuale motivazione del Tribunale, secondo cui la mera allegazione di fatti e di documenti, non sorretta da argomentazioni volte a spiegare la rilevanza e di detti fatti e documenti, non può valere quale assolvimento dell'onere di allegare e provare petitum e causa petendi.
Va, peraltro, osservato che l'azione così come proposta in primo grado dall'Attrice non è, come correttamente rilevato anche dal Tribunale, proprio sostenibile in giudizio, essendo carente dei requisiti fondamentali della domanda.
Infatti, l'attrice, già in primo grado, non aveva efficacemente qualificato i movimenti bancari allegati, né spiegato e argomentato in modo adeguato la rilevanza degli stessi ai fini della corretta e puntuale determinazione degli assi ereditari dei genitori, né messo in correlazione detti fatti con i documenti allegati, né infine spiegato l'inferenza delle disposizioni testamentarie di , premorta al marito, sulla determinazione della massa Per_2
ereditaria di . Per_3
Per tutte le ragioni sopra riportate, l'appello è inammissibile.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'Appellata, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, CP_1 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e così:
€ 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1.911,00 per la fase decisionale, e quindi complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'Appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 308/2022 emessa dal Tribunale di Biella, in composizione collegiale, in data 27 luglio 2022 e pubblicata l'8 agosto 2022, dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R.
30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, a carico dell'Appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 16 aprile 2025.
il Presidente relatore
dott.ssa Cecilia Marino