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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 04/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5061 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], il 29/07/1961 (CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.to Pasquale
Pizzuti, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bellizzi (SA), alla Via Roma, n. 175;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore regionale p.t. della rapp.to e difeso, P.IVA_1 CP_2
giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.to Domenico Cantore e dall'avv.to Filomena
Sacco, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via De Leo, n. 12 (Avvocatura Distrettuale
I.N.A.I.L.);
PEC: Email_2
1 Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria (malattia professionale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 20/09/2023, agiva contro Parte_1
l dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di vedere riconosciute, CP_1
previa nomina di C.T.U., le patologie invalidanti da lui lamentate ed asseritamente connesse all'attività lavorativa svolta nel corso degli anni e di condannare, per l'effetto, l al CP_1
pagamento di un indennizzo dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, il ricorrente esponeva in fatto:
- che svolgeva dal 2017 l'attività lavorativa dipendente con la mansione di escavatorista e precedentemente, dal 1987 al 2017, l'attività lavorativa autonoma di artigiano (impresa di movimento terra), attività consistente nell'effettuare scavi e livellare il terreno, roccia, ghiaia o altri materiali simili, tramite l'utilizzo di terne, bulldozer, pale caricatrici, livellatrici ed altre macchine utilizzate per il movimento terra;
- che tali lavorazioni comportavano, in modo abituale, l'utilizzo degli arti superiori con numerose e continue flessioni ed estensioni delle spalle, posture incongrue prolungate,
frequenti passaggi posturali e torsioni dell'arto interessato;
- che, circa 12 anni prima, in seguito ad una caduta al suolo durante l'attività lavorativa a carico della spalla destra, veniva sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia di ricostruzione della cuffia dei rotatori, con conseguente maggiore utilizzo dell'arto superiore sinistro e sovraccarico maggiore a carico della spalla sinistra;
- che, in conseguenza di tali attività lavorative, lamentava tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla sinistra in soggetto già operato alla spalla destra per rottura post
2 traumatica, in seguito ad infortunio lavorativo, della cuffia dei rotatori. Limitazione articolare di spalla destra e di spalla sinistra;
- che, a causa della patologia invalidante di cui era affetto, presentava in data 15/12/2020
domanda all' diretta ad ottenere il riconoscimento della malattia CP_1
professionale, la quale veniva rigettata in quanto il rischio lavorativo a cui era stato esposto veniva ritenuto non idoneo a provocare la malattia denunciata, ed anche il ricorso in opposizione si concludeva con un provvedimento di rigetto da parte dell' . CP_1
Nel rimarcare l'insorgenza delle patologie in conseguenza dello svolgimento della suindicata prestazione lavorativa, la parte ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di:
<- ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_1
ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, per le causali di cui in premessa ossia per l'attività
lavorativa svolta, è affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla sinistra in
soggetto già operato alla spalla destra per rottura post traumatica, in seguito ad infortunio
lavorativo, della cuffia dei rotatori. Limitazione articolare di spalla destra e di spalla sinistra;
per i quali ha subito un danno biologico permanente che va percentualizzato in misura non
inferiore al sei per cento (6%) ovvero in quella che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante protempore, alla CP_1
corresponsione di quanto spettante in capitale al sig. secondo il danno biologico Pt_1
permanente sopra indicato ovvero nella misura che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
dell'evento sino all'effettivo soddisfo>>.
Con vittoria di spese e competenze di lite ed attribuzione.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Istituto assicuratore si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 15/02/2024, deducendo l'assoluta infondatezza
3 dell'avversa pretesa, non avendo il ricorrente allegato e documentato qualità e quantità del rischio lavorativo, né presentato idonee certificazioni mediche volte a chiarire l'insorgenza e l'evoluzione della patologia de qua, tali da superare la non applicabilità delle presunzioni derivanti dalla carattere tabellare della malattia.
Concludeva per la reiezione del ricorso avverso;
il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Con ordinanza del 28/03/2024, il Giudice, esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente sui capitoli indicati in ricorso e, quindi, all'udienza del 04/10/2024 venivano sentiti i testi e Testimone_1 [...]
, dopodiché, terminata l'istruttoria, veniva conferito al dott. Testimone_2 Persona_1
l'incarico di espletamento di C.T.U. medico-legale.
4. Consegnata la relazione di CTU, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione dell'11/03/2025, la quale, tuttavia, veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va rigettata per difetto di prova in merito al nesso eziologico tra l'attività
lavorativa espletata e le patologie denunciate.
Conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni dei testi esaminati nel corso dell'istruttoria.
4 1.1. Il teste , titolare di un'impresa individuale di movimento terra in Buccino Testimone_1
sin dal 2009, ha dichiarato di conoscere il sig. in quanto anch'egli Parte_1
svolgeva la stessa attività e perché dal 2010, in diverse occasioni, lui e il avevano Pt_1
lavorato insieme, con le loro ditte, su alcuni cantieri edili, prevalentemente per riparazioni dell'acquedotto nella zona di Buccino, anche se non sapeva quantificare quante volte ciò
fosse accaduto nel corso degli anni;
inoltre, con frequenza anche quotidiana, gli capitava di incontrare il ricorrente alla guida del camion della sua impresa oppure di vederlo impegnato presso qualcuno dei cantieri della sua impresa, mentre era alla guida del camion o di un escavatore.
In merito all'attività espletata allorquando entrambi lavoravano presso gli stessi cantieri, ha affermato che la stessa consisteva essenzialmente nel movimento della terra che veniva effettuato in parte prevalente mediante l'utilizzo degli escavatori ed in parte minoritaria a mano con l'utilizzo di strumenti come vanghe, badili o picconi;
l'escavatore, vibrando molto durante l'uso, imponeva a chi vi lavorava sopra delle continue sollecitazioni alla schiena, in particolare alla parte bassa, dovute alle vibrazioni.
Ha, inoltre, precisato che conosceva il sin da piccolo perché lui aveva svolto in Pt_1
passato anche qualche lavoro sui terreni del padre e sapeva che da sempre egli svolgeva l'attività di escavatorista;
che l'uso delle leve per guidare l'escavatore sollecitava anche la parte delle spalle e del collo;
che ultimamente il si era lamentato con lui del fatto Pt_1
che aveva forti dolori alle spalle.
1.2. Il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente da molto tempo e di Testimone_2
sapere che egli aveva un'attività di movimento di terra e che, per un periodo di circa un anno, a cavallo tra luglio 2020 ed agosto 2021, avevano lavorato insieme come dipendenti per la ditta Appalti & Appalti, entrambi con la mansione di escavatorista ed autista.
Prevalentemente usavano l'escavatore, mentre il camion veniva utilizzato principalmente per recarsi sul posto di lavoro;
si lavorava essenzialmente con i mezzi e quasi mai a mano;
5 l'uso dell'escavatore comportava forti e continue sollecitazioni dovute alle vibrazioni del mezzo a carico principalmente della parte bassa della schiena e delle spalle, trattandosi di un mezzo non ammortizzato, che compiva dei movimenti anche a scatto.
Il gli aveva riferito di avere dolori alla spalla e più volte la mattina gli aveva chiesto Pt_1
di dargli una mano per il sollevamento delle taniche di carburante che dovevano essere versate all'interno dei serbatoi dei mezzi mediante sollevamento delle taniche medesime,
inoltre, la sera si lamentava per i dolori alle spalle.
Il teste ha anche precisato che conosceva il sin dagli anni 90' e in varie occasioni Pt_1
si erano incontrati ed avevano parlato del loro lavoro, sicché sapeva che egli, sin da quell'epoca, aveva la sua impresa di movimento di terra;
in qualche altra occasione, poi, gli era capitato di vederlo lavorare con l'escavatore presso cantieri ove stava operando la sua ditta.
2. Tali essendo state le acquisizioni probatorie relative alle mansioni svolte dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, va preliminarmente ricordato, in punto di diritto, che l'ordinamento richiede ancora all'art. 3 del T.U. 1124/65, anche sul terreno assicurativo un chiaro nesso di derivazione causale tra la malattia e l'attività lavorativa CP_1
esercitata dal medesimo lavoratore ("a causa e nell'esercizio delle lavorazioni specificate nella tabella"), sebbene ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza anche costituzionale (Corte. Cost. 206/74) è comunque sufficiente il rischio ambientale (cfr.
Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Fermo restando che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel
6 soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.
Più precisamente, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle (sistema cosiddetto a tre colonne - lavorazione - malattia - periodo massimo di indennizzabilità) sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1
malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore (cfr. da ultimo, Cass. sez. lav., n.13546 del 15/05/2024).
Dunque, in ipotesi di malattia professionale conseguente a lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro incombe sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ovvero, esclusa la rilevanza della mera possibilità
dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Pertanto, il giudice, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, utile ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio,
potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari, dell'ambiente di lavoro,
della durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass, sez. lav., n.12786 del 10/05/2024).
3. Orbene, nel caso in esame in primo luogo le testimonianze acquisite, nel descrivere le mansioni del ricorrente, sono risultate molto generiche ed aspecifiche quanto al tipo di incombenti lavorativi cui il ricorrente era usualmente dedito e, soprattutto, al tempo per il
7 quale, nel corso di ciascuna giornata lavorativa, il era impegnato allo svolgimento Pt_1
di mansioni potenzialmente generatrici delle lesioni in questione ed agli anni per i quali detto impegno si sarebbe protratto, non essendo emerso in modo sufficientemente chiaro il prolungato e continuativo svolgimento di mansioni concretamente suscettibili di integrare i presupposti per l'applicazione del sistema presuntivo tabellare.
Ed, infatti, i testi e pur avendo evidenziando che le mansioni del ricorrente Tes_1 Tes_2
implicavano anche l'uso di un escavatore non hanno fornito indicazioni precise in ordine alla durata esatta delle sessioni di impiego di detto macchinario ed alla frequenza di tali sessioni,
non fornendo indicazioni tali da poter costituire un presupposto causale certo, anche soltanto concorrente, al generarsi della malattia denunciata in ricorso.
Non vi è stato, insomma, un riferimento preciso ed utilizzabile in merito alla natura esatta delle attività che venivano eseguite, alla frequenza delle attività implicanti l'utilizzazione di tale macchina, al tempo lavorativo per il quale dette lavorazioni si protraevano.
Sulla scorta di tali elementi il C.T.U., con la relazione agli atti, ha affermato che <Nel caso
in esame la patologia denunziata (“tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla sn ”) non
è rappresentabile nel nuovo sistema tabellare, considerato che non risulta compiutamente
dimostrato, l'esercizio di attività che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti,
mantenimento prolungato di posture incongrue. A tal proposito si sottolinea che le
testimonianze acquisite (delle quali vengo invitato a tener conto al fine della valutazione
della “..connotazione concreta dell'impegno lavorativo prestato nel tempo dal ricorrente..”),
risultano del tutto generiche…>>.
Si legge nella relazione peritale, poi, che <<…la mancata fornitura di documentazione
seriata nel tempo ed effettuata per motivi di cura (dal momento che il quadro ecografico e
la RMN entrambe effettuate a febbraio 2020 evidenzino una artrosi già gravemente evoluta
in osteofitosi (che rappresenta la vera causa della tendinopatia di cuffia) non consente di
stabilire i tempi con cui la patologie è insorta ed è progredita;
sta di fatto che la patologia
8 della spalla è di frequente riscontro nella popolazione generale già dopo i 50 anni, anche in
soggetti che non hanno sopportato sovraccarichi agli arti superiori e che all'epoca
dell'effettuazione degli esami surriportati, il paziente aveva già un'età più “avanzata” (61
anni), naturalmente caratterizzata dalla presenza di malattia degenerativa e ampiamente
confermata quale “multidistrettuale” dalla successiva visita Ortopedica che ne dimostra
l'estensione a rachide, anche e ginocchia bilateralmente. Pertanto, la cosiddetta
“plausibilità” biologica, collegata a studi scientifici, ed utile al fine di un riconoscimento
nell'insorgenza e nello sviluppo della malattia non ha alcun riscontro. Una diagnosi di MP,
in senso diagnostico differenziale rispetto ad altre malattie, si basa su fenomeni biologici più
precoci rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa (una artrosi di spalla con
osteofitosi, una periartrite, non possono avere una prima diagnosi a 61 anni e senza non
recenti, frequenti e coerenti certificati medici)>>.
Non è, quindi, stata in alcun modo dimostrata mediante l'istruttoria testimoniale e mediante la documentazione medica acquisita, né la ricorrenza dei presupposti per la riconducibilità
della storia lavorativa del ricorrente ad una delle ipotesi tabellate né l'esistenza di una storia clinica consolidata e indicativa di una correlazione precisa ed individuabile della patologia con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Più specificamente, non è stata conseguita la dimostrazione dell'impegno del ricorrente in lavorazioni, svolte non in modo occasionale, che comportino carico della spalla movimenti ripetuti o il mantenimento prolungato di posture incongrue con carichi tali da giustificare l'insorgenza di malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore.
Come ben chiarito dall' , infatti, pur riconoscendo la voce n.78 (sottovoce 75.1) del D.M CP_1
9.4.2008, l'origine professionale di tali patologie, ciò è previsto solo per coloro che siano addetti a lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti od il mantenimento prolungato di posture incongrue. Circostanza che l'odierna istruttoria, come detto, non ha suffragato.
9 Vanno, dunque, pienamente condivise le osservazioni del C.T.U. che ha concluso in tal senso: <In conclusione, visto che per le infermità che hanno notoriamente genesi
multifattoriale, come quelle in esame, per le quali il nesso di causalità fra malattia (non
compresa) nelle tabelle di legge ed attività lavorativa richiede una dimostrazione specifica
e concreta, secondo i normali principi del codice civile, comprendente anche la
dimostrazione dell'assenza di cause non connesse al rischio professionale, si deve ritenere
che non sussistono elementi per un riconoscimento giuridico (MP) delle patologie
denunziate.>>.
Manca, quindi, la prova certa della riconducibilità eziologica della patologia di cui in ricorso all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
3. La sussistenza, comunque, a carico del ricorrente, di una patologia ad origine incerta e soggettivamente, verosimilmente in buona fede, attribuita dal lavoratore all'espletamento delle proprie attività di lavoro, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Vanno, tuttavia, poste a carico del ricorrente le spese di CTU che saranno liquidate con distinto provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5061 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Salerno, 7.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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