Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Responsabilità ex art. da 1218 c.c.
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 620/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 8.10.2024 e promossa d a nato a [...] Parte_1
HL (Egitto) il 01 gennaio 1982 residente in [...]
Governatorato di Dakahliya, ( ) C.F._1
rappresentato in forza di procura generale alle liti del 24 agosto 2015
a ministero notaio presso l'ufficio Persona_1
notarile di RA ( Egitto -Dakahlyia) assistito e difeso dagli avvocati Chiara Tomasetti e Marco CodiceFiscale_2
Bencivenga presso il cui studio in CodiceFiscale_3
Cremona piazza Roma, 2, elegge domicilio come allegata all'atto pagina 1 di 16
gli stessi procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai rispettivi indirizzi di posta elettronica o Email_1 Email_2
oppure ai rispettivi numeri di fax: 037456921 -0372464560.
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Brescia, ivi domiciliato ex lege (resistenti)
RE C A P I T I PE R TU T T E LE CO M U N I C A Z I O N I
P.E.C. per notifiche di Atti Giudiziari: ordinaria: Email_3
Telefax: 0039-030-41267 Email_4
Telefono: 0039-030-281721.
APPELLATO
e contro
,, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore con sede in Cremona via Palosca, 2.
APPELLATA-CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia
Sezione Prima Civile, pubblicata in data 30.11.2021 con il n.°
2937/2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in via preliminare
La procura generale alle liti, rilasciata dal sig. Pt_1
pagina 2 di 16 , manifesta a parere della scrivente Parte_1
difesa piena validità formale e sostanziale. Il documento infatti è munito di legalizzazione del Ministero degli Atti Notarili e del
Ministero degli Affari Esteri come evidenziano i timbri apposti sul retro del documento nella traduzione araba;
alla procura è, agli effetti dell'art 12 della legge 31 maggio 1995, n.
218, relativo alla legge regolatrice del processo, allegata la traduzione dell'attività di certificazione svolta dal notaio e cioè
l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità
La procura rilasciata dall'appellante è alquanto estesa ed ha ad oggetto, fra l'altro “la rappresentanza in tutte le cause attive o passive, promosse o da promuovere, in tutti i gradi di giurisdizione...” Come per la causa in corso.
Giurisprudenza costante e recente della Suprema Corte precisa che
“per il disposto dell'articolo 12 della legge n. 218 del 1995, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno,
i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella
pagina 3 di 16 dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
( Cass. Civ. Sez. II n. 19513/2020 – Cass civ. Sez. un. 5592/2020-
Trib. Busto Arsizio sez. III n. 17/2022)
Ed ancora: “La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, è nulla, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità; siffatta nullità può essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell'art.
182 c.p.c., nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice.”
(Cass. Civ. Sez. III n 28217/2019)
Laddove la Corte ritenesse non valida la procura alle liti rilasciata dall'appellante con scrittura privata autenticata tradotta in data 25 agosto 2015 si chiede un termine per sanare il vizio. (Cass. Civ. Sez.
IV 2498/2022- Cass. Civ. Sez. III n. 21689/2018).
Nel merito
La presente difesa si richiama alle conclusioni tutte svolte nell'atto introduttivo.
In via istruttoria
Si per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 depositata il 09 gennaio 2019, e riformulate nella precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, che qui si trascrivono:
a) ammissione prove per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 4 di 16 1) Vero che in seguito all'aggressione del 28.12.2009 subita nel carcere di Cremona il sig. manifesta condotte di totale Persona_2
indifferenza, non reagendo ad alcuno degli eventi che lo coinvolgono;
(come da foto nn. 1 e 2)
2) Vero che dopo l'aggressione del 28.12.2009 il comportamento del sig. è cambiato moltissimo. In casa rimane in silenzio per Per_3
molte ore nell'arco della giornata, guardando nel vuoto, risponde alle domande che gli si rivolgono con lentezza dopo varie ripetizioni
e a volte fuori contesto;
( come da foto n. 3)
3) Vero che successivamente all'aggressione del 28.12.2009 il sig. svolge, in autonomia, solo alcune elementari attività Per_3
domestiche e personali, quali lavarsi e cibarsi, o uscire di casa per un caffè o per una specifica commissione che i familiari gli affidano;
4) Vero che per lo svolgimento dei piccoli incarichi, la consegna deve essergli ripetuta più volte, deve essere di natura semplice come recapitare un pacco ad una persona nota e i familiari devono accertare ogni volta la comprensione della stessa;
5) Vero che a Natale 2018 ho incontrato in Egitto il sig. Persona_4
ed ho potuto verificare che pur conoscendoci da svariati
[...]
anni, non mi rivolgeva alcuna domanda nè parlava con me e rispondeva solo se richiesto ripetutamente, concentrando la sua attenzione unicamente su un pacco che aveva l'incarico di consegnarmi;
6) Vero che nell'ottobre 2018 ho visitato in Egitto mio fratello e il suo primogenito, nato nel settembre 2018, ed ho osservato che il medesimo si occupa del bambino solo se stimolato dai familiari, ad
pagina 5 di 16 esempio lo prende in braccio solo se gli viene consegnato ed è incurante delle sue esigenze sia sul piano materiale che emotivo, senza rivolgergli sorrisi o parole, nè informandosi sul suo benessere;
(come da foto n. 4 e 5)
7) vero che in data 14 febbraio 2014 ho visitato il sig. Persona_4
accompagnato presso il mio studio dal fratello e
[...] Per_5
confermo la diagnosi resa nella relazione a mia firma, che mi viene mostrata. (doc 4)
8) Vero che nel colloquio clinico, avuto a fine gennaio 2014, con il sig. ho potuto riscontrare la presenza della Persona_4
"sindrome frontale", vale a dire un quadro clinico caratterizzato da deficit cognitivo e disturbi comportamentali e emotivi, che possiamo definire demenza postraumatica;
8) Vero che ho potuto constatare dalla cartella clinica del sig. che lo stesso aveva subito, oltre quattro anni prima, nel Per_3
dicembre 2009, un danno nella zona anteriore dell'encefalo, dovuto allo sfondamento della casa cranica e agli effetti dell'ematoma epidurale, substrato biologico per la patologia denominata sindrome frontale.
Si indicano a testi i sigg.ri
, residente in 26016 Testimone_1
Spino d'Adda vicolo A Gramsci 1; residente Testimone_2
in Pandino - Nosadello Via Indipendenza 5;dott. Persona_6
residente in [...];
Si chiede disporsi CTU medico legale onde appurare l'entità del danno alla salute patito dall'attore, se ritenuto anche mediante
pagina 6 di 16 provvedimento autorizzatorio di ingresso in Italia dello stesso ovvero da espletarsi anche con il ricorso a strumenti informatici/ telematici quali skype o whatsapp o altri mezzi ritenuti idonei per eventuale esame a distanza.”
Per parte appellata:
«Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia
▪ In via preliminare, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la nullità della procura generale alle liti allegata agli atti introduttivi avversari;
▪ Nel merito, in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
▪ In via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, dichiarare che dalla somma eventualmente dovuta dal
[...]
a titolo di risarcimento danni andranno decurtati i Controparte_1
debiti accumulati dall'attore nei confronti dell'Amministrazione
Penitenziaria.
Spese vinte per i due gradi di giudizio»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 luglio 2017
[...]
(egiziano) citava in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Cremona, la Casa Circondariale, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, chiedendo la condanna al pagamento del risarcimento del danno accertando a favore dello stesso per l'aggressione occorsa al medesimo il 28 dicembre 2009 dal compagno di cella ( ) con uno sgabello di Persona_7 Per_8
pagina 7 di 16 legno durante la detenzione nella Casa Circondariale di Cremona.
A sostegno dell'azione evidenziava che:
i detenuti, nel numero di due, l'attore e il suo aggressore, alloggiavano nella cella situata nel reparto infermeria e erano state le Pers grida di a richiamare gli agenti affinché soccorressero , a Pt_1
terra esangue e privo di sensi;
l'aggressione procurava all'attore una vasta ferita lacero contusa al volto in ragione zigomatica sinistra, con ematoma sovrastante, esponendolo ad un pericolo di vita;
per questa ragione subìva nell'immediatezza un intervento Pt_1
chirurgico e successivamente, era trasferito presso l'Ospedale San
Paolo di Milano dove rimaneva degente sino al 22 gennaio 2010; dalla violenza subita derivava all'attore una malattia nel corpo e nella mente come descritto nella perizia della dott.ssa (C.T.U. Per_9
per il processo penale) e nella relazione del dott. (C.T. di Per_6
parte) con grave menomazione della sua salute psicofisica;
dalla sentenza penale di condanna a tre anni di reclusione emessa nei Contr confronti di (n.° 697/2014 proc. pen. n.° 18/2010 RGNR -
49/2014 RG Tribunale Cremona), si evinceva che l'episodio, si era verificato per futili motivi;
che l'aggressore, era soggetto dalla personalità negativa;
che lo stesso era ristretto insieme ad altro detenuto in una cella sita nell'infermeria e che nella stessa, vi era collocato uno sgabello;
l'episodio si era svolto in pieno giorno con l'acclarata responsabilità del compagno di cella, Persona_7
Pers Le storie detentive di ed , imponeva di collocare i Pt_1
medesimi in celle diverse, ovvero, di approntare un sistema di pagina 8 di 16 osservazione e sorveglianza dei medesimi quantomeno “rafforzato”, al fine di prevenire eventi analoghi a quello poi verificatosi.
Alcuna cautela era, invece, stata adottata, ciò che rendeva gravemente negligente l'operato, omissivo e commissivo, dell'Amministrazione Penitenziaria.
Si costituiva il , eccependo l'incompetenza Controparte_1
del Tribunale adito ex art. 6 R.D. n.° 1611/33; sostenendo che l'azione fosse prescritta e, comunque, infondata;
che, non vi fosse alcuna colpa dell'Amministrazione domandando, in via subordinata, che il credito per danni dell'attore, ove ritenuto esistente, fosse compensato con il debito del danneggiato verso l'Erario per i giorni di detenzione.
La Casa Circondariale di Cremona, restava contumace.
Con ordinanza del 18.4.18 il Tribunale di Cremona dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brescia, avanti al quale, la causa era riassunta.
Nel costituirsi in giudizio in fase di riassunzione il Controparte_1
, contestava la validità della “procura generale alle liti” del
[...]
2015 allegata da Parte_1
Senza istruttoria con sentenza n.° 2937/2021 del 30.11.202 il
Tribunale di Brescia rigettava le domande di parte attrice condannandola alla rifusione delle spese.
Il Tribunale riteneva che trattandosi di una responsabilità da contatto sociale, essa è soggetta alle regole della responsabilità contrattuale e, di conseguenza, l'eccezione di prescrizione andava respinta in quanto il diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. si pagina 9 di 16 prescrive in dieci anni per cui dalla data del fatto (28.12.2009) a quella di proposizione della domanda (28.7.2017), il termine prescrizionale non era ancora trascorso.
Nel merito, la domanda era infondata perché parte convenuta, su cui incombeva il relativo onere, aveva provato che i due detenuti erano ospitati entrambi nella medesima cella presso il reparto detentivo denominato 'infermeria', già da circa cinque-sei giorni e che, sino al giorno del fatto, non vi era stato alcun litigio tra i due.
Tale circostanza faceva ritenere che il comportamento violento di uno dei due detenuti in quel particolare contesto (infermeria, cittadini entrambi magrebini con costumi, quindi, simili ed identiche tradizioni religiose), non era prevedibile.
La sentenza veniva gravata da a Parte_1
cui resisteva, il proponendo appello Controparte_1
incidentale condizionato, mentre la , Controparte_2
restava ancora contumace.
All'udienza dell'8.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza, laddove, si legge che l'assenza di litigi fra i due soggetti ospitati entrambi, da soli 5 o 6 giorni, nel locale denominato “infermeria” conferma una convivenza tranquilla e che l'episodio criminoso occorso, era del tutto estemporaneo.
L'assenza di litigio dopo una convivenza di così pochi giorni, secondo parte appellante, non pare elemento significativo di un pagina 10 di 16 rapporto tranquillo, atteso che arrivato nella Casa Persona_7
Circondariale di Cremona pochissimo tempo prima (11.11.2209), già si era inimicato l'intera popolazione dei detenuti.
Già nell'atto di citazione era stato evidenziato come Persona_7
al suo arrivo alla Casa Circondariale di Cremona, nella visita medica di primo ingresso del 11.11.2009, mostrava una storia di politossicodipendenza, pregressi episodi di atti autolesionistici, scioperi della fame e ne fosse consigliata l'attenta sorveglianza in attesa di visita medica (allegati sub doc. 2 pagg. 185 e 186).
Ed, ancora, il 21.12.2009 il Comandante di Reparto afferma che “il trasferimento in infermeria è stato disposto per motivi sanitari e di opportunità poiché soggetto inviso ai compagni di sezione. Ciò perché lo stesso si rapporta con toni offensivi e provocatori.
Personalmente ho constatato tale caratteristica e nonostante gli inviti a rispettare tutti questi rimane indifferente.” (allegati sub doc.
2 pag 187).
Invero, nel Disciplinare di Servizio, si legge più volte che il soggetto deve essere sottoposto ad attenta sorveglianza custodiale il che azzera ogni compatibilità fra cittadini della stessa area geografica ed identiche tradizioni religiose, condizioni queste, secondo la sentenza impugnata, di garanzia di tranquillità.
Con il secondo motivo censura la sentenza per erronea e carente motivazione nell'escludere la prevedibilità del comportamento di uno dei due detenuti e, quindi, l'evitabilità dell'episodio criminoso con pericolo di vita in danno dell'appellante.
Da quanto sopra riportato, suffragato in ogni passaggio da relazioni pagina 11 di 16 di Servizio della Polizia Carceraria, dei Funzionari Sanitari, della
Dirigenza dell'Istituto stesso, l'evento lesivo pareva essere più che prevedibile.
Le numerose pagine del Disciplinare di Servizio sono disseminate di raccomandazioni sulla cella singola e sull'attenta sorveglianza per cui è evidente che si trattava di due soggetti inclini alla violenza e pericolosi e per i quali si erano lanciati espliciti e diffusi segnali di allarme.
I motivi possono essere trattati, congiuntamente, in quanto attengono entrambi alla medesima ratio decidendi e sono infondati.
Ad avviso della Corte il primo giudice ha correttamente, applicato i principi di legge e giurisprudenziali in materia dal momento che, nel caso di specie, entrambi si distinguevano per l'indole aggressiva e
, non poteva essere considerato in posizione di “particolare Pt_1
Pers fragilità” rispetto ad i due si equivalevano, come emerge dalla documentazione carceraria agli atti.
Proprio perché era un soggetto notoriamente problematico, Pt_1
la Direzione della Casa Circondariale aveva provato ad ottenerne il trasferimento altrove, ma ciò non era stato possibile per le note problematiche di sovraffollamento che impedivano simili movimenti per cui la sua presenza nel carcere di Cremona, come un dato necessitato.
Invero, la collocazione temporanea di in infermeria Pt_1
rispondeva pienamente alle finalità della detenzione in base all'art. 13 della Legge 26/07/1975, n.° 354 secondo cui “Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità
pagina 12 di 16 di ciascun soggetto. Incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere do sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta
l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento”.
In buona sostanza, attesa la personalità dei soggetti coinvolti ed i limiti della struttura, l'Amministrazione del Carcere di Cremona si è attenuta, nel caso di ad alcune regole di buonsenso:1) Pt_1
abbinare soggetti della stessa nazionalità o, quantomeno, provenienti dalle medesime aree geografiche, così da favorire la convivenza di simili culture sociali nonché religiose;
2) evitare la convivenza e persino l'incontro tra detenuti che abbiano già avuto screzi tra loro;
3) garantire sempre la chiara separazione anche all'interno della stessa infermeria tra detenuti appartenenti al “circuito comuni” e detenuti appartenenti al “circuito protetti”, ovvero, autori di reati a sfondo sessuale o simili.
Pertanto, nessuna negligenza può addebitarsi al personale di Polizia
Penitenziaria in servizio presso il reparto infermeria in quanto il controllo sul detenuto soggetto ad “Attenta Sorveglianza”, non si traduce in vigilanza continua, come accade per la sorveglianza a vista e nella giornata dell'evento, la parte offesa era rimasta a letto fino alla distribuzione del vitto;
pertanto, non si erano registravano litigi o, comunque, segnali di allarme o potenziale pericolo.
Appello incidentale.
A sua volta, il svolge appello incidentale in Controparte_4
pagina 13 di 16 quanto nel costituirsi in giudizio in fase di riassunzione, aveva contestato la validità della “procura generale alle liti” del 2015 allegata e rispetto a tale eccezione, il Tribunale non aveva motivato.
Pertanto, l'eccezione viene riproposta come appello incidentale, quale violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 12 della Legge 31/05/1995, n.° 218 e quale violazione della Legge
20/12/1966, n.° 1253, di ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961.
Si tratta di una procura generale alle liti raccolta da un notaio in lingua araba e poi tradotta da un “traduttore giurato” (non Per_11
meglio specificato).
La procura non è stata autenticata mediante “apostille”, né legalizzata da parte dell'autorità consolare italiana: la circostanza è significativa perché l'Egitto non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 per cui l'apostille non è sufficiente a recepire in
Italia, un atto pubblico rogitato in Egitto.
L'appellato rimarca che, stando alla traduzione, il notaio – nonostante l'ampiezza della procura - non abbia dato conto della preliminare verifica della capacità di agire del mandante, della quale pure si potrebbe dubitare in base a quanto riferiva lo stesso atto introduttivo in primo grado.
Pertanto, questa procura generale risulta contraria all'ordine pubblico nazionale ex art. 16 della Legge n.° 218/1995 ed è nulla anche ai sensi l'art. 12 della Legge n.° 218/1995.
Ad avviso della Corte, tale motivo è assorbito dal rigetto
pagina 14 di 16 dell'appello principale.
In conclusione, l'appello di è Parte_1
rigettato così confermando la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante Parte_1
va condannata a rifondere in favore del
[...] Controparte_1
, le spese del presente grado, liquidate in complessivi €
[...]
6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale svolto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia pubblicata in data 30.11.2021 con il n.°
2337/2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente, Parte_1
a rifondere in favore di le spese del
[...] Controparte_1
grado liquidate, come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante principale l'onere Parte_1
del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio
2025.
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Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
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