CASS
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6194 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12196/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro GRUPPO RAGAINI ROMANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Faldella e Juan LO IL. – controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 787/2020, depositata in data 27 ottobre 2020. Avv. Acc. IRES- ALTRO 2014; esterovestizione Civile Sent. Sez. 5 Num. 6194 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 17/03/2026 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa IA LU De OS. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale. Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato dello Stato dott. Alberto Giovannini, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale. FATTI DI CAUSA: 1. Con p.v.c. redatto in data 03.07.2015, la Guardia di Finanza constatava che la società Gruppo Ragaini Romania S.r.l., formalmente residente in [...], per gli anni d’imposta 2010-2014 era esterovestita con sede di fatto in Italia. In base a tale p.v.c. e al disposto dell’art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 917/1986, l’Agenzia delle Entrate procedeva ad accertare i redditi non dichiarati per diverse annualità tramite il metodo induttivo e riconosceva un’incidenza dei costi di oltre l’80%, conformemente alle imprese del medesimo settore nazionale (fabbricazione di radiatori e caldaie). Per l’anno d’imposta 2014, in particolare, l’Ufficio notificava alla società contribuente l’avviso di accertamento n. TQY03X201490, con il quale veniva accertato induttivamente, in capo alla società, un reddito d’impresa imponibile di euro 3.050.298. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 827/2018, accoglieva il ricorso della società contribuente limitatamente alla determinazione del reddito. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. delle Marche;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, altresì, appello incidentale. 3 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 787/2020, depositata in data 27 ottobre 2020, accoglieva l’appello della società contribuente, ritenendo che la stessa avesse allegato elementi a dimostrazione dell’inattendibilità dell’accertamento presuntivo compiuto dall’Amministrazione finanziaria. 6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale svolgendo quattro motivi. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026. RAGIONI DELLA DECISIONE: 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione dell’art. 39, secondo comma, e dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato il principio secondo cui, a fronte di un accertamento con metodo induttivo puro, incombe al contribuente una piena prova, anche mediante presunzioni (purché siano dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza), dovendosi escludere che siffatta prova possa essere costituita da generiche considerazioni, dalla contabilità proveniente dal medesimo contribuente o dalla società consolidante o dalla certificazione del bilancio fornita da un’apposita società di revisione, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi ad affermare che la situazione di perdita della società risulterebbe da documentazione 4 contabile proveniente dalla società stessa e dalla consolidante, non illustra in base a quale iter logico abbia potuto ritenere sufficiente il materiale in parole e abbia potuto disattendere i numerosi elementi di fatto dedotti dall’Ufficio, tra cui in particolare la circostanza che la società avesse continuato ad operare nonostante fosse in perdita da diversi anni e versasse in una situazione di gestione contraria a criteri di economicità dell’attività imprenditoriale. 2.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 100 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ha statuito che nessun interesse permaneva in capo alla società rumena di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per il diverso motivo di inesistenza della estero – vestizione che avrebbe sottratto la società rumena all’imposizione dell’Erario italiano;
il tutto con un sillogismo errato, perché l’accoglimento dell’appello sotto il diverso profilo della estero – vestizione avrebbe escluso la società rumena dalla soggezione non solo all’imposta, ma anche alla sanzione per la violazione formale di omessa istituzione, tenuta e conservazione della contabilità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché violazione dell’art 7 della legge 27 luglio 2012 n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato il motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 342 c.p.c. e dell’art. 53 D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente 5 lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che l’Agenzia non ha aggredito con uno specifico motivo di censura – specificando ove si annidava l’errore e confutandolo con argomenti – il dictum del primo giudice, laddove affermava (cfr. sentenza pag. 8 e 9): “Gli odierni ricorrenti, nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale, hanno messo a disposizione dell’amministrazione finanziaria i bilanci e le scritture contabili aziendali, redatte secondo la normativa armonizzata di un altro Stato della Comunità Europea (la Romania), dalla cui lettura emerge che, nell’anno esaminato, i costi erano stati superiori ai ricavi e, dunque, non si era generato reddito tassabile (€ 19.268.336,00; si veda il P.V.C. della G.d.F. ai fogli 88 e 89).” 2.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha compensato le spese di lite nonostante la soccombenza dell’ente erariale sul debito di imposta. 3. I due motivi di ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e stante l’affinità delle critiche sollevate, sono fondati. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. di recente: Cass. 16/12/2025, n. 32780), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica della dichiarazione del contribuente avvalendosi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale metodo di accertamento, definito analitico-induttivo, è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora l’Ufficio ravvisi elementi che ne inficiano la veridicità e l’attendibilità. 6 3.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., pur riconoscendo la legittimità del ricorso al metodo induttivo, ha fatto malgoverno dei principi normativi nel valutare la prova contraria offerta dalla società. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cass. 16/01/2019, n. 899). Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata si rivela meramente apparente. La C.t.r. si è limitata a elencare gli elementi probatori offerti dalla contribuente, affermando apoditticamente la loro idoneità a dimostrare il reddito societario, senza tuttavia esplicitare l’iter logico- giuridico che ha condotto a tale conclusione. In particolare, la sentenza non offre alcuna spiegazione sul perché tali elementi siano stati ritenuti sufficienti e, soprattutto, omette di confrontarsi con le specifiche argomentazioni dell’Ufficio, come la palese antieconomicità di una gestione protratta per anni in costante perdita, che avrebbe dovuto indurre a un più rigoroso vaglio della documentazione prodotta. Una simile motivazione, che non consente di ricostruire il ragionamento del giudice, vizia insanabilmente la pronuncia. 4.Quanto al ricorso incidentale, che si articola in quattro motivi distinti, si osserva quanto segue. 4.1. Il primo motivo di ricorso incidentale, con cui la società contribuente lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c. e contesta la statuizione della C.t.r. che ha dichiarato inammissibile il suo appello principale per carenza di interesse, è inammissibile. La ricorrente incidentale sostiene di avere un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sull'inesistenza dell'esterovestizione, poiché da 7 tale qualificazione discenderebbe non solo la pretesa impositiva (annullata nel merito), ma anche la permanenza di una sanzione per violazioni formali, specificamente per l'omessa istituzione, tenuta e conservazione della contabilità. Tale motivo, tuttavia, si rivela generico e, come tale, inammissibile, poiché non si confronta adeguatamente con il percorso logico-giuridico della sentenza di appello. La C.t.r., nel rilevare che la società contribuente era totalmente vittoriosa in primo grado, ha preso atto dell'integrale annullamento della pretesa impositiva a seguito alla sentenza di primo grado della C.t.p. che aveva già accolto totalmente il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento nella sua interezza. A fronte di un annullamento così radicale dell'atto impositivo, che travolge la pretesa sia nell' an che nel quantum, la ricorrente avrebbe dovuto specificare in modo puntuale le ragioni giuridiche per cui la sanzione formale, intrinsecamente accessoria alla pretesa principale, sarebbe sopravvissuta a tale caducazione. La mera affermazione di un interesse residuo non è sufficiente a integrare la specificità del motivo di ricorso per cassazione, che esige una critica precisa e mirata alla decisione impugnata, dimostrando l'errore di diritto commesso dal giudice di merito nel non riconoscere tale interesse. Inoltre, la società non indica con precisione in quale punto degli atti processuali tale questione sia stata trattata e decisa sul punto specifico della permanenza della sanzione formale;
vieppiù che nell’atto di appello principale della contribuente la relativa critica si risolve in una affermazione molto sintetica “Caduto l’accertamento cadono di conseguenza le sanzioni”. Pertanto, la doglianza si risolve in una mera enunciazione ipotetica e astratta, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. 8 4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si muove una duplice censura, ossia quella dell’omessa pronuncia e del difetto di motivazione, è infondato. Con la prima censura, la società lamenta che la C.t.r. abbia omesso di pronunciarsi sul settimo motivo d’appello, con cui si deduceva la nullità dell’avviso di accertamento per il radicale difetto di motivazione;
mentre con l’altra si sostiene che l’accertamento sia nullo perché fondato su un metodo induttivo incomprensibile e arbitrario, ossia l’applicativo "R.A.D.A.R.", basato su dati statistici inaccessibili al contribuente e relativi a un universo di 150 aziende non omogenee per dimensione e struttura. Con il terzo motivo, la società si duole che la C.t.r. non ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate per difetto di specificità (per non aver mosso censure puntuali e specifiche contro le argomentazioni dettagliate con cui la C.t.p. aveva obliterato la ricostruzione del reddito). 4.3. I motivi, rivolti a contestare la ricostruzione induttiva del reddito societario da parte dell’Amministrazione finanziaria, sono inammissibili in questa sede, perché relativi a questioni sulle quali la contribuente era risultata vittoriosa in appello, e potranno essere riproposte nel giudizio di VI (Cass. n.19503/2018). 4.4. Il quarto motivo, con cui la contribuente lamenta la compensazione delle spese di lite, è assorbito dall’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate. 4. In conclusione, il ricorso principale va accolto ed il ricorso incidentale va dichiarato complessivamente inammissibile, con assorbimento del quarto motivo;
la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 9 Il giudice del VI dovrà attenersi al seguente principio di diritto: Il giudice di merito è tenuto a valutare specificamente se gli elementi forniti dal contribuente abbiano la forza probatoria necessaria per superare le presunzioni su cui si fonda l’accertamento induttivo, fornendo una motivazione non contraddittoria che dia conto delle ragioni per cui tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, assorbito il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1 bis e 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente IA LU De OS NA EP
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 827/2018, accoglieva il ricorso della società contribuente limitatamente alla determinazione del reddito. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. delle Marche;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, altresì, appello incidentale. 3 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 787/2020, depositata in data 27 ottobre 2020, accoglieva l’appello della società contribuente, ritenendo che la stessa avesse allegato elementi a dimostrazione dell’inattendibilità dell’accertamento presuntivo compiuto dall’Amministrazione finanziaria. 6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale svolgendo quattro motivi. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026. RAGIONI DELLA DECISIONE: 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione dell’art. 39, secondo comma, e dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato il principio secondo cui, a fronte di un accertamento con metodo induttivo puro, incombe al contribuente una piena prova, anche mediante presunzioni (purché siano dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza), dovendosi escludere che siffatta prova possa essere costituita da generiche considerazioni, dalla contabilità proveniente dal medesimo contribuente o dalla società consolidante o dalla certificazione del bilancio fornita da un’apposita società di revisione, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi ad affermare che la situazione di perdita della società risulterebbe da documentazione 4 contabile proveniente dalla società stessa e dalla consolidante, non illustra in base a quale iter logico abbia potuto ritenere sufficiente il materiale in parole e abbia potuto disattendere i numerosi elementi di fatto dedotti dall’Ufficio, tra cui in particolare la circostanza che la società avesse continuato ad operare nonostante fosse in perdita da diversi anni e versasse in una situazione di gestione contraria a criteri di economicità dell’attività imprenditoriale. 2.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 100 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ha statuito che nessun interesse permaneva in capo alla società rumena di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per il diverso motivo di inesistenza della estero – vestizione che avrebbe sottratto la società rumena all’imposizione dell’Erario italiano;
il tutto con un sillogismo errato, perché l’accoglimento dell’appello sotto il diverso profilo della estero – vestizione avrebbe escluso la società rumena dalla soggezione non solo all’imposta, ma anche alla sanzione per la violazione formale di omessa istituzione, tenuta e conservazione della contabilità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché violazione dell’art 7 della legge 27 luglio 2012 n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato il motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 342 c.p.c. e dell’art. 53 D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente 5 lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che l’Agenzia non ha aggredito con uno specifico motivo di censura – specificando ove si annidava l’errore e confutandolo con argomenti – il dictum del primo giudice, laddove affermava (cfr. sentenza pag. 8 e 9): “Gli odierni ricorrenti, nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale, hanno messo a disposizione dell’amministrazione finanziaria i bilanci e le scritture contabili aziendali, redatte secondo la normativa armonizzata di un altro Stato della Comunità Europea (la Romania), dalla cui lettura emerge che, nell’anno esaminato, i costi erano stati superiori ai ricavi e, dunque, non si era generato reddito tassabile (€ 19.268.336,00; si veda il P.V.C. della G.d.F. ai fogli 88 e 89).” 2.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha compensato le spese di lite nonostante la soccombenza dell’ente erariale sul debito di imposta. 3. I due motivi di ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e stante l’affinità delle critiche sollevate, sono fondati. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. di recente: Cass. 16/12/2025, n. 32780), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica della dichiarazione del contribuente avvalendosi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale metodo di accertamento, definito analitico-induttivo, è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora l’Ufficio ravvisi elementi che ne inficiano la veridicità e l’attendibilità. 6 3.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., pur riconoscendo la legittimità del ricorso al metodo induttivo, ha fatto malgoverno dei principi normativi nel valutare la prova contraria offerta dalla società. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cass. 16/01/2019, n. 899). Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata si rivela meramente apparente. La C.t.r. si è limitata a elencare gli elementi probatori offerti dalla contribuente, affermando apoditticamente la loro idoneità a dimostrare il reddito societario, senza tuttavia esplicitare l’iter logico- giuridico che ha condotto a tale conclusione. In particolare, la sentenza non offre alcuna spiegazione sul perché tali elementi siano stati ritenuti sufficienti e, soprattutto, omette di confrontarsi con le specifiche argomentazioni dell’Ufficio, come la palese antieconomicità di una gestione protratta per anni in costante perdita, che avrebbe dovuto indurre a un più rigoroso vaglio della documentazione prodotta. Una simile motivazione, che non consente di ricostruire il ragionamento del giudice, vizia insanabilmente la pronuncia. 4.Quanto al ricorso incidentale, che si articola in quattro motivi distinti, si osserva quanto segue. 4.1. Il primo motivo di ricorso incidentale, con cui la società contribuente lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c. e contesta la statuizione della C.t.r. che ha dichiarato inammissibile il suo appello principale per carenza di interesse, è inammissibile. La ricorrente incidentale sostiene di avere un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sull'inesistenza dell'esterovestizione, poiché da 7 tale qualificazione discenderebbe non solo la pretesa impositiva (annullata nel merito), ma anche la permanenza di una sanzione per violazioni formali, specificamente per l'omessa istituzione, tenuta e conservazione della contabilità. Tale motivo, tuttavia, si rivela generico e, come tale, inammissibile, poiché non si confronta adeguatamente con il percorso logico-giuridico della sentenza di appello. La C.t.r., nel rilevare che la società contribuente era totalmente vittoriosa in primo grado, ha preso atto dell'integrale annullamento della pretesa impositiva a seguito alla sentenza di primo grado della C.t.p. che aveva già accolto totalmente il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento nella sua interezza. A fronte di un annullamento così radicale dell'atto impositivo, che travolge la pretesa sia nell' an che nel quantum, la ricorrente avrebbe dovuto specificare in modo puntuale le ragioni giuridiche per cui la sanzione formale, intrinsecamente accessoria alla pretesa principale, sarebbe sopravvissuta a tale caducazione. La mera affermazione di un interesse residuo non è sufficiente a integrare la specificità del motivo di ricorso per cassazione, che esige una critica precisa e mirata alla decisione impugnata, dimostrando l'errore di diritto commesso dal giudice di merito nel non riconoscere tale interesse. Inoltre, la società non indica con precisione in quale punto degli atti processuali tale questione sia stata trattata e decisa sul punto specifico della permanenza della sanzione formale;
vieppiù che nell’atto di appello principale della contribuente la relativa critica si risolve in una affermazione molto sintetica “Caduto l’accertamento cadono di conseguenza le sanzioni”. Pertanto, la doglianza si risolve in una mera enunciazione ipotetica e astratta, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. 8 4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si muove una duplice censura, ossia quella dell’omessa pronuncia e del difetto di motivazione, è infondato. Con la prima censura, la società lamenta che la C.t.r. abbia omesso di pronunciarsi sul settimo motivo d’appello, con cui si deduceva la nullità dell’avviso di accertamento per il radicale difetto di motivazione;
mentre con l’altra si sostiene che l’accertamento sia nullo perché fondato su un metodo induttivo incomprensibile e arbitrario, ossia l’applicativo "R.A.D.A.R.", basato su dati statistici inaccessibili al contribuente e relativi a un universo di 150 aziende non omogenee per dimensione e struttura. Con il terzo motivo, la società si duole che la C.t.r. non ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate per difetto di specificità (per non aver mosso censure puntuali e specifiche contro le argomentazioni dettagliate con cui la C.t.p. aveva obliterato la ricostruzione del reddito). 4.3. I motivi, rivolti a contestare la ricostruzione induttiva del reddito societario da parte dell’Amministrazione finanziaria, sono inammissibili in questa sede, perché relativi a questioni sulle quali la contribuente era risultata vittoriosa in appello, e potranno essere riproposte nel giudizio di VI (Cass. n.19503/2018). 4.4. Il quarto motivo, con cui la contribuente lamenta la compensazione delle spese di lite, è assorbito dall’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate. 4. In conclusione, il ricorso principale va accolto ed il ricorso incidentale va dichiarato complessivamente inammissibile, con assorbimento del quarto motivo;
la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 9 Il giudice del VI dovrà attenersi al seguente principio di diritto: Il giudice di merito è tenuto a valutare specificamente se gli elementi forniti dal contribuente abbiano la forza probatoria necessaria per superare le presunzioni su cui si fonda l’accertamento induttivo, fornendo una motivazione non contraddittoria che dia conto delle ragioni per cui tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, assorbito il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1 bis e 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente IA LU De OS NA EP