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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 10706/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10706 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del
31/3/2025, avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], ivi residente alla Parte_1
via Ugo La Malfa n. 31, C.F. elettivamente C.F._1
domiciliato in Caserta via Ernesto Rossi n. 18, presso lo studio dell'Avv.
Mauro Ricciardi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
pagi na 1 di 4 E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente a [...]
n.83/B ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Romana
n.120, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciatti, che la rappresen ta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/3/2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa della Giudice delegata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 -29 c.p.c., depositato il 30 dicembre 2024,
, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2 CP_1
a DI (CR) in data 29/4/2000, dal quale nascevano due figlie, Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) e
[...] Persona_2
riferendo che il Tribunale di Napoli Nord ha pronunciato sentenza n.
4377/2024 di separazione dei coniugi, ha chiesto, per i motivi di cui all'atto introduttivo, la modifica della separazione alle seguenti condizioni:
- la collocazione della IA presso di sé; Per_2
- l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
- la revoca dell'assegno pari ad € 400,00, che il ricorrente versa alla resistente per il mantenimento della IA , Per_2
pagi na 2 di 4 - la corresponsione, a carico della resistente, di un assegno di € 400,00 da versare mensilmente al ricorrente per il mantenimento della IA
, oltre il 50 % delle spese straordinarie nell'interesse della Per_2
IA
Si è costituita la resistente con comparsa di risposta del 28/2/2025 la quale ha contestato gli assunti del ricorrente e non opponendosi alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del contributo al mantenimento paterno per la IA, a sua volta ha chiesto una modifica delle condizioni della separazione:
- l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore da € 150,00 a €
880,00;
- l'accertamento dell'indipendenza economica della IA;
Per_2
- il rigetto della domanda di un contributo a suo carico per il mantenimento della IA e la relativa partecipazione alle Per_2
spese straordinarie per la IA;
- il rigetto della domanda di collocamento della IA presso il Per_2
padre e della domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
- in subordine, qualora non risultasse economicamente Per_2
indipendente, la corresponsione, a suo carico, di un contributo al mantenimento della IA in proporzione alle sue risorse con versamento diretto alla IA e con la previsione una diversa ripartizione delle spese straordinarie, 70% per il ricorrente e 30% per la resistente.
All'udienza di comparizione delle parti del 31/3/2025 la Giudice delegata ha tentato la conciliazione, di talché il ricorrente ha proposto di rinunciare pagi na 3 di 4 al mantenimento di da parte della resistente, con la rinuncia della Per_2
resistente al mantenimento per sé e la rinuncia dello stesso alla somma vantata nei confronti della resistente a titolo di spese del precedente giudizio. Parte resistente ha aderit o alla proposta di parte ricorrente.
La Giudice delegata riservava la causa per la decisione al Collegio, previa trasmissione al P.M.
Il P.M. apponeva il visto in data 1/4/2025.
La domanda di modifica delle condizioni è fondata e va accolta nei termini delle mutate condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 31/3/2025, all'esito della proposta conciliativa della Giudice delegata, non essendo le stesse contrarie a norme imperative e potendo quindi essere recepite da questo tribunale.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito concordato della stessa, ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la modifica della sentenza n. 4377/2024 del 29/10/24 emessa dal Tribunale di Napoli Nord alle condizioni concordate come in parte motiva che s'intendono riportate e trascritte;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 27/5/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
pagi na 4 di 4