TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 15/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
ALTAVILLA MARIA ANNA LUIGIA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: indebito assistenziale
Con ricorso depositato il 18/04/2023, parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota di indebito del 30.3.2022 con la quale l'istituto CP_1 previdenziale chiedeva la restituzione della somma di euro 8371,08, per revoca Cont della maggiorazione sociale, sulla pensione n. 07080148 cat. INV. Nello specifico deduceva l'irripetibilità delle somme perché percepite in buona fede. L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del CP_1 ricorso, specificando che l'indebito in esame riguardava il recupero della maggiorazione sociale, riscossa indebitamente dal 1.7.2020 al 30.4.2022 in quanto da ottobre 2019 non sussisteva più il requisito per la pensione di inabilità. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Giova rilevare che le somme per cui si procede, percepite a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile, si incentrano sulla natura assistenziale della prestazione indebita. Ebbene, come noto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13915 del 20/05/2021 ha affermato: “..In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati”, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. CP_1
10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (…) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (…) Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi
è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020)”. Ciò premesso, l'indebito generato a marzo 2022, relativo agli anni
2020, 2021 e 2022, è inerente al pagamento non spettante della maggiorazione sociale, atteso che, alle visite di revisione del 31.10.2019 e del
17.11.2021, la ricorrente era stata riconosciuta invalida solo al 80% e non più al 100% (cfr. all. 8 e 9 del ricorrente). Dalla medesima nota di indebito e dai conteggi ivi contenuti emerge inequivocabilmente che successivamente alla visita di revisione del 31.10.2019, l ha provveduto a ricostituire la prestazione, con il cambio CP_1 fascia da invalido totale a invalido parziale, con decorrenza da novembre 2019. Tuttavia, dal mese di luglio 2020 l'istituto ha riconosciuto d'ufficio la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 comma 4 legge 448/2001. Ebbene, secondo un condivisibile orientamento di legittimità "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili … deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni ndebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass.
34013/2019; nello stesso senso, Cass. 248/2023). La S.C., in altre pronunce, premesso che in materia assistenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ha però anche sottolineato l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di detta indagine, anche la violazione del procedimento ex art. 37 comma 8 L. n. 448 del 1998. È stato infatti affermato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. 29419/2018 e precedenti della S.C. ivi citati). Questo indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. n. 323 del 1996, convertito in L. n. 425 del 1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n.
448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell;
avendo evidenziato come la legge vuole evitare CP_1 che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.". Da ultimo, nella sentenza n. 8/2023, la Corte Costituzionale - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt.
11 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita - ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, "la sussistenza di "un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (Cass. 13223/2020)" per cui, in questi casi, l'affidamento
"più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n.
148 del 2017 e n. 431 del 1993)". Nel caso in esame è pacifico:
- che il pagamento è avvenuto d'ufficio dall sulla base di una CP_1 circolare interna senza alcuna domanda da parte della ricorrente ed in un momento in cui l'Istituto aveva contezza che la stessa ricorrente, a seguito di visita di revisione, era stata dichiarata invalida al 80% non avendo quindi i requisiti sanitari per la maggiorazione sociale;
- che nel provvedimento di riliquidazione d'ufficio della prestazione non risulta evidenziato che il riconoscimento della maggiorazione sociale era collegato all'invalidità del 100% cosicché parte ricorrente non è stata posta in grado di conoscere le ragioni del riconoscimento della maggiorazione;
- che ha continuato ad erogare la maggiorazione sociale per quasi CP_1 tre anni, elemento che deve essere valutato per verificare il legittimo affidamento della ricorrente;
- che, pertanto, l'indebito è ascrivibile ad un errore imputabile all e CP_1 non ad un comportamento colposo o doloso del ricorrente. Considerate dette circostanze, l'erogazione della maggiorazione sociale non può essere addebitata a dolo della ricorrente, nè è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021; v. anche Corte Appello Genova
105/2024). Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 18/04/2023 da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 30.3.2022 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto effettivamente CP_1 trattenuto, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
1865,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 15.04.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri