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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1195/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1195/2023 vertente
TRA
(C.F.: ) – nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Ancarola e con questi elettivamente domiciliato in
Potenza alla Via Giuseppe Mazzini, 165
-ricorrente-
E
( C.F.: ) - nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Ancarola e con questi elettivamente domiciliata in
Potenza alla Via Giuseppe Mazzini, 165
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege- 2 / 4
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e hanno chiesto pronunciarsi la Parte_1 Parte_2
separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso.
Gli stessi hanno premesso:
- che in data 7 maggio 2011, in Rotonda, hanno contratto matrimonio trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Viggianello con l'atto n. 184, parte II, serie B, dell'anno 2011, in regime di separazione dei beni;
- che hanno fissato la propria dimora coniugale in Viggianello alla Contrada Gallizzi, 82/A, nell'abitazione di proprietà del padre della SI.ra che gli stessi occupavano a titolo Parte_2
di liberalità;
- che dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- che il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale periodo di serenità ha cominciato a deteriorarsi, incrinandosi a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità caratteriali
- che per tali motivi la convivenza tra il SI. e la SI.ra si è resa Parte_1 Parte_2
assolutamente intollerabile ed è ulteriormente impossibile il protrarsi della stessa, essendo cessata qualsivoglia affectio coniugalis;
- che il sig. è attualmente disoccupato e la SI.ra ha da poco aperto Parte_1 Parte_2
una partita IVA per lo svolgimento della professione di psicologa, ma ad oggi non ha prodotto redditi;
- che i coniugi non sono congiuntamente proprietari di alcun bene immobile;
Gli stessi ricorrenti, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate: 3 / 4
1. pronunciare la separazione dei coniugi SI.ri e , ordinandone Parte_1 Parte_2
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Viggianello;
2. dichiarare che il nulla deve corrispondere in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_2
a titolo di assegno di mantenimento e che, reciprocamente, la SI.ra nulla
[...] Parte_2
deve corrispondere in favore del a titolo di assegno di mantenimento. Controparte_1
3. assegnare la casa coniugale sita in Viggianello alla Contrada Gallizzi, 82/A alla SI.ra Parte_2
, imputando le relative spese di gestione in capo alla stessa assegnataria;
[...]
4. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge n. 55/2015;
I coniugi, all'udienza del 27.2.2024 hanno con fermato la volontà di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni sopraesposte.
Con sentenza depositata il 25.5.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate e con distinta ordinanza è stata fissata udienza per il prosieguo.
Le parti hanno provveduto a depositare attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, hanno escluso la possibilità di conciliazione e chiesto che la causa sia trattenuta per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7 maggio 2011 alle condizioni di cui al ricorso.
Con atto del 21.5. 2024 il PM nulla ha opposto.
La domanda merita accoglimento. Le parti con il ricorso introduttivo hanno chiesto, come previsto ex art 479 bis 49 c.p.c., oltre alla separazione, anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle identiche condizioni sopra esposte. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in atti.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il P.M. in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 4 / 4
del 1998).
Orbene, alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Conseguentemente, in aderenza alle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, può essere pronunciata la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Nulla sulle spese stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Lagonegro il 3 aprile 1972 i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Viggianello in data
7 maggio 2011 ( atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viggianello n. 184, parte II, serie B, dell'anno 2011);
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viggianello per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla sulle spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente/ Giudice relatore, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1195/2023 vertente
TRA
(C.F.: ) – nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Ancarola e con questi elettivamente domiciliato in
Potenza alla Via Giuseppe Mazzini, 165
-ricorrente-
E
( C.F.: ) - nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Ancarola e con questi elettivamente domiciliata in
Potenza alla Via Giuseppe Mazzini, 165
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege- 2 / 4
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e hanno chiesto pronunciarsi la Parte_1 Parte_2
separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso.
Gli stessi hanno premesso:
- che in data 7 maggio 2011, in Rotonda, hanno contratto matrimonio trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Viggianello con l'atto n. 184, parte II, serie B, dell'anno 2011, in regime di separazione dei beni;
- che hanno fissato la propria dimora coniugale in Viggianello alla Contrada Gallizzi, 82/A, nell'abitazione di proprietà del padre della SI.ra che gli stessi occupavano a titolo Parte_2
di liberalità;
- che dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- che il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale periodo di serenità ha cominciato a deteriorarsi, incrinandosi a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità caratteriali
- che per tali motivi la convivenza tra il SI. e la SI.ra si è resa Parte_1 Parte_2
assolutamente intollerabile ed è ulteriormente impossibile il protrarsi della stessa, essendo cessata qualsivoglia affectio coniugalis;
- che il sig. è attualmente disoccupato e la SI.ra ha da poco aperto Parte_1 Parte_2
una partita IVA per lo svolgimento della professione di psicologa, ma ad oggi non ha prodotto redditi;
- che i coniugi non sono congiuntamente proprietari di alcun bene immobile;
Gli stessi ricorrenti, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate: 3 / 4
1. pronunciare la separazione dei coniugi SI.ri e , ordinandone Parte_1 Parte_2
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Viggianello;
2. dichiarare che il nulla deve corrispondere in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_2
a titolo di assegno di mantenimento e che, reciprocamente, la SI.ra nulla
[...] Parte_2
deve corrispondere in favore del a titolo di assegno di mantenimento. Controparte_1
3. assegnare la casa coniugale sita in Viggianello alla Contrada Gallizzi, 82/A alla SI.ra Parte_2
, imputando le relative spese di gestione in capo alla stessa assegnataria;
[...]
4. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge n. 55/2015;
I coniugi, all'udienza del 27.2.2024 hanno con fermato la volontà di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni sopraesposte.
Con sentenza depositata il 25.5.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate e con distinta ordinanza è stata fissata udienza per il prosieguo.
Le parti hanno provveduto a depositare attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, hanno escluso la possibilità di conciliazione e chiesto che la causa sia trattenuta per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7 maggio 2011 alle condizioni di cui al ricorso.
Con atto del 21.5. 2024 il PM nulla ha opposto.
La domanda merita accoglimento. Le parti con il ricorso introduttivo hanno chiesto, come previsto ex art 479 bis 49 c.p.c., oltre alla separazione, anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle identiche condizioni sopra esposte. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in atti.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il P.M. in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 4 / 4
del 1998).
Orbene, alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Conseguentemente, in aderenza alle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, può essere pronunciata la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Nulla sulle spese stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Lagonegro il 3 aprile 1972 i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Viggianello in data
7 maggio 2011 ( atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viggianello n. 184, parte II, serie B, dell'anno 2011);
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viggianello per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla sulle spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente/ Giudice relatore, dott.ssa Antonella Tedesco