Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 766 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) C.F._5 con l'Avv. ANDREOTTI MATTEO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Merate (Lc), via P. Arlati n. 5
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA PESSINA, 8 22100 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato in data 8 luglio 2024, i ricorrenti conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Como l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento dei seguenti provvedimenti: ordinanza
[...] ingiunzione n. OI–001506838 rif. prot. 2400.30/05/2024.0244091, ordinanza CP_2 ingiunzione n. OI–001511694 rif. prot. 2400.05/06/2024.0250612, ordinanza CP_2
CP_2
ingiunzione n. OI–001515117 rif. prot. 2400.05/06/2024.0250737, ordinanza
CP_2
ingiunzione n. OI–001521409 rif. prot. 2400.06/06/2024.0252776 e ordinanza
CP_2
ingiunzione n. OI–001504856 rif. prot. 2400.30/05/2024.0244583.
CP_2
Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza, così giudicare: - in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata sospensione della efficacia esecutiva con provvedimento emesso, inaudita altera parte, prima della prima udienza di discussione e comparizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni n. OI–001506838 (rif. prot.
2400.30/05/2024.0244091), n. OI–001511694 (rif. prot. CP_2
2400.05/06/2024.0250612), n. OI–001515117 (rif. prot. CP_2
2400.05/06/2024.0250737), n. OI–001521409 (rif. prot. CP_2
2400.06/06/2024.0252776) e n. OI–001504856 (rif. prot. CP_2
2400.30/05/2024.0244583); - in via ulteriormente preliminare e nel merito a) per le CP_2 ragioni tutte esposte, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell' dal diritto di applicare CP_2
e riscuotere la sanzione amministrativa oggetto delle ordinanze ingiunzione impugnate e, per l'effetto, annullare e/o revocare le ordinanze ingiunzioni n. OI–001506838 (rif. prot.
2400.30/05/2024.0244091), n. OI– 001511694 (rif. prot. CP_2
2400.05/06/2024.0250612), n. OI–001515117 (rif. prot. CP_2
2400.05/06/2024.0250737), n. OI–001521409 (rif. prot. CP_2
2400.06/06/2024.0252776) e n. OI–001504856 (rif. prot. CP_2
2400.30/05/2024.0244583), dichiarando comunque non dovute le somme richieste con CP_2 tali ordinanze ingiunzioni;
b) per le ragioni tutte esposte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell' dal diritto di applicare e riscuotere le sanzioni amministrative oggetto delle CP_2 ordinanze ingiunzioni n. OI–001506838 (rif. prot. 2400.30/05/2024.0244091), n. CP_2
OI–001511694 (rif. prot. 2400.05/06/2024.0250612), n. OI–001515117 (rif. prot. CP_2
2400.05/06/2024.0250737), n. OI–001521409 (rif. prot. CP_2
2400.06/06/2024.0252776) e n. OI–001504856 (rif. prot. CP_2
2400.30/05/2024.0244583) e, per l'effetto, annullare e/o revocare le medesime ordinanze CP_2 ingiunzioni, dichiarando comunque non dovute le somme richieste con tali ordinanze ingiunzioni;
- in via principale: per le ragioni tutte esposte, accertare e dichiarare inesistenti e/o illegittime e/o nulle
2 e/o annullare le ordinanze ingiunzioni n. OI–001506838 (rif. prot.
2400.30/05/2024.0244091), n. OI–001511694 (rif. prot. CP_2
2400.05/06/2024.0250612), n. OI–001515117 (rif. prot. CP_2
2400.05/06/2024.0250737), n. OI–001521409 (rif. prot. CP_2
2400.06/06/2024.0252776) e n. OI–001504856 (rif. prot. CP_2
2400.30/05/2024.0244583), che dovranno in ogni caso essere revocate, il tutto CP_2 dichiarando comunque non dovute le somme richieste con tali ordinanze ingiunzioni, - in via subordinata: per le ragioni tutte esposte, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze e conclusioni che precedono, rideterminare la sanzione, irrogata con le ordinanze ingiunzioni impugnate, mediante l'applicazione del minimo edittale”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_2 via di autotutela all'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate. All'udienza del 5 giugno 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , delle ordinanze ingiunzione in questa CP_1 sede opposte.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_2
l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_2 in complessivi € 900,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge
Como, 5 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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