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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/05/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile - Fallimentare
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Claudia Gentili Giudice rel.
Dott. Elisa Trotta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 32-1/2025 promosso da rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Parte_1
Gatti; nei confronti di rappresentata e difesa dagli avv.ti Vogliano Alessandra e CP_1
Fabrizio Amatelli.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da nei confronti della e la Parte_1 CP_1
memoria difensiva autorizzata per l'udienza del 24.07.2024; letta la memoria di costituzione di CP_1
richiamato il provvedimento in pari data del Tribunale di Vercelli, emesso nel sub procedimento 32-2/2024, con cui si dichiara inammissibile il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI depositato dalla CP_1 dato atto della cessazione dell'efficacia delle misure protettive concesse nell'ambito di quest'ultimo procedimento, come da provvedimento di questo
Tribunale del 23.04.2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come risulta dalla documentazione contabile, dalla domanda di omologa di accordi di ristrutturazione e dalla memoria di costituzione;
premesso che il creditore istante vanta un credito di euro 67.390,00 derivante da fatture per lavori di realizzazione di impianti elettrici ed impianti speciali a garanzia del quale la debitrice concedeva ipoteca volontaria a favore della per l'importo di euro 134.780,00; che tale credito è stato Parte_1
riconosciuto dalla debitrice anche nel preliminare di compravendita immobiliare di una porzione del Palazzo Visconti in Alessandria stipulato il
23.02.2023 con nel quale era previsto che il Controparte_2
saldo prezzo doveva versarsi ex art. 1188 c.c. alla al fine Parte_1
di estinguere l'ipoteca, salvo diverso accordo con il creditore;
che la sussistenza del credito è stata ad oggi riconosciuta non solo dalla debitrice nella prima udienza del 27.04.2024 ma anche nel passivo della domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
che, tra l'altro, lo stesso attestatore, dott. dà atto che il promittente acquirente Persona_1 CP_2
pag. 2 di 7 ha più volte manifestato la volontà di procedere alla compravendita e che pende attualmente la causa RG 1365/2024 presso il Tribunale di Alessandria, risultando dunque l'obbligazione del contratto inadempiuta ed il credito insoddisfatto;
rilevato che dalle informative acquisite e dagli atti risultano ingenti debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, senza che siano stati allegati o documentati eventuali accordi o provvedimenti di rateizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria;
che l'ingente esposizione debitoria risulta dalle scritture contabili nonché dalla relazione di attestazione ex art. 56 e 57
CCI a firma del dott. depositata nel proc. rg 32-2/2024, dove Persona_1
a fronte di un passivo di euro 7.233.119,84 viene indicato un risultato d'esercizio negativo di euro 280.564,52, valori comunque non aggiornati e riferiti alla data del 31.08.2024, verificati solo in termini di compatibilità delle previsioni di piano con quelli al 31 dicembre 2024; che nell'ambito del suddetto procedimento per omologa di accordi di ristrutturazione si è anche costituito il creditore per un credito di euro 105.288,02 Controparte_3
portato da sentenza, con relativo atto di precetto, credito per il quale pende procedura esecutiva mobiliare presso terzi (RGE 392/2024); ritenuto che versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come dimostrato dalla proposta avanzata ai creditori nell'accordo di ristrutturazione e dal piano di risanamento con le criticità riscontrare nella relazione di attestazione, ritenuti inidonei dal Tribunale ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, dovendosi richiamare in questa sede le motivazioni del citato decreto emesso in pari data nel sub- proc. rg 32-2/2024; dall'incapienza del patrimonio comprovata dalla pag. 3 di 7 risalenza dei debiti almeno al 2015, dalle procedure esecutive in corso, dagli esiti del precedente piano attestato di risanamento ex art. 67 L. Fall, disatteso ed inadempiuto, avente ad oggetto il medesimo patrimonio immobiliare rimasto ad oggi invenduto;
la pluralità degli inadempimenti, dei creditori insoddisfatti nonché di coloro che vantano diritti reali di garanzia sui medesimi immobili;
che si tratta di indici che escludono una situazione di tensione finanziaria temporanea ed, al contrario, assumono significativa valenza di una situazione di insolvenza strutturale, cristallizzata e cronicizzata nel tempo, legata anche alle vicende del gruppo di imprese
(gruppo ; CP_4
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
CF , con domicilio in via G. Mameli, 33 CASALE
[...] P.IVA_1
MONFERRATO; nomina la dott.ssa Claudia Gentili Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Domenico Monteleone quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti pag. 4 di 7 riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pag. 5 di 7 stabilisce il giorno 17 settembre 2025 ad ore 11.00 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale pag. 6 di 7 dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili dott.ssa Michela Tamagnone
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile - Fallimentare
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Claudia Gentili Giudice rel.
Dott. Elisa Trotta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 32-1/2025 promosso da rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Parte_1
Gatti; nei confronti di rappresentata e difesa dagli avv.ti Vogliano Alessandra e CP_1
Fabrizio Amatelli.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da nei confronti della e la Parte_1 CP_1
memoria difensiva autorizzata per l'udienza del 24.07.2024; letta la memoria di costituzione di CP_1
richiamato il provvedimento in pari data del Tribunale di Vercelli, emesso nel sub procedimento 32-2/2024, con cui si dichiara inammissibile il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI depositato dalla CP_1 dato atto della cessazione dell'efficacia delle misure protettive concesse nell'ambito di quest'ultimo procedimento, come da provvedimento di questo
Tribunale del 23.04.2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come risulta dalla documentazione contabile, dalla domanda di omologa di accordi di ristrutturazione e dalla memoria di costituzione;
premesso che il creditore istante vanta un credito di euro 67.390,00 derivante da fatture per lavori di realizzazione di impianti elettrici ed impianti speciali a garanzia del quale la debitrice concedeva ipoteca volontaria a favore della per l'importo di euro 134.780,00; che tale credito è stato Parte_1
riconosciuto dalla debitrice anche nel preliminare di compravendita immobiliare di una porzione del Palazzo Visconti in Alessandria stipulato il
23.02.2023 con nel quale era previsto che il Controparte_2
saldo prezzo doveva versarsi ex art. 1188 c.c. alla al fine Parte_1
di estinguere l'ipoteca, salvo diverso accordo con il creditore;
che la sussistenza del credito è stata ad oggi riconosciuta non solo dalla debitrice nella prima udienza del 27.04.2024 ma anche nel passivo della domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
che, tra l'altro, lo stesso attestatore, dott. dà atto che il promittente acquirente Persona_1 CP_2
pag. 2 di 7 ha più volte manifestato la volontà di procedere alla compravendita e che pende attualmente la causa RG 1365/2024 presso il Tribunale di Alessandria, risultando dunque l'obbligazione del contratto inadempiuta ed il credito insoddisfatto;
rilevato che dalle informative acquisite e dagli atti risultano ingenti debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, senza che siano stati allegati o documentati eventuali accordi o provvedimenti di rateizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria;
che l'ingente esposizione debitoria risulta dalle scritture contabili nonché dalla relazione di attestazione ex art. 56 e 57
CCI a firma del dott. depositata nel proc. rg 32-2/2024, dove Persona_1
a fronte di un passivo di euro 7.233.119,84 viene indicato un risultato d'esercizio negativo di euro 280.564,52, valori comunque non aggiornati e riferiti alla data del 31.08.2024, verificati solo in termini di compatibilità delle previsioni di piano con quelli al 31 dicembre 2024; che nell'ambito del suddetto procedimento per omologa di accordi di ristrutturazione si è anche costituito il creditore per un credito di euro 105.288,02 Controparte_3
portato da sentenza, con relativo atto di precetto, credito per il quale pende procedura esecutiva mobiliare presso terzi (RGE 392/2024); ritenuto che versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come dimostrato dalla proposta avanzata ai creditori nell'accordo di ristrutturazione e dal piano di risanamento con le criticità riscontrare nella relazione di attestazione, ritenuti inidonei dal Tribunale ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, dovendosi richiamare in questa sede le motivazioni del citato decreto emesso in pari data nel sub- proc. rg 32-2/2024; dall'incapienza del patrimonio comprovata dalla pag. 3 di 7 risalenza dei debiti almeno al 2015, dalle procedure esecutive in corso, dagli esiti del precedente piano attestato di risanamento ex art. 67 L. Fall, disatteso ed inadempiuto, avente ad oggetto il medesimo patrimonio immobiliare rimasto ad oggi invenduto;
la pluralità degli inadempimenti, dei creditori insoddisfatti nonché di coloro che vantano diritti reali di garanzia sui medesimi immobili;
che si tratta di indici che escludono una situazione di tensione finanziaria temporanea ed, al contrario, assumono significativa valenza di una situazione di insolvenza strutturale, cristallizzata e cronicizzata nel tempo, legata anche alle vicende del gruppo di imprese
(gruppo ; CP_4
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
CF , con domicilio in via G. Mameli, 33 CASALE
[...] P.IVA_1
MONFERRATO; nomina la dott.ssa Claudia Gentili Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Domenico Monteleone quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti pag. 4 di 7 riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pag. 5 di 7 stabilisce il giorno 17 settembre 2025 ad ore 11.00 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale pag. 6 di 7 dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili dott.ssa Michela Tamagnone
pag. 7 di 7