Articolo 2 della Legge 26 gennaio 1961, n. 29
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 marzo 1961
Art. 2.
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo e' divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 16 marzo 1961
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