Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo e' divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
16 marzo 1961
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo e' divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
Commentari • 5
- 1. Cartella esattoriale senza data di esecutività: illegittimaAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 27 agosto 2011
[…] La data di esecutività del ruolo, infatti, è l'unico dato che consente la verifica del calcolo degli interessi, i quali, in base all'articolo 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile. […]
Leggi di più… - 2. La motivazione della cartella di pagamento sugli interessi e il valore dell’effettività giuridicaRossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Rossella Miceli Sommario: 1. Premessa - 2. La motivazione della cartella di pagamento nella fase di riscossione coattiva dei tributi - 3. Il calcolo degli interessi nella procedura di riscossione tributaria - 4. Gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione della cartella applicato agli interessi - 5. Le questioni poste dalla pronuncia in commento - 6. La necessità di una interpretazione conforme al principio di effettività da parte delle Sezioni Unite - 7. La motivazione degli interessi nel caso di specie - 8. Conclusioni. 1. Premessa Con l'ordinanza n. 31960 del 5 novembre 2021, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha …
Leggi di più… - 3. La motivazione della cartella di pagamento sugli interessi e il valore dell’effettività giuridicaRossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Rossella Miceli Sommario: 1. Premessa - 2. La motivazione della cartella di pagamento nella fase di riscossione coattiva dei tributi - 3. Il calcolo degli interessi nella procedura di riscossione tributaria - 4. Gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione della cartella applicato agli interessi - 5. Le questioni poste dalla pronuncia in commento - 6. La necessità di una interpretazione conforme al principio di effettività da parte delle Sezioni Unite - 7. La motivazione degli interessi nel caso di specie - 8. Conclusioni. 1. Premessa Con l'ordinanza n. 31960 del 5 novembre 2021, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha …
Leggi di più… - 4. Due pesi e due misure nel diritto tributario: gli interessi di moraVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 7 ottobre 2010
A)INTRODUZIONE L'art.1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli …
Leggi di più… - 5. Due pesi e due misure nel diritto tributario: gli interessi di moraMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2010
Giurisprudenza • 303
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/09/2025, n. 5927Provvedimento: […] Gli interessi di mora, invece, sono disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 29/1961, e la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, ed i tassi sono determinati annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.Leggi di più...
- art. 25 D.P.R. n. 602/1973·
- interessi su tributi·
- art. 12 d.lgs. n. 159/2015·
- art. 36 bis DPR600/1973·
- interessi di mora·
- proroga termini sospensione adempimenti·
- art. 20 D.P.R. n. 602/1973·
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- prescrizione sanzioni
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 11/04/2024, n. 2893Provvedimento: […] tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali conoscibili dallo stesso debitore, (gli interessi, invero, in forza del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, mentre la data di inizio della esigibilità è data dalla esecutività del ruolo).Leggi di più...
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- art. 19 D.Lgs. n. 546/1992·
- tasse automobilistiche·
- art. 21 D.Lgs. n. 546/1992·
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- motivazione atti amministrativi·
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/03/2024, n. 2279Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 5442Provvedimento: […] L'art. 11 cit. in particolare statuisce che “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.” Pertanto gli interessi richiamati in cartella altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo e che vengono meramente riportati, senza che alcuna norma prescriva l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi stessi; tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali conoscibili dallo stesso debitore, (gli interessi, invero, in forza del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, mentre la data di inizio della esigibilità è data dalla esecutività del ruolo).Leggi di più...
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- difetto di congrua motivazione·
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 14/03/2025, n. 2094Provvedimento: […] L'art. 11 cit. in particolare statuisce che “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.” Pertanto gli interessi richiamati in cartella altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo e che vengono meramente riportati, senza che alcuna norma prescriva l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi stessi; tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali conoscibili dallo stesso debitore, (gli interessi, invero, in forza del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, mentre la data di inizio della esigibilità è data dalla esecutività del ruolo).Leggi di più...
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- iscrizione a ruolo·
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- art. 25 DPR n. 602/1973·
- interessi di mora·
- avviso di accertamento·
- legge regionale n. 16/2015