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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/09/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 271/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARAGO' MARIA TERESA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 febbraio 2019, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180001234569 notificato in data 28 gennaio 2019, relativo a contributi previdenziali per l'anno 2011 dovuti alla Gestione
Separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995, per l'importo complessivo di €
2.261,08, oltre accessori. L'opposizione è stata estesa anche all'avviso bonario dell' ricevuto il 24 dicembre 2018, recante il calcolo d'ufficio del presunto CP_1 credito contributivo, nonché all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno
2011.
1 2. La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, evidenziando che i contributi pretesi, riferiti all'anno 2011, avrebbero dovuto essere versati entro il
16.6.2012, e che la comunicazione dell' è intervenuta solo oltre il termine di CP_1 prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della L. 335/1995.
3. L' si è costituito in giudizio, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata in CP_1 quanto la dichiarazione dei redditi per il 2011 è stata presentata il 28 agosto 2012, e che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione integrerebbe un comportamento doloso ex art. 2941, n. 8, c.c., idoneo a sospendere la decorrenza del termine prescrizionale.
4. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
5. L'opposizione è fondata.
6. Va premesso che, in materia previdenziale, il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata è di cinque anni, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995.
7. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, tale termine decorre dal momento in cui il credito è esigibile, ossia dal termine previsto per il pagamento dei contributi stessi, che per i soggetti obbligati alla Gestione Separata coincide con il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Cass. civ. sez. lav. n.
27950/2018; n. 19403/2019; n. 1557/2020; n. 25615/2023).
8. Per l'anno 2011, la ricorrente ha presentato il modello di imposta il 28 agosto 2012.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale si è compiuto in data 28 agosto 2017.
9. La prima comunicazione , l'avviso bonario, relativa alla pretesa contributiva è CP_1 stata ricevuta dalla ricorrente il 24 dicembre 2018, dunque oltre il termine di prescrizione.
10. L'eccezione dell' , secondo cui la mancata compilazione del quadro RR della CP_1 dichiarazione dei redditi costituirebbe un comportamento doloso idoneo a sospendere il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., non è accoglibile.
2 11. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav. n. 6677/2019; n.
16038/2019) ha chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo rilevante ai fini della sospensione della prescrizione, essendo necessaria la prova concreta di una condotta fraudolenta finalizzata ad occultare il debito contributivo.
12. Nel caso di specie, la ricorrente ha comunque dichiarato i redditi da lavoro autonomo,
e la mancata indicazione nel quadro RR non ha impedito all' di accedere ai dati CP_1 reddituali tramite le ordinarie forme di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.
13. È quindi da escludere che vi sia stata una impossibilità giuridica per l'ente previdenziale di conoscere il proprio credito, circostanza che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – non ricorre in presenza di semplici difficoltà di accertamento di fatto (Cass. civ. sez. lav. n. 31905/2023).
14. L' , inoltre, non ha fornito alcuna prova concreta di un comportamento doloso CP_1 della ricorrente volto a nascondere il proprio obbligo contributivo.
15. In assenza di atti interruttivi o sospensivi validi, la pretesa contributiva è da ritenersi prescritta, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
16. Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della peculiarità della questione giuridica trattata, oggetto di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito e di consolidamento relativamente recente da parte della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 43920180001234569000 emesso Parte_1 dall' , così provvede: CP_1
Accoglie il ricorso;
Dichiara la prescrizione del credito contributivo azionato dall' per l'anno CP_1
2011;
Annulla l'avviso di addebito impugnato;
Compensa le spese di lite
3 Così deciso, 10/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 271/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARAGO' MARIA TERESA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 febbraio 2019, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180001234569 notificato in data 28 gennaio 2019, relativo a contributi previdenziali per l'anno 2011 dovuti alla Gestione
Separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995, per l'importo complessivo di €
2.261,08, oltre accessori. L'opposizione è stata estesa anche all'avviso bonario dell' ricevuto il 24 dicembre 2018, recante il calcolo d'ufficio del presunto CP_1 credito contributivo, nonché all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno
2011.
1 2. La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, evidenziando che i contributi pretesi, riferiti all'anno 2011, avrebbero dovuto essere versati entro il
16.6.2012, e che la comunicazione dell' è intervenuta solo oltre il termine di CP_1 prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della L. 335/1995.
3. L' si è costituito in giudizio, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata in CP_1 quanto la dichiarazione dei redditi per il 2011 è stata presentata il 28 agosto 2012, e che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione integrerebbe un comportamento doloso ex art. 2941, n. 8, c.c., idoneo a sospendere la decorrenza del termine prescrizionale.
4. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
5. L'opposizione è fondata.
6. Va premesso che, in materia previdenziale, il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata è di cinque anni, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995.
7. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, tale termine decorre dal momento in cui il credito è esigibile, ossia dal termine previsto per il pagamento dei contributi stessi, che per i soggetti obbligati alla Gestione Separata coincide con il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Cass. civ. sez. lav. n.
27950/2018; n. 19403/2019; n. 1557/2020; n. 25615/2023).
8. Per l'anno 2011, la ricorrente ha presentato il modello di imposta il 28 agosto 2012.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale si è compiuto in data 28 agosto 2017.
9. La prima comunicazione , l'avviso bonario, relativa alla pretesa contributiva è CP_1 stata ricevuta dalla ricorrente il 24 dicembre 2018, dunque oltre il termine di prescrizione.
10. L'eccezione dell' , secondo cui la mancata compilazione del quadro RR della CP_1 dichiarazione dei redditi costituirebbe un comportamento doloso idoneo a sospendere il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., non è accoglibile.
2 11. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav. n. 6677/2019; n.
16038/2019) ha chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo rilevante ai fini della sospensione della prescrizione, essendo necessaria la prova concreta di una condotta fraudolenta finalizzata ad occultare il debito contributivo.
12. Nel caso di specie, la ricorrente ha comunque dichiarato i redditi da lavoro autonomo,
e la mancata indicazione nel quadro RR non ha impedito all' di accedere ai dati CP_1 reddituali tramite le ordinarie forme di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.
13. È quindi da escludere che vi sia stata una impossibilità giuridica per l'ente previdenziale di conoscere il proprio credito, circostanza che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – non ricorre in presenza di semplici difficoltà di accertamento di fatto (Cass. civ. sez. lav. n. 31905/2023).
14. L' , inoltre, non ha fornito alcuna prova concreta di un comportamento doloso CP_1 della ricorrente volto a nascondere il proprio obbligo contributivo.
15. In assenza di atti interruttivi o sospensivi validi, la pretesa contributiva è da ritenersi prescritta, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
16. Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della peculiarità della questione giuridica trattata, oggetto di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito e di consolidamento relativamente recente da parte della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 43920180001234569000 emesso Parte_1 dall' , così provvede: CP_1
Accoglie il ricorso;
Dichiara la prescrizione del credito contributivo azionato dall' per l'anno CP_1
2011;
Annulla l'avviso di addebito impugnato;
Compensa le spese di lite
3 Così deciso, 10/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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