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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 131/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] domiciliato a Parte_1 C.F._1
Torino, in via Fratelli Garrone n. 61/26, con il patrocinio dell'avv. RUSSO DONATELLA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Lecco, Viale Filippo Turati n. 76, con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA FRANCESCA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, i SI.ri e Parte_3 Parte_2
c h i e d o n o
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21.05.2006, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Nichelino (TO), al n. 48, Serie A,
Parte II;
• ordinare al Comune di Nichelino (TO), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente, durante il tempo in cui i figli rimarranno con ognuno di essi la responsabilità genitoriale limitatamente all'ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.
2) La casa familiare sita in Lecco (LC), Via Turati n.76 di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
sarà assegnata alla medesima, con tutti i mobili ivi presenti;
Parte_2
3) Il SI. , salvo diverso accordo con la SI.ra , potrà vedere e tenere Parte_3 Parte_2 con sé i figli minori (di anni diciassette) e (di anni dodici) secondo le seguenti Per_1 Per_2 modalità che variano per ciascun figlio data l'età raggiunta.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il volere e gli impegni Per_1 di quest'ultimo.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tenuto conto della distanza dai luoghi di Per_2 residenza di ciascuno (Torino-Lecco) e degli impegni lavorativi del padre, non appena il rapporto padre-figlio sarà gradualmente migliorato: a fine settimana alternati dal sabato alle ore 11.00 alla domenica alle ore 21.00 e un pomeriggio/sera alla settimana dalle 19.00 alle 22.00 quando il fine settimana è di spettanza della mamma;
sarà sempre il padre a prelevare dalla madre e a Per_2 riportarlo presso la casa materna.
Durante le festività natalizie il padre terrà con sé una settimana dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al Per_2
06/01 ad anni alterni (Natale 2024 con la madre e Capodanno con il padre) e durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi compresi o del giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni
(Pasqua 2025 con la madre). Durante le vacanze estive per una settimana da comunicare alla madre entro il 15 giugno di ogni anno: in difetto di accordo la prima settimana di agosto con la madre e la terza settimana di agosto con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari prima settimana di agosto con il padre e terza settimana di agosto con la madre.
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_3 Parte_2 dei tre figli ( è maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) la somma Per_3 complessiva di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata a mezzo bonifico entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, concordate e/o necessitate e in ogni caso documentate con applicazione di quanto previsto dal
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno per i figli del Tribunale di Lecco del
29.03.2018
5) L'assegno unico verrà percepito dalla sola SI.ra nella misura quindi del 100%, Parte_2 rinunciando il SI. a richiedere la propria quota. Pt_3
6) La SI.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile. Parte_2
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
7) la SI.ra dichiara di dover ricevere ancora dal SI. a titolo di Parte_2 Parte_3 somme arretrate per il contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 1.000,00 (mille/00) a causa dello stato di disoccupazione del SIg. da luglio 2024 a metà settembre 2024; Pt_3
8) il SI. riconosce di dovere tale importo che non ha corrisposto a causa del periodo di Pt_3 disoccupazione da luglio 2024 a settembre 2024 e si impegna a versare tale somma alla SI.ra
[...]
mediante il pagamento di n. 10 rate mensili dell'importo di € 100,00 mensili a mezzo Parte_2 bonifico a decorrere dal 25 gennaio 2025 sino al 25.10.2025 e in ogni caso sino ad estinzione del predetto debito.
9) Il SI. dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla SI.ra , Parte_3 Parte_2 relativamente ai propri effetti personali ancora presenti nella casa della SI.ra , così come per Pt_2 tutto il mobilio ivi presente, che rimarrà di proprietà di quest'ultima.
10) La SI.ra e il SI. si obbligano entro e non oltre 20 giorni dal Parte_2 Parte_3 deposito in cancelleria del presente ricorso a rimettere e ad accettare le reciproche querele sporte l'una nei confronti dell'altro, rinunciando espressamente alle relative azioni civili per danni e, dunque, a costituirsi parte civile nei processi penali che, in denegata ipotesi, dovessero comunque instaurarsi a seguito alle denunce/querele sporte dalle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 21/05/2006 a Nichelino (TO) e dalla loro unione sono nati i figli: (nata a Per_3
Torino il 13/02/2006), maggiorenne non economicamente indipendente;
(nato a [...] il Per_1
01/01/2008) e (nato a [...] il [...]), entrambi minorenni. Per_2
La separazione personale dei coniugi è avvenuta consensualmente giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 25/06/2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 26/06/2018.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
31/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Nichelino (TO) il 21/05/2006 tra trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero
48;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NICHELINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 131/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] domiciliato a Parte_1 C.F._1
Torino, in via Fratelli Garrone n. 61/26, con il patrocinio dell'avv. RUSSO DONATELLA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Lecco, Viale Filippo Turati n. 76, con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA FRANCESCA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, i SI.ri e Parte_3 Parte_2
c h i e d o n o
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21.05.2006, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Nichelino (TO), al n. 48, Serie A,
Parte II;
• ordinare al Comune di Nichelino (TO), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente, durante il tempo in cui i figli rimarranno con ognuno di essi la responsabilità genitoriale limitatamente all'ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.
2) La casa familiare sita in Lecco (LC), Via Turati n.76 di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
sarà assegnata alla medesima, con tutti i mobili ivi presenti;
Parte_2
3) Il SI. , salvo diverso accordo con la SI.ra , potrà vedere e tenere Parte_3 Parte_2 con sé i figli minori (di anni diciassette) e (di anni dodici) secondo le seguenti Per_1 Per_2 modalità che variano per ciascun figlio data l'età raggiunta.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il volere e gli impegni Per_1 di quest'ultimo.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tenuto conto della distanza dai luoghi di Per_2 residenza di ciascuno (Torino-Lecco) e degli impegni lavorativi del padre, non appena il rapporto padre-figlio sarà gradualmente migliorato: a fine settimana alternati dal sabato alle ore 11.00 alla domenica alle ore 21.00 e un pomeriggio/sera alla settimana dalle 19.00 alle 22.00 quando il fine settimana è di spettanza della mamma;
sarà sempre il padre a prelevare dalla madre e a Per_2 riportarlo presso la casa materna.
Durante le festività natalizie il padre terrà con sé una settimana dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al Per_2
06/01 ad anni alterni (Natale 2024 con la madre e Capodanno con il padre) e durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi compresi o del giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni
(Pasqua 2025 con la madre). Durante le vacanze estive per una settimana da comunicare alla madre entro il 15 giugno di ogni anno: in difetto di accordo la prima settimana di agosto con la madre e la terza settimana di agosto con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari prima settimana di agosto con il padre e terza settimana di agosto con la madre.
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_3 Parte_2 dei tre figli ( è maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) la somma Per_3 complessiva di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata a mezzo bonifico entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, concordate e/o necessitate e in ogni caso documentate con applicazione di quanto previsto dal
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno per i figli del Tribunale di Lecco del
29.03.2018
5) L'assegno unico verrà percepito dalla sola SI.ra nella misura quindi del 100%, Parte_2 rinunciando il SI. a richiedere la propria quota. Pt_3
6) La SI.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile. Parte_2
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
7) la SI.ra dichiara di dover ricevere ancora dal SI. a titolo di Parte_2 Parte_3 somme arretrate per il contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 1.000,00 (mille/00) a causa dello stato di disoccupazione del SIg. da luglio 2024 a metà settembre 2024; Pt_3
8) il SI. riconosce di dovere tale importo che non ha corrisposto a causa del periodo di Pt_3 disoccupazione da luglio 2024 a settembre 2024 e si impegna a versare tale somma alla SI.ra
[...]
mediante il pagamento di n. 10 rate mensili dell'importo di € 100,00 mensili a mezzo Parte_2 bonifico a decorrere dal 25 gennaio 2025 sino al 25.10.2025 e in ogni caso sino ad estinzione del predetto debito.
9) Il SI. dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla SI.ra , Parte_3 Parte_2 relativamente ai propri effetti personali ancora presenti nella casa della SI.ra , così come per Pt_2 tutto il mobilio ivi presente, che rimarrà di proprietà di quest'ultima.
10) La SI.ra e il SI. si obbligano entro e non oltre 20 giorni dal Parte_2 Parte_3 deposito in cancelleria del presente ricorso a rimettere e ad accettare le reciproche querele sporte l'una nei confronti dell'altro, rinunciando espressamente alle relative azioni civili per danni e, dunque, a costituirsi parte civile nei processi penali che, in denegata ipotesi, dovessero comunque instaurarsi a seguito alle denunce/querele sporte dalle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 21/05/2006 a Nichelino (TO) e dalla loro unione sono nati i figli: (nata a Per_3
Torino il 13/02/2006), maggiorenne non economicamente indipendente;
(nato a [...] il Per_1
01/01/2008) e (nato a [...] il [...]), entrambi minorenni. Per_2
La separazione personale dei coniugi è avvenuta consensualmente giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 25/06/2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 26/06/2018.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
31/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Nichelino (TO) il 21/05/2006 tra trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero
48;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NICHELINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada