Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/1986, n. 4624
CASS
Sentenza 18 luglio 1986

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In tema di servitù di elettrodotto, l'indennizzabilità del pregiudizio che il fondo servente subisca come entità economica, in termini di diminuzione di valore (art. 123 primo comma del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775), deve essere riconosciuta indipendentemente dal carattere inamovibile od amovibile della servitù, ma l'amovibilità della stessa può incidere sull'entità in concreto di detto pregiudizio, e può anche escluderlo, in relazione alla natura del fondo ed al tipo d'impianto (nella specie, sotto il profilo che la linea non comprometteva l'edificabilità, essendo appoggiabile al costruendo fabbricato, anziché ad appositi sostegni di cemento). ( V 1340/76, mass n 380032; ( V 1340/76, mass n 380033).*

Per l'imposizione di servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione dello impianto della linea da parte della competente autorità (art. 108 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775), il quale integra condizione dell'Azione (ed è sufficiente quindi che sopravvenga prima della decisione), deve ritenersi sussistente indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dello elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa. ( V 2023/82, mass n 419877).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/1986, n. 4624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4624
    Data del deposito : 18 luglio 1986

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