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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1196/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente ivi in Parte_1 via Kennedy I trav. n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana CADUTO, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in , alla P.zza Controparte_1 CP_1
Municipio n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in via Roma, n. 154, 81010, Dragoni, presso lo studio dell'Avv. Stefano LA MARCA, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione – pubblico impiego
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi, nelle note di trattazione e nei verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 18.2.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente del dall'1.10.1986, con qualifica di messo Controparte_1 notificatore, categoria B1-B3, esponeva di aver partecipato al Progetto produttività, il tutto senza ricevere le relative indennità per le prestazioni rese per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2018, nonostante l'esistenza di prerogative contrattuali con contratto decentrato. In particolare, lamentava la mancata corresponsione dell'indennità di responsabilità (art. 11 CDI) per i mesi da ottobre a dicembre 2017 e per tutto l'anno 2018. Ancora, rappresentava di essere stato inserito nel “Progetto Servizio Finanziario” nel rispetto della normativa contrattuale nonché delle disposizioni vigenti in materia ma, nonostante le relazioni positive dell'NVI per gli anni 2016 e 2017, l non provvedeva CP_2 alla corresponsione della complessiva somma di € 6.000,00, a titolo di premio di produzione per gli anni 2016 e 2017, come risultanti dalla determina n. 7 del 08/06/2017 per l'anno 2016 e dalla relazione NVI prot. n. 4489 del 21/09/2017 per l'anno 2017. Dedotti l'efficacia del contratto collettivo integrativo (Delibera G.C. n. 56 del 2004), come previsto dall'art. 5 c. 4 del CCNL 01/04/99, e il riconoscimento del debito da parte dell'ente resistente, adiva questo Tribunale al fine di:
“1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la indennità di cui in ricorso e il premio la produttività per aver partecipato con il proprio lavoro al progetto produttività anno 2016_2017 […];
2. per effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1 della parte ricorrente della somma pari ad € 6.375,00 […], o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva il che con svariate Controparte_1 argomentazioni contrastava le prospettazioni attoree, difendendo la legittimità del proprio operato. Evidenziava, in particolare che l'erogazione delle somme richieste – pure previste dalla contrattazione decentrata del 2004 - era subordinata alla creazione di un fondo per le risorse decentrate, con cadenza annuale, non costituito nel caso di specie. Contestava, altresì, la proroga di efficacia del contratto integrativo e il riconoscimento di debito con riferimento al periodo in contestazione, eccependone l'infondatezza e l'illegittimità per incompetenza, in quanto il relativo potere – trattandosi di debito fuori bilancio - spetterebbe ex lege all'organo consiliare. Contestava, in via gradata, i conteggi depositati dalla parte ricorrente, perché applicanti coefficienti numerici di cui la parte non aveva fornito prova. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la natura documentale della controversia, rinviata la causa per la discussione, nonché per assenza della sottoscritta per maternità, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come secondo rito ex art. 429 c.p.c. La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti della seguente motivazione
IN DIRITTO
Parte ricorrente chiede il riconoscimento di somme per l'attività espletata in favore dell'Ente e, segnatamente, euro 6.375,00 lordi per la partecipazione al “progetto servizio finanziario” a titolo di premio di produzione anni 2016-2017, così come deliberato dagli enti locali nonché dell'indennità di responsabilità (art. 11 CDI).
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art. 2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, rilievo determinante assume la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale – e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta- “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
Orbene, quanto alla mancata erogazione del premio di produzione, parte resistente eccepisce che la stessa era correlata alla mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate ed alla mancanza di contrattazione decentrata integrativa per le suddette annualità. Ciò posto, sono condivise in parte qua le argomentazioni espresse in merito ad analoga questione da questo Tribunale (sentenza n. 2490/2024, dott.ssa Ricchezza), che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. La partecipazione del ricorrente al “progetto servizio finanziario” è documentalmente provata, e del resto in fatto non contestata, dalla determina n. 7/2017 (cfr. all. VI - produzione di parte ricorrente) che ha ad oggetto la liquidazione del premio produzione anno 2016, proprio nell'ambito del progetto produttività summenzionato, attuativo di molteplici delibere ivi richiamate. Tale determina prevede, nominativamente, il riconoscimento, in capo al ricorrente e, per tale causale, dell'importo lordo di € 3.000,00. Seguiva determina n. 4488 del 21/09/17, con la quale il responsabile del servizio e del progetto procedeva alla valutazione del premio incentivante anno 2017 e, nell'ambito delle schede di valutazione, il ricorrente conseguiva gli obiettivi pienamente con riconoscimento, come emerge dall'atto organizzativo stesso, del conseguente premio (cfr. all. IX). Orbene, rileva il giudicante che il mancato rinnovo della contrattazione integrativa non può precludere il riconoscimento di tali somme. La Suprema Corte con argomentazioni espresse in una vicenda simile ha, infatti, affermato che “ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.” (cfr. Cass. n. 8141/2018). Nel caso di specie, peraltro, l'ultravigenza delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva decentrata integrativa è contenuta espressamente negli atti innanzi richiamati, valutativi della performance e, quindi, della produttività, con la conseguenza che appare del tutto inconferente la difesa della resistente sul punto e, dal momento che tali provvedimenti devono ritenersi quali atti di ricognizione del debito, in assenza di diversa espressa previsione, la domanda non può che essere accolta, così come la quantificazione operata dalla parte, trovando la stessa fondamento negli stessi atti di provenienza comunale. Tale indennità va pertanto corrisposta.
Quanto all'altra indennità, deve rilevarsi che le richieste di parte ricorrente non sono state suffragate da una specifica allegazione e prova del fatto costitutivo il cui onere grava, come pocanzi riportato, in capo all'istante. Il ricorrente, si è limitato a richiamare le diverse delibere comunali che nel corso degli anni si sono susseguite, da ultimo le n. 66/2015 e n. 85/2016 (cfr. all. III e IV prod. ricorrente), nonché le buste paga (cfr. all I prod. ricorrente) dalle quali si evince la percezione di tale indennità, nella misura di € 25,00 mensili, sino al settembre 2017. Pertanto, manca la prova dei fatti costitutivi di tale diritto essendo carente qualsiasi deduzione e documentazione che attesti lo svolgimento delle attività di responsabilità cui conseguono le indennità richieste nel presente giudizio per il periodo 1.10.2017- 31.12.2018 oggetto di domanda. Anche le eventuali voci retributive emergenti dalle buste paga, in carenza di una adeguata asserzione, non appaiono riconducibili alla pretesa indennità impedendo pertanto anche sotto tale profilo di dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto. Emerge, quindi, una complessiva carenza assertiva ai fini del fondamento e del conseguente riconoscimento della domanda. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la domanda va parzialmente accolta con la condanna del resistente.
Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale, si compensano per due terzi per soccombenza reciproca/parziale – essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate –. Per il residuo terzo seguono le regole della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in favore dell'Avv. dichiaratosi anticipatario.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. per l'effetto, condanna parte resistente, per le causali di cui in motivazione, al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma di € 6.000,00 lordi, a titolo di premio produzione, oltre a interessi legali come per legge, dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo;
3. previa compensazione nella misura dei due terzi, condanna il CP_1 soccombente al pagamento del restante terzo delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione all'Avv. Loredana Caduto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1196/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente ivi in Parte_1 via Kennedy I trav. n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana CADUTO, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in , alla P.zza Controparte_1 CP_1
Municipio n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in via Roma, n. 154, 81010, Dragoni, presso lo studio dell'Avv. Stefano LA MARCA, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione – pubblico impiego
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi, nelle note di trattazione e nei verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 18.2.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente del dall'1.10.1986, con qualifica di messo Controparte_1 notificatore, categoria B1-B3, esponeva di aver partecipato al Progetto produttività, il tutto senza ricevere le relative indennità per le prestazioni rese per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2018, nonostante l'esistenza di prerogative contrattuali con contratto decentrato. In particolare, lamentava la mancata corresponsione dell'indennità di responsabilità (art. 11 CDI) per i mesi da ottobre a dicembre 2017 e per tutto l'anno 2018. Ancora, rappresentava di essere stato inserito nel “Progetto Servizio Finanziario” nel rispetto della normativa contrattuale nonché delle disposizioni vigenti in materia ma, nonostante le relazioni positive dell'NVI per gli anni 2016 e 2017, l non provvedeva CP_2 alla corresponsione della complessiva somma di € 6.000,00, a titolo di premio di produzione per gli anni 2016 e 2017, come risultanti dalla determina n. 7 del 08/06/2017 per l'anno 2016 e dalla relazione NVI prot. n. 4489 del 21/09/2017 per l'anno 2017. Dedotti l'efficacia del contratto collettivo integrativo (Delibera G.C. n. 56 del 2004), come previsto dall'art. 5 c. 4 del CCNL 01/04/99, e il riconoscimento del debito da parte dell'ente resistente, adiva questo Tribunale al fine di:
“1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la indennità di cui in ricorso e il premio la produttività per aver partecipato con il proprio lavoro al progetto produttività anno 2016_2017 […];
2. per effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1 della parte ricorrente della somma pari ad € 6.375,00 […], o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva il che con svariate Controparte_1 argomentazioni contrastava le prospettazioni attoree, difendendo la legittimità del proprio operato. Evidenziava, in particolare che l'erogazione delle somme richieste – pure previste dalla contrattazione decentrata del 2004 - era subordinata alla creazione di un fondo per le risorse decentrate, con cadenza annuale, non costituito nel caso di specie. Contestava, altresì, la proroga di efficacia del contratto integrativo e il riconoscimento di debito con riferimento al periodo in contestazione, eccependone l'infondatezza e l'illegittimità per incompetenza, in quanto il relativo potere – trattandosi di debito fuori bilancio - spetterebbe ex lege all'organo consiliare. Contestava, in via gradata, i conteggi depositati dalla parte ricorrente, perché applicanti coefficienti numerici di cui la parte non aveva fornito prova. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la natura documentale della controversia, rinviata la causa per la discussione, nonché per assenza della sottoscritta per maternità, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come secondo rito ex art. 429 c.p.c. La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti della seguente motivazione
IN DIRITTO
Parte ricorrente chiede il riconoscimento di somme per l'attività espletata in favore dell'Ente e, segnatamente, euro 6.375,00 lordi per la partecipazione al “progetto servizio finanziario” a titolo di premio di produzione anni 2016-2017, così come deliberato dagli enti locali nonché dell'indennità di responsabilità (art. 11 CDI).
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art. 2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, rilievo determinante assume la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale – e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta- “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
Orbene, quanto alla mancata erogazione del premio di produzione, parte resistente eccepisce che la stessa era correlata alla mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate ed alla mancanza di contrattazione decentrata integrativa per le suddette annualità. Ciò posto, sono condivise in parte qua le argomentazioni espresse in merito ad analoga questione da questo Tribunale (sentenza n. 2490/2024, dott.ssa Ricchezza), che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. La partecipazione del ricorrente al “progetto servizio finanziario” è documentalmente provata, e del resto in fatto non contestata, dalla determina n. 7/2017 (cfr. all. VI - produzione di parte ricorrente) che ha ad oggetto la liquidazione del premio produzione anno 2016, proprio nell'ambito del progetto produttività summenzionato, attuativo di molteplici delibere ivi richiamate. Tale determina prevede, nominativamente, il riconoscimento, in capo al ricorrente e, per tale causale, dell'importo lordo di € 3.000,00. Seguiva determina n. 4488 del 21/09/17, con la quale il responsabile del servizio e del progetto procedeva alla valutazione del premio incentivante anno 2017 e, nell'ambito delle schede di valutazione, il ricorrente conseguiva gli obiettivi pienamente con riconoscimento, come emerge dall'atto organizzativo stesso, del conseguente premio (cfr. all. IX). Orbene, rileva il giudicante che il mancato rinnovo della contrattazione integrativa non può precludere il riconoscimento di tali somme. La Suprema Corte con argomentazioni espresse in una vicenda simile ha, infatti, affermato che “ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.” (cfr. Cass. n. 8141/2018). Nel caso di specie, peraltro, l'ultravigenza delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva decentrata integrativa è contenuta espressamente negli atti innanzi richiamati, valutativi della performance e, quindi, della produttività, con la conseguenza che appare del tutto inconferente la difesa della resistente sul punto e, dal momento che tali provvedimenti devono ritenersi quali atti di ricognizione del debito, in assenza di diversa espressa previsione, la domanda non può che essere accolta, così come la quantificazione operata dalla parte, trovando la stessa fondamento negli stessi atti di provenienza comunale. Tale indennità va pertanto corrisposta.
Quanto all'altra indennità, deve rilevarsi che le richieste di parte ricorrente non sono state suffragate da una specifica allegazione e prova del fatto costitutivo il cui onere grava, come pocanzi riportato, in capo all'istante. Il ricorrente, si è limitato a richiamare le diverse delibere comunali che nel corso degli anni si sono susseguite, da ultimo le n. 66/2015 e n. 85/2016 (cfr. all. III e IV prod. ricorrente), nonché le buste paga (cfr. all I prod. ricorrente) dalle quali si evince la percezione di tale indennità, nella misura di € 25,00 mensili, sino al settembre 2017. Pertanto, manca la prova dei fatti costitutivi di tale diritto essendo carente qualsiasi deduzione e documentazione che attesti lo svolgimento delle attività di responsabilità cui conseguono le indennità richieste nel presente giudizio per il periodo 1.10.2017- 31.12.2018 oggetto di domanda. Anche le eventuali voci retributive emergenti dalle buste paga, in carenza di una adeguata asserzione, non appaiono riconducibili alla pretesa indennità impedendo pertanto anche sotto tale profilo di dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto. Emerge, quindi, una complessiva carenza assertiva ai fini del fondamento e del conseguente riconoscimento della domanda. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la domanda va parzialmente accolta con la condanna del resistente.
Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale, si compensano per due terzi per soccombenza reciproca/parziale – essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate –. Per il residuo terzo seguono le regole della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in favore dell'Avv. dichiaratosi anticipatario.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. per l'effetto, condanna parte resistente, per le causali di cui in motivazione, al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma di € 6.000,00 lordi, a titolo di premio produzione, oltre a interessi legali come per legge, dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo;
3. previa compensazione nella misura dei due terzi, condanna il CP_1 soccombente al pagamento del restante terzo delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione all'Avv. Loredana Caduto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini