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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Sezione Minorenni composta da
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel.
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Mariano Manca Consigliere onorario
Dott. Marcella Garau Consigliere onorario ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 30/2025 RG promossa da
) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. SOLE GIACOMINA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. MAROGNA GABRIELLA che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA e
( ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3 urato
[...] C.F._4
Lucia Licheri elettivamente domiciliate presso lo studio del curatore speciale;
APPELLATE e PROCURA GENERALE INTERVENUTA All'udienza del 22.5.025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, In via principale:
1- in riforma parziale della sentenza n. 07/25 emessa in data 09.01.25 dal Tribunale per i Minorenni di Sassari nel procedimento 59/24, pubblicata in data 17.01.25 e comunicata in pari data, disporre il non luogo a provvedere in merito all'affidamento delle minori al servizio sociale ex art. 5 bis L. n. 184/1983, confermando per il resto il pronunciamento;
In subordine:
2- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse opportuno affidare le minori al servizio sociale ex art. 5 bis L. n. 184/1983 (relativamente alle scelte educative), ridurre l'efficacia temporale del provvedimento, stante la gravosità della durata statuita. In ogni caso:
3-con vittoria di spese e compensi.
1 Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte confermare la sentenza CP_1 di primo grado. Nell'interesse delle appellate minori: voglia la Corte confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari n. 07/25, procedimento n. 59/24 R.G. 2) Con ogni più ampia riserva di legge. Svolgimento del processo Con sentenza n. 7/2025, emessa in data 17.1.2025, il Tribunale per i minorenni di Sassari, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero ex art. 333 c.c., affidava le minori - e Controparte_2 [...]
, nate rispettivamente il 27.4.2011 ser CP_3 sociale del Comune di residenza per la durata di 24 mesi, con potere di
“adottare ogni scelta educativa nel loro interesse, sostituendosi al potere decisionale dei genitori in tale limitato ambito”, e le collocava durante il giorno in comunità di tipologia semiresidenziale, restando liberi i rapporti con entrambi i genitori. In particolare, il tribunale gravato perveniva a tale decisione in forza delle relazioni dei servizi sociali, da cui risultava una esasperata conflittualità e rilevanti limiti genitoriali, la scarsa presenza paterna nella vita delle figlie nonché serie difficoltà scolastiche consistenti in “problematiche comportamentali, frequenza discontinua, mancanza del corredo scolastico, vestiario non consono”.
ha proposto appello censurando la sentenza esclusivamente nella Parte_1 parte in cui affidava le minori al servizio sociale, attribuendogli ogni potere di scelta educativa per la durata di 24 mesi, deducendo che in realtà i rapporti tra i due genitori erano migliorati, il padre era presente nella vita delle minori, la situazione scolastica di , andata a vivere con il padre, era “nettamente CP_2 migliorata” mentre i problemi di apprendimento di non erano imputabili CP_3 ai genitori. Sia la madre, , sia la curatrice speciale delle minori, avv. Lucia CP_1
Licheri, si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. In particolare, la ha sostenuto che “le soluzioni sussidiarie CP_1 dell'affidamento al servizio sociale e dell'inserimento diurno in comunità appaiono idonee a risolvere le criticità riscontrate” mentre la curatrice speciale ha evidenziato che le ha riferito che entrambe si trovano “molto bene CP_2 nella struttura se nziale dove venivano seguite nello studio, dove avevano fatto diverse amicizie e dove svolgevano tante attività sportive”. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Ai sensi dell'art. 333 c.c. “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
2 l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”. Nel caso di specie, con ricorso datato 27.1.2024, il PMM domandava al Tribunale per i Minorenni di Sassari l'adozione degli interventi opportuni/necessari a sostegno delle minori e ed il ERsona_1 CP_3 monitoraggio costante della situazione socio-familiare, sul presupposto che:
- era pendente davanti al TM un procedimento iscritto al n. 102/2023 RG a tutela di , sorella unilaterale da parte di madre delle minori ERsona_2
e , nate dalla relazione tra e ERsona_1 CP_3 Parte_1 CP_1 ale stata sospesa dalla resp ito
[...] ER relazione alla figlia , inserita in comunità;
- le minori e convivevano con la sorella maggiorenne ER_1 CP_3 [...]
, la madre ed il compagno di quest'ultima “in un ER_3 CP_1 contesto abitativo precario, trattandosi di abitazione occupata abusivamente”;
- dalla documentazione acquisita, emergeva “una spiccata conflittualità ER familiare (tra la e la secondogenita , nonché tra la e CP_1 CP_1
, padre delle minori) in cui venivano invischiate le minori”; Parte_1
- il padre risultava “poco presente” e aveva “un ruolo marginale nella vita delle figlie”;
- mostrava “serie difficoltà nel contesto scolastico: problematiche ER_1 rtamentali, frequenza discontinua, mancanza del corredo scolastico, vestiario non consono etc.” ed anche presentava CP_3
“difficoltà di apprendimento”, senza che i genitori avessero “svolto i doverosi accertamenti, nonostante le sollecitazioni degli insegnanti”;
- infine, “il ménage familiare sembra(va) essere strutturato secondo il principio che la sorella più grande deve badare ed occuparsi di quella ER OL (circostanza anche rimarcata da in sede di audizione del 10.11.2023), ma tale principio sembra(va) essere stato fissato più per la comodità della di delegare incombenze piuttosto che per il fine di CP_1 responsabilizzare la dodicenne , la quale spesso si trova(va) a fare ER_1 ritardi a scuola perché deve occuparsi dei pasti della sorellina”. Instaurato il contraddittorio, i due genitori venivano sentiti all'udienza del 22.4.2024, durante la quale, come sottolineato nella sentenza gravata, davano
“prova della loro descritta conflittualità rimproverandosi a vicenda di inadeguatezza genitoriale e sostanzialmente ammettendo una incapacità di interazione reciproca”. Venivano, quindi, avviati ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Erano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali aggiornate, dalle quali emergeva una situazione di grave difficoltà e fragilità delle due ragazzine. Ad esempio, nell'ultima relazione di dicembre 2024, i Servizi Sociali davano atto del persistere del coinvolgimento delle minori nella conflittualità dei genitori - “che recriminano reciprocamente le proprie negligenze rispetto alla cura delle figlie”
- la loro scarsa aderenza al percorso di sostegno alla genitorialità proposto dai Servizi, la negligenza nell'accudimento delle figlie, con appuntamenti medici
3 disattesi, ed il persistere di risultati negativi nell'andamento scolastico di entrambe le minori, tanto che era suggerito il supporto di personale qualificato per entrambe e l'inserimento in comunità semiresidenziale. In particolare, come riportato nella sentenza impugnata, emergeva che:
- quanto ad “durante tutto l'anno scolastico 2023/2024 non aveva ER_1 tutto l'occorrente per lavorare , non aveva libri di testo e i quaderni delle varie discipline venivano continuamente spogliati di fogli per gli altri usi che esulavano dalle attività scolastiche ….a casa non ha mai svolto un compito assegnato ….ha accumulato una cinquantina di note, di cui 6 disciplinari per mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti , rifiuto di eseguire i compiti ….con i compagni non ha spesso un comportamento civile leale ed educato e spesso è al centro di dispute e litigi”;
- quanto ad “si presenta spesso a scuola sprovvista del materiale CP_3 scolastico necessario, ha raggiunto circa 35 assenze scolastiche concentrate soprattutto tra aprile e marzo 2024 e le maestre non riescono a porre in essere strategia didattiche per aiutarla, viste le sue numerose assenze e il poco impegno mostrato dalla bambina. Nel corso di visita domiciliare presso la casa della sig.ra è stato riscontrato CP_1 che la minore, nonostante l'ora di pranzo, era ancora a letto, assonnata, perché, secondo la madre, non dormiva bene durante la notte a causa del caldo e dunque faceva fatica ad alzarsi presto la mattina”. La minore era sentita dal tribunale - peraltro dopo la previsione di un CP_2 accompagnamento coattivo a carico del padre, il quale, in quel momento convivente con la minore, non conduceva la figlia per ben due volte all'udienza fissata per la sua audizione - e riferiva “di aver raccontato alla educatrice” che si sentiva “poco considerata dai ..genitori” e di stare bene “al momento,..con i sostegno educativi che abbiamo in questo momento”. Alla luce di tali risultanze, la decisione gravata è del tutto condivisibile laddove, al fine di rendere possibili gli interventi di sostegno educativo programmati nell'esclusivo interesse delle minori, era disposto per la durata di 24 mesi il loro affidamento al servizio sociale, cui era attribuito il potere “di adottare ogni scelta educativa nel loro interesse, sostituendosi al potere decisionale dei genitori in tale limitato ambito”. A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, infatti, non è ravvisabile nelle relazioni in atti un miglioramento della situazione tale da garantire, allo stato, l'attuazione positiva di tali interventi anche senza un affidamento eterofamiliare, dato che, come sottolineato anche nella relazione specificatamente richiamata dallo stesso quella del 28.11.2024, le Pt_1 problematiche rilevate nella situazione scolastica non sono limitate all'anno 2023/24 ma anche a quello successivo in atto (si legge infatti che, pur a fronte di un miglioramento del comportamento di rispetto agli anni precedenti, CP_2
“dall'osservazione durante lo svolgimento delle lezioni si evince che l'alunna non vive ancora una situazione stabile e necessiterebbe di supporto e guida da parte di personale qualificato” e per quanto riguarda che l'alunna CP_3 appare “sempre più insicura e meno autonoma …..e richiede spesso la
4 presenza di una persona adulta accanto che la possa rassicurare e indirizzare nel lavoro richiesto…..continua sempre ad essere sprovvista del materiale scolastico che talvolta si è dovuto sollecitare più volte alla madre, e quando le viene fornito la bambina mostra poca cura verso lo stesso perdendolo di continuo”). ERaltro, è appena il caso di rilevare che se è riscontrabile qualche miglioramento sia nel rapporto tra i due genitori sia nelle ragazzine, del tutto verosimilmente, lo si deve agli interventi di sostegno predisposti nelle more del giudizio dai Servizi Sociali, come del resto evidenziato anche dalla e CP_1 dalla curatrice speciale costituendosi nel presente giudizio (la ha CP_1 dedotto che “Nello specifico la madre, nonostante in primo grado abbia concluso con la richiesta di non luogo a provvedere per l'affidamento ai servizi sociali, oggi valuta positivamente tale istituto. Infatti, all'esito dell'istruttoria e attraverso i colloqui con l'assistente sociale si è convinta che il provvedimento sia indirizzato al benessere delle proprie figlie. La limitazione del potere decisionale sulle scelte educative delle figlie per 24 mesi è accettata dalla
proprio perché temporanea e perché confida in un loro coinvolgimento CP_1 attivo” mentre l'avv. Licheri che “è innegabile che se anche la condizione familiare delle minori è leggermente migliorata rispetto all'origine della procedura, (come affermato da parte ricorrente), tuttavia la scrivente è d'accordo che, per il benessere delle stesse minori, è utile dare una maggior spinta al miglioramento, con l'intervento educativo delle assistenti sociali”). Infine, è appena il caso di rilevare che la stessa , sentita dalla curatrice CP_2 speciale all'esito del procedimento di primo grado, riferiva di sentirsi “molto serena, grazie all'intervento delle assistenti sociali/educatrici che, spesso, l'aiutavano ad rapportarsi ad una madre di frequente troppo severa e oppositiva, senza ragione (a suo dire)”, precisando inoltre che “sia lei che la sorellina più OL si trovavano molto bene nella struttura semiresidenziale dove venivano seguite nello studio, dove avevano fatto diverse amicizie e dove svolgevano tante attività sportive”. E ciò a conferma della positiva valutazione degli interventi disposti dal tribunale, sia in relazione al collocamento semiresidenziale, peraltro non oggetto di censura, sia in relazione all'affidamento ai Servizi Sociali, rispetto al quale il periodo di 24 mesi è da ritenersi del tutto congruo considerando il percorso di sostegno che l'intero nucleo familiare deve seguire. Stante la natura del giudizio, finalizzato unicamente a garantire gli interessi di minori, si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7/2025 Parte_1 del Tribunale per i Minorenni;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
5 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, 22/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
6
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel.
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Mariano Manca Consigliere onorario
Dott. Marcella Garau Consigliere onorario ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 30/2025 RG promossa da
) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. SOLE GIACOMINA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. MAROGNA GABRIELLA che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA e
( ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3 urato
[...] C.F._4
Lucia Licheri elettivamente domiciliate presso lo studio del curatore speciale;
APPELLATE e PROCURA GENERALE INTERVENUTA All'udienza del 22.5.025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, In via principale:
1- in riforma parziale della sentenza n. 07/25 emessa in data 09.01.25 dal Tribunale per i Minorenni di Sassari nel procedimento 59/24, pubblicata in data 17.01.25 e comunicata in pari data, disporre il non luogo a provvedere in merito all'affidamento delle minori al servizio sociale ex art. 5 bis L. n. 184/1983, confermando per il resto il pronunciamento;
In subordine:
2- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse opportuno affidare le minori al servizio sociale ex art. 5 bis L. n. 184/1983 (relativamente alle scelte educative), ridurre l'efficacia temporale del provvedimento, stante la gravosità della durata statuita. In ogni caso:
3-con vittoria di spese e compensi.
1 Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte confermare la sentenza CP_1 di primo grado. Nell'interesse delle appellate minori: voglia la Corte confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari n. 07/25, procedimento n. 59/24 R.G. 2) Con ogni più ampia riserva di legge. Svolgimento del processo Con sentenza n. 7/2025, emessa in data 17.1.2025, il Tribunale per i minorenni di Sassari, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero ex art. 333 c.c., affidava le minori - e Controparte_2 [...]
, nate rispettivamente il 27.4.2011 ser CP_3 sociale del Comune di residenza per la durata di 24 mesi, con potere di
“adottare ogni scelta educativa nel loro interesse, sostituendosi al potere decisionale dei genitori in tale limitato ambito”, e le collocava durante il giorno in comunità di tipologia semiresidenziale, restando liberi i rapporti con entrambi i genitori. In particolare, il tribunale gravato perveniva a tale decisione in forza delle relazioni dei servizi sociali, da cui risultava una esasperata conflittualità e rilevanti limiti genitoriali, la scarsa presenza paterna nella vita delle figlie nonché serie difficoltà scolastiche consistenti in “problematiche comportamentali, frequenza discontinua, mancanza del corredo scolastico, vestiario non consono”.
ha proposto appello censurando la sentenza esclusivamente nella Parte_1 parte in cui affidava le minori al servizio sociale, attribuendogli ogni potere di scelta educativa per la durata di 24 mesi, deducendo che in realtà i rapporti tra i due genitori erano migliorati, il padre era presente nella vita delle minori, la situazione scolastica di , andata a vivere con il padre, era “nettamente CP_2 migliorata” mentre i problemi di apprendimento di non erano imputabili CP_3 ai genitori. Sia la madre, , sia la curatrice speciale delle minori, avv. Lucia CP_1
Licheri, si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. In particolare, la ha sostenuto che “le soluzioni sussidiarie CP_1 dell'affidamento al servizio sociale e dell'inserimento diurno in comunità appaiono idonee a risolvere le criticità riscontrate” mentre la curatrice speciale ha evidenziato che le ha riferito che entrambe si trovano “molto bene CP_2 nella struttura se nziale dove venivano seguite nello studio, dove avevano fatto diverse amicizie e dove svolgevano tante attività sportive”. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Ai sensi dell'art. 333 c.c. “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
2 l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”. Nel caso di specie, con ricorso datato 27.1.2024, il PMM domandava al Tribunale per i Minorenni di Sassari l'adozione degli interventi opportuni/necessari a sostegno delle minori e ed il ERsona_1 CP_3 monitoraggio costante della situazione socio-familiare, sul presupposto che:
- era pendente davanti al TM un procedimento iscritto al n. 102/2023 RG a tutela di , sorella unilaterale da parte di madre delle minori ERsona_2
e , nate dalla relazione tra e ERsona_1 CP_3 Parte_1 CP_1 ale stata sospesa dalla resp ito
[...] ER relazione alla figlia , inserita in comunità;
- le minori e convivevano con la sorella maggiorenne ER_1 CP_3 [...]
, la madre ed il compagno di quest'ultima “in un ER_3 CP_1 contesto abitativo precario, trattandosi di abitazione occupata abusivamente”;
- dalla documentazione acquisita, emergeva “una spiccata conflittualità ER familiare (tra la e la secondogenita , nonché tra la e CP_1 CP_1
, padre delle minori) in cui venivano invischiate le minori”; Parte_1
- il padre risultava “poco presente” e aveva “un ruolo marginale nella vita delle figlie”;
- mostrava “serie difficoltà nel contesto scolastico: problematiche ER_1 rtamentali, frequenza discontinua, mancanza del corredo scolastico, vestiario non consono etc.” ed anche presentava CP_3
“difficoltà di apprendimento”, senza che i genitori avessero “svolto i doverosi accertamenti, nonostante le sollecitazioni degli insegnanti”;
- infine, “il ménage familiare sembra(va) essere strutturato secondo il principio che la sorella più grande deve badare ed occuparsi di quella ER OL (circostanza anche rimarcata da in sede di audizione del 10.11.2023), ma tale principio sembra(va) essere stato fissato più per la comodità della di delegare incombenze piuttosto che per il fine di CP_1 responsabilizzare la dodicenne , la quale spesso si trova(va) a fare ER_1 ritardi a scuola perché deve occuparsi dei pasti della sorellina”. Instaurato il contraddittorio, i due genitori venivano sentiti all'udienza del 22.4.2024, durante la quale, come sottolineato nella sentenza gravata, davano
“prova della loro descritta conflittualità rimproverandosi a vicenda di inadeguatezza genitoriale e sostanzialmente ammettendo una incapacità di interazione reciproca”. Venivano, quindi, avviati ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Erano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali aggiornate, dalle quali emergeva una situazione di grave difficoltà e fragilità delle due ragazzine. Ad esempio, nell'ultima relazione di dicembre 2024, i Servizi Sociali davano atto del persistere del coinvolgimento delle minori nella conflittualità dei genitori - “che recriminano reciprocamente le proprie negligenze rispetto alla cura delle figlie”
- la loro scarsa aderenza al percorso di sostegno alla genitorialità proposto dai Servizi, la negligenza nell'accudimento delle figlie, con appuntamenti medici
3 disattesi, ed il persistere di risultati negativi nell'andamento scolastico di entrambe le minori, tanto che era suggerito il supporto di personale qualificato per entrambe e l'inserimento in comunità semiresidenziale. In particolare, come riportato nella sentenza impugnata, emergeva che:
- quanto ad “durante tutto l'anno scolastico 2023/2024 non aveva ER_1 tutto l'occorrente per lavorare , non aveva libri di testo e i quaderni delle varie discipline venivano continuamente spogliati di fogli per gli altri usi che esulavano dalle attività scolastiche ….a casa non ha mai svolto un compito assegnato ….ha accumulato una cinquantina di note, di cui 6 disciplinari per mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti , rifiuto di eseguire i compiti ….con i compagni non ha spesso un comportamento civile leale ed educato e spesso è al centro di dispute e litigi”;
- quanto ad “si presenta spesso a scuola sprovvista del materiale CP_3 scolastico necessario, ha raggiunto circa 35 assenze scolastiche concentrate soprattutto tra aprile e marzo 2024 e le maestre non riescono a porre in essere strategia didattiche per aiutarla, viste le sue numerose assenze e il poco impegno mostrato dalla bambina. Nel corso di visita domiciliare presso la casa della sig.ra è stato riscontrato CP_1 che la minore, nonostante l'ora di pranzo, era ancora a letto, assonnata, perché, secondo la madre, non dormiva bene durante la notte a causa del caldo e dunque faceva fatica ad alzarsi presto la mattina”. La minore era sentita dal tribunale - peraltro dopo la previsione di un CP_2 accompagnamento coattivo a carico del padre, il quale, in quel momento convivente con la minore, non conduceva la figlia per ben due volte all'udienza fissata per la sua audizione - e riferiva “di aver raccontato alla educatrice” che si sentiva “poco considerata dai ..genitori” e di stare bene “al momento,..con i sostegno educativi che abbiamo in questo momento”. Alla luce di tali risultanze, la decisione gravata è del tutto condivisibile laddove, al fine di rendere possibili gli interventi di sostegno educativo programmati nell'esclusivo interesse delle minori, era disposto per la durata di 24 mesi il loro affidamento al servizio sociale, cui era attribuito il potere “di adottare ogni scelta educativa nel loro interesse, sostituendosi al potere decisionale dei genitori in tale limitato ambito”. A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, infatti, non è ravvisabile nelle relazioni in atti un miglioramento della situazione tale da garantire, allo stato, l'attuazione positiva di tali interventi anche senza un affidamento eterofamiliare, dato che, come sottolineato anche nella relazione specificatamente richiamata dallo stesso quella del 28.11.2024, le Pt_1 problematiche rilevate nella situazione scolastica non sono limitate all'anno 2023/24 ma anche a quello successivo in atto (si legge infatti che, pur a fronte di un miglioramento del comportamento di rispetto agli anni precedenti, CP_2
“dall'osservazione durante lo svolgimento delle lezioni si evince che l'alunna non vive ancora una situazione stabile e necessiterebbe di supporto e guida da parte di personale qualificato” e per quanto riguarda che l'alunna CP_3 appare “sempre più insicura e meno autonoma …..e richiede spesso la
4 presenza di una persona adulta accanto che la possa rassicurare e indirizzare nel lavoro richiesto…..continua sempre ad essere sprovvista del materiale scolastico che talvolta si è dovuto sollecitare più volte alla madre, e quando le viene fornito la bambina mostra poca cura verso lo stesso perdendolo di continuo”). ERaltro, è appena il caso di rilevare che se è riscontrabile qualche miglioramento sia nel rapporto tra i due genitori sia nelle ragazzine, del tutto verosimilmente, lo si deve agli interventi di sostegno predisposti nelle more del giudizio dai Servizi Sociali, come del resto evidenziato anche dalla e CP_1 dalla curatrice speciale costituendosi nel presente giudizio (la ha CP_1 dedotto che “Nello specifico la madre, nonostante in primo grado abbia concluso con la richiesta di non luogo a provvedere per l'affidamento ai servizi sociali, oggi valuta positivamente tale istituto. Infatti, all'esito dell'istruttoria e attraverso i colloqui con l'assistente sociale si è convinta che il provvedimento sia indirizzato al benessere delle proprie figlie. La limitazione del potere decisionale sulle scelte educative delle figlie per 24 mesi è accettata dalla
proprio perché temporanea e perché confida in un loro coinvolgimento CP_1 attivo” mentre l'avv. Licheri che “è innegabile che se anche la condizione familiare delle minori è leggermente migliorata rispetto all'origine della procedura, (come affermato da parte ricorrente), tuttavia la scrivente è d'accordo che, per il benessere delle stesse minori, è utile dare una maggior spinta al miglioramento, con l'intervento educativo delle assistenti sociali”). Infine, è appena il caso di rilevare che la stessa , sentita dalla curatrice CP_2 speciale all'esito del procedimento di primo grado, riferiva di sentirsi “molto serena, grazie all'intervento delle assistenti sociali/educatrici che, spesso, l'aiutavano ad rapportarsi ad una madre di frequente troppo severa e oppositiva, senza ragione (a suo dire)”, precisando inoltre che “sia lei che la sorellina più OL si trovavano molto bene nella struttura semiresidenziale dove venivano seguite nello studio, dove avevano fatto diverse amicizie e dove svolgevano tante attività sportive”. E ciò a conferma della positiva valutazione degli interventi disposti dal tribunale, sia in relazione al collocamento semiresidenziale, peraltro non oggetto di censura, sia in relazione all'affidamento ai Servizi Sociali, rispetto al quale il periodo di 24 mesi è da ritenersi del tutto congruo considerando il percorso di sostegno che l'intero nucleo familiare deve seguire. Stante la natura del giudizio, finalizzato unicamente a garantire gli interessi di minori, si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7/2025 Parte_1 del Tribunale per i Minorenni;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
5 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, 22/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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