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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Nella persona del Giudice dott. Michele Cappai
All'esito della camera di consiglio del 05/03/2025 decide la causa mediante lettura al termine dell'udienza, assenti le parti, del dispositivo di sentenza e della seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2012/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICA Parte_1 C.F._1 GIANCARLO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DELLA MONACA MARIA e dell'avv. PIETRINI MARIA LETIZIA resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1 l'intestato Tribunale per ottenere, previa sosp nefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 146 prot. RI/125/2023 del 14.3.2023, emessa dalla
[...]
, con cui lo stesso è stato condannato al pagamento Controparte_2 elazione al disposto dell'art. 258, comma 4, del Codice ambientale, per avere alla guida del veicolo autocarro Iveco Daily targato VN78TML effettuato un trasporto di rifiuti speciali presumibilmente non pericolosi di natura metallica per un volume di circa 4M cubi e quindi sicuramente maggiore dei 30 Kg max consentiti, sprovvisto del necessario formulario di identificazione dei rifiuti stessi.
Ha esposto la parte ricorrente:
- che l'obbligazione è ormai estinta non avendo il ricorrente ricevuto la contestazione della violazione nei termini stabiliti per legge;
- che il medesimo fatto per cui è stata applicata la sanzione amministrativa a carico del ricorrente è stato considerato altresì quale fattispecie di reato, risultando il medesimo fatto iscritto nel registro delle notizie di reato a carico del sig. in relazione Pt_1 all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 1, testo unico dell'ambiente;
- l'incompetenza della p.a. all'irrogazione della sanzione, spettando la competenza al Giudice penale.
Si è costituita l'amministrazione resistente, evidenziando l'inammissibilità e la non pertinenza delle censure svolte dalla controparte, rappresentando:
- che la sanzione è stata immediatamente contestata al ricorrente, essendo il verbale stato contestato al trasgressore. L'ordinanza è stata poi notificata entro il termine quinquennale di prescrizione;
- che l'ipotesi di reato in relazione alla quale il ricorrente è stato iscritto nel registro delle notizie di reato attiene alla mancanza di requisiti soggettivi al fine di svolgere una particolare attività professionale nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti e, dunque, sanziona una condotta diversa da quella oggetto della sanzione amministrativa;
- che nel caso di specie non si ravvisa l'esistenza di alcuna connessione pregiudiziale, posto che l'accertamento della violazione amministrativa del trasporto rifiuti, senza formulario, è indipendente e non pregiudiziale alla fattispecie di reato derivante dalla mancata Iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali, requisito che, indipendentemente dalla presenza o meno del formulario, il ricorrente avrebbe dovuto possedere per l'esercizio della propria attività di gestione rifiuti.
Ha dunque chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ritiene il Giudice che il ricorso sia infondato.
Non si ravvisano, alla luce della contestazione immediata della violazione, vizi nei tempi della comunicazione dei fatti costituenti illecito amministrativo al destinatario della sanzione.
Non è neppure fondata la contestazione in ordine alla asserita inconfigurabilità di un concorso tra l'illecito contestato dalla e quello per cui il ricorrente è Controparte_1 pagina 2 di 4 stato sottoposto ad indagini penali.
Si osserva al riguardo che il divieto di bis in idem, da intendere alla luce dell'elaborazione della giurisprudenza nazionale e di quella europea, mira ad evitare che, in relazione ad uno stesso fatto, una persona sia assoggettata a due distinti procedimenti aventi entrambi natura sostanzialmente "penale", anche se uno di essi, ad esempio, sia formalmente qualificato dal legislatore nazionale come "amministrativo". Di conseguenza, primo presupposto per l'operatività del divieto in questione è che i due procedimenti che vengono in rilievo abbiano ad oggetto un idem factum.
Nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti í suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (così Cass. pen. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018,
Rv. 275518-01). Per_1
Questo indirizzo è in linea con l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo, e quindi ritenere operante il divieto di bis in idem, solo se riscontra la coincidenza dei tre elementi «condotta-nesso causale-evento naturalistico» (così, in motivazione, Corte cost. n, 200 del 2016).
In particolare, poi, quando le sanzioni sì riferiscono entrambe a fatti di mera condotta non seguita da evento, per concludere se vi sia unicità o pluralità e, quindi, se si tratti di idem factum, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDIJ, occorre basarsi sulle circostanze fattuali strettamente collegate insieme nel tempo e nello spazio (così, specificamente, 4 Corte EDU, GC, c. Russia, 10 febbraio 2009). Per_2
Nel caso di specie le due sanzioni considerate, come correttamente evidenziato dalla parte resistente, mirano a sanzionare fatti tra di loro diversi nella loro dimensione storico naturalistica, in quanto la sanzione amministrativa riguarda la condotta di trasporto in assenza di formulario mentre quella penale attiene alla mancanza di requisiti soggettivi al fine di svolgere una particolare attività professionale nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti.
Non si ravvisa nel caso di specie l'esistenza ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 689/81 di alcuna connessione pregiudiziale tra le due sanzioni, posto che l'accertamento della violazione amministrativa del trasporto rifiuti, senza formulario, è indipendente e non pregiudiziale alla fattispecie di reato derivante dalla mancata Iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali, requisito che, indipendentemente dalla presenza o meno del formulario, il ricorrente avrebbe dovuto possedere per l'esercizio della propria attività di gestione rifiuti.
Il ricorso sulla base delle esposte considerazioni deve ritenersi infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte ricorrente.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
Sulle spese legali spettanti alla parte resistente dovranno essere applicati oneri riflessi a beneficio dell'avvocato iscritto all'Albo speciale nella misura del 23,80%, non essendo soggetto al pagamento del C.A.P. e dell'I.V.A.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte resistente, liquidate per compensi in euro 3.387,00, oltre spese forfettarie e oneri riflessi a beneficio dell'avvocato iscritto all'Albo speciale nella misura del 23,80%.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 5 marzo 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Nella persona del Giudice dott. Michele Cappai
All'esito della camera di consiglio del 05/03/2025 decide la causa mediante lettura al termine dell'udienza, assenti le parti, del dispositivo di sentenza e della seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2012/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICA Parte_1 C.F._1 GIANCARLO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DELLA MONACA MARIA e dell'avv. PIETRINI MARIA LETIZIA resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1 l'intestato Tribunale per ottenere, previa sosp nefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 146 prot. RI/125/2023 del 14.3.2023, emessa dalla
[...]
, con cui lo stesso è stato condannato al pagamento Controparte_2 elazione al disposto dell'art. 258, comma 4, del Codice ambientale, per avere alla guida del veicolo autocarro Iveco Daily targato VN78TML effettuato un trasporto di rifiuti speciali presumibilmente non pericolosi di natura metallica per un volume di circa 4M cubi e quindi sicuramente maggiore dei 30 Kg max consentiti, sprovvisto del necessario formulario di identificazione dei rifiuti stessi.
Ha esposto la parte ricorrente:
- che l'obbligazione è ormai estinta non avendo il ricorrente ricevuto la contestazione della violazione nei termini stabiliti per legge;
- che il medesimo fatto per cui è stata applicata la sanzione amministrativa a carico del ricorrente è stato considerato altresì quale fattispecie di reato, risultando il medesimo fatto iscritto nel registro delle notizie di reato a carico del sig. in relazione Pt_1 all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 1, testo unico dell'ambiente;
- l'incompetenza della p.a. all'irrogazione della sanzione, spettando la competenza al Giudice penale.
Si è costituita l'amministrazione resistente, evidenziando l'inammissibilità e la non pertinenza delle censure svolte dalla controparte, rappresentando:
- che la sanzione è stata immediatamente contestata al ricorrente, essendo il verbale stato contestato al trasgressore. L'ordinanza è stata poi notificata entro il termine quinquennale di prescrizione;
- che l'ipotesi di reato in relazione alla quale il ricorrente è stato iscritto nel registro delle notizie di reato attiene alla mancanza di requisiti soggettivi al fine di svolgere una particolare attività professionale nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti e, dunque, sanziona una condotta diversa da quella oggetto della sanzione amministrativa;
- che nel caso di specie non si ravvisa l'esistenza di alcuna connessione pregiudiziale, posto che l'accertamento della violazione amministrativa del trasporto rifiuti, senza formulario, è indipendente e non pregiudiziale alla fattispecie di reato derivante dalla mancata Iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali, requisito che, indipendentemente dalla presenza o meno del formulario, il ricorrente avrebbe dovuto possedere per l'esercizio della propria attività di gestione rifiuti.
Ha dunque chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ritiene il Giudice che il ricorso sia infondato.
Non si ravvisano, alla luce della contestazione immediata della violazione, vizi nei tempi della comunicazione dei fatti costituenti illecito amministrativo al destinatario della sanzione.
Non è neppure fondata la contestazione in ordine alla asserita inconfigurabilità di un concorso tra l'illecito contestato dalla e quello per cui il ricorrente è Controparte_1 pagina 2 di 4 stato sottoposto ad indagini penali.
Si osserva al riguardo che il divieto di bis in idem, da intendere alla luce dell'elaborazione della giurisprudenza nazionale e di quella europea, mira ad evitare che, in relazione ad uno stesso fatto, una persona sia assoggettata a due distinti procedimenti aventi entrambi natura sostanzialmente "penale", anche se uno di essi, ad esempio, sia formalmente qualificato dal legislatore nazionale come "amministrativo". Di conseguenza, primo presupposto per l'operatività del divieto in questione è che i due procedimenti che vengono in rilievo abbiano ad oggetto un idem factum.
Nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti í suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (così Cass. pen. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018,
Rv. 275518-01). Per_1
Questo indirizzo è in linea con l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo, e quindi ritenere operante il divieto di bis in idem, solo se riscontra la coincidenza dei tre elementi «condotta-nesso causale-evento naturalistico» (così, in motivazione, Corte cost. n, 200 del 2016).
In particolare, poi, quando le sanzioni sì riferiscono entrambe a fatti di mera condotta non seguita da evento, per concludere se vi sia unicità o pluralità e, quindi, se si tratti di idem factum, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDIJ, occorre basarsi sulle circostanze fattuali strettamente collegate insieme nel tempo e nello spazio (così, specificamente, 4 Corte EDU, GC, c. Russia, 10 febbraio 2009). Per_2
Nel caso di specie le due sanzioni considerate, come correttamente evidenziato dalla parte resistente, mirano a sanzionare fatti tra di loro diversi nella loro dimensione storico naturalistica, in quanto la sanzione amministrativa riguarda la condotta di trasporto in assenza di formulario mentre quella penale attiene alla mancanza di requisiti soggettivi al fine di svolgere una particolare attività professionale nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti.
Non si ravvisa nel caso di specie l'esistenza ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 689/81 di alcuna connessione pregiudiziale tra le due sanzioni, posto che l'accertamento della violazione amministrativa del trasporto rifiuti, senza formulario, è indipendente e non pregiudiziale alla fattispecie di reato derivante dalla mancata Iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali, requisito che, indipendentemente dalla presenza o meno del formulario, il ricorrente avrebbe dovuto possedere per l'esercizio della propria attività di gestione rifiuti.
Il ricorso sulla base delle esposte considerazioni deve ritenersi infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte ricorrente.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
Sulle spese legali spettanti alla parte resistente dovranno essere applicati oneri riflessi a beneficio dell'avvocato iscritto all'Albo speciale nella misura del 23,80%, non essendo soggetto al pagamento del C.A.P. e dell'I.V.A.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte resistente, liquidate per compensi in euro 3.387,00, oltre spese forfettarie e oneri riflessi a beneficio dell'avvocato iscritto all'Albo speciale nella misura del 23,80%.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 5 marzo 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 4 di 4