Articolo 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 389
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13 gennaio 2001
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell' articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , dell' articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165 , concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2001, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2001 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi", capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all' articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi generali e personale" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499 , concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2001