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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14997/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO INES, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SEVERINO FERRARI 225 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. LOFFREDO INES
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 MO DANIELE, elettivamente domiciliato in Corso G. Mazzini, 207 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. MO DANIELE
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 03/12/2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a LI (Bo), il 14.12.2013 – atto n. 19, Parte I, anno 2013; rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Ferrara, 17.09.2013) e Persona_1
(Ferrara, 12.05.2017); Persona_2 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 405/2025 emessa in data 13.05.2025 con la quale il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (07.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (14.03.2025) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 18.06.2025 e 30.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato ad [...], FE, il 22.02.1978) Parte_1
e
(nata a [...], Venezuela, il 12.09.1979) Parte_2
Unitisi in matrimonio a LI (Bo), il 14.12.2013 – atto n. 19, Parte I, anno 2013
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- assegnazione della casa familiare, ubicata in LI (BO), alla Via Olindo Guerrini, civico 3/2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore della Sig.ra Parte_2 nell'interesse dei figli minori con ella stabilmente conviventi ed ivi prevalentemente collocati, fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
- affidamento di entrambi i figli, e , ad ambedue i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale;
ciò con l'eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, singolarmente, dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con il totale impegno dei genitori di impegnarsi a cooperare, nell'interesse dei figli, per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- collocazione prevalente dei figli minori della coppia presso la madre;
- il padre potrà e dovrà esercitare il diritto di visita, rispetto ai figli minorenni, secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alternate, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli, presso l'immobile in quest'ultimo è risiedere, prelevandoli, nella giornata del venerdì, direttamente, all'orario di uscita, dai rispettivi istituti scolastici, per poi ricondurli, presso l'abitazione materna, nella giornata di domenica ad ore 21.30, dopo averli fatti cenare;
- ogni settimana, il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.30 quando, dopo averli fatti cenare, li ricondurrà presso la residenza della madre. Inoltre, nel corso della settimana in cui il Sig. non trascorrerà il weekend con i figli, egli, ove dal medesimo richiesto, Pt_1 potrà tenere i figli a pernottare presso di sé nella giornata del martedì per poi accompagnarli, a scuola, l'indomani;
- il padre, ad anni alterni, potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 30 Dicembre oppure dal 31 Dicembre al 6 Gennaio) e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali ricomprendendovi, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi e comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di aprile del medesimo anno.
- Il Sig. , fino a quando i figli non avranno raggiunto la propria autonomia economica, Parte_1 verserà, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi, nei confronti della Sig.ra Parte_2
entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, un assegno di mantenimento
[...] pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio oltre aggiornamento Istat, per valore corrispondente, nel complesso, ad €. 500,00 (cinquecento/00), oltre aggiornamento Istat. Tale assegno, come anticipato, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio sarà infatti aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% in base all'indice ISTAT al consumo.
- Le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, rimarranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo Sulle Spese Straordinarie nei Procedimento in Materia familiare, predisposto dall'Osservatorio Sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, datato 9 agosto 2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Per tutto quanto non espressamente disposto, nelle presenti condizioni, si fa rinvio alle norme del vigente codice civile e della normativa ad hoc in essere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.11.2025.
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14997/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO INES, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SEVERINO FERRARI 225 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. LOFFREDO INES
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 MO DANIELE, elettivamente domiciliato in Corso G. Mazzini, 207 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. MO DANIELE
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 03/12/2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a LI (Bo), il 14.12.2013 – atto n. 19, Parte I, anno 2013; rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Ferrara, 17.09.2013) e Persona_1
(Ferrara, 12.05.2017); Persona_2 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 405/2025 emessa in data 13.05.2025 con la quale il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (07.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (14.03.2025) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 18.06.2025 e 30.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato ad [...], FE, il 22.02.1978) Parte_1
e
(nata a [...], Venezuela, il 12.09.1979) Parte_2
Unitisi in matrimonio a LI (Bo), il 14.12.2013 – atto n. 19, Parte I, anno 2013
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- assegnazione della casa familiare, ubicata in LI (BO), alla Via Olindo Guerrini, civico 3/2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore della Sig.ra Parte_2 nell'interesse dei figli minori con ella stabilmente conviventi ed ivi prevalentemente collocati, fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
- affidamento di entrambi i figli, e , ad ambedue i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale;
ciò con l'eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, singolarmente, dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con il totale impegno dei genitori di impegnarsi a cooperare, nell'interesse dei figli, per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- collocazione prevalente dei figli minori della coppia presso la madre;
- il padre potrà e dovrà esercitare il diritto di visita, rispetto ai figli minorenni, secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alternate, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli, presso l'immobile in quest'ultimo è risiedere, prelevandoli, nella giornata del venerdì, direttamente, all'orario di uscita, dai rispettivi istituti scolastici, per poi ricondurli, presso l'abitazione materna, nella giornata di domenica ad ore 21.30, dopo averli fatti cenare;
- ogni settimana, il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.30 quando, dopo averli fatti cenare, li ricondurrà presso la residenza della madre. Inoltre, nel corso della settimana in cui il Sig. non trascorrerà il weekend con i figli, egli, ove dal medesimo richiesto, Pt_1 potrà tenere i figli a pernottare presso di sé nella giornata del martedì per poi accompagnarli, a scuola, l'indomani;
- il padre, ad anni alterni, potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 30 Dicembre oppure dal 31 Dicembre al 6 Gennaio) e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali ricomprendendovi, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi e comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di aprile del medesimo anno.
- Il Sig. , fino a quando i figli non avranno raggiunto la propria autonomia economica, Parte_1 verserà, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi, nei confronti della Sig.ra Parte_2
entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, un assegno di mantenimento
[...] pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio oltre aggiornamento Istat, per valore corrispondente, nel complesso, ad €. 500,00 (cinquecento/00), oltre aggiornamento Istat. Tale assegno, come anticipato, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio sarà infatti aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% in base all'indice ISTAT al consumo.
- Le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, rimarranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo Sulle Spese Straordinarie nei Procedimento in Materia familiare, predisposto dall'Osservatorio Sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, datato 9 agosto 2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Per tutto quanto non espressamente disposto, nelle presenti condizioni, si fa rinvio alle norme del vigente codice civile e della normativa ad hoc in essere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.11.2025.
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla