Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 15 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 423/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Spanò, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, (C.F. ), in persona del Ministro RT P.IVA_1
pro tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
-resistente-
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 Legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 15 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere un'insegnante attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Acireale e di aver lavorato, per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) alle dipendenze dell'amministrazione scolastica - in virtù di contratti a tempo determinato e senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”- adiva il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
1
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025;
- conseguentemente condannare il , in persona del , al RT Controparte_3
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 2.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 105 n. 107, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente sarà fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 2.000,00 che le sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della Carta per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui
è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma
1 bis, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente precisava di non usufruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, disciplinata dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) - che riservava tale strumento formativo solo al personale assunto a tempo indeterminato - e consistente nell'elargizione di € 500,00, destinati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e, più specificamente: libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni
2 e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
hardware e software;
iscrizioni a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
ingressi a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo;
nonché iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
Osservava che il comma 122 della predetta norma aveva posto l'esigenza di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisse “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
Richiamava pertanto il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, che attribuiva la “Carta docenti” unicamente ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il quale riconosceva l'indennità de quo “ ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti autorizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Dichiarava altresì che la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato aveva annullato il succitato
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, sottolineando come un'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 107/2015 imponeva di riconoscere il beneficio oggetto di causa anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29.11.2007.
L'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 infatti statuiva che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio [...] Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie […]”; ed ancora, il successivo art. 64 precisava che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità […]”.
3 Parte ricorrente faceva, altresì, riferimento all'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI Sezione della
Corte di Giustizia Europea, secondo cui limitare il bonus de quo ai soli docenti di ruolo si sarebbe posto in contrasto con il principio di non discriminazione, disciplinato dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figurava nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Aggiungeva, infine, di aver diffidato il resistente, a mezzo pec del 03.04.2024, senza CP_1
tuttavia aver ricevuto alcun riscontro.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 1 aprile 2025, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale formulava le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove RT
infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
-
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
Parte resistente sollevava, in primis, l'eccezione di non debenza dell'indennità richiesta in merito all'anno scolastico 2024/2025, non essendo stato allegato il relativo contratto che provasse in giudizio la sua inadempienza.
Richiamava la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema Corte, con cui veniva valorizzato il principio dell'annualità, come parametro da assumere ai fini del riconoscimento della c.d. “Carta elettronica del docente”, derivandone, così, un'assimilazione tra i docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) e quelli aventi un incarico di supplenza annuale (31/08), escludendo, invece, i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di Legge.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 15 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente, tenuto conto della pretesa attorea concernente gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, dell'atto di diffida e messa in mora notificato in data 03.04.2024 (cfr. doc.
4 n. 7 allegato al ricorso depositato in data 16.01.2025), nonché della notifica del ricorso avvenuta in data 21.01.2025 (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in data 21.01.2025).
Va, altresì, disattesa l'eccezione inerente all'omessa produzione in giudizio di documentazione idonea a comprovare l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche in merito all'anno scolastico in corso (cfr. doc. n. 9 “Contratto scuola 2024-2025” allegato al ricorso depositato in data
16.01.2025).
2.1. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo RT determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1
una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
5 Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
6 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3
punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/89, ha con continuità affermato che
“le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
7 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
2.2. Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
2.3. Come si desume dalla documentazione versata in atti (cfr. contratti allegati al ricorso depositato in data 16.01.2025), è stata assunta negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025, come docente a tempo determinato, dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente, nell'anno scolastico 2021/2022 (con decorrenza dal 06.09.2021 e cessazione al 30.06.2022) presso l'Istituto
Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” a Gravina di Catania (CT), per 24 ore settimanali di lezione;
negli anni scolastici 2022/2023 (con decorrenza dal 05.09.2022 e cessazione al 30.06.2023)
e 2023/2024 (da giorno 01.09.2023 a giorno 30.06.2024) presso l'Istituto Comprensivo “G. Rodari -
G. Nosengo” a Gravina di Catania (CT), per 24 ore settimanali di lezione;
infine nell'anno scolastico
2024/2025 (con decorrenza dal 09.09.2024 e cessazione al 30.06.2025) presso l'Istituto Comprensivo
“Acireale” (Plesso Pasini) ad Acireale (CT), per 24 ore settimanali di lezione.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con
8 ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
2.3. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
2.000,00 tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile CP_1
alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), facendo altresì applicazione dell'art. 4 co. 1 bis ivi contenuto, nei limiti dell'aumento del 10% in ragione del numero di collegamento ipertestuale e vista la previsione della norma (“..fino al …”), non ricorrendo i presupposti per l'ulteriore aumento del 30% come pure richiesto in note conclusive in ragione della dedotta “manifesta fondatezza della domanda”, considerati i non pacifici orientamenti della giurisprudenza di merito in tema e le rimessioni ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Suprema Corte.
Le spese andranno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il RT
, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta
[...] elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
9 condanna il alla rifusione in favore di delle RT Parte_1 spese processuali, che si liquidano in € 49,00 a titolo di rimborso Contributo Unificato e in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catania, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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