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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente rel.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5526 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. DE MATTEO LUISA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. RUZZO CONCETTA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
la resistente non si è opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) Dichiara la separazione tra nato a [...] il Parte_1
08/06/1976, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RUVIANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2007);
3) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente rel.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5526 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. DE MATTEO LUISA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. RUZZO CONCETTA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
la resistente non si è opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) Dichiara la separazione tra nato a [...] il Parte_1
08/06/1976, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RUVIANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2007);
3) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Caso