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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2535/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2535/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesca Mazzara
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Rita UE
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 30.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 24/07/2025, i sig.ri e Parte_2 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 Parte_1 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Ragusa il giorno 13/03/2006 e di non esser dalla loro unione nati figli.
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 30.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione,
2 non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Pt_2
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
Ragusa di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Ragusa il giorno 13/03/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 8 – parte 2 – serie A – Anno 2006)
DISPONE CHE
l) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Il IG. si obbliga e si impegna ad acquistare, entro e non oltre la Parte_1 data del 31/12/2025, il 50% dell'immobile coniugale posto in Piombino (LI) in
Via Alessandrini n.5, acquistando la quota della IG.ra per la Pt_2 complessiva somma di euro 65.000,00 somma che verrà versata contestualmente all'atto di vendita;
3 3)il IG. inoltre, si farà carico esclusivo delle spese e tasse per il Parte_1 trasferimento delle quote di cui al punto precedente e del pagamento del residuo mutuo ipotecario e delle spese gravanti sull'immobile liberando la moglie da qualsiasi obbligo;
4) i coniugi concordano che i mobili e gli arredi presenti nell'immobile coniugale verranno equamente divisi tra di loro;
5) i coniugi concordano che il terreno posto in Piombino (LI) Località San
RO verrà ceduto a terzi ed il ricavato della vendita, estinto il muto su di esso gravante, nonché il riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Parte_1 che ammontano ad euro 3.500,00, verrà diviso tra i coniugi al 50% ciascuno;
6) il IG. si obbliga e si impegna a comparire all'atto di Parte_1 compravendita dell'immobile che la IG.ra intende acquistare in Pt_2
Piombino (LI), qualora non sia già intervenuta sentenza di separazione, al fine di rinunciare alla comunione ed a qualsivoglia pretesa sul detto immobile, che sarà di proprietà esclusiva della IG.ra ; Pt_2
7) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento;
8)il c/c n. 1017356 presso Banca Mediolanum cointestato ai coniugi verrà estinto;
9)il c/c n. 2960877 presso Banca Mediolanum intestato al IG. e le Parte_1 somme ivi depositate rimarranno nella sua esclusiva disponibilità;
10)il c/c n.3001386 presso Banca Mediolanum intestato alla IG.ra e le Pt_2 somme ivi depositate rimarranno nella sua esclusiva disponibilità;
11)la macchina tipo Peugeot 2008, Tg. FJ152CP intestata al IG. Parte_1 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
12) la macchina tipo Fiat Cubo Tg. EF208JX intestata alla IG.ra rimarrà Pt_2 nella sua esclusiva disponibilità;
13) il cane Golden Retriver di nome registrato a nome della IG.ra Per_1
rimarrà con la moglie che se ne farà esclusivo carico;
Pt_2
14) I ricorrenti dichiarano di avere regolato con il presente atto tutte le questioni, di carattere patrimoniale ed economico, strettamente attinenti al loro rapporto coniugale Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
4 (dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2535/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesca Mazzara
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Rita UE
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 30.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 24/07/2025, i sig.ri e Parte_2 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 Parte_1 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Ragusa il giorno 13/03/2006 e di non esser dalla loro unione nati figli.
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 30.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione,
2 non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Pt_2
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
Ragusa di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Ragusa il giorno 13/03/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 8 – parte 2 – serie A – Anno 2006)
DISPONE CHE
l) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Il IG. si obbliga e si impegna ad acquistare, entro e non oltre la Parte_1 data del 31/12/2025, il 50% dell'immobile coniugale posto in Piombino (LI) in
Via Alessandrini n.5, acquistando la quota della IG.ra per la Pt_2 complessiva somma di euro 65.000,00 somma che verrà versata contestualmente all'atto di vendita;
3 3)il IG. inoltre, si farà carico esclusivo delle spese e tasse per il Parte_1 trasferimento delle quote di cui al punto precedente e del pagamento del residuo mutuo ipotecario e delle spese gravanti sull'immobile liberando la moglie da qualsiasi obbligo;
4) i coniugi concordano che i mobili e gli arredi presenti nell'immobile coniugale verranno equamente divisi tra di loro;
5) i coniugi concordano che il terreno posto in Piombino (LI) Località San
RO verrà ceduto a terzi ed il ricavato della vendita, estinto il muto su di esso gravante, nonché il riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Parte_1 che ammontano ad euro 3.500,00, verrà diviso tra i coniugi al 50% ciascuno;
6) il IG. si obbliga e si impegna a comparire all'atto di Parte_1 compravendita dell'immobile che la IG.ra intende acquistare in Pt_2
Piombino (LI), qualora non sia già intervenuta sentenza di separazione, al fine di rinunciare alla comunione ed a qualsivoglia pretesa sul detto immobile, che sarà di proprietà esclusiva della IG.ra ; Pt_2
7) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento;
8)il c/c n. 1017356 presso Banca Mediolanum cointestato ai coniugi verrà estinto;
9)il c/c n. 2960877 presso Banca Mediolanum intestato al IG. e le Parte_1 somme ivi depositate rimarranno nella sua esclusiva disponibilità;
10)il c/c n.3001386 presso Banca Mediolanum intestato alla IG.ra e le Pt_2 somme ivi depositate rimarranno nella sua esclusiva disponibilità;
11)la macchina tipo Peugeot 2008, Tg. FJ152CP intestata al IG. Parte_1 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
12) la macchina tipo Fiat Cubo Tg. EF208JX intestata alla IG.ra rimarrà Pt_2 nella sua esclusiva disponibilità;
13) il cane Golden Retriver di nome registrato a nome della IG.ra Per_1
rimarrà con la moglie che se ne farà esclusivo carico;
Pt_2
14) I ricorrenti dichiarano di avere regolato con il presente atto tutte le questioni, di carattere patrimoniale ed economico, strettamente attinenti al loro rapporto coniugale Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
4 (dott.ssa Azzurra Fodra)
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