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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3433 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024 da:
1) Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...] con l'Avv. FAVRETTO ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) (Cod. Fisc. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
4/10/1997, res. in Portogruaro (VE), via Versiola, 10 con l'Avv. ZOPPAS BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Portogruaro (VE) il 30/9/2023
(anno 2023 atto n. 25 reg. 1 parte 1 serie ) separati consensualmente con sentenza n. 179/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e poi, ai sensi dell'art. 473-bis.49, quella di divorzio, quest'ultima senza condizioni, in assenza di figli e sul presupposto della reciproca indipendenza economica, formulando le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1
in Portogruaro (VE) il 30.09.2023 con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Portogruaro (VE) al n. 25, parte I, dell'anno 2023.
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non necessitare e richiedere, non sussistendo peraltro le relative condizioni previste dalla legge, alcun assegno divorzile reciproco.
4) I ricorrenti danno atto di aver definito qualsivoglia questione tra loro pendente, relativa alla casa coniugale, nonché inerente a qualunque altro rapporto di debito/credito, economico e patrimoniale tra loro intercorrente, dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere per ogni pregresso al riguardo, per ogni e qualsiasi titolo e/o ragione connesso e non allo scioglimento del loro matrimonio, essendo con quanto sopra tacitati di ogni reciproca pretesa, rinunciando sin d'ora ad ogni relativo diritto o azione.
4) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, anche ai fini del passaggio in giudicato della medesima.
5) Le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso ad entrambi i legali incaricati al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679. 6) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ciascun ricorrente in ragione del legale scelto, anche a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra Infanti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto limitata, in assenza di figli e di reciproche pretese economico/patrimoniali, alla pronuncia sullo stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Portogruaro (VE) il 30/9/2023 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portogruaro (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di (registro atti di matrimonio - anno 2023 atto n.
25 reg. 1 parte 1 serie )
Così deciso in Pordenone, il 13 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott. Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024 da:
1) Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...] con l'Avv. FAVRETTO ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) (Cod. Fisc. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
4/10/1997, res. in Portogruaro (VE), via Versiola, 10 con l'Avv. ZOPPAS BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Portogruaro (VE) il 30/9/2023
(anno 2023 atto n. 25 reg. 1 parte 1 serie ) separati consensualmente con sentenza n. 179/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e poi, ai sensi dell'art. 473-bis.49, quella di divorzio, quest'ultima senza condizioni, in assenza di figli e sul presupposto della reciproca indipendenza economica, formulando le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1
in Portogruaro (VE) il 30.09.2023 con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Portogruaro (VE) al n. 25, parte I, dell'anno 2023.
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non necessitare e richiedere, non sussistendo peraltro le relative condizioni previste dalla legge, alcun assegno divorzile reciproco.
4) I ricorrenti danno atto di aver definito qualsivoglia questione tra loro pendente, relativa alla casa coniugale, nonché inerente a qualunque altro rapporto di debito/credito, economico e patrimoniale tra loro intercorrente, dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere per ogni pregresso al riguardo, per ogni e qualsiasi titolo e/o ragione connesso e non allo scioglimento del loro matrimonio, essendo con quanto sopra tacitati di ogni reciproca pretesa, rinunciando sin d'ora ad ogni relativo diritto o azione.
4) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, anche ai fini del passaggio in giudicato della medesima.
5) Le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso ad entrambi i legali incaricati al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679. 6) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ciascun ricorrente in ragione del legale scelto, anche a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra Infanti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto limitata, in assenza di figli e di reciproche pretese economico/patrimoniali, alla pronuncia sullo stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Portogruaro (VE) il 30/9/2023 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portogruaro (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di (registro atti di matrimonio - anno 2023 atto n.
25 reg. 1 parte 1 serie )
Così deciso in Pordenone, il 13 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott. Maria Paola Costa