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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 475 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avvocato CANTAVENERA DOMENICO
- Appellante - C O N T R O
CP_1
-Appellato contumace - All'udienza del 13 febbraio 2025 il procuratore dell'appellante concludeva come da atto di appello. FATTO Con la sentenza n. 4202/2021 dell'11.11.2021 il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione proposta dalla con ricorso depositato il Parte_1
9.12.2019 avverso l'avviso di addebito n. 596 2019 00051656 01 000, emesso in data 24.10.2019 e comunicato via pec in data 29.10.2019, dell'importo complessivo di € 130.615,39, nonché avverso il presupposto verbale unico di accertamento n. 2018000849/DDL del 16/04/2018, con il quale le era stata contestata la fittizia assunzione della lavoratrice e l'omessa contribuzione virtuale dovuta Parte_2 per il comparto edile per gli anni 2015, 2016 e 2017. Osservava il Tribunale che, con riguardo alla posizione di , Parte_2
l'opponente nulla aveva dedotto o provato in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto dall' sicché quanto accertato dagli ispettori sul punto CP_1 doveva ritenersi processualmente non contestato;
con riferimento all'obbligo di contribuzione virtuale ex d.l. n. 244/1995, aggiungeva che nessuna prova la ditta aveva fornito circa la sussistenza di ipotesi eccettuative all'obbligo dell'osservanza
1 del minimale contributivo;
infine, con riguardo al regime sanzionatorio, confermava, in difetto di prova dell'assenza dell'intento fraudolento, la sussistenza di un'ipotesi di “evasione contributiva”, concretizzatasi nell'omessa o infedele denuncia circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, con conseguente correttezza delle sanzioni applicate ex art. 116 comma 8 lett. b) della l. n. 388/2000.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la Parte_1 riforma. L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Istruita con CTU contabile, all'udienza del 13/02/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_1 sebbene ritualmente citato. Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di valutare il prospetto elaborato dal proprio consulente, prodotto a dimostrazione del fatto che gli Ispettori dell' non avevano considerato la sussistenza di CP_1 assenze dei lavoratori per cause che avrebbero escluso l'applicazione della c.d. contribuzione virtuale, “non avendo verificato i permessi, le ferie e/o le assenze non giustificate degli operai, e che le giornate contestate dagli Ispettori non corrispondevano a quelle per le quali sarebbe sorto l'obbligo della contribuzione virtuale”; soggiunge, ancora, che “i verbalizzanti non (avevano) tenuto conto delle date di assunzione e/o licenziamento e delle riprese dei lavori”, considerando invece sempre 26 giorni lavorativi per mese, superiori a quelli effettivamente lavorati da ciascun dipendente, con riferimento a ciascuno dei quali forniva prospetto analitico delle giornate di lavoro correttamente computabili;
evidenziava ancora che gli ispettori avevano erroneamente assoggettato a contribuzione anche il periodo di sospensione dell'attività lavorativa comunicata all' con decorrenza del 10.03.2016; deduceva, infine, che nessuna evasione CP_1 contributiva doveva ritenersi sussistente, non avendo la società mai omesso di effettuare le registrazioni e denunce obbligatorie, potendosi, al più, contestarle una mera omissione parziale del pagamento dei contributi, con conseguente applicazione del più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) della L. n. 388/2000. L'appello va parzialmente accolto. La norma di riferimento nella fattispecie in esame è l'art. 29 d.l. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995, che recita: “I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una
2 retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389” In particolare, l'art. 9 del D.L. n. 103/1991, conv. con modificazioni nella L. n. 127/1991 ha così interpretato l'art. 12 della L. n. 153 del 1969, in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente a fini contributivi: “L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.” Il D.M. 16 dicembre 1996, poi, in attuazione del medesimo art. 29 della legge n.341/95, ha integrato le eccezioni in cui il predetto principio della contribuzione sulla retribuzione “virtuale” non trova applicazione, includendo tra queste i seguenti eventi:
“1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;
3 3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli Enti medesimi”. La norma, in sostanza, impone che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e - com'è stato recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 15120 del 2019) - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso Corte Cost. n. 342 del 1992). È stato, allora, affermato che “In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. nella l. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un
4 ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali.” (Cass. n. 10134/2018; Cass. n. 9805/2011). La Suprema Corte ha, in tema, ancora recentemente affermato che “in tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. con modif. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione- corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate al in via preventiva ed oggettivamente accertabili, e quella CP_1 della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione.” (Cass n. 16859 del 10/08/2020; n. 11337 del 10/05/2018). A tali principi si è adeguata la prassi adottata dall' secondo la quale CP_1
“Quanto sopra comporta che all'interno del rapporto di lavoro l'orario settimanale denunciato ai fini contributivi per ciascun dipendente di qualsiasi qualifica deve corrispondere a quello previsto dalla contrattazione collettiva ed ogni sua eventuale decurtazione in termini di ore o di giornate deve trovare giustificazione in una delle anzidette causali ben individuate dalla legge e riscontro nella documentazione aziendale e di lavoro” (Circolare n. 209/1995). CP_1
Con riferimento, poi, alla ripartizione dell'onere della prova in merito alla contestata violazione del principio del c.d. minimale contributivo, la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di contributi nel settore edile, ove l' pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29” (Cass. n. 22314/2016). Calati i suesposti condivisi principi al caso di specie, non può, anzitutto, considerarsi esclusa dal computo dell'orario di lavoro a fini contributivi – come invece vorrebbe l'appellante - la sospensione dell'attività di cantiere che la Pt_1 ha documentato di aver comunicato all' il 10.3.2016 per i mesi di marzo,
[...] CP_1 aprile e maggio, essendo stata tale richiesta negativamente esitata dall' che non CP_1
l'ha ritenuta ammissibile per il mese di aprile, a motivo dell'omessa “comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori Persona_1 Persona_2 Parte_3 ed altri” (all. 11 e 12 alla CTP di parte appellante). Quanto ai dedotti errori che sarebbero stati commessi dagli ispettori in sede di accertamento in ordine alla valutazione della durata dei singoli rapporti di lavoro, in considerazione delle effettive date di assunzione e di licenziamento, nonché alla
5 ricorrenza di specifiche ipotesi eccettuative, ricavabili dal LUL, si è imposta la necessità di accertare, mediante indagine peritale, “la correttezza dei calcoli della contribuzione dovuta, secondo il criterio del c.d. minimale contributivo, per i mesi indicati nel Verbale unico di accertamento n.2018000849/DDL del 16/04/2018, avuto riguardo in particolare all'effettiva data di assunzione e di licenziamento dei singoli lavoratori, come emerge dal LUL, raffrontando le sue risultanze con il prospetto di cui alle pagg.14 e segg. del ricorso in appello”. In risposta al quesito posto dalla Corte il CTU nominato ha, dunque, proceduto e “calcolare le giornate lavorabili del mese di competenza confrontandole con quelle calcolate dagli ispettori, comprese anche le festività previste nel mese, tenendo conto delle data di assunzione e cessazione”. Inoltre “nel calcolo i giorni lavorabili, che non coincidono con quelli accertati dagli ispettori, sono stati trasformati in ore lavorabili. Alle ore lavorabili, determinate per ciascun mese, sono state detratte le ore lavorate estrapolate dai cedolini presenti agli atti di causa, determinando le ore mancanti da imputare al calcolo della contribuzione omessa. Successivamente il CTU ha ulteriormente ridotto tali ore, per i ratei di ferie maturati per i permessi retribuiti maturati e per i permessi maturati ai sensi del D.M. 16/12/1996.” Nel dettaglio, poiché il contratto collettivo applicato prevede per gli operai la maturazione annuale di 160 ore di ferie, il CTU ha operato mensilmente una riduzione di ferie maturate pari a un rateo di 13,33 ore;
quanto ai permessi, invece, poiché il contratto prevede per gli operai la maturazione annuale di 88 ore, ha ridotto le ore da imputare al calcolo contributivo, considerando il rateo mensile maturato pari a 7,33 ore. L'orario da denunciare ai fini contributivi è stato, ancora, decurtato dei “permessi non retribuiti” previsti dall'art.1 DM 16 dicembre 1996, nel limite massimo di 40 ore annuali, pari ad un rateo mensile di 3,33 ore;
assenze, tutte, queste, che pur costituendo ipotesi che, nel calcolo della contribuzione virtuale per il settore edilizia, permettono al datore di lavoro di ridurre l'imponibile contributivo, non erano state considerate in sede ispettiva;
a questo punto ha provveduto al calcolo dell'imponibile figurativo moltiplicando la paga oraria, aumentata dell'aliquota del 23,45% (accantonamento cassa edile per ferie permessi e gratifica natalizia) per il totale delle ore mancanti utili per il calcolo contributivo. Con particolare riguardo, poi, all'effettiva data di assunzione e di licenziamento dei singoli lavoratori, ha verificato che esse non sempre coincidevano con quelle indicate dagli ispettori dell' in sede di accertamento, i quali avevano CP_1 talora considerato 26 giornate lavorative piuttosto che conteggiare le giornate effettive lavorate nel mese dagli operai in forza. All'esito di tali calcoli, sorretti da un procedimento logico giuridico corretto e, dunque, condivisibile, il CTU è pervenuto a calcolare un debito contributivo a
6 carico di parte appellante pari a € 72.092,06, invece di quello di € 78.867,55 calcolato dall' CP_1
Quanto, infine, all'importo delle sanzioni, deve disattendersi il motivo di gravame secondo cui le stesse si sarebbero dovute commisurare alla meno grave ipotesi di omissione contributiva, sanzionata ex art. 116 comma 8 lett. a) L. n. 388/2000, ricorrendo qui, al contrario, un'ipotesi di evasione, avendo di fatto il datore di lavoro provveduto a confezionare registrazioni e denunce obbligatorie infedeli, ossia per un importo retributivo inferiore a quello dovuto, con conseguente riduzione dell'obbligazione contributiva: la fattispecie dell'omissione contributiva deve infatti ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie e regolari, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, l'avviso di addebito opposto va annullato, dovendosi dichiarare la sussistenza di un debito contributivo pari a € 72.092,00 anziché quello di € 78.867,55, accertato dall' con conseguente CP_1 condanna dell'appellante al suo pagamento;
a tale minore importo andranno aggiunti, opportunamente riproporzionati, gli interessi e le sanzioni ex art. art. 116 comma 8 lett. b) della l. n. 388/2000. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che vede in definitiva l'opponente debitore dell' per la quasi totalità delle somme originariamente CP_1 accertate, appare equo dichiarare irripetibili le spese del doppio grado e porre definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, in CP_1 riforma della sentenza n. 4202/2021 dell'11.11.2021 del Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, annulla l'avviso di addebito n. 596 2019 00051656 01 000, emesso in data 24.10.2019 e comunicato in data 29.10.2019; dichiara che il debito contributivo della nei confronti dell' per le Parte_1 CP_1 causali di cui al verbale unico di accertamento n. 2018000849/DDL del 16/04/2018, ammonta a € 72.092,00; condanna la a pagare all' il predetto importo, oltre interessi come Parte_1 CP_1 per legge e sanzioni ex art. art. 116 comma 8 lett. b) della l. n. 388/2000.
7 Nulla sulle spese del doppio grado. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. Palermo, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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