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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1691 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
10.3.2025 di scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via G. Ferrari n. 11, presso lo studio dell'avv.to Erika Giovannetti che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- ATTRICE/OPPOSTA -
E
Controparte_1
- CONVENUTA/OPPONENTE CONTUMACE -
E
CP_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via C. Beccaria n. 29, presso lo studio dell'avv.to Daniela Maria Giuseppina Adimari che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
- CONVENUTA/OPPOSTA -
NONCHE'
Controparte_3
[...]
[...] in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore
- CONVENUTI/OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attrice/opposta: “… A) in via principale, accertare l'infondatezza dei motivi di opposizione dedotti dalla ricorrente Controparte_1 nell'opposizione all'esecuzione, ovvero confermare la validità e, pertanto, l'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 09784201900011539000 e di tutti i titoli esecutivi ad esso sottesi;
B) in via subordinata, respingere la domanda avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto, ovvero dichiarare, Controparte_1 nei confronti dell' , infondata la domanda per Controparte_4 carenza di legittimazione passiva del soggetto deputato alla riscossione del credito vantato dall'Ente impositore…”
per l “…dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, rigettare CP_2
l'opposizione avversaria e confermare la fondatezza del pignoramento esattoriale azionato dall' ai sensi dell'art. Controparte_5
72 bis Dpr n. 602/1973 e di tutti i titoli ad esso sottesi portanti contributi previdenziali …”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2021 la
[...]
– premesso che con atto di pignoramento debitamente CP_6 notificato aveva promosso ai danni della (debitore Controparte_1 esecutato) e presso la (terza Controparte_7 pignorata) espropriazione forzata di crediti nelle forme (c.d. dirette) di cui all'art. 72 bis DPR n. 602/73, per l'esazione della complessiva somma di €
151.961,88 in forza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nello stesso atto esecutivo;
che, su opposizione del debitore esecutato, il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 15.9.2021, sospendeva l'esecuzione “limitatamente all'importo di € 19.007,00” (per intervenuto pagamento) e fissava il termine (sino al 15.12.2021) per l'introduzione del giudizio di merito – tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, la la Controparte_1 Controparte_7
l' , l' e la
[...] CP_2 Controparte_3 [...]
per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. CP_3
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rapp.te pro-tempore, CP_2 chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e, comunque, che fosse rigettata
2 dr. Alessandro CENTO n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
Pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio la Controparte_1 la l' Controparte_7 CP_3 C e e con ordinanza del 9.11.2022 ne
[...] Controparte_3 veniva dichiarata la contumacia
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 10.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Considerato:
che con atto di pignoramento debitamente notificato la
[...]
aveva promosso ai danni della CP_6 Controparte_1
(debitore esecutato) e presso la Controparte_7
(terza pignorata) espropriazione forzata di crediti nelle forme (c.d. dirette) di cui all'art. 72 bis DPR n. 602/73, per l'esazione della complessiva somma di
€ 151.961,88 in forza delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
che, su opposizione del debitore esecutato - che eccepiva l'intervenuto pagamento del credito - il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 15.9.2021, sospendeva l'esecuzione “limitatamente all'importo di € 19.007,00” (per intervenuto pagamento) e fissava il termine (sino al 15.12.2021) per l'introduzione del giudizio di merito;
che, in particolare, il G.E. rilevava che dalla documentazione in atti “… non
[era] chiara la riferibilità della somma complessiva di € 19.007,00 (=
€15.000,00 + € 120,00 + € 3.887,00) di cui alle due quietanze F24 agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento opposto” (e sospendeva l'esecutiva in via del tutto cautelativa);
Considerato
che, anzitutto, diversamente da quanto opinato dall'ente impositore, il debitore esecutato, eccependo l'avvenuta estinzione del credito (per pagamento), ha proposto (non già una opposizione agli atti esecutivi, ma
3 dr. Alessandro CENTO n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
piuttosto) una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c. la quale non è soggetta al termine perentorio di cui all'art. 617, II co., c.p.c.;
Considerato
nel merito che, con riferimento al credito previdenziale maturato nei confronti dell' , il debitore esecutato – cui incombeva il relativo onere probatorio CP_2
- non ha fornito prova certa che la quietanza del 17.10.2018 di € 4.007,00 (€ 3.887,00 + € 120,00) sia relativa al pagamento degli avvisi di addebito indicati nell'atto esecutivo;
che, anzi, secondo quanto emerge dalla stessa quietanza, il pagamento in questione è imputabile al «periodo di riferimento» agosto/2018 e dall'estratto di ruolo (in atti) risulta come nessun avviso di addebito riguardi il detto periodo (agosto/2018)
che, in definitiva, gli avvisi di addebito di cui al pignoramento in esame si riferiscono tutti a periodi diversi da quello indicato nella quietanza e pertanto deve ritenersi che il pagamento (di cui alla ridetta quietanza) riguardi altri avvisi di addebito (diversi da quelli azionati in executivis);
Considerato
che, per ragioni del tutto analoghe, con riguardo al debito erariale (tributario), il debitore esecutato – cui incombeva il relativo onere probatorio - non ha fornito prova certa che la quietanza del 19.6.2020 di € 15.000,00 sia relativa al pagamento delle cartelle di pagamento indicate nell'atto esecutivo;
che anzi nessuna cartella, tra quelle indicate nell'estratto di ruolo, riporta il credito di € 15.000,00;
Considerato
che pertanto l'opposizione deve essere rigettata che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (fase studio e introduttiva;
scaglione: da € 52.001,00 fino a € 260.000,00)
Spese non ripetibili di convenuti contumaci
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
4 dr. Alessandro CENTO n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
2. condanna la società convenuta lla rifusione, Controparte_1 in favore della , delle spese di lite che Parte_2 liquida in complessivi € 4.180,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna la società convenuta lla rifusione, Controparte_1 in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
4.180,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. spese non ripetibili dai convenuti contumaci.
Così deciso in Roma il 5.4.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1691 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
10.3.2025 di scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via G. Ferrari n. 11, presso lo studio dell'avv.to Erika Giovannetti che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- ATTRICE/OPPOSTA -
E
Controparte_1
- CONVENUTA/OPPONENTE CONTUMACE -
E
CP_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via C. Beccaria n. 29, presso lo studio dell'avv.to Daniela Maria Giuseppina Adimari che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
- CONVENUTA/OPPOSTA -
NONCHE'
Controparte_3
[...]
[...] in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore
- CONVENUTI/OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attrice/opposta: “… A) in via principale, accertare l'infondatezza dei motivi di opposizione dedotti dalla ricorrente Controparte_1 nell'opposizione all'esecuzione, ovvero confermare la validità e, pertanto, l'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 09784201900011539000 e di tutti i titoli esecutivi ad esso sottesi;
B) in via subordinata, respingere la domanda avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto, ovvero dichiarare, Controparte_1 nei confronti dell' , infondata la domanda per Controparte_4 carenza di legittimazione passiva del soggetto deputato alla riscossione del credito vantato dall'Ente impositore…”
per l “…dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, rigettare CP_2
l'opposizione avversaria e confermare la fondatezza del pignoramento esattoriale azionato dall' ai sensi dell'art. Controparte_5
72 bis Dpr n. 602/1973 e di tutti i titoli ad esso sottesi portanti contributi previdenziali …”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2021 la
[...]
– premesso che con atto di pignoramento debitamente CP_6 notificato aveva promosso ai danni della (debitore Controparte_1 esecutato) e presso la (terza Controparte_7 pignorata) espropriazione forzata di crediti nelle forme (c.d. dirette) di cui all'art. 72 bis DPR n. 602/73, per l'esazione della complessiva somma di €
151.961,88 in forza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nello stesso atto esecutivo;
che, su opposizione del debitore esecutato, il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 15.9.2021, sospendeva l'esecuzione “limitatamente all'importo di € 19.007,00” (per intervenuto pagamento) e fissava il termine (sino al 15.12.2021) per l'introduzione del giudizio di merito – tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, la la Controparte_1 Controparte_7
l' , l' e la
[...] CP_2 Controparte_3 [...]
per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. CP_3
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rapp.te pro-tempore, CP_2 chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e, comunque, che fosse rigettata
2 dr. Alessandro CENTO n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
Pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio la Controparte_1 la l' Controparte_7 CP_3 C e e con ordinanza del 9.11.2022 ne
[...] Controparte_3 veniva dichiarata la contumacia
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 10.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Considerato:
che con atto di pignoramento debitamente notificato la
[...]
aveva promosso ai danni della CP_6 Controparte_1
(debitore esecutato) e presso la Controparte_7
(terza pignorata) espropriazione forzata di crediti nelle forme (c.d. dirette) di cui all'art. 72 bis DPR n. 602/73, per l'esazione della complessiva somma di
€ 151.961,88 in forza delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
che, su opposizione del debitore esecutato - che eccepiva l'intervenuto pagamento del credito - il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 15.9.2021, sospendeva l'esecuzione “limitatamente all'importo di € 19.007,00” (per intervenuto pagamento) e fissava il termine (sino al 15.12.2021) per l'introduzione del giudizio di merito;
che, in particolare, il G.E. rilevava che dalla documentazione in atti “… non
[era] chiara la riferibilità della somma complessiva di € 19.007,00 (=
€15.000,00 + € 120,00 + € 3.887,00) di cui alle due quietanze F24 agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento opposto” (e sospendeva l'esecutiva in via del tutto cautelativa);
Considerato
che, anzitutto, diversamente da quanto opinato dall'ente impositore, il debitore esecutato, eccependo l'avvenuta estinzione del credito (per pagamento), ha proposto (non già una opposizione agli atti esecutivi, ma
3 dr. Alessandro CENTO n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
piuttosto) una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c. la quale non è soggetta al termine perentorio di cui all'art. 617, II co., c.p.c.;
Considerato
nel merito che, con riferimento al credito previdenziale maturato nei confronti dell' , il debitore esecutato – cui incombeva il relativo onere probatorio CP_2
- non ha fornito prova certa che la quietanza del 17.10.2018 di € 4.007,00 (€ 3.887,00 + € 120,00) sia relativa al pagamento degli avvisi di addebito indicati nell'atto esecutivo;
che, anzi, secondo quanto emerge dalla stessa quietanza, il pagamento in questione è imputabile al «periodo di riferimento» agosto/2018 e dall'estratto di ruolo (in atti) risulta come nessun avviso di addebito riguardi il detto periodo (agosto/2018)
che, in definitiva, gli avvisi di addebito di cui al pignoramento in esame si riferiscono tutti a periodi diversi da quello indicato nella quietanza e pertanto deve ritenersi che il pagamento (di cui alla ridetta quietanza) riguardi altri avvisi di addebito (diversi da quelli azionati in executivis);
Considerato
che, per ragioni del tutto analoghe, con riguardo al debito erariale (tributario), il debitore esecutato – cui incombeva il relativo onere probatorio - non ha fornito prova certa che la quietanza del 19.6.2020 di € 15.000,00 sia relativa al pagamento delle cartelle di pagamento indicate nell'atto esecutivo;
che anzi nessuna cartella, tra quelle indicate nell'estratto di ruolo, riporta il credito di € 15.000,00;
Considerato
che pertanto l'opposizione deve essere rigettata che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (fase studio e introduttiva;
scaglione: da € 52.001,00 fino a € 260.000,00)
Spese non ripetibili di convenuti contumaci
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
4 dr. Alessandro CENTO n. 1691/2022 R.G.A.C.C.
2. condanna la società convenuta lla rifusione, Controparte_1 in favore della , delle spese di lite che Parte_2 liquida in complessivi € 4.180,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna la società convenuta lla rifusione, Controparte_1 in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
4.180,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. spese non ripetibili dai convenuti contumaci.
Così deciso in Roma il 5.4.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO