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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr. Concetta Pappalardo Consigliere
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233/2024 R.G., avente ad oggetto “appello separazione”, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], res.te in Marina di Ragusa, Via Parte_1
Positano n.7 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Rinaldo Occhipinti del Foro di Ragusa (C.F. ) – elett. CodiceFiscale_2
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Scicli, via Bellini n.9, giusta procura in atti.
Appellante
CONTRO
nata a [...] l'[...] Controparte_1
( ) e residente in [...], C.F._3
1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Franco
Vinciguerra ( ) e dall'Avv. Alfredo Vinciguerra (c.f. C.F._4
C.F._5
Appellata
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 22.2.24 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1335/2023, resa il 15.09.2023, nel proc. civ. n. 1583/2021 RG, con la quale il Tribunale di Ragusa pronunciava la separazione personale di esso appellante dalla moglie Controparte_2
; rigettava le domande di addebito svolte da entrambe le parti;
[...]
affidava il figlio ad esso appellante e lo collocava altresì presso di sé Per_1
con diritto di visita della madre;
poneva a suo carico l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1
un assegno mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150
disp. att. C.p.c.; gli assegnava la casa coniugale sita in Marina di Ragusa, Via
Positano 7; compensava le spese tra le parti.
Con il primo motivo di gravame si doleva del capo della sentenza che non accoglieva la domanda di addebito da lui proposta nei confronti della moglie
. Controparte_1
Rappresentava infatti che – come già esposto al Tribunale - dopo i primi anni di matrimonio aveva dovuto prendere atto che la moglie abusava di bevande alcoliche, abuso che veniva incrementato nel corso degli anni,
raggiungendo livelli insostenibili nell'ultimo periodo di convivenza, durante il quale si erano verificati gravissimi episodi, sempre alla presenza del minore.
E, infatti, in data 20.02.21 la moglie aveva provocato un incidente autonomo alla guida dell'autovettura Audi, con a bordo il figlio, terzo trasportato, uscito
2 illeso, danneggiando l'auto da lei condotta e diverse auto in sosta lungo la strada. Evidenziava che tale fatto aveva provocato un forte turbamento sul minore tanto da rendere necessarie le cure presso lo specialista Dott.
[...]
il quale aveva ritenuto “assolutamente controindicato in questa fase Per_2
ogni contattato del minore con la madre” e aveva consigliato un periodo di permanenza della appellata presso una struttura abitativa diversa rispetto a quella dove il minore era domiciliato. Inoltre in data 01.3.2021 il figlio aveva trovato la madre riversa a terra in stato di grave ubriachezza a seguito del quale si era reso necessario il ricovero della , presso il reparto di Psichiatria CP_1
dell'Ospedale di Ragusa.
Pertanto, a seguito di tali eventi, in data 15 Aprile 2021 egli aveva accompagnato la moglie presso il Centro Specialistico, Casa di Cura “Villa dei
Pini” sita a Firenze, ove la stessa veniva ricoverata il giorno 16.04.2021 e da dove veniva dimessa il giorno 20.05.2021, con l'indicazione del programma terapeutico.
Lamentava che il legame di coppia aveva gravemente risentito di tale situazione, la quale era diventata motivo di intollerabilità della convivenza e quindi causa diretta della disgregazione familiare. Specificava inoltre che la moglie era altresì venuta meno ai doveri coniugali, per avere intrattenuto una relazione extra-coniugale con un altro uomo in costanza di matrimonio.
Si doleva del fatto che il Tribunale, pur considerando provata la circostanza relativa allo stato di dipendenza da sostanze alcoliche e del relativo abuso in cui versava la moglie, aveva ritenuto che non risultavano provate le condotte lamentate dal ricorrente né il nesso causale tra tali presunti atteggiamenti e l'impossibilità di proseguire il rapporto matrimoniale.
Con il secondo motivo di gravame si doleva poi del capo della sentenza che disponeva a suo carico di versare a favore della moglie un assegno
3 mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento della stessa. Deduceva infatti che il primo giudice aveva travisato la documentazione reddituale e fiscale versata in atti, che attestava l'entità delle sue entrate ammontanti ad un reddito complessivo pari a € 11.105,00 per l'anno 2017, € 10.878,00 per il 2018, €
2.963,00 per il 2019 e € 146,00 per il 2020. Specificava poi che il Tribunale
aveva altresì trascurato il fatto che per poter mantenere la famiglia egli aveva dovuto fare ricorso all'aiuto dei propri genitori e dei fratelli, circostanze che non erano state contestate dalla moglie. Indi rappresentava che la decisione impugnata non aveva tenuto conto della giovane età della appellata (anni 38),
del fatto che la stessa nel 2022 era rientrata in Romania facendo perdere le sue tracce, del fatto che la moglie svolgeva saltuariamente attività lavorativa n un ristorante (per come dalla stessa ammesso in sede di interrogatorio formale).
Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in relazione al capo che disponeva a suo carico il pagamento dell'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento,
e nel merito la revoca del suo obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della moglie, con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
la inammissibilità dell'appello ai sensi dell' 342 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022), atteso che l'appellante si era limitato a chiedere genericamente la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente mediante il mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza, senza precisare in alcun modo le ragioni di censura della tesi accolta dal primo decidente.
Rappresentava poi che la crisi coniugale era addebitabile alle unilaterali e dispotiche determinazioni del , il quale, in un momento di difficoltà Pt_1
4 della moglie, anziché prestarle l'assistenza prevista dagli obblighi morali e di legge, le aveva impedito di rientrare in casa costringendola a riparare presso il fratello, senza nemmeno la possibilità di riabbracciare il figlio o di rientrare presso la propria abitazione dopo il periodo di cure.
Quanto alla valutazione reddituale effettuata dal primo giudice, evidenziava che il era titolare di un'azienda agricola che vantava ben 22 Pt_1
dipendenti, e che il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio (viaggi in moto, gite con amici ecc.), le proprietà immobiliari di famiglia, l'acquisto di autovetture di alto livello (Audi Q3), erano in evidente contrasto con le dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di udienza presidenziale.
Quanto poi alle proprie entrate faceva presente di avere seguito per lungo tempo un proficuo percorso terapeutico ma evidenziava che attualmente le proprie condizioni di salute, seppur in netto miglioramento, non le consentivano di affrontare serenamente una nuova attività lavorativa.
Concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e,
nel merito, il rigetto del gravame con condanna della controparte alle spese di lite.
La Corte, rigettata l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante, all'udienza del 6 febbraio 2025 poneva la causa in decisione.
Tanto espresso in punto di fatto, in via preliminare, va rilevato che, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata,
per la dedotta totale carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. 27199/2017, non superato anche in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 (nonché dall'art. 434) c.p.c., la sostanza dell'atto deve comunque
5 prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali.
Pertanto, ciò che rileva è che, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Invero, nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi e del petitum consentono di comprendere bene quali siano le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, con ciò
consentendo di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Ciò premesso, passando al merito della presente controversia, deve dirsi che il primo motivo di gravame articolato dall'appellante è del tutto fondato e va accolto (con assorbimento del secondo motivo di gravame).
Ad avviso della Corte sono infatti emerse nel corso del procedimento di prime cure circostanze gravi, tali da rendere palese la violazione dei doveri coniugali da parte dell'appellata.
Invero, la documentazione prodotta dall'appellante (ed in particolare la certificazione del Centro Specialistico, Casa di Cura “Villa dei Pini” sita a
Firenze, ove la è stata ricoverata il giorno 16.04.2021 e da dove è CP_1
stata dimessa il giorno 20.05.2021, con l'indicazione del programma
6 terapeutico) attestano incontrovertibilmente lo stato di grave dipendenza da alcol della , stato peraltro dalla medesima non contestato. CP_1
E' altresì pacifico il fatto verificatosi in data 20.02.21 allorché la , CP_1
ubriaca, provocava un incidente autonomo alla guida dell'autovettura Audi,
con a bordo il figlioletto, uscito fortunatamente illeso dal punto di vista fisico,
danneggiando seriamente l'auto dalla stessa condotta e diverse auto in sosta lungo la strada. Del pari non è contestato l'episodio del 01.3.2021, allorché il figlio della coppia ha trovato la madre riversa a terra in stato di grave ubriachezza e a seguito del quale si rendeva necessario il ricovero della presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Ragusa. CP_1
Parimenti, non ha trovato specifica contestazione la circostanza che la ha continuato nell'abusare di sostanze alcoliche, omettendo di CP_1
sottoporsi a interventi risolutivi della sua patologia.
Part E, infatti, per come si evince dalla certificazione rilasciata dal T di
Ragusa il 06.02.2023, l'appellata dal 04.11.2021 non ha avuto più contatti con la struttura per le cure del caso.
Né la appellata ha assolto al proprio onere probatorio documentando di avere effettuato un utile percorso di disintossicazione e dimostrando così la propria determinazione di abbandonare lo stato di dipendenza che l'ha condotta ad eventi altamente traumatici nella vita della famiglia. La stessa si è invece limitata a dedurre labialmente (cfr: pag. 7 comparsa di costituzione) di avere
“seguito per lungo tempo un proficuo percorso terapeutico ma attualmente le
proprie condizioni di salute, seppur in netto miglioramento, non le consentono
di affrontare serenamente una nuova attività lavorativa”.
In tema si deve infatti precisare che - ai fini del chiesto addebito - non rileva tanto il mero dato della dipendenza dall'alcol, che affonda le sue radici in una condizione patologica, quanto la prevalenza data dalla appellata alla
7 propria condizione e l'indisponibilità al suo superamento, salvo temporanei ricoveri, rispetto alla relazione coniugale.
E, infatti, la dipendenza da alcool e droghe non può ritenersi equiparabile ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente, ma al contrario costituisce patologia superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito
(Cass. Civ. 7132/2015).
Ne consegue che viene meno ai propri doveri coniugali il coniuge che non si impegna tenacemente in un percorso di disintossicazione, esponendo la famiglia a conseguenze gravi e destabilizzanti.
Nella anomala dinamica familiare infatti “è proprio il protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall'alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva” (cfr. Cass. 22-12-2016, n. 26883).
Nel caso di specie, poi, il rilievo sul piano causale tra la violazione del dovere di leale collaborazione nell'interesse della famiglia non si è risolto nella enunciazione di una situazione meramente presunta, perché legata ad un dato esperienziale (l'incidenza dell'alcolismo nelle relazioni familiari), ma si è
reificato nel quadro familiare puntualmente descritto dall'appellante nell'ambito del quale il figlio della coppia ha risentito pesanti e concrete conseguenze.
E' stata infatti prodotta in atti la relazione dello specialista Dott.
[...]
che, a seguito dell'incidente stradale che ha coinvolto il figlio della Per_2
coppia, ha assolutamente controindicato un contatto tra il minore e la madre, “
8 ritenendo opportuno un periodo di permanenza presso una struttura abitativa
diversa rispetto a quella dove il minore in atto è domiciliato”.
Tale relazione, peraltro, deve portare ad escludere che l'appellante abbia –
così come dedotto dalla appellata - costretto la moglie ad abbandonare la casa familiare, dovendosi piuttosto ritenere che il fatto che la , alla fine del CP_1
periodo di ricovero a Firenze, sia andata ad abitare presso il fratello (senza fare rientro nella casa coniugale), abbia costituito una misura di protezione nei confronti del minore, a seguito del grave evento traumatico dallo stesso subito a causa del sinistro di cui si è detto e che lo ha esposto a conseguenze gravissime in termini di equilibro psichico.
Si deve quindi ritenere che sussistano tutti gli elementi per l'addebito della separazione all'appellata, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del coniuge, odierno appellante, e totale assorbimento del secondo motivo di gravame.
Inoltre, data la soccombenza della , si devono porre a suo carico le CP_1
spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo (valore della causa da E.
5.201 a E. 26.000, parametri minimi, tutte le fasi per il primo grado, fase di studio, introduttiva, decisionale per il secondo grado).
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1335/2023,
emessa il 13.09.2023, pubbl. in data 15.09.2023, dal Tribunale di Ragusa,
addebita la separazione personale delle parti a e per Controparte_1
l'effetto revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di . Parte_1
Condanna alle spese di entrambi i gradi del Controparte_1
giudizio, che liquida in favore dell'appellante per il giudizio di primo grado in
9 E. 2540,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a, e per il presente giudizio in
E. 1984,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 13 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr. Concetta Pappalardo Consigliere
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233/2024 R.G., avente ad oggetto “appello separazione”, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], res.te in Marina di Ragusa, Via Parte_1
Positano n.7 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Rinaldo Occhipinti del Foro di Ragusa (C.F. ) – elett. CodiceFiscale_2
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Scicli, via Bellini n.9, giusta procura in atti.
Appellante
CONTRO
nata a [...] l'[...] Controparte_1
( ) e residente in [...], C.F._3
1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Franco
Vinciguerra ( ) e dall'Avv. Alfredo Vinciguerra (c.f. C.F._4
C.F._5
Appellata
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 22.2.24 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1335/2023, resa il 15.09.2023, nel proc. civ. n. 1583/2021 RG, con la quale il Tribunale di Ragusa pronunciava la separazione personale di esso appellante dalla moglie Controparte_2
; rigettava le domande di addebito svolte da entrambe le parti;
[...]
affidava il figlio ad esso appellante e lo collocava altresì presso di sé Per_1
con diritto di visita della madre;
poneva a suo carico l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1
un assegno mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150
disp. att. C.p.c.; gli assegnava la casa coniugale sita in Marina di Ragusa, Via
Positano 7; compensava le spese tra le parti.
Con il primo motivo di gravame si doleva del capo della sentenza che non accoglieva la domanda di addebito da lui proposta nei confronti della moglie
. Controparte_1
Rappresentava infatti che – come già esposto al Tribunale - dopo i primi anni di matrimonio aveva dovuto prendere atto che la moglie abusava di bevande alcoliche, abuso che veniva incrementato nel corso degli anni,
raggiungendo livelli insostenibili nell'ultimo periodo di convivenza, durante il quale si erano verificati gravissimi episodi, sempre alla presenza del minore.
E, infatti, in data 20.02.21 la moglie aveva provocato un incidente autonomo alla guida dell'autovettura Audi, con a bordo il figlio, terzo trasportato, uscito
2 illeso, danneggiando l'auto da lei condotta e diverse auto in sosta lungo la strada. Evidenziava che tale fatto aveva provocato un forte turbamento sul minore tanto da rendere necessarie le cure presso lo specialista Dott.
[...]
il quale aveva ritenuto “assolutamente controindicato in questa fase Per_2
ogni contattato del minore con la madre” e aveva consigliato un periodo di permanenza della appellata presso una struttura abitativa diversa rispetto a quella dove il minore era domiciliato. Inoltre in data 01.3.2021 il figlio aveva trovato la madre riversa a terra in stato di grave ubriachezza a seguito del quale si era reso necessario il ricovero della , presso il reparto di Psichiatria CP_1
dell'Ospedale di Ragusa.
Pertanto, a seguito di tali eventi, in data 15 Aprile 2021 egli aveva accompagnato la moglie presso il Centro Specialistico, Casa di Cura “Villa dei
Pini” sita a Firenze, ove la stessa veniva ricoverata il giorno 16.04.2021 e da dove veniva dimessa il giorno 20.05.2021, con l'indicazione del programma terapeutico.
Lamentava che il legame di coppia aveva gravemente risentito di tale situazione, la quale era diventata motivo di intollerabilità della convivenza e quindi causa diretta della disgregazione familiare. Specificava inoltre che la moglie era altresì venuta meno ai doveri coniugali, per avere intrattenuto una relazione extra-coniugale con un altro uomo in costanza di matrimonio.
Si doleva del fatto che il Tribunale, pur considerando provata la circostanza relativa allo stato di dipendenza da sostanze alcoliche e del relativo abuso in cui versava la moglie, aveva ritenuto che non risultavano provate le condotte lamentate dal ricorrente né il nesso causale tra tali presunti atteggiamenti e l'impossibilità di proseguire il rapporto matrimoniale.
Con il secondo motivo di gravame si doleva poi del capo della sentenza che disponeva a suo carico di versare a favore della moglie un assegno
3 mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento della stessa. Deduceva infatti che il primo giudice aveva travisato la documentazione reddituale e fiscale versata in atti, che attestava l'entità delle sue entrate ammontanti ad un reddito complessivo pari a € 11.105,00 per l'anno 2017, € 10.878,00 per il 2018, €
2.963,00 per il 2019 e € 146,00 per il 2020. Specificava poi che il Tribunale
aveva altresì trascurato il fatto che per poter mantenere la famiglia egli aveva dovuto fare ricorso all'aiuto dei propri genitori e dei fratelli, circostanze che non erano state contestate dalla moglie. Indi rappresentava che la decisione impugnata non aveva tenuto conto della giovane età della appellata (anni 38),
del fatto che la stessa nel 2022 era rientrata in Romania facendo perdere le sue tracce, del fatto che la moglie svolgeva saltuariamente attività lavorativa n un ristorante (per come dalla stessa ammesso in sede di interrogatorio formale).
Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in relazione al capo che disponeva a suo carico il pagamento dell'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento,
e nel merito la revoca del suo obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della moglie, con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
la inammissibilità dell'appello ai sensi dell' 342 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022), atteso che l'appellante si era limitato a chiedere genericamente la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente mediante il mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza, senza precisare in alcun modo le ragioni di censura della tesi accolta dal primo decidente.
Rappresentava poi che la crisi coniugale era addebitabile alle unilaterali e dispotiche determinazioni del , il quale, in un momento di difficoltà Pt_1
4 della moglie, anziché prestarle l'assistenza prevista dagli obblighi morali e di legge, le aveva impedito di rientrare in casa costringendola a riparare presso il fratello, senza nemmeno la possibilità di riabbracciare il figlio o di rientrare presso la propria abitazione dopo il periodo di cure.
Quanto alla valutazione reddituale effettuata dal primo giudice, evidenziava che il era titolare di un'azienda agricola che vantava ben 22 Pt_1
dipendenti, e che il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio (viaggi in moto, gite con amici ecc.), le proprietà immobiliari di famiglia, l'acquisto di autovetture di alto livello (Audi Q3), erano in evidente contrasto con le dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di udienza presidenziale.
Quanto poi alle proprie entrate faceva presente di avere seguito per lungo tempo un proficuo percorso terapeutico ma evidenziava che attualmente le proprie condizioni di salute, seppur in netto miglioramento, non le consentivano di affrontare serenamente una nuova attività lavorativa.
Concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e,
nel merito, il rigetto del gravame con condanna della controparte alle spese di lite.
La Corte, rigettata l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante, all'udienza del 6 febbraio 2025 poneva la causa in decisione.
Tanto espresso in punto di fatto, in via preliminare, va rilevato che, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata,
per la dedotta totale carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. 27199/2017, non superato anche in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 (nonché dall'art. 434) c.p.c., la sostanza dell'atto deve comunque
5 prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali.
Pertanto, ciò che rileva è che, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Invero, nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi e del petitum consentono di comprendere bene quali siano le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, con ciò
consentendo di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Ciò premesso, passando al merito della presente controversia, deve dirsi che il primo motivo di gravame articolato dall'appellante è del tutto fondato e va accolto (con assorbimento del secondo motivo di gravame).
Ad avviso della Corte sono infatti emerse nel corso del procedimento di prime cure circostanze gravi, tali da rendere palese la violazione dei doveri coniugali da parte dell'appellata.
Invero, la documentazione prodotta dall'appellante (ed in particolare la certificazione del Centro Specialistico, Casa di Cura “Villa dei Pini” sita a
Firenze, ove la è stata ricoverata il giorno 16.04.2021 e da dove è CP_1
stata dimessa il giorno 20.05.2021, con l'indicazione del programma
6 terapeutico) attestano incontrovertibilmente lo stato di grave dipendenza da alcol della , stato peraltro dalla medesima non contestato. CP_1
E' altresì pacifico il fatto verificatosi in data 20.02.21 allorché la , CP_1
ubriaca, provocava un incidente autonomo alla guida dell'autovettura Audi,
con a bordo il figlioletto, uscito fortunatamente illeso dal punto di vista fisico,
danneggiando seriamente l'auto dalla stessa condotta e diverse auto in sosta lungo la strada. Del pari non è contestato l'episodio del 01.3.2021, allorché il figlio della coppia ha trovato la madre riversa a terra in stato di grave ubriachezza e a seguito del quale si rendeva necessario il ricovero della presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Ragusa. CP_1
Parimenti, non ha trovato specifica contestazione la circostanza che la ha continuato nell'abusare di sostanze alcoliche, omettendo di CP_1
sottoporsi a interventi risolutivi della sua patologia.
Part E, infatti, per come si evince dalla certificazione rilasciata dal T di
Ragusa il 06.02.2023, l'appellata dal 04.11.2021 non ha avuto più contatti con la struttura per le cure del caso.
Né la appellata ha assolto al proprio onere probatorio documentando di avere effettuato un utile percorso di disintossicazione e dimostrando così la propria determinazione di abbandonare lo stato di dipendenza che l'ha condotta ad eventi altamente traumatici nella vita della famiglia. La stessa si è invece limitata a dedurre labialmente (cfr: pag. 7 comparsa di costituzione) di avere
“seguito per lungo tempo un proficuo percorso terapeutico ma attualmente le
proprie condizioni di salute, seppur in netto miglioramento, non le consentono
di affrontare serenamente una nuova attività lavorativa”.
In tema si deve infatti precisare che - ai fini del chiesto addebito - non rileva tanto il mero dato della dipendenza dall'alcol, che affonda le sue radici in una condizione patologica, quanto la prevalenza data dalla appellata alla
7 propria condizione e l'indisponibilità al suo superamento, salvo temporanei ricoveri, rispetto alla relazione coniugale.
E, infatti, la dipendenza da alcool e droghe non può ritenersi equiparabile ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente, ma al contrario costituisce patologia superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito
(Cass. Civ. 7132/2015).
Ne consegue che viene meno ai propri doveri coniugali il coniuge che non si impegna tenacemente in un percorso di disintossicazione, esponendo la famiglia a conseguenze gravi e destabilizzanti.
Nella anomala dinamica familiare infatti “è proprio il protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall'alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva” (cfr. Cass. 22-12-2016, n. 26883).
Nel caso di specie, poi, il rilievo sul piano causale tra la violazione del dovere di leale collaborazione nell'interesse della famiglia non si è risolto nella enunciazione di una situazione meramente presunta, perché legata ad un dato esperienziale (l'incidenza dell'alcolismo nelle relazioni familiari), ma si è
reificato nel quadro familiare puntualmente descritto dall'appellante nell'ambito del quale il figlio della coppia ha risentito pesanti e concrete conseguenze.
E' stata infatti prodotta in atti la relazione dello specialista Dott.
[...]
che, a seguito dell'incidente stradale che ha coinvolto il figlio della Per_2
coppia, ha assolutamente controindicato un contatto tra il minore e la madre, “
8 ritenendo opportuno un periodo di permanenza presso una struttura abitativa
diversa rispetto a quella dove il minore in atto è domiciliato”.
Tale relazione, peraltro, deve portare ad escludere che l'appellante abbia –
così come dedotto dalla appellata - costretto la moglie ad abbandonare la casa familiare, dovendosi piuttosto ritenere che il fatto che la , alla fine del CP_1
periodo di ricovero a Firenze, sia andata ad abitare presso il fratello (senza fare rientro nella casa coniugale), abbia costituito una misura di protezione nei confronti del minore, a seguito del grave evento traumatico dallo stesso subito a causa del sinistro di cui si è detto e che lo ha esposto a conseguenze gravissime in termini di equilibro psichico.
Si deve quindi ritenere che sussistano tutti gli elementi per l'addebito della separazione all'appellata, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del coniuge, odierno appellante, e totale assorbimento del secondo motivo di gravame.
Inoltre, data la soccombenza della , si devono porre a suo carico le CP_1
spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo (valore della causa da E.
5.201 a E. 26.000, parametri minimi, tutte le fasi per il primo grado, fase di studio, introduttiva, decisionale per il secondo grado).
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1335/2023,
emessa il 13.09.2023, pubbl. in data 15.09.2023, dal Tribunale di Ragusa,
addebita la separazione personale delle parti a e per Controparte_1
l'effetto revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di . Parte_1
Condanna alle spese di entrambi i gradi del Controparte_1
giudizio, che liquida in favore dell'appellante per il giudizio di primo grado in
9 E. 2540,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a, e per il presente giudizio in
E. 1984,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 13 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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