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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 48 /2025 R.G.L. promossa da:
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1
con sede in Torino, Via C. Colombo n.1, in persona dell'Amministratore Unico dott. , rappresentata e CP_1
difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna
Pacchiana Parravicini e Ruggero Ponzone del Foro di Torino presso i quali in Torino – Corso Siccardi n. 11bis è elettivamente domiciliata per procura a margine della memoria difensiva di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] M.To CP_2 C.F._1
(AL), il 09.10.1995, residente a [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Fatmir Dimo e
1 Gessica Policastro e presso il loro studio, in Torino, Via Cernaia n.
27, è elettivamente domiciliato per delega in calce al ricorso ex art. 414 cpc di primo grado
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 6.2.2025
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 15.5.2025
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n.454/2024, pubblicata il 30/12/2024, il
Tribunale di Alessandria, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di CP_2 Parte_1
e (già , ha così
[...] Controparte_3 Controparte_4 statuito: “annulla, in quanto illegittimo, il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore;
conseguentemente, condanna a Parte_1
reintegrare nel posto di lavoro e a pagare al medesimo CP_2 un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
condanna, inoltre a versare, in Parte_1
favore di i contributi previdenziali e assistenziali dal CP_2 giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra CP_2
e è stato sin dall'inizio a tempo Pt_1 Parte_1 Parte_1
2 pieno, con orario di 55 ore alla settimana;
accerta e dichiara che sino al 30.6.2019 in ragione delle CP_2 mansioni svolte, aveva diritto all'inquadramento nel IV liv. CCNL
Imprese Logistica Spedizioni Trasporto;
accerta e dichiara che delle prestazioni lavorative rese da CP_2
ha fruito (già ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
con ogni conseguenza in punto responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, fermo il diritto di regresso di nei confronti di Controparte_3 Parte_1
;
[...]
rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il calcolo delle differenze retributive eventualmente spettanti a CP_2
[...] spese al definitivo.”
ha proposto appello avverso il Parte_1 capo della sentenza che ha deciso l'impugnativa del licenziamento. ha resistito ed eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_2 avendo la società proposto riserva d'appello all'udienza del
17.1.2025 (“In via preliminare gli Avv.ti Marelli e Basso fanno riserva di appello avverso la sentenza non definitiva.”), prima udienza successiva a quella della decisione;
in subordine ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza di discussione del 28.5.2025 la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. L'eccezione preliminare è fondata.
Cassazione S.U.n.10242/2021, nel verificare i criteri ai quali ricorrere per pervenire alla corretta individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, ai fini del regime di impugnazione applicabile e della possibilità per la parte di proporre impugnazione differita, ha ribadito l'orientamento di legittimità ormai acquisito (v. S.U.
3 n.1577/1990; S.U.nn.711 e 712/1999; S.U.n.9441/2011 e numerose pronunce, anche delle sezioni semplici, menzionate in motivazione),
a favore di un "… criterio formale di identificazione delle sentenze non definitive” rispondente “ ad un criterio di assoluta chiarezza, che fonda l'affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo le condizioni date (omessa separazione delle cause;
omessa statuizione sulle spese), si sia effettivamente in presenza - qualunque ne sia il contenuto - di una sentenza non definitiva, suscettibile, in quanto tale, di riserva di impugnazione" allorchè, appunto, il Giudice decida una o più delle domande cumulativamente proposte e disponga la prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie si è in presenza di un cumulo di domande, il primo
Giudice nel decidere l'impugnativa sul licenziamento (unitamente ad altre domande nei termini sopra riportati) ha qualificato la sentenza come non definitiva e rimesso la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, senza procedere alla separazione delle cause e riservando la decisione in punto spese al definitivo.
Risulta pertanto soddisfatto il criterio formale individuato dalla giurisprudenza di legittimità, ritenuto preferibile - in funzione di tutela dell'affidamento e di certezza dei rimedi impugnatori - rispetto a un criterio sostanziale e contenutistico, richiamato dalla difesa dell'appellante in sede di discussione per aver il Tribunale compiutamente deciso il merito della domanda relativa all'impugnato licenziamento.
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, fermo restando che come affermato da Cassazione n.14113/2024
(richiamata dall'appellato) “L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non
4 definitiva”.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e possono essere liquidate sulla base dei parametri minimi in ragione della natura processuale delle questioni trattate;
consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012) la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visti gli artt. 436 bis e 437 c.p.c., dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 3.291,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 28.5.2025
La PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi
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