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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 211/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
La Corte di Appello di Ancona in persona dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente rel Dott.ssa Anna Bora Consigliere Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere.
riunita in camere di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 211.2025 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, proposta congiuntamente da , nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Montecassiano in C.so D. Alighieri n. 16, cod. fisc. ed il Sig. C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]alla Via degli Impianti Sportivi
[...]
n. 14, cod. fisc. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. David - C.F._2
Andrea Ciarrocca,
Ricorrenti
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede
intervenuto
OGGETTO: delibazione e riconoscimento della sentenza ecclesiastica contenente la declaratoria di nullità di matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa fissazione dell'udienza di comparizione in camera di consiglio, voglia disporre come segue:
1 - dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica italiana la Sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche in data 17/07/2024, pubblicata in data 23/01/2025, dichiarata esecutiva dal detto Tribunale Ecclesiastico in data 10/02/2025 e munita del Decreto di Esecutività rilasciato, in data 10/03/2025, dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra la Sig.ra ed il Sig. il giorno Parte_1 Controparte_1 6/07/2014 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Montecassiano (MC), e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A dell'anno 2014;
- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecassiano, ove il matrimonio è stato trascritto, di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge;
- nulla per le spese e compensi di causa.”
Conclusioni del P.G.: “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso congiunto ex art. 8, n. 2, legge n. 121/85, i signori e Parte_1 [...]
, premesso che: CP_1
-in data 6/07/2014 si sono uniti in matrimonio celebrato con rito concordatario in
Montecassiano trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte II,
serie A dell'anno 2014 (doc. 1);
-In data 17.07.2024, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha pronunciato sentenza resa pubblica in data 23/01/2025 di declaratoria di nullità del matrimonio religioso per “grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi” ( all.n.2) ;
In data 10.03.2025, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha munito di esecutività la detta sentenza con proprio decreto (all.n4);
hanno chiesto che venga dichiarata l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche, munita di esecutività della
Segnatura Apostolica ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecassiano
di effettuare l'annotazione nel Registro dei matrimoni, sul rilievo della non contrarietà
all'Ordine Pubblico italiano e nella ricorrenza di tutti i presupposti di cui all'art. 8, comma
2, della legge 121/85.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data 3.04.2025 con cui ha dichiarato di nulla opporre in merito alla richiesta.
In data 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'ordine pubblico;
la compatibilità o meno con l'ordine pubblico italiano deve, in particolare, essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche all'esito di approfondita istruttoria ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dai signori e con la seguente motivazione “grave difetto di Parte_1 Controparte_1
discrezione di giudizio in entrambi”;
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto alla incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo.
Tale vizio - ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei bona matrimonii
- incide in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile, sotto forma di incapacità naturale.
La S.C. ha precisato che in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi,
assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico in quanto determina incapacità del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. (in tal senso: Cass. 11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme:
Cass. n. 5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
Va osservato che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi come si desume dalla delibanda sentenza.
3 Ricorrono le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: in particolare, a quanto risulta, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia;
è
divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale;
non pende processo davanti a un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e, per quanto già detto, le disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'Ordine pubblico.
Deve conclusivamente essere dichiarata l'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica oggetto del presente giudizio, con conseguente trascrizione negli atti dello Stato Civile.
Nulla è dovuto per le spese in quanto proposto congiuntamente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta i signori Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto:
-dichiara esecutiva in Italia la sentenza resa in data 17.07.2024 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano delle Marche con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Montecassiano da e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A dell'anno 2014;
sentenza resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 10.03.2025;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecassiano (MC) di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di detto Comune.
-Nulla per le spese
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
La Corte di Appello di Ancona in persona dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente rel Dott.ssa Anna Bora Consigliere Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere.
riunita in camere di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 211.2025 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, proposta congiuntamente da , nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Montecassiano in C.so D. Alighieri n. 16, cod. fisc. ed il Sig. C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]alla Via degli Impianti Sportivi
[...]
n. 14, cod. fisc. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. David - C.F._2
Andrea Ciarrocca,
Ricorrenti
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede
intervenuto
OGGETTO: delibazione e riconoscimento della sentenza ecclesiastica contenente la declaratoria di nullità di matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa fissazione dell'udienza di comparizione in camera di consiglio, voglia disporre come segue:
1 - dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica italiana la Sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche in data 17/07/2024, pubblicata in data 23/01/2025, dichiarata esecutiva dal detto Tribunale Ecclesiastico in data 10/02/2025 e munita del Decreto di Esecutività rilasciato, in data 10/03/2025, dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra la Sig.ra ed il Sig. il giorno Parte_1 Controparte_1 6/07/2014 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Montecassiano (MC), e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A dell'anno 2014;
- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecassiano, ove il matrimonio è stato trascritto, di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge;
- nulla per le spese e compensi di causa.”
Conclusioni del P.G.: “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso congiunto ex art. 8, n. 2, legge n. 121/85, i signori e Parte_1 [...]
, premesso che: CP_1
-in data 6/07/2014 si sono uniti in matrimonio celebrato con rito concordatario in
Montecassiano trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte II,
serie A dell'anno 2014 (doc. 1);
-In data 17.07.2024, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha pronunciato sentenza resa pubblica in data 23/01/2025 di declaratoria di nullità del matrimonio religioso per “grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi” ( all.n.2) ;
In data 10.03.2025, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha munito di esecutività la detta sentenza con proprio decreto (all.n4);
hanno chiesto che venga dichiarata l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche, munita di esecutività della
Segnatura Apostolica ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecassiano
di effettuare l'annotazione nel Registro dei matrimoni, sul rilievo della non contrarietà
all'Ordine Pubblico italiano e nella ricorrenza di tutti i presupposti di cui all'art. 8, comma
2, della legge 121/85.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data 3.04.2025 con cui ha dichiarato di nulla opporre in merito alla richiesta.
In data 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'ordine pubblico;
la compatibilità o meno con l'ordine pubblico italiano deve, in particolare, essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche all'esito di approfondita istruttoria ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dai signori e con la seguente motivazione “grave difetto di Parte_1 Controparte_1
discrezione di giudizio in entrambi”;
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto alla incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo.
Tale vizio - ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei bona matrimonii
- incide in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile, sotto forma di incapacità naturale.
La S.C. ha precisato che in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi,
assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico in quanto determina incapacità del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. (in tal senso: Cass. 11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme:
Cass. n. 5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
Va osservato che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi come si desume dalla delibanda sentenza.
3 Ricorrono le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: in particolare, a quanto risulta, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia;
è
divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale;
non pende processo davanti a un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e, per quanto già detto, le disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'Ordine pubblico.
Deve conclusivamente essere dichiarata l'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica oggetto del presente giudizio, con conseguente trascrizione negli atti dello Stato Civile.
Nulla è dovuto per le spese in quanto proposto congiuntamente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta i signori Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto:
-dichiara esecutiva in Italia la sentenza resa in data 17.07.2024 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano delle Marche con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Montecassiano da e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A dell'anno 2014;
sentenza resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 10.03.2025;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecassiano (MC) di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di detto Comune.
-Nulla per le spese
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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