Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 marzo 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7049/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, C. F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente e domiciliata, in via G. Carducci n. 48, rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86
c.p.c.,
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 18.07.2024, ha impugnato il Provvedimento di indebito
CP_ pensionistico e la richiesta di restituzione della somma di euro 8.305,53, inoltrato dell' con Nota
RK2 n. 68977776712-5, notificata il 25/02/2021, e successivi atti collegati, -Delibera n. 2112254 del
CP_ 14/12/2021, del Comitato provinciale dell' notificata il 03/01/2022. Ha premesso di essere titolare della pensione n. 07224592, categoria INVCIV, in quanto riconosciuta “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% dal 6.11.2017 al 7.11.2018, e successivamente, a seguito di visita di revisione, invalido nella misura del 75%. Di aver goduto del relativo beneficio economico sino a febbraio 2021, essendo i ratei di pensione sospesi per il periodo successivo. Ha, altresì premesso che con nota (RK2-68977776712-5) notificata il 25/02/2021, oggetto di impugnazione,
l' , le ha comunicato: la “rideterminazione della prestazione”, ricalcolata dal 1 gennaio 2018 CP_1
sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018; nonché, di aver corrisposto da gennaio
14/12/2021, notificata il 03/01/2022, specificando l'iter del ricorso amministrativo seguito.
Ciò premesso, ha eccepito l'illegittimità dell'indebito contestato per due ordini di motivi. Quale primo motivo di impugnazione ha dedotto che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dall'
[...]
, ella è in possesso del requisito reddituale richiesto per accedere al beneficio, avendo CP_2
per gli anni in oggetto un reddito, non superiore a limiti previsti dalla normativa per godere del CP_ beneficio. Ha precisato che l' sarebbe incorsa nell'errore di considerare ai fini del calcolo del limite di reddito previsto per godere della prestazione, anche i redditi da canone di locazione a cedolare secca, che invece non rientrano nel reddito complessivo soggetto ad Irpef. Poiché il reddito da prendere in considerazione, ai fini della determinazione del requisito reddituale, per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, è quello imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del
T.U.I.R., nessun superamento del limite reddituale, nella specie, si sarebbe verificato. Ha, inoltre, evidenziato, che nel sistema previdenziale ed assistenziale è il legislatore che, nelle diverse fattispecie, individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione e qualora abbia inteso includere nel computo del reddito, per una prestazione assistenziale, anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente. Ha, infine, precisato di aver dichiarato puntualmente i propri dati reddituali.
Quale secondo motivo di impugnazione ha eccepito la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 co. 2 della Legge 88/1989 e dell'art. 13 commi 1 e 2 della Legge 412/1991, stante l'assenza di dolo in capo alla stessa. Ha precisato che nessuna omissione o reticenza le può essere imputata tenuto
CP_ conto che ha annualmente dichiarato i propri redditi e che l' era a conoscenza sin dal 2018, che il canone di locazione soggetto a cedolare secca, potesse incidere sul diritto alla prestazione, quindi, avrebbe dovuto notificare “il presunto indebito” entro l'anno successivo alla verifica, cioè entro il 31 dicembre 2019. Assume che l'assenza di responsabilità e la sua buona fede escluderebbero a priori l'obbligo di restituire quanto, presuntivamente, indebitamente percepito. Ha, altresì, rilevato che lo stesso , con nota la del 8/01/2020, le aveva ingenerato il convincimento di avere diritto alla CP_1
prestazione erogata, avendole comunicato “che a seguito del ricalcolo non sono risultati somme a credito o a debito fino al 31 gennaio 2020, in quanto l'importo spettante non è variato. Infine, ha richiamato i pronunciamenti della Suprema Corte, in tema di indebito assistenziale per il venir meno del requisito reddituale, per i quali l'ente erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerti il superamento dei limiti reddituali, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione”. Ha, quindi, ribadito che nessuna condotta dolosamente preordinata a conservare il beneficio assistenziale CP_ le può essere attribuita e che l' sebbene si trovasse nella condizione di verificare la situazione reddituale, che ostava all'erogazione della prestazione, ha continuato, negli anni successivi alla verifica, ad erogare la prestazione, facendo insorgere nell'animo della pensionata il diritto all'erogazione, tenuto conto dei requisiti sanitari, dell'esiguità dei redditi percepiti e della misura della prestazione erogata. Ha concluso chiedendo, previa sospensione di ogni attività di recupero delle suddette somme, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito della somma di CP_ euro 8.305,53 avanzata dall' con nota notificata il 25/02/2021 e ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa nota presupposto, connesso e successivo, quindi;
accertare e dichiarare
CP_ l'irripetibilità della somma di euro 8.305,53 erogata dall' in favore della ricorrente nel periodo
2019-2020-gennaio e febbraio 2021– o per il diverso importo e periodo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e, per l'effetto annullare il relativo provvedimento di indebito e di richiesta restitutoria impugnato. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si è costituito, con memorie depositate il 10.12.2025, l' il quale, ha premesso che la controversia CP_1
attiene ad un indebito da derivante da una ricostituzione della prestazione assistenziale del CP_3
24 gennaio 2021 per il periodo compreso fra gennaio 2019 e febbraio 2021. Ha, quindi precisato, che la sospensione dell'erogazione della prestazione, da gennaio 2019 fino a febbraio del 2021, origina dal superamento dei limiti reddituali previsi per gli anni 2019, 2020 e 2021. Ha eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il reddito derivante da locazioni, tassato con la cedolare secca, anche se non rientra tra i redditi imponibili ai fini Irpef, tuttavia, rileva ai fini della pensione d'invalidità civile (assegno mensile d'assistenza per invalidi civili parziali). Per valutare se il limite di reddito è stato raggiunto nell'anno, devono essere considerati tutti i redditi di qualsiasi natura anche se, in concreto, sono sottoposti a tassazione separata o sostitutiva, quindi a regimi di tassazione agevolata come la cedolare secca. Pertanto, il regime della cedolare secca, pur non entrando a far parte dell'imponibile Irpef, deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti di reddito. A sostegno delle proprie ragiona ha richiamato recenti pronunciamenti della Suprema Corte. Ha eccepito che è onere del ricorrente dimostrare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei presupposti per godere pienamente della pensione di invalidità civile.
Ha, inoltre, eccepito che nella specie il richiamo alle disposizioni speciali di cui all'art. 52 co. 2 l.
9.03.1989 n. 88 e all'art. 13 l. 30.12.1991 n. 412 non è pertinente, afferendo la normativa richiamata alle prestazioni di natura previdenziale. Ha infine dedotto che il generale principio della ripetibilità dell'indebito assistenziale solo successivamente all'accertamento dell'indebito è applicabile solo in difetto di norme specifiche che dispongano diversamente. Ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare parte ricorrente tenuta alla restituzione dell'indebito per l'importo di € 8.305,53 percepito da gennaio 2019 a febbraio 2021, oltre rivalutazione e interessi dal dì del pagamento. Vittoria si spese e compensi di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, ritenuta matura è stata trattenuta per la decisione.
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2. Nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale stabilito per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Parte ricorrente esclude il superamento del limite reddituale, ritenendo che l' sia Controparte_2 incorso in errore nell'includere, ai fini del calcolo del limite di reddito previsto per godere della prestazione, anche i redditi da canone di locazione tassato con la cedolare secca che non rientrano nel reddito complessivo soggetto ad Irpef.
Il D.lgs n.23/2011 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale all'art.3 (Cedolare secca sugli affitti) prevede: “1.In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2.A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione;
la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. ………..”
La “cedolare secca”, quindi, è un regime tributario facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile), nonché delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Il comma 7 del sopracitato art. 3 stabilisce: “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al d.lgs n.109 del 31/03/1998.”
Quanto agli effetti, quindi, il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo, ma rileva e di esso deve tersi conto ogni qual volta disposizioni normative facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, collegati al possesso di requisiti reddituali
(come nel caso di specie), nonché ai fini ISEE (Si veda anche Cass. N.5470/2023)
Alla luce di quanto esposto, il limite reddituale come, sostenuto dall'istituto, nella specie, risulta superato, dovendosi considerare anche i canoni locativi tassati con la cedolare secca. Il motivo di opposizione va pertanto rigettato.
Parte ricorrente ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste richiamando l'art. 52 L. 88/1986 e l'art. 13 commi 1 e 2 L. 412/1991.
Si osserva che le norme richiamate dal ricorrente, a sostegno dell'irripetibilità delle somme, non possono trovare applicazione riguardando le stesse la materia dell'indebito di natura previdenziale e non assistenziale come nel caso di specie. Va, infatti rilevata la natura di norma di eccezione non estensibile analogicamente oltre lo stretto ambito della materia pensionistica.
Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Nella specie si controverte di indebito assistenziale per il quale, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1
condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608). Nel caso in esame la ricorrente ha sempre provveduto a dichiarare i propri redditi alla PA (si veda all.2 fasc. di parte ricorrente) e per il 2018 li ha anche forniti all' , per come risulta dalla nota CP_1 del 8/01/2020. L' ha continuato ad erogare la prestazione fino a febbraio 2021, pur essendo CP_1
nella condizione di conoscere i dati della ricorrente. Vanno altresì considerate le condizioni sanitarie
CP_ della ricorrente (invalida nella misura del 75%) e la nota dell' del 8/01/2020 ove comunica che a seguito del ricalcolo non sono emerse somme a credito o a debito fino al 31 gennaio 2020 (All. 4 depositato il 19.07.2024).
Deve pertanto concludersi che la condotta dell‟accipiens sia stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito.
Nella specie l' ha notificato il provvedimento di accertamento dell'indebito in data 25.02.2021. CP_1
Da tanto discende l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito, riguardando il periodo anteriore all'accertamento del venir meno delle condizioni di legge.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono CP_ poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7049/2024 R.G. così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito comunicato con Nota RK2 n.
68977776712-5 e notificato in data 25. 02.2021;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 10 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi