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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa LAURA CECCON Presidente rel.
Dott. MARCO SARAN Giudice
Dott. CARLO BAGGIO Giudice nel procedimento n. 78/25 R.G., promosso con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato in data 07.01.25 da
(c.f. ), con l'avv. Andrea Poletto Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE contro codice fiscale e partita IVA n. ) Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, codice fiscale , P. IVA CP_2 P.IVA_2
), con l'avv. Federico Scanferlato P.IVA_3
RECLAMATA nei confronti di
Controparte_3
[...]
a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente
ORDINANZA
ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza in data 23.12.24, con Parte_1
cui il G.E., nell'ambito del procedimento promosso con ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c., in via incidentale, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi
R.G.E. n. 416/23, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore esecutato.
1 A fondamento dell'opposizione, l'odierno reclamante deduceva che, in considerazione della mancata iscrizione della società e di Controparte_1 CP_2
nell'albo ex art. 106 TUB, le società fossero carenti di legittimazione attiva per l'attività di riscossione del credito cartolarizzato come previsto dalla L. n. 130/1999.
Il G.E, nel rigettare l'istanza di sospensione, ha invece ritenuto sussistente tale legittimazione.
***
A fondamento del reclamo, ha dedotto, in primo luogo, che il G.E. abbia Parte_1
omesso di valutare o comunque errato nel compiere la valutazione in ordine al rispetto della disciplina regolante la cessione in blocco dei crediti in sofferenza.
Ha contestato quindi, in radice, la titolarità del credito in capo alla società esecutante, ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare né l'intervenuta cessione, né che il credito azionato in via esecutiva vi fosse ricompreso.
Come rilevato da parte reclamata, si tratta di motivo che non era stato posto a fondamento dell'opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c. (e pertanto dell'istanza di sospensione), che poggiava invece sull'unico motivo sopra riportato, ovvero l'eccepito difetto di legittimazione attiva per difetto, in capo all'esecutante ed alla sua mandataria, dell'iscrizione all'albo previsto dall'art.106 TUB.
La titolarità del credito non attiene invece alla legittimazione attiva, ma è questione di merito, relativa alla effettiva titolarità della posizione soggettiva - in questo caso attiva - vantata in giudizio.
La titolarità del credito in capo a non ha formato oggetto di Controparte_1
contestazione nell'ambito del procedimento esecutivo e pertanto il primo motivo dedotto a fondamento del reclamo, in quanto nuovo, è inammissibile.
***
Quale ulteriore motivo di reclamo, ha riproposto quanto già dedotto Parte_1
dinanzi al G.E., ovvero che la mancata iscrizione di e di Controparte_1 CP_2
nell'albo di cui all'art. 106 TUB determinerebbe un loro difetto di legittimazione
[...]
attiva, citando a sostegno pronunce di merito che si sono discostate da Cass. 7243/24.
2 Va a questo proposito premesso che la qualità di “special servicer” in capo a CP_2
non ha formato oggetto di contestazione da parte dell'opponente/reclamante e pertanto, potendo essere assunta per pacifica, è superfluo l'esame delle circostanze (cessione di ramo d'azienda comprensivo di contratti di master servicing tra doBank S.p.a e Parte_2
successivo atto di scissione parziale che ha interessato che ha assunto Parte_2
il ruolo di master servicer, e doBank, poi divenuta con ruolo di special servicer) CP_2
indicate analiticamente alle pagg.
9-10 della comparsa di costituzione della reclamante.
Ciò posto, va rilevato in primo luogo che la legge n. 130/99, relativa alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, non contiene alcuna indicazione/prescrizione in merito all'iscrizione delle società cessionarie nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Non ve n'è menzione infatti nell'art. 3 della legge predetta e quindi un tale requisito certamente non è riferibile a Controparte_1
Quanto alla posizione di va valutato invece l'esercizio di attività di servicing CP_2
in operazioni di cartolarizzazione, ovvero l'attività di “riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) Legge n. 130/99, che - secondo la prospettazione di parte reclamante – sarebbe riservata, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, alle sole banche ed agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, iscrizione che pacificamente non sussiste in capo a CP_2
Non è condivisibile tuttavia la conclusione che ne fa discendere l'odierno reclamante, che poggia sul presupposto che la norma in questione abbia natura imperativa.
Diversamente, infatti, in mancanza di una espressa comminatoria di nullità, in caso di inosservanza di tale norma non potrebbe astrattamente configurarsi - sul piano civilistico e negoziale – alcun difetto di legittimazione per la riscossione dei crediti in capo ad una società non iscritta all'Albo, ma una mera irregolarità rilevante esclusivamente sul piano amministrativo.
Sul punto va innanzitutto richiamata Cass. 7243/24, che ha che ha espressamente escluso che la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile
1999, n. 130, e 106 T.U.B. dell'art. 106 T.U.B. abbia natura imperativa e - come tale inderogabile dall'autonomia privata – ed ha affermato che, anzi, tali norme non hanno
3 alcuna valenza civilistica, “ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario
(e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali”, concludendo nel senso che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Il collegio, pur non ignorando che successive pronunce di merito si sono discostate da tale seentenza, condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, valorizzando i seguenti elementi.
In primo luogo, la Banca d'Italia, con comunicazione dell'11.11.2021 (“Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”), dà atto che, a seguito una intensificazione dell'azione di vigilanza nei confronti dei soggetti attivi nell'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione dei crediti (definita con richiamo alla legge n. 130/99, “che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis)”), sia emersa “la diffusione di prassi di mercato non pienamente coerenti con il descritto quadro normativo, suscettibili di ostacolare il raggiungimento dei citati obiettivi. In particolare, a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo
Istituto. L'affidamento allo “special” dell'incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell'investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell'individuazione del perimetro delle responsabilità, nell'ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell'Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece, attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad
4 assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili. (…) Al riguardo, avute presenti le dinamiche di mercato che hanno favorito la diffusione delle descritte prassi, si evidenzia che qualunque soluzione adottata non può portare, in ogni caso, a fenomeni di depotenziamento del ruolo del servicer e a conseguenti approcci minimali nella definizione di assetti e procedure interne”).
Tuttavia, pure alla luce di tali rilievi, la Banca d'Italia ha concluso esclusivamente nel senso che “Si invitano quindi i servicers vigilati a porre la massima attenzione alla valutazione delle conseguenze che tali schemi operativi determinano sui propri profili di responsabilità e di rischio e, in generale, sulla trasparenza e l'affidabilità del mercato delle cartolarizzazioni”, con un espresso riferimento all'autonomia contrattuale delle parti (“Al di là del contenuto degli accordi fra i soggetti coinvolti nelle operazioni, rimessi come tali all'autonomia contrattuale delle parti, alla luce del quadro normativo vigente, il servicer resta infatti il soggetto dal quale la Vigilanza si attende una visione unitaria delle operazioni gestite. Si sottolinea, pertanto, la necessità che i servicers si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan”).
In altre partole, la Banca d'Italia ha richiamato il ruolo di vigilanza e di garanzia riservato dalla legge al servicer, con la raccomandazione che esso venga svolto con modalità tali da assicurare efficacia e rigore, ma nel contempo – proprio con richiamo al “contenuto degli accordi fra i soggetti coinvolti nelle operazioni” – ha implicitamente riconosciuto non solo la facoltà da parte dei servicers di affidare le attività di cui si discute (peraltro senza distinguere tra quelle di riscossione dei crediti cartolarizzati e quelle relative ai servizi di cassa e pagamento e senza imporre un modello negoziale vincolante) a soggetti terzi, ma anche il ricorso alla figura dello “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo ” e pertanto, implicitamente, la CP_4
legittimità dell'esercizio delle attività stesse da parte di soggetti non iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB:
5 Ciò sarebbe invece in radice precluso laddove la previsione di cui all'art. 2, comma 6 della
Legge n. 130/99 fosse qualificabile come norma di carattere imperativo.
Una ulteriore conferma in questo senso di ricava dalla “Nota di chiarimenti” (alle
Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari - Circolare n. 288 del 3/4/2015) emessa dalla Banca d'Italia in data 24.07.23.
In relazione al “Capitolo 3 – Titolo II - Sezione VII (“Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio”) e in particolare all'attività di servicing, “è stato chiesto di chiarire se: a) l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione, sotto qualsiasi forma, sia esercitabile solo da soggetti iscritti o in corso di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB;
b) l'attività c.d. di
“sub-servincing” sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch'essa soggetta a riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un “master servicer” (…)”
Orbene, la Banca d'Italia, con riferimento al quesito sub a), dopo avere richiamato l'espressa previsione normativa (art. 2, comma 6 legge 130/1999), ha concluso che “non sarebbe pertanto in linea con il dettato normativo il conferimento da parte del SPV dell'incarico di servicer
(tanto per i servizi di riscossione, quanto di verifica della conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo) ad un soggetto diverso da quelli sopra richiamati”. Tuttavia, con riferimento al quesito sub b), ha affermato che “la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti
– affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc. ), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”.
6 E' stato quindi espressamente chiarito dalla stessa Banca d'Italia che lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi possa essere svolto da soggetti non iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB, fermi gli stretti doveri di vigilanza da parte dei servicer, cui la norma riserva la funzione di garanzia verso il mercato.
La prospettazione del difetto di legittimazione di già respinta dal G.E., CP_2
appare dunque infondata.
***
In conclusione, il reclamo va respinto, con condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase processuale che segue la soccombenza della reclamante.
Liquidazione come da dispositivo, ai minimi tariffari per lo scaglione di valore da 52.001,00
a 260.000,00, considerato che la causa (valore dichiarato 52.372,98) si colloca al limite inferiore dello scaglione stesso.
Attesa la natura impugnatoria del reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c.., sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- condanna alla rifusione in favore di e per essa, Parte_1 Controparte_1
quale mandataria, delle spese di lite della presente fase di reclamo, che CP_2
liquida in euro 2.613,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma
1bis, del citato testo normativo.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente est. dott.ssa Laura Ceccon
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TERZA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa LAURA CECCON Presidente rel.
Dott. MARCO SARAN Giudice
Dott. CARLO BAGGIO Giudice nel procedimento n. 78/25 R.G., promosso con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato in data 07.01.25 da
(c.f. ), con l'avv. Andrea Poletto Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE contro codice fiscale e partita IVA n. ) Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, codice fiscale , P. IVA CP_2 P.IVA_2
), con l'avv. Federico Scanferlato P.IVA_3
RECLAMATA nei confronti di
Controparte_3
[...]
a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente
ORDINANZA
ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza in data 23.12.24, con Parte_1
cui il G.E., nell'ambito del procedimento promosso con ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c., in via incidentale, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi
R.G.E. n. 416/23, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore esecutato.
1 A fondamento dell'opposizione, l'odierno reclamante deduceva che, in considerazione della mancata iscrizione della società e di Controparte_1 CP_2
nell'albo ex art. 106 TUB, le società fossero carenti di legittimazione attiva per l'attività di riscossione del credito cartolarizzato come previsto dalla L. n. 130/1999.
Il G.E, nel rigettare l'istanza di sospensione, ha invece ritenuto sussistente tale legittimazione.
***
A fondamento del reclamo, ha dedotto, in primo luogo, che il G.E. abbia Parte_1
omesso di valutare o comunque errato nel compiere la valutazione in ordine al rispetto della disciplina regolante la cessione in blocco dei crediti in sofferenza.
Ha contestato quindi, in radice, la titolarità del credito in capo alla società esecutante, ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare né l'intervenuta cessione, né che il credito azionato in via esecutiva vi fosse ricompreso.
Come rilevato da parte reclamata, si tratta di motivo che non era stato posto a fondamento dell'opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c. (e pertanto dell'istanza di sospensione), che poggiava invece sull'unico motivo sopra riportato, ovvero l'eccepito difetto di legittimazione attiva per difetto, in capo all'esecutante ed alla sua mandataria, dell'iscrizione all'albo previsto dall'art.106 TUB.
La titolarità del credito non attiene invece alla legittimazione attiva, ma è questione di merito, relativa alla effettiva titolarità della posizione soggettiva - in questo caso attiva - vantata in giudizio.
La titolarità del credito in capo a non ha formato oggetto di Controparte_1
contestazione nell'ambito del procedimento esecutivo e pertanto il primo motivo dedotto a fondamento del reclamo, in quanto nuovo, è inammissibile.
***
Quale ulteriore motivo di reclamo, ha riproposto quanto già dedotto Parte_1
dinanzi al G.E., ovvero che la mancata iscrizione di e di Controparte_1 CP_2
nell'albo di cui all'art. 106 TUB determinerebbe un loro difetto di legittimazione
[...]
attiva, citando a sostegno pronunce di merito che si sono discostate da Cass. 7243/24.
2 Va a questo proposito premesso che la qualità di “special servicer” in capo a CP_2
non ha formato oggetto di contestazione da parte dell'opponente/reclamante e pertanto, potendo essere assunta per pacifica, è superfluo l'esame delle circostanze (cessione di ramo d'azienda comprensivo di contratti di master servicing tra doBank S.p.a e Parte_2
successivo atto di scissione parziale che ha interessato che ha assunto Parte_2
il ruolo di master servicer, e doBank, poi divenuta con ruolo di special servicer) CP_2
indicate analiticamente alle pagg.
9-10 della comparsa di costituzione della reclamante.
Ciò posto, va rilevato in primo luogo che la legge n. 130/99, relativa alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, non contiene alcuna indicazione/prescrizione in merito all'iscrizione delle società cessionarie nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Non ve n'è menzione infatti nell'art. 3 della legge predetta e quindi un tale requisito certamente non è riferibile a Controparte_1
Quanto alla posizione di va valutato invece l'esercizio di attività di servicing CP_2
in operazioni di cartolarizzazione, ovvero l'attività di “riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) Legge n. 130/99, che - secondo la prospettazione di parte reclamante – sarebbe riservata, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, alle sole banche ed agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, iscrizione che pacificamente non sussiste in capo a CP_2
Non è condivisibile tuttavia la conclusione che ne fa discendere l'odierno reclamante, che poggia sul presupposto che la norma in questione abbia natura imperativa.
Diversamente, infatti, in mancanza di una espressa comminatoria di nullità, in caso di inosservanza di tale norma non potrebbe astrattamente configurarsi - sul piano civilistico e negoziale – alcun difetto di legittimazione per la riscossione dei crediti in capo ad una società non iscritta all'Albo, ma una mera irregolarità rilevante esclusivamente sul piano amministrativo.
Sul punto va innanzitutto richiamata Cass. 7243/24, che ha che ha espressamente escluso che la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile
1999, n. 130, e 106 T.U.B. dell'art. 106 T.U.B. abbia natura imperativa e - come tale inderogabile dall'autonomia privata – ed ha affermato che, anzi, tali norme non hanno
3 alcuna valenza civilistica, “ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario
(e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali”, concludendo nel senso che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Il collegio, pur non ignorando che successive pronunce di merito si sono discostate da tale seentenza, condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, valorizzando i seguenti elementi.
In primo luogo, la Banca d'Italia, con comunicazione dell'11.11.2021 (“Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”), dà atto che, a seguito una intensificazione dell'azione di vigilanza nei confronti dei soggetti attivi nell'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione dei crediti (definita con richiamo alla legge n. 130/99, “che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis)”), sia emersa “la diffusione di prassi di mercato non pienamente coerenti con il descritto quadro normativo, suscettibili di ostacolare il raggiungimento dei citati obiettivi. In particolare, a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo
Istituto. L'affidamento allo “special” dell'incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell'investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell'individuazione del perimetro delle responsabilità, nell'ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell'Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece, attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad
4 assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili. (…) Al riguardo, avute presenti le dinamiche di mercato che hanno favorito la diffusione delle descritte prassi, si evidenzia che qualunque soluzione adottata non può portare, in ogni caso, a fenomeni di depotenziamento del ruolo del servicer e a conseguenti approcci minimali nella definizione di assetti e procedure interne”).
Tuttavia, pure alla luce di tali rilievi, la Banca d'Italia ha concluso esclusivamente nel senso che “Si invitano quindi i servicers vigilati a porre la massima attenzione alla valutazione delle conseguenze che tali schemi operativi determinano sui propri profili di responsabilità e di rischio e, in generale, sulla trasparenza e l'affidabilità del mercato delle cartolarizzazioni”, con un espresso riferimento all'autonomia contrattuale delle parti (“Al di là del contenuto degli accordi fra i soggetti coinvolti nelle operazioni, rimessi come tali all'autonomia contrattuale delle parti, alla luce del quadro normativo vigente, il servicer resta infatti il soggetto dal quale la Vigilanza si attende una visione unitaria delle operazioni gestite. Si sottolinea, pertanto, la necessità che i servicers si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan”).
In altre partole, la Banca d'Italia ha richiamato il ruolo di vigilanza e di garanzia riservato dalla legge al servicer, con la raccomandazione che esso venga svolto con modalità tali da assicurare efficacia e rigore, ma nel contempo – proprio con richiamo al “contenuto degli accordi fra i soggetti coinvolti nelle operazioni” – ha implicitamente riconosciuto non solo la facoltà da parte dei servicers di affidare le attività di cui si discute (peraltro senza distinguere tra quelle di riscossione dei crediti cartolarizzati e quelle relative ai servizi di cassa e pagamento e senza imporre un modello negoziale vincolante) a soggetti terzi, ma anche il ricorso alla figura dello “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo ” e pertanto, implicitamente, la CP_4
legittimità dell'esercizio delle attività stesse da parte di soggetti non iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB:
5 Ciò sarebbe invece in radice precluso laddove la previsione di cui all'art. 2, comma 6 della
Legge n. 130/99 fosse qualificabile come norma di carattere imperativo.
Una ulteriore conferma in questo senso di ricava dalla “Nota di chiarimenti” (alle
Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari - Circolare n. 288 del 3/4/2015) emessa dalla Banca d'Italia in data 24.07.23.
In relazione al “Capitolo 3 – Titolo II - Sezione VII (“Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio”) e in particolare all'attività di servicing, “è stato chiesto di chiarire se: a) l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione, sotto qualsiasi forma, sia esercitabile solo da soggetti iscritti o in corso di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB;
b) l'attività c.d. di
“sub-servincing” sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch'essa soggetta a riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un “master servicer” (…)”
Orbene, la Banca d'Italia, con riferimento al quesito sub a), dopo avere richiamato l'espressa previsione normativa (art. 2, comma 6 legge 130/1999), ha concluso che “non sarebbe pertanto in linea con il dettato normativo il conferimento da parte del SPV dell'incarico di servicer
(tanto per i servizi di riscossione, quanto di verifica della conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo) ad un soggetto diverso da quelli sopra richiamati”. Tuttavia, con riferimento al quesito sub b), ha affermato che “la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti
– affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc. ), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”.
6 E' stato quindi espressamente chiarito dalla stessa Banca d'Italia che lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi possa essere svolto da soggetti non iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB, fermi gli stretti doveri di vigilanza da parte dei servicer, cui la norma riserva la funzione di garanzia verso il mercato.
La prospettazione del difetto di legittimazione di già respinta dal G.E., CP_2
appare dunque infondata.
***
In conclusione, il reclamo va respinto, con condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase processuale che segue la soccombenza della reclamante.
Liquidazione come da dispositivo, ai minimi tariffari per lo scaglione di valore da 52.001,00
a 260.000,00, considerato che la causa (valore dichiarato 52.372,98) si colloca al limite inferiore dello scaglione stesso.
Attesa la natura impugnatoria del reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c.., sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- condanna alla rifusione in favore di e per essa, Parte_1 Controparte_1
quale mandataria, delle spese di lite della presente fase di reclamo, che CP_2
liquida in euro 2.613,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma
1bis, del citato testo normativo.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente est. dott.ssa Laura Ceccon
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