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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GHIANI e dell'avv. CLAUDIA A. CAMPO elettivamente domiciliata presso i difensori RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 la ricorrente, attualmente dipendente di CP_1 con qualifica di impiegata amministrativa di quarto livello, deducendo l'illegittima
[...] decurtazione della retribuzione nel periodo da febbraio 2024, a motivo dell'illegittimo trasferimento, ha citato in giudizio il datore di lavoro chiedendo:” previa ogni più opportuna declaratoria anche in riferimento al contenuto delle dichiarazioni del datore di lavoro di impegno al reinserimento della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato trasferimento a carico della Signora per tutti i motivi di cui in narrativa Parte_1
e, per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del trasferimento presso la sede di Pomezia (RM) di cui alla email datata 04/11/2023, con conseguente reintegrazione della dipendente nella originaria sede di lavoro e/o presso la sede di Legnano o Castellanza mantenendo le medesime condizioni contrattuali ora vigenti, e con ogni consequenziale di
pagina 1 di 5 Legge. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla Signora la retribuzione per le mensilità indebitamente trattenute e Pt_1
comunque non erogate nei mesi dal febbraio 2024 sino alla reintegrazione in organico in misura pari ad € 1.136,00 al mese (i.e. € 1947,43 retribuzione globale – 50% part time x14 mensilità : 12) e/o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta ovvero secondo equità del Giudicante. Condannare altresì la resistente al risarcimento dell'ulteriore danno alla professionalità e alla persona da quantificarsi in via equitativa e secondo equità”.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_1
Alla prima udienza del 1 ottobre 2024 le procuratrici di parte ricorrente davano atto che la ricorrente era stata riassegnata, dal 1 luglio 2024, alla sede di Legnano con mansioni differenti, ma concordate, mantenendo il proprio livello;
confermavano che nei mesi dal 1 febbraio 2024 sino al 30 giugno non era stata versata alcuna retribuzione con emissione di cedolini negativi (salvo che per 160 euro netti versati) che chiedevano, autorizzate, di produrre.
Fissata la discussione a trattazione scritta, avendo le parti depositato tempestive note nel termine del 20 dicembre 2024, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Dalla documentazione in atti risulta in fatto che: la ricorrente è stata via via alle dipendenze di società che hanno gestito il punto vendita di
Nerviano e poi di Legnano, via Jucker, dove la stessa è stata adibita come cassiera e, successivamente, contabile d'ordine inquadrata nel quarto livello. I passaggi di proprietà sono stati gestiti a mezzo di cessazione del rapporto lavorativo e successiva riassunzione da parte della nuova proprietaria (cfr. docc. 2,4,5,) e cessione del contratto di lavoro a far tempo dal
2013 quando la lavoratrice passava alle dipendenze di provenendo da Fin CP_2
Grancasa spa (cfr. doc. 6); il 4 novembre 2023 si formalizzava la cessione da all'odierna resistente del ramo CP_2
d'azienda individuato nell'unità produttiva/sede centrale di Legnano via Jucker, 33 cui era adibita la lavoratrice (cfr. doc. 7 ricorrente); quasi in pari data la ricorrente riceveva una comunicazione che – confermando la cessione del suo contratto di lavoro a - disponeva il suo trasferimento alla sede Controparte_1
operativa del Gruppo Risparmio Casa a Pomezia (RM) a far tempo al 7 novembre (cfr. doc.
8);
pagina 2 di 5 la ricorrente impugnava stragiudizialmente il trasferimento deducendone l'illegittimità e offrendo la prestazione lavorativa sia nella sede di Legnano che nell'altra sede di Risparmio
Casa ubicata a Castellanza in data 17.11.2023, 22.12.2023 e 29.03.2023. (cfr. docc. 11,11a,
12, 12°, 14, 14c);
a far tempo dal primo luglio 2024, all'esito di contatti avviati dalla resistente, la ricorrente veniva reinserita nella sede di Legnano, riaperta nell'aprile 2024 (cfr. doc. 18) seppure con mansioni differenti;
la ricorrente, dopo un periodo di malattia sino al 19 novembre 2023, la ricorrente rimaneva inattiva sino al 30 giugno 2024, non ricevendo alcuna retribuzione da febbraio a luglio 2024
(cfr. doc. 13, 16 e 23 ricorrente).
In diritto si rileva che è onere del datore di lavoro dare prova delle ragioni poste a base del trasferimento;
nel caso di specie il datore di lavoro motivò il trasferimento a Pomezia con
“l'esigenza di garantire la necessaria unitarietà delle attività di natura amministrativa di tutti i punti vendita gestiti dalle società del gruppo presso l'unica sede già esistente” rilevando altresì che l'immobile in Legnano dove era sita la sede centrale della società cedente non faceva parte del ramo d'azienda ceduto (cfr. doc. 7 citato).
Non costituendosi la società resistente non ha assolto all'onere probatorio a lei incombente, né può rilevare il dato di fatto che la sede di Legnano fu inaugurata qualche mese dopo la cessione, avendo la ricorrente offerto sin da subito le proprie prestazioni lavorative anche presso altre sedi limitrofe, nello specifico Castellanza.
Si deve concludere pertanto per l'illegittimità del trasferimento comunicato alla ricorrente nel novembre 2023.
Ciò posto va verificato se, presupponendo l'illegittimità del trasferimento, il rifiuto della ricorrente di prendere servizio a Pomezia sia stato corretto. Infatti secondo il costante orientamento giurisprudenziale “anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione della circostanze, conforme a buona fede (Cassazione civile, sez. lav., 05 dicembre 2017, n.
29054; 29.2.2016 nr. 3959; 05 marzo 2015, n. 4474; nr. 11430/2006 ord. N. 14138/'18), dovendosi valutare quali elementi indici della sussistenza della buona fede oggettiva l'offerta seria ed effettiva della prestazione presso l'ufficio originario o uffici limitrofi e le altre circostanze addotte dal lavoratore quali, ad esempio, le esigenze familiari (cfr. nello specifico
Cass. 29054/17 su trasferimento di lavoratore da Milano a Pomezia).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie deve ritenersi che la lavoratrice abbia reagito secondo buona fede al grave inadempimento del datore di lavoro che dispose un trasferimento ad oltre 650 chilometri di distanza con preavviso di due giorni (la comunicazione di trasferimento risulta inviata sabato
4 novembre 2023 alle 23,55 con efficacia dal 7 novembre), in spregio alle stesse regole codificate dalla contrattazione collettiva e senza valutare le condizioni personali della lavoratrice, madre di due figlie minori. Si aggiunga che la ricorrente sin da subito offrì prontamente la proprie prestazione lavorativa non solo presso la sede originaria ma anche presso altra sede del gruppo a Castellanza (cfr. messe in mora già citate).
Ne consegue che, stante la legittimità del rifiuto di recarsi a Pomezia e l'offerta effettiva delle prestazioni e presso le sedi di Legnano e Castellanza, risulta illegittimo il mancato riconoscimento della retribuzione per le mensilità da febbraio 2024 fino alla reintegrazione in servizio (che è avvenuta in corso di causa dal 1 luglio 2024) per “assenza ingiustificata” come riportato nelle buste paga prodotte. Pertanto ne va accertato il diritto alla percezione.
Sulla base dei conteggi esposti, che risultano corretti in ragione dei dati tratti dalle stesse buste paga prodotte e comunque non sono stati contestati dalla resistente contumace, la società deve essere condannata al versamento della somma lorda di euro 3789,85, quantificata fino a tutto aprile 2024 considerando la data del deposito del ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si respinge la richiesta di risarcimento danni in via equitativa per la dequalificazione professionale in ragione del moderato tempo di inattività della lavoratrice, del livello contrattuale, della tipologia di contratto part time al 50%, in difetto di elementi più concreti e avuto riguardo anche all'avvenuto rientro in servizio.
Le spese seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in favore della ricorrente in euro 1700,00 oltre spese generali, spese vive per euro 259,00 e accessori di legge (applicati i medi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti di parte ricorrente il 4.11.2023 nonché l'illegittimità della mancata corresponsione della retribuzione dal trasferimento sino alla ripresa dell'attività lavorativa dal 1 luglio 2024, condanna parte resistente al pagamento delle retribuzioni maturate sino ad aprile 2024 per complessivi euro 3789,85 lordi oltre pagina 4 di 5 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
rigetta le altre domande;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 1700,00 oltre spese generali, spese vive per euro 259,00 e accessori di legge.
Busto Arsizio, 24 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GHIANI e dell'avv. CLAUDIA A. CAMPO elettivamente domiciliata presso i difensori RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 la ricorrente, attualmente dipendente di CP_1 con qualifica di impiegata amministrativa di quarto livello, deducendo l'illegittima
[...] decurtazione della retribuzione nel periodo da febbraio 2024, a motivo dell'illegittimo trasferimento, ha citato in giudizio il datore di lavoro chiedendo:” previa ogni più opportuna declaratoria anche in riferimento al contenuto delle dichiarazioni del datore di lavoro di impegno al reinserimento della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato trasferimento a carico della Signora per tutti i motivi di cui in narrativa Parte_1
e, per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del trasferimento presso la sede di Pomezia (RM) di cui alla email datata 04/11/2023, con conseguente reintegrazione della dipendente nella originaria sede di lavoro e/o presso la sede di Legnano o Castellanza mantenendo le medesime condizioni contrattuali ora vigenti, e con ogni consequenziale di
pagina 1 di 5 Legge. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla Signora la retribuzione per le mensilità indebitamente trattenute e Pt_1
comunque non erogate nei mesi dal febbraio 2024 sino alla reintegrazione in organico in misura pari ad € 1.136,00 al mese (i.e. € 1947,43 retribuzione globale – 50% part time x14 mensilità : 12) e/o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta ovvero secondo equità del Giudicante. Condannare altresì la resistente al risarcimento dell'ulteriore danno alla professionalità e alla persona da quantificarsi in via equitativa e secondo equità”.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_1
Alla prima udienza del 1 ottobre 2024 le procuratrici di parte ricorrente davano atto che la ricorrente era stata riassegnata, dal 1 luglio 2024, alla sede di Legnano con mansioni differenti, ma concordate, mantenendo il proprio livello;
confermavano che nei mesi dal 1 febbraio 2024 sino al 30 giugno non era stata versata alcuna retribuzione con emissione di cedolini negativi (salvo che per 160 euro netti versati) che chiedevano, autorizzate, di produrre.
Fissata la discussione a trattazione scritta, avendo le parti depositato tempestive note nel termine del 20 dicembre 2024, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Dalla documentazione in atti risulta in fatto che: la ricorrente è stata via via alle dipendenze di società che hanno gestito il punto vendita di
Nerviano e poi di Legnano, via Jucker, dove la stessa è stata adibita come cassiera e, successivamente, contabile d'ordine inquadrata nel quarto livello. I passaggi di proprietà sono stati gestiti a mezzo di cessazione del rapporto lavorativo e successiva riassunzione da parte della nuova proprietaria (cfr. docc. 2,4,5,) e cessione del contratto di lavoro a far tempo dal
2013 quando la lavoratrice passava alle dipendenze di provenendo da Fin CP_2
Grancasa spa (cfr. doc. 6); il 4 novembre 2023 si formalizzava la cessione da all'odierna resistente del ramo CP_2
d'azienda individuato nell'unità produttiva/sede centrale di Legnano via Jucker, 33 cui era adibita la lavoratrice (cfr. doc. 7 ricorrente); quasi in pari data la ricorrente riceveva una comunicazione che – confermando la cessione del suo contratto di lavoro a - disponeva il suo trasferimento alla sede Controparte_1
operativa del Gruppo Risparmio Casa a Pomezia (RM) a far tempo al 7 novembre (cfr. doc.
8);
pagina 2 di 5 la ricorrente impugnava stragiudizialmente il trasferimento deducendone l'illegittimità e offrendo la prestazione lavorativa sia nella sede di Legnano che nell'altra sede di Risparmio
Casa ubicata a Castellanza in data 17.11.2023, 22.12.2023 e 29.03.2023. (cfr. docc. 11,11a,
12, 12°, 14, 14c);
a far tempo dal primo luglio 2024, all'esito di contatti avviati dalla resistente, la ricorrente veniva reinserita nella sede di Legnano, riaperta nell'aprile 2024 (cfr. doc. 18) seppure con mansioni differenti;
la ricorrente, dopo un periodo di malattia sino al 19 novembre 2023, la ricorrente rimaneva inattiva sino al 30 giugno 2024, non ricevendo alcuna retribuzione da febbraio a luglio 2024
(cfr. doc. 13, 16 e 23 ricorrente).
In diritto si rileva che è onere del datore di lavoro dare prova delle ragioni poste a base del trasferimento;
nel caso di specie il datore di lavoro motivò il trasferimento a Pomezia con
“l'esigenza di garantire la necessaria unitarietà delle attività di natura amministrativa di tutti i punti vendita gestiti dalle società del gruppo presso l'unica sede già esistente” rilevando altresì che l'immobile in Legnano dove era sita la sede centrale della società cedente non faceva parte del ramo d'azienda ceduto (cfr. doc. 7 citato).
Non costituendosi la società resistente non ha assolto all'onere probatorio a lei incombente, né può rilevare il dato di fatto che la sede di Legnano fu inaugurata qualche mese dopo la cessione, avendo la ricorrente offerto sin da subito le proprie prestazioni lavorative anche presso altre sedi limitrofe, nello specifico Castellanza.
Si deve concludere pertanto per l'illegittimità del trasferimento comunicato alla ricorrente nel novembre 2023.
Ciò posto va verificato se, presupponendo l'illegittimità del trasferimento, il rifiuto della ricorrente di prendere servizio a Pomezia sia stato corretto. Infatti secondo il costante orientamento giurisprudenziale “anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione della circostanze, conforme a buona fede (Cassazione civile, sez. lav., 05 dicembre 2017, n.
29054; 29.2.2016 nr. 3959; 05 marzo 2015, n. 4474; nr. 11430/2006 ord. N. 14138/'18), dovendosi valutare quali elementi indici della sussistenza della buona fede oggettiva l'offerta seria ed effettiva della prestazione presso l'ufficio originario o uffici limitrofi e le altre circostanze addotte dal lavoratore quali, ad esempio, le esigenze familiari (cfr. nello specifico
Cass. 29054/17 su trasferimento di lavoratore da Milano a Pomezia).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie deve ritenersi che la lavoratrice abbia reagito secondo buona fede al grave inadempimento del datore di lavoro che dispose un trasferimento ad oltre 650 chilometri di distanza con preavviso di due giorni (la comunicazione di trasferimento risulta inviata sabato
4 novembre 2023 alle 23,55 con efficacia dal 7 novembre), in spregio alle stesse regole codificate dalla contrattazione collettiva e senza valutare le condizioni personali della lavoratrice, madre di due figlie minori. Si aggiunga che la ricorrente sin da subito offrì prontamente la proprie prestazione lavorativa non solo presso la sede originaria ma anche presso altra sede del gruppo a Castellanza (cfr. messe in mora già citate).
Ne consegue che, stante la legittimità del rifiuto di recarsi a Pomezia e l'offerta effettiva delle prestazioni e presso le sedi di Legnano e Castellanza, risulta illegittimo il mancato riconoscimento della retribuzione per le mensilità da febbraio 2024 fino alla reintegrazione in servizio (che è avvenuta in corso di causa dal 1 luglio 2024) per “assenza ingiustificata” come riportato nelle buste paga prodotte. Pertanto ne va accertato il diritto alla percezione.
Sulla base dei conteggi esposti, che risultano corretti in ragione dei dati tratti dalle stesse buste paga prodotte e comunque non sono stati contestati dalla resistente contumace, la società deve essere condannata al versamento della somma lorda di euro 3789,85, quantificata fino a tutto aprile 2024 considerando la data del deposito del ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si respinge la richiesta di risarcimento danni in via equitativa per la dequalificazione professionale in ragione del moderato tempo di inattività della lavoratrice, del livello contrattuale, della tipologia di contratto part time al 50%, in difetto di elementi più concreti e avuto riguardo anche all'avvenuto rientro in servizio.
Le spese seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in favore della ricorrente in euro 1700,00 oltre spese generali, spese vive per euro 259,00 e accessori di legge (applicati i medi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti di parte ricorrente il 4.11.2023 nonché l'illegittimità della mancata corresponsione della retribuzione dal trasferimento sino alla ripresa dell'attività lavorativa dal 1 luglio 2024, condanna parte resistente al pagamento delle retribuzioni maturate sino ad aprile 2024 per complessivi euro 3789,85 lordi oltre pagina 4 di 5 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
rigetta le altre domande;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 1700,00 oltre spese generali, spese vive per euro 259,00 e accessori di legge.
Busto Arsizio, 24 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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