CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai SInori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 582 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
(C.F. ) - moglie del defunto - Parte_1 C.F._1 Persona_1
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...]
(C.F. e CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
( , (C.F. C.F._3 Parte_3
- padre del de cuius -, (C.F. C.F._4 Parte_4
) - madre del de cuius -, in proprio e nella qualità di erede del C.F._5
defunto - nonno del de cuius, deceduto dopo la morte del Persona_2
nipote (C.F. ), - sorella del Persona_1 Parte_5 CodiceFiscale_6
de cuius-, (C.F. ), in proprio Parte_6 C.F._7
e nella qualità di erede del defunto (C.F. Persona_2
- nonno del defunto, morto successivamente alla morte del C.F._8
1 nipote -, tutti in qualità di eredi del SI. , deceduto il 09.08.2012, rappresentati Persona_1
e difesi dall'Avv. Piero Coluccia;
- APPELLANTI -
CONTRO
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Antonio Conte;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ); CP_3 C.F._9
- APPELLATO CONTUMACE -
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte, sostitutive della comparizione all'udienza del 9 marzo 2022, contenenti la precisazione delle conclusioni, a cui si fa rinvio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“La causa ha ad oggetto la domanda, proposta da , moglie del defunto Parte_1 Persona_1
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e CP_1
nonché da padre della vittima e , madre Parte_2 Parte_3 Parte_4
della vittima, quest'ultima in proprio e nella qualità di erede del defunto Persona_2
nonché , sorella del defunto e , nonna del Parte_5 Persona_1 Parte_6 ER
in proprio e nella qualità di erede di dei danni da loro subiti in conseguenza Persona_2
del decesso di in conseguenza del sinistro stradale occorso in pari data alle ore 13.50 Persona_1
circa, allorquando il a bordo del motociclo Ducati, di sua proprietà, mentre percorreva la ER
strada Torre Lapillo, all'altezza dell'accesso al lido balneare provinciale 340 Porto Cesareo Orange
Sun veniva investito dalla vettura Fiat Stilo JTD condotta da assicurata con la CP_3
2 compagnia convenuta, il quale tagliava la strada al provocandone la caduta e la conseguente ER
morte; ha precisato parte attrice che il rinviato a giudizio nel corso del procedimento penale, CP_3
patteggiava la pena, accettando la condanna ad un anno di reclusione, e la compagnia assicuratrice risarciva integralmente il danno alle cose. Costituitasi in giudizio, Controparte_4
ha contestato in fatto ed in diritto le ragioni attoree, chiedendo il rigetto della domanda, replicando in particolare che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede penale dal P.M. ha permesso di accertare che l'incidente per cui è giudizio si verificava per la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli condotti, poiché il viaggiava ad una velocità superiore ai limiti imposti sul tratto di ER
strada in questione, pari a 30 Km/h; che nessun risarcimento è dovuto a Parte_3
e , in proprio e nella qualità di erede del nonno del Parte_4 Parte_6
de cuius, ed alla , non eredi della vittima ed estranei al nucleo familiare. Concessa la Parte_5
provvisionale ex art. 147 Codice delle Assicurazioni in favore di , e Parte_1 CP_1
per l'ammontare pari ad € 26.240,00 l'una, espletata la fase istruttoria a mezzo delle Parte_2
prove testimoniali, all'udienza del 27.11.2018 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
Con sentenza n. 868/2019, pubblicata in data 11.03.2019, il Tribunale, ritenuto che la responsabilità dell'incidente fosse da addebitarsi in pari misura a entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ha accolto, seppur parzialmente, sia le domande di risarcimento da perdita del rapporto parentale formulate dagli attori (con la sola esclusione della domanda risarcitoria avanzata dai nonni del de cuius) sia le domande di risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente e da lucro cessante (per la cui liquidazione il giudice – in difetto di prove in merito alla situazione reddituale del - ha ritenuto di fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 137 C.d.A.) e ER
ha, per l'effetto, condannato e n solido CP_3 Controparte_4
a corrispondere a la complessiva somma di euro 90.694,58, detratta la Parte_1
somma di euro 26.240,00 eventualmente già riscossa;
a la complessiva CP_1
somma di euro 191.963,58, detratta la somma di euro 26.240,00 eventualmente già riscossa;
a la complessiva somma di euro 100.000,00; a Parte_3 [...]
la complessiva somma di euro 100.00,00 e a la Parte_4 Parte_5
3 complessiva somma di euro 40.000,00, oltre interessi dalla data della pronuncia fino al soddisfo. Il Tribunale ha, inoltre, compensato le spese di lite in misura pari a un quinto, ponendo a carico di parte convenuta i restanti quattro quinti di tali spese, liquidate per l'intero in euro 1.512,68 per spese ed euro 15.600,00 per competenze, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
le spese occorse per le consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio sono state poste, invece, a carico degli attori nella misura di un quinto, e a carico dei convenuti per la restante parte.
Con atto di citazione ritualmente notificato a e a Controparte_4
il 17.06.2024, in proprio e in qualità di esercente la CP_3 Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e , CP_1 Parte_2 [...]
, e (in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
proprio e nella qualità di erede del marito deceduto Persona_2
successivamente alla morte del nipote) hanno interposto appello avverso la citata pronuncia, per i motivi di cui appresso, rassegnando all'uopo le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza impugnata, […]: a. riconoscere e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro occorso in CP_3
Torre Lapillo in data 09.08.2012 nel quale decedeva il sig. b. per l'effetto Persona_1
rideterminare la misura del danno risarcibile in favore degli appellanti;
c. in conseguenza della diversa attribuzione di responsabilità nonché della applicazione delle tabelle di liquidazione del danno come uniformemente applicate dalla S.C., condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore degli appellati della somma, previa decurtazione di quella già liquidata dal
Giudice di prime cure, così determinata: alla SI.ra – moglie del defunto – e quindi Parte_1
in proprio, euro 326.150,00; alla SI.ra nella sua qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore , euro 326.150,00; alla SI.ra , CP_1 Parte_1
nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore euro Parte_2
326.150,00; alla SI.ra – madre del defunto – euro 326.150,00 iure proprio Parte_4
ed euro 70.810,00 (vale a dire la somma di euro 141.620, divisa per due in concorso con la moglie del iure hereditatis in qualità di erede del sig. – nonno del defunto Parte_4 Persona_2
– deceduto successivamente alla morte del nipote al SI. – Persona_1 Parte_3
4 padre del defunto – euro 326.150,00; alla SI.ra – sorella del defunto – euro Parte_5
141.620,00, alla SI.ra – nonna del defunto - euro 141.620,00 "iure Parte_6
proprio" ed euro 70.810,00 (vale a dire la somma di euro 141.620,00 divisa per due in concorso con la figlia del "iure hereditatis" in qualità di erede del sig. - Parte_4 Persona_2
nonno del defunto - deceduto successivamente alla morte del nipote ovvero in quella Persona_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
d) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla moglie e dalle minori come quantificati in parte narrativa: euro 720.000,00 per la sig.ra ; euro 240.000,00 per la minore Parte_1
; euro 264.000,00 per la minore ovvero in quella maggiore o minore CP_1 Parte_2
somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore del SI. delle spese funebri causate dal decesso del SI. pari ad Parte_3 Persona_1
euro 4.050,00. Tutte tali somme, si ripete, da decurtare rispetto a quelle già incassate. In estremo subordine, attribuire a la minima responsabilità pari al 20% dichiarando pertanto la Persona_1
responsabilità nella misura dell'80% in capo a e, quindi, condannando entrambi i CP_3
convenuti oggi appellati, in solido tra loro, a corrispondere le somme richieste decurtate del 20% per la responsabilità del Con vittoria delle spese e competenze in favore della appellante delle ER
spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.09.2019, si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso atto di Controparte_4
appello e di ogni altra domanda di parte appellante, in quanto infondati, e ha, altresì, formulato rituale appello incidentale, chiedendo alla Corte di dichiarare l'esclusiva responsabilità del nel verificarsi del sinistro o, in subordine, la prevalente ER
responsabilità dello stesso, graduando in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto, con ogni altra conseguenza di legge. Inoltre, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, la compagnia assicurativa ha chiesto alla Corte di ordinare agli attori la restituzione delle maggiori somme già pagate dalla stessa in esecuzione della sentenza gravata;
con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
5 Quarta LA è rimasto contumace anche nel corso del secondo grado di giudizio.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, con ordinanza del 9.05.2022, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, va esaminata l'eccezione, sollevata dagli appellanti all'udienza del
5.12.2019, di inammissibilità dell'appello incidentale in quanto proposto dalla
Compagnia di Assicurazioni appellata successivamente all'esecuzione spontanea della pronuncia di primo grado e in difetto di espressa riserva d'appello all'atto del pagamento.
1.1.Tale eccezione è infondata e deve essere disattesa.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione - ai sensi dell'art. 329 c.p.c. - consiste nell'accettazione della sentenza e cioè nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita. In questo ultimo caso, potendo l'acquiescenza ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere in maniera precisa e univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè in presenza di atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi della impugnazione, l'adeguamento alle statuizione di una sentenza esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non si configura come comportamento idoneo a escludere l'ammissibilità dell'impugnazione. (ex multis, Cassazione civile sez. III, 05/03/2013,
n.5380)” (Nel caso oggetto della pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione della parte soccombente in grado di appello che aveva ottemperato alla sentenza di condanna al pagamento somme, potendo, da tale comportamento, desumersi unicamente la finalità di evitare la esecuzione forzata e altri più gravi pregiudizi).
6 2. Con il primo motivo di gravame, rubricato “ERRATA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI DI FATTO ACQUISITI E CONSEGUENTE
ERRATA ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' CONCORRENTE –
ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO DIFETTO DI
MOTIVAZIONE”, gli appellanti hanno proposto impugnazione avverso i capi della sentenza con cui il primo giudice è pervenuto alla ripartizione della responsabilità nella causazione del sinistro fra i conducenti dei due mezzi nello stesso coinvolti, nella misura del 50 % a carico di ciascuno, omettendo di accordare razionale rilievo alla relazione peritale a firma del geometra effettuata CP_5
su incarico del P.M. nel procedimento penale n. 9117/12, oltre che al rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro ed acquisito agli atti.
2.1. Secondo gli appellanti principali, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere un paritetico concorso di colpa tra il e il sulla base della “…generica e non CP_3 ER
convincente considerazione”, per un verso, del fatto che il avesse superato la velocità ER
massima consentita e, dall'altro, che il avesse “…invaso la corsia di esclusiva CP_3
pertinenza del E ciò, nonostante, per stessa ammissione del Giudice – mutuando le ER
dichiarazioni dei Carabinieri – il tratto di strada teatro del sinistro era un rettilineo con la massima visibilità” (p. 4 atto di appello principale). Infatti, secondo gli appellanti - considerato che il CTU ha affermato che: “Stante tutte le variabili e le incognite…evidenziate, lo scrivente ritiene che non vi siano i presupposti, oltre che gli elementi oggettivi, necessari al fine di un attendibile calcolo della velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro in esame”; e, in particolare, quanto alla velocità dell'auto, (ha affermato) che: “allo stato non vi sono elementi sufficienti per determinare se il veicolo sia stato spostato o meno in seguito all'urto e, pertanto, la sua posizione di quiete non è da ritenersi attendibile ai fini del calcolo della velocità stessa” - il giudice di primo grado avrebbe dovuto accordare rilievo preminente al “dato certo” rappresentato dal fatto che il intraprendendo una manovra di svolta a sinistra al fine di CP_3
imboccare la strada di accesso al lido - per portare a termine la quale doveva necessariamente invadere la corsia opposta - abbia obiettivamente evidenziato una condotta distratta e gravemente negligente, omettendo di accordare la precedenza dovuta ai veicoli provenienti dal senso di marcia apposto, e ciò nonostante egli
7 disponesse di un ampio campo di visibilità sul tratto stradale, di andamento rettilineo, che i due veicoli stavano, in pieno giorno, percorrendo. Difatti, deducono gli appellanti, se il non avesse invaso la corsia del in spregio alle regole CP_3 ER
sulla precedenza, il sinistro non si sarebbe verificato.
2.1.1. Il primo giudice, in definitiva, sarebbe incorso in un evidente errore di valutazione degli elementi di fatto della causa, giacché, se avesse valutato correttamente le risultanze istruttorie, sarebbe pervenuto alla conclusione che un'eventuale corresponsabilità del non avrebbe potuto essere affermata se ER
non nei limiti di un simbolico “minimo tabellare”.
2.2. Il motivo va esaminato congiuntamente al primo motivo d'appello incidentale proposto da con il quale si censura la sentenza Controparte_4
impugnata nella parte in cui il primo giudice – a causa di una non condivisibile valutazione delle risultanze istruttorie – non ha ritenuto l'evento morte causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, al mancato rispetto dei limiti di velocità da parte del . Ha sottolineato, l'appellante incidentale, che il CT nominato nel ER
procedimento penale “…dopo un'attenta e precisa descrizione dei luoghi, che imponevano una velocità di guida, addirittura, ancora inferiore al limite di 30 km/h ivi esistente, ha accertato che la moto, al momento della collisione, aveva la 4° marcia inserita ed una velocità non inferiore a 70/90 km/h”. L'appellante incidentale valorizza, infine, l'ulteriore passaggio dell'indagine del consulente incaricato dal PM., laddove si sostiene che “se il de cuius avesse viaggiato nei limiti di velocità consentita (30 km/h) avrebbe avuto, certamente, la possibilità concreta di arrestare la sua moto almeno dieci metri prima della Fiat Stilo e, dunque, il sinistro non si sarebbe verificato”.
4. Ebbene, la Corte esaminando congiuntamente le argomentazioni integranti i due motivi di appello rispettivamente proposti dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale, sulla base di un'approfondita disamina degli atti di causa, ritiene che le statuizioni in punto di responsabilità rese dal primo giudice resistano alla approfondita verifica dell'adeguatezza e della razionalità delle valutazioni che le sorreggono, tenuto conto del complesso delle emergenze probatorie versate in atti.
8 4.1. In particolare, ad avviso della Corte e sulla base di un complessivo, prudente apprezzamento delle risultanze di causa, deve ritenersi conforme alle stesse l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro, di una pari percentuale di apporto causale nella verificazione del medesimo, tenuto conto del fatto che entrambe le condotte di guida accertate come tenute in occasione del sinistro mortale per cui è causa dai conducenti dei due mezzi coinvolti nello stesso evidenziano, per le gravità dei profili di colposa violazione delle norme del codice della strada, un apporto concausale sostanzialmente paritetico.
4.2. Innanzitutto, deve accordarsi il dovuto rilievo alla circostanza che il sinistro, verificatosi lungo la strada provinciale SP 340 Porto Cesareo-Torre Lapillo, a doppio senso di marcia (percorsa, in direzione Porto Cesareo, dal motociclo condotto da e, in direzione Torre Lapillo, dalla Fiat Stilo SW guidata da Persona_1 CP_3
, si è verificato alle ore 14,00 circa (dunque in pieno giorno), all'altezza
[...]
dell'intersezione della SP 340 con una strada laterale di accesso al lido balneare
“ORANGE SUN”, su un tratto stradale rettilineo, pianeggiante e privo di anomalie riscontrabili sull'asfalto, integrato da una carreggiata larga mediamente 6,20 metri, caratterizzata da una buona profondità di visuale, in quanto priva di ostacoli in entrambi i sensi di marcia (pag. 7 c.t.u.) e, pertanto, nonostante la sussistenza di condizioni ottimali ai fini del dispiegamento della soglia di attenzione e di vigilanza esigibili da ciascuno dei due conducenti alla guida dei rispettivi veicoli lungo quel tratto di strada.
4.3. Il consulente tecnico, nel ricostruire - sulla base delle dichiarazioni delle parti e dei rilievi tecnici effettuati - la dinamica del sinistro, ha accertato che il che, CP_3
nell'immediatezza del sinistro, viaggiava presumibilmente ad una velocità massima di
15-20 Km/h, giunto all'altezza dell'intersezione stradale che consentiva l'accesso al lido posta sulla sua sinistra, ha iniziato una manovra di svolta a sinistra con l'intento di raggiungere il lido, per il compimento della quale egli doveva necessariamente impegnare la corsia di marcia di opposta percorrenza, sulla quale in quel momento sopraggiungeva la guidata dal . Stante la posizione sulla CP_6 ER
carreggiata della Fiat e la posizione dell'area d'urto, il consulente ha ritenuto che il
9 abbia effettuato una manovra di spostamento sulla propria destra e di frenata, ER
onde evitare l'impatto con il Ha osservato, al riguardo, il C.T. : “La frenata di CP_3
emergenza della motocicletta non ha generato sull'asfalto tracce rilevate dalla P.G. né visibili dalla documentazione fotografica, ma durante le operazioni peritali sono state riscontrate abrasioni da frenatura al pneumatico posteriore e le pinze anteriori/posteriori bloccate”.
D'altra parte, il c.t.u. ha riscontrato la presenza della quarta marcia inserita nel motore della marcia che, note le caratteristiche tecniche del veicolo, presupponeva CP_6
necessariamente una velocità di marcia non inferiore a 70-90 km/h.
4.3.1. Ebbene, ad avviso della Corte, tali ultime emergenze, se attestano indubbiamente che il nell'immediatezza del sinistro, viaggiava ad una velocità ER
eccessiva, di molto superiore al limite massimo previsto sul tratto stradale di percorrenza, rendono plausibile l'ipotesi che la reazione del - di cui le ER
emergenze appena descritte rappresentano evidenze indiziarie – sia conseguita ad una manovra di svolta del alquanto repentina. Deve, infatti, ritenersi che ove il CP_3
avesse avuto la possibilità di percepire, con un maggior anticipo, l'avvio di una ER
manovra di svolta a sinistra “in atto” da parte dell'auto che proveniva dalla direzione opposta, avrebbe verosimilmente attivato una reazione di frenata in un arco di tempo più lungo – di cui probabilmente, proprio in considerazione della velocità, sarebbero rimaste più visibili tracce sull'asfalto – ed inoltre cercato di evitare l'impatto scartando verso la propria sinistra, laddove, dal rilievo planimetrico del sinistro rinvenibile nell'elaborato del C.T del P.M. che evidenzia un punto d'impatto della moto con la parte anteriore sinistra dell'autovettura, sembra potersi operare la ragionevole deduzione che, invece, il non abbia avuto il tempo di tentare una ER
razionale manovra di “evitamento”, in quanto, con ogni verosimiglianza, “sorpreso” mentre andava a velocità sostenuta, dall'improvviso attraversamento della sua carreggiata da parte di un'auto che, svoltando verso la propria sinistra, gli stava inopinatamente tagliando la strada, tanto da non consentirgli, all'ultimo momento, altra scelta se non ritardare per quanto possibile l'impatto, anticipando l'auto verso la propria destra, senza peraltro, purtroppo, riuscirvi.
10 4.3.2. Tale ricostruzione, trova, del resto, significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, avendo egli riferito alla PG CP_3
operante: “Proprio nell'eseguire tale manovra sentivo un forte boato contro la mia autovettura sul lato guida. Dopo essere sceso mi accorgevo e realizzavo che avevo avuto l'impatto con la moto. Preciso che il motociclo non l'ho proprio visto arrivare.” Ammissione, quest'ultima, che vale ad escludere che il abbia mai, nell'intero arco di sviluppo dinamico del sinistro, CP_3
calibrato la propria condotta di guida alla constatazione del sopraggiungere della moto del , dalla direzione opposta, sulla corsia che egli doveva necessariamente ER
attraversare per raggiungere il lido.
4.3.3. Per contro, è certo che il procedeva sulla strada provinciale ad una ER
velocità indubbiamente superiore di ben tre volte al limite di 30 km/h ivi vigente su quel tratto, limite imposto proprio in relazione allo stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di numerosi ingressi a lidi balneari ed a proprietà civili prospicienti la strada pubblica e, pertanto, tale da rendere probabili manovre di immissione o di uscita di veicoli dal flusso di quelli in transito, e da imporre una condotta di guida particolarmente accorta e prudente e soprattutto finalizzata ad assicurare un pronto adeguamento della velocità alle contingenze del traffico anche di quello in entrata ed in uscita dalla carreggiata principale da o verso le strade secondarie intersecanti la prima.
4.4. Ciò posto, ritiene la Corte, sulla base della rinnovata ricognizione delle concrete emergenze processuali appena operata, che se l'innesco della serie causale che ha poi portato al verificarsi debba essere ricondotto alla gravemente colposa condotta di guida del imprudente e, addirittura, distratta, in quanto, se egli non avesse CP_3
impegnato in modo incauto e avventato la corsia opposta, a ridosso dell'intersezione, senza prestare attenzione alla presenza della motocicletta condotta dal , che ER
stava sopraggiungendo transitando lungo la corsia opposta, il sinistro non si sarebbe verificato.
4.5. E' però innegabile che anche il abbia tenuto una condotta di guida ER
gravemente antidoverosa, tenuto conto del rilevante superamento dei limiti di velocità, alla quale, del resto il CTU, nella ricostruzione del sinistro, ha riconosciuto
11 un'incidenza concausale di entità tale da consentirgli di affermare che ove il ER
avesse tenuto una velocità contenuta entro i limiti previsti o, comunque, meno sostenuta, avrebbe potuto arrestare la sua corsa evitando l'impatto con l'auto del
CP_3
4.6. Avuto riguardo alla complessiva dinamica del sinistro ed alla condotta tenuta da ciascuno dei due conducenti dei due mezzi, apprezzata sotto il profilo della rispettiva incidenza (con)causale rispetto al verificarsi dell'evento, la Corte ritiene, pertanto, di non doversi discostare dalla percentuale di pari responsabilità accertata dal primo giudice.
4.7. Deve, pertanto, concludersi per il rigetto sia del primo motivo d'appello principale che del primo motivo di appello incidentale.
5. Con il secondo motivo di gravame (rubricato “ERRATA VALUTAZIONE
DEL DANNO E CONSEGUENTE ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL
RISARCIMENTO IN FAVORE DELLA SIGNORA ROSA Pt_1
(MOGLIE DEL DE CUIUS). ERRATA APPLICAZIONE DELLE
TABELLE DI LIQUIDAZIONE”), parte appellante lamenta che il danno in favore di vedova del , sia stato inadeguatamente liquidato in Parte_1 ER
misura tabellare prossima ai minimi, nonostante nella specie ricorrano tutti i presupposti – del resto individuati dallo stesso giudice del primo grado - per l'applicazione dei massimi tabellari.
5.1. La censura è fondata per quanto si dirà appresso.
E' noto che con la pronuncia n. 10579 del 21.04.2021 la Corte di Cassazione – dopo avere sottoposto a disamina critica le metodologie di liquidazione del danno da perdita parentale all'epoca utilizzate nelle tabelle di NO (con l'adozione di un'opzione di liquidazione ricompresa fra un valore minimo ed un valore massimo, suscettibile di personalizzazione per il singolo caso concreto al di sotto o al di sopra delle soglie previste) e nelle tabelle di RO, (con l'adozione di un'opzione di liquidazione del danno da perdita parentale sulla base di un sistema a punto variabile) - ha affermato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi
12 analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Nella medesima sentenza la
Corte di Cassazione ha rilevato che le tabelle SI (nella versione all'epoca vigente) non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale.
Sicchè, a seguito dell'orientamento espresso nella citata sentenza, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di NO ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, rendendo pubblica, nel giugno del 2022, una nuova versione delle tabelle di liquidazione del danno da perdita parentale nella quale “ Si è…partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione
2021 (valori aggiornati all'1.01.2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali E poiché i valori monetari della Tabella Edizione 2022 sono
13 stati calcolati in base a quelli già applicati nella precedente Tabella 2021, con le successive Tabelle
“edizione 2024” i valori monetari espressi nella Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione =
1,162268).
5.2. Ciò posto, tenuto conto della sconfessione, da parte della più recente giurisprudenza, del criterio di liquidazione del danno da perdita parentale adottato dal primo giudice e fondato sulla individuazione di un tetto minimo e di un tetto massimo, in quanto “la tabella, così concepita, non realizza…. l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe essere connaturato” e dovendo, pertanto, ritenersi fondata la prospettazione di parte appellante circa l'inadeguatezza della liquidazione del danno da perdita parentale utilizzata dal primo giudice, imponendosi una rideterminazione delle poste risarcitorie da riconoscersi agli attori - nei limiti in cui dovute - per la perdita del rapporto parentale con , va data applicazione - in linea con la più recente Persona_1
elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte - alle ultime tabelle SI, rielaborate e rese pubbliche nel giugno 2022, nell'edizione del 2024, cioè nella versione vigente al momento della liquidazione del danno.
5.2.1. Ebbene, nella sezione “Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto è prevista: una “Forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024: da €
195.551,59→ a € 391.103,18; un “valore punto” pari ad € 3.911,00 (€
391.103,18/100); una previsione di punti attribuibili pari a 118 (con cap di €
391.103,18); un calcolo risarcitorio a partire da 0 incrementato dell'importo legato ai punti attribuibili.
5.2.2. Le nuove tabelle SI - che possono essere applicate anche in difetto di una specifica richiesta della parte sul punto, in quanto vigenti al momento della liquidazione del danno, consentono di operare una valutazione semioggettiva, per determinare, in via presuntiva, in che misura si è manifestata, a seguito della morte del congiunto, la sofferenza soggettiva e le compromissioni di carattere dinamico relazionale patite dalla vittima secondaria. I criteri elaborati dalle tabelle per
14 l'attribuzione dei punti coincidono con quelli utilizzati dalla giurisprudenza (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta). Le nuove tabelle distinguono, tra le circostanze indicate come rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punti da convertire in risarcimento monetario, le prime quattro (età della vittima primaria e secondaria, convivenza, esistenza di altri superstiti), aventi natura
“oggettiva” e, quindi, “provabili” anche con documenti anagrafici, dalla quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), di natura “soggettiva” e riguardante sia gli aspetti cc.dd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti cc.dd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore).
5.3. In quest'ottica, l'applicazione delle tabelle porta a riconoscere a il Parte_1
seguente punteggio:
1) età della vittima primaria (quando è deceduto, il sig. aveva 37 anni): 22 ER
punti
2) età della vittima secondaria (al momento della morte del coniuge, Pt_1
aveva 43 anni): 20 punti
[...]
3) i coniugi convivevano: 16 punti
4) nel nucleo familiare vi sono 2 superstiti (le due figlie): 12 punti
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (è attribuibile un punteggio fino a 30 punti): è ragionevole l'attribuzione alla relazione affettiva intercorrente fra i coniugi di una presumibile qualità ed intensità superiore ai valori medi, avuto riguardo alla pregressa durata (quanto meno) del vincolo coniugale, sorto nel 2003, che giustifica l'attribuzione di almeno 20 punti.
Essendo previsto un valore punto pari ad euro 3.911,00, ne consegue una riforma della sentenza impugnata, con la rideterminazione della somma dovuta in favore di
15 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale Parte_1
con il coniuge, nel maggiore importo di euro 351.990,00 da decurtare del 50% , in considerazione della percentuale di concorso di responsabilità da attribuirsi al , ER
pervenendosi all'importo finale di euro 175.995,00 da cui deve essere sottratto l'importo di € 26.240, già ricevuto dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147
C.d.A.
6. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “ERRATA DETERMINAZIONE
DEL DANNO CON RIFERIMENTO AL DANNO MORALE SUBITO
DALLE PICCOLE LL IN E LL IRENE”, sulla base delle medesime argomentazioni rassegnate con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano l'ingiusta quantificazione del danno non patrimoniale in favore delle figlie del de cuius.
6.1. Anche detto motivo di gravame merita accoglimento.
Quanto detto in precedenza con riferimento alla posizione di circa Parte_1
l'inadeguatezza della tecnica risarcitoria adottata dal primo giudice alla luce delle più recenti ed accreditate elaborazioni giurisprudenziali della Cassazione, è da ritenersi applicabile anche alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale in favore delle figlie - in tenera età all'epoca della morte del padre - e CP_1
. Parte_2
Sicché, come dianzi chiarito, l'esigenza di stabilire il quantum debeatur con un livello ragionevole di equità e oggettività impone di discostarsi dai criteri utilizzati dal giudice di primo grado, per fare ricorso alle Tabelle SI del 2022, nell'ultima edizione del 2024 secondo i parametri in esse indicati e già sinteticamente rappresentati.
6.2. Ebbene, l'applicazione delle tabelle comporta il riconoscimento in favore di del seguente punteggio: CP_1
1) età della vittima primaria (quando è deceduto, il sig. aveva 37 anni): 22 ER
punti
16 2) età della vittima secondaria (al momento della morte del padre, CP_1
aveva 8 anni): 28 punti
3) la bambina viveva insieme al padre: 16 punti
4) del nucleo familiare vi sono 2 superstiti (madre e sorella): 12 punti
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (è attribuibile un punteggio fino a 30 punti): in ragione dei parametri sub E) vanno riconosciuti ulteriori 22 punti in ragione della qualità della relazione affettiva che si può presumere esistente tra una bambina di 8 anni e il genitore, nonché per la particolare sofferenza conseguente alla improvvisa ed irreversibile perdita di quel peculiare e duraturo legame affettivo proprio del rapporto genitore-figlio.
6.2.1. Il quantum debeatur in favore della minore qui rappresentata CP_1
dalla madre quale titolare della responsabilità genitoriale nei suoi Parte_1
confronti viene, dunque, rideterminato in euro 391.100,00 (somma che deve essere decurtata del 50 % - tenuto conto della percentuale di concorso di responsabilità del de cuius) pervenendosi all'importo finale di euro 195.550,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da cui deve essere sottratto l'importo di € 26.240, già ricevuto dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 C.d.A.
6.3. Lo stesso importo deve essere, altresì, riconosciuto in favore della minore _2
, rappresentata dalla madre in qualità di titolare della
[...] Parte_1
responsabilità genitoriale nei suoi confronti di (punti 22 per età della Parte_2
vittima primaria;
punti 28 per età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza, punti 12 per presenza di 2 superstiti e punti 22 per l'intensità della affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto). Anche da tale identico importo (decurtati del 50% tenuto conto della percentuale di concorso di responsabilità del de cuius ) va sottratto quanto già ricevuto a titolo di provvisionale.
7. Nell'articolazione sub “III” gli appellanti hanno, ancora, dedotto “CON
RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
17 PATRIMONIALE PER LA MOGLIE E PER LE FIGLIE, ANCHE ALLA
LUCE DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI”, lamentando l'errata quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante, per non avere, il giudice di primo grado determinato il quantum debeatur nella misura prospettata da parte attrice.
7.1. Ebbene, per quanto riguarda l'impugnazione, con l'appello principale, delle statuizioni con cui il giudice di primo grado ha rigettato la pretesa di Parte_1
di vedersi liquidare “…il danno patrimoniale da lucro cessante conseguito alla morte del coniuge in relazione alla perdita di quei contributi, sovvenzioni od altre utilità economicamente apprezzabili che, per legge, (ad es. ex art. 230-bis, 315, 433 c.cc.) o per solidarietà familiare, sarebbero state…corrisposte dalla vittima…”, la Corte, esaminate le controdeduzioni sviluppate da e ritenutane la fondatezza, osserva che Controparte_4
l'impugnazione proposta al riguardo da è inammissibile in quanto Parte_1
con la stessa l'appellante ha omesso di confutare la ratio decidendi posta dal primo giudice a fondamento del rigetto della sua pretesa (“Invero la non ha dimostrato Pt_1
in alcun modo di non essere percettrice di propri redditi, ciò che non consente di liquidarle alcuna somma riferibile alla suddetta voce di danno”: così a p. 5 sentenza impugnata) avendo ella proposto, con il motivo in esame, argomenti che non scalfiscono il rilievo, da parte del Tribunale, di tale omissione probatoria.
7.2. Quanto alle statuizioni afferenti la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante emesse in favore delle figlie minori della vittima del sinistro, oggetto del motivo d'appello in esame, si rileva che le stesse risultano attinte anche dall'appello incidentale proposto da Si ritiene pertanto opportuno procedere CP_4
contestualmente all'esame di entrambe le impugnazioni.
Ebbene, all'esito dell'esame delle stesse, la Corte rileva l'infondatezza, se non l'inammissibilità, dell'appello principale, ma anche l'infondatezza dell'appello incidentale.
18 7.2.1. Con il terzo motivo d'appello principale infatti, a ben vedere, parte appellante si è limitata a riproporre le prospettazioni rese in primo grado a proposito del “reddito prodotto dal defunto” asseritamente “stimato intorno ai 5.000,00 euro mensili”(alle pp. 6-7-8 dell'atto di citazione in primo grado), richiamando gli esiti della prova testimoniale, senza confrontarsi con il convincimento maturato dal primo giudice all'esito dell'esame di tali prospettazioni (“Inoltre, per quanto riguarda la domanda svolta in favore delle due figlie, la non ha allegato alcuna documentazione fiscale da cui desumere il reddito Pt_1
del e non ha provato in altro modo la consistenza delle condizioni economiche del medesimo, ER
che, al contrario della sorella , non risultava assunto alle dipendenze del padre, ciò che Parte_5
non appare smentito dalla documentazione allegata in sede istruttoria, da cui si evince che il defunto ebbe a curare la consegna di taluna merce presso i locali aziendali del padre, ben potendo farlo anche in virtù di un ordinario rapporto di parentela”) che, pertanto, non risulta specificamente impugnato.
7.3. Ma si ritiene infondato anche l'appello incidentale proposto da CP_4
avverso le statuizioni con cui il primo giudice, dopo avere affermato che “…nel caso di specie… il mero fatto della convivenza appare sufficiente a ritenere provato, per presunzioni, che il contribuisse in maniera stabile al mantenimento delle figlie, tenuto anche conto della loro ER
età…” e dopo avere dato atto, come appena visto, della mancata acquisizione agli atti del procedimento, della prova della consistenza delle condizioni economiche del
, ha ritenuto di poter procedere ad una liquidazione equitativa del danno ER
patrimoniale da lucro cessante da riconoscersi in favore delle figlie del - “stante ER
l'impossibilità di determinarne con esattezza l'ammontare”, applicando un criterio equitativo misto che si articola sulle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922 e sul triplo della pensione sociale, come previsto dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39/1977, interamente mutuato dall'art. 137, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. Secondo l'appellante incidentale l'adozione del suddetto criterio di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante da riferire alle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze di mantenimento delle figlie, sarebbe fondato su premesse contraddittorie in quanto il primo giudice
19 avrebbe “…equiparato l'attività lavorativa del de cuius, dapprima allo stato di disoccupazione e, poi, contraddittoriamente, ad un lavoro precario… così applicando la presunzione di cui all'art.
137 C.d.A.”.
7.3.1. Ebbene, premesso che il giudice di primo grado, come già visto, ha ritenuto:
“… provato, per presunzioni, che il contribuisse in maniera stabile al mantenimento delle ER
figlie, tenuto anche conto della loro età…” e che tale articolazione dell'accertamento da lui operato non è stata impugnata, deve ritenersi che la scelta del primo giudice di ricorrere agli anzidetti criteri di liquidazione del danno da lucro cessante sia razionale e condivisibile. Poiché, infatti, risulta, dalla prova testimoniale, che il “…fosse ER
impiegato, di fatto, presso il negozio del padre” (così, a p. 6 della sentenza), in mancanza di riscontri formali del reddito da lui percepito o per la prestazione di attività lavorativa nell'ambito delle variegate attività commerciali riferibili alla sua famiglia d'origine,
(attività di commercio all'ingrosso e al minuto di materiali per l'edilizia e realizzazione di un albergo-ristorante in località Porto-Cesareo), è presumibile che egli, unico figlio maschio essendo inserito stabilmente nelle relazioni della sua famiglia d'origine ed essendo attivo nella gestione delle attività economiche dalla stessa gestite (sia pure con un ruolo non formalizzato), da tale partecipazione ritraesse la “provvista” per l'assolvimento, in maniera stabile, del suoi impegni di mantenimento in favore delle figlie (circostanza quest'ultima coperta da giudicato) con prospettive di mantenimento (se non di accrescimento) in futuro, di un' aspettativa di reddito (derivantegli dalla sua partecipazione alle attività economiche della famiglia d'origine, che è ragionevole ritenere si sarebbe protratta nel tempo.).
7.3.2. Sicchè, in mancanza di acquisizioni precise circa le entrate del , in ER
conseguenza della mancata formalizzazione del suo specifico apporto alle attività economiche della famiglia, sulla base dell'accertamento (definitivo), in fatto, del suo apporto al mantenimento delle figlie e sulla base delle ragionevoli presunzioni come sopra operate, appare giustificato il criterio di liquidazione del danno adottato dal primo giudice che qui viene in evidenza e che si conferma.
20 8. Con il quinto e sesto motivo di gravame, rubricati rispettivamente “CON
RIFERIMENTO AL DANNO MORALE SUBITO DAL PADRE
[...]
E ” e “CON Parte_3 Controparte_7
RIFERIMENTO AL DANNO MORALE SUBITO CP_8
”, motivi che si ritiene di esaminare congiuntamente per ragioni
[...]
di economia motivazionale, gli appellanti principali contestano l'ingiusta quantificazione del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale in favore dei genitori e della sorella del de cuius, in quanto gli importi riconosciuti ai superstiti del si appaleserebbero alquanto riduttivi, sia rispetto alla somma di giustizia ER
spettante a genitori che hanno perso il figlio che portava avanti l'azienda di famiglia, sia rispetto a una sorella che frequentava assiduamente il fratello maggiore, con cui, peraltro, condivideva l'attività lavorativa.
8.1. Il motivo va accolto in considerazione di quanto già esposto sub 5.1.) con riferimento alla inadeguatezza della tecnica di liquidazione del danno da perdita parentale sulla base delle tabelle SI del 2018 adottata dal primo giudice, da ritenersi effettivamente sussistente alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale di cui si è già dato conto e che ha portato alla rivisitazione della liquidazione del danno da perdita parentale subito dalla vedova e dalle figlie del . ER
8.1.1. Pertanto, in applicazione delle ultime tabelle SI, rielaborate e rese pubbliche nel giugno 2022, nell'edizione del 2024, cioè nella versione vigente al momento della liquidazione del danno, a ciascuno dei due genitori va riconosciuto l'importo di € 262.037,00 (da abbattere del 50 % in ragione della percentuale di concorso di colpa da attribuire al de cuius) pervenendosi all'importo finale di euro
131.018,50 a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale.
8.1.2. Specificamente, l'applicazione delle tabelle impone il riconoscimento dei seguenti punteggi:
- in favore di occorre riconoscere: Parte_4
21 1) età della vittima primaria (quando è deceduto, il sig. aveva 37 anni): 22 ER
punti;
2) età della vittima secondaria (al momento della morte del figlio, la sig.ra
[...]
aveva 57 anni): 18 punti;
Pt_4
3) convivenza con la vittima: 0 punti;
4) sussistenza di un solo familiare nel nucleo primario: 12 punti;
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (è attribuibile un punteggio fino a 30 punti): 15 punti, tenuto conto degli esiti della prova testimoniale da cui emerge l'esistenza, fino all'epoca del sinistro, di un rapporto affettivo significativo e continuativo, anche in ragione della condivisione degli impegni di gestione - sia pure con diverso apporto non precisamente acquisito - della attività commerciale familiare.
Punti totali riconosciuti: 52.
Valore del punto base: euro 3.911,00.
8.1.3. Parimenti, l'applicazione delle citate tabelle comporta il riconoscimento in favore di – padre del de cuius - del seguente Parte_3
punteggio:
1) età della vittima primaria (quando è deceduto, il sig. aveva 37 anni): 22 ER
punti;
2) età della vittima secondaria (al momento della morte del figlio, il sig. ER
aveva 60 anni): 18 punti;
3) convivenza con la vittima: 0 punti;
4) sussistenza di un solo familiare nel nucleo primario: 12 punti;
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (è attribuibile un punteggio fino a 30 punti): 15 22 punti, tenuto conto degli esiti della prova testimoniale da cui emerge l'esistenza, fino all'epoca del sinistro, di un rapporto affettivo significativo e continuativo, anche in ragione della condivisione degli impegni di gestione - sia pure con diverso apporto non precisamente acquisito - della attività commerciale familiare.
Punti totali riconosciuti: 52.
Valore del punto base: euro 3.911,00.
8.1.4. Da ultimo, sempre in applicazione delle tabelle testé applicate, in favore di sorella del de cuius, va riconosciuto l'importo di € 100.182,00 (da Parte_5
abbattere del 50 % in ragione della percentuale di concorso di colpa da attribuire al de cuius) pervenendosi all'importo finale di euro 50.091,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale.
E ciò, sulla base dell'attribuzione del seguente punteggio:
1) età della vittima primaria (quando è deceduto, il aveva 37 anni): 16 ER
punti;
2) età della vittima secondaria (al momento della morte del fratello, la sig.ra aveva 31 anni): 16 punti;
Parte_5
3) convivenza con la vittima: 0 punti;
4) sussistenza di un solo familiare nel nucleo primario: 12 punti;
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (è attribuibile un punteggio fino a 30 punti): 15 punti, tenuto conto degli esiti della prova testimoniale da cui emerge l'esistenza, fino all'epoca del sinistro, di un rapporto affettivo significativo e continuativo, anche in ragione della condivisione degli impegni di gestione - sia pure con diverso apporto non precisamente acquisito - della attività commerciale familiare.
23 Punti totali riconosciuti: 44.
Valore del punto base: euro 1.698,00 euro.
9. Con il sesto e ultimo motivo di gravame, rubricato “CON
RIFERIMENTO AL DANNO MORALE SUBITO DAI Per_3
E ”, la Parte_6 Persona_2
difesa appellante lamenta la mancata attribuzione ai nonni del de cuius di una somma pari al massimo stabilito per la morte di un nipote, benchè dall'istruttoria svolta sia emerso che tra il e i nonni vi era un intenso ER
legame affettivo. Pertanto, la difesa appellante chiede il riconoscimento – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - in favore di Parte_6
di una somma pari ad euro 141.620,00, iure proprio, ed euro 70.810,00
[...]
iure hereditatis (ossia l'importo di euro 141.620 diviso per due in concorso con la figlia del , nonché, in favore (figlia di Parte_4 Parte_4 Per_2
, di una somma pari ad euro 70.810,00, iure hereditatis.
[...]
9.1. Tale motivo non appare meritevole di accoglimento, condividendosi le motivazioni sulla base delle quali il giudice di primo grado ha ritenuto di dover disattendere le pretese risarcitorie avanzate con riferimento alla posizione dei nonni materni del de cuius. Infatti, come si legge nella sentenza impugnata, gli appartenenti al nucleo familiare diversi dal coniuge e dai figli (in particolare i nonni, i nipoti, le nuore e i generi) hanno diritto di ottenere ristoro per la perdita del proprio congiunto anche se con questo non conviventi, purché dimostrino l'effettività e la consistenza della relazione parentale.
9.1.1. Viceversa, le testimonianze assunte hanno permesso di accertare solo alquanto genericamente che i nonni di frequentassero la famiglia di ER
origine del , abitando per un periodo vicino al negozio gestito dal padre ER
del defunto, senza tuttavia fornire elementi concreti da cui desumere l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto
(Cass. 25200/2024).
24 10. Conclusivamente ed a titolo di riepilogo, in parziale riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati a corrispondere agli appellanti, a titolo di risarcimento dei danni da essi subiti a seguito del decesso di ER
, le seguenti somme, già decurtate del 50% corrispondente alla
[...]
percentuale di responsabilità a carico del : ER
- a la complessiva somma di euro 175.995,00 oltre interessi al Parte_1
tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo, detratta la somma di euro 26.240,00 eventualmente già riscossa;
- a la complessiva somma di 195.550,00 oltre interessi al tasso CP_1
legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo, detratta la somma di euro
26.240,00 eventualmente già riscossa;
- a la complessiva somma di euro 195.550,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo, detratta la somma di euro
26.240,00 eventualmente già riscossa;
- a la complessiva somma di euro 131.018,50 oltre interessi Parte_3
al tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
- a la complessiva somma di euro 131.018,50 oltre interessi al Parte_4
tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
- a la complessiva somma di euro 50.091,00 oltre interessi al tasso Parte_5
legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
11. La riforma della sentenza nei termini anzidetti, tenuto conto del fatto che il giudice di primo grado, nella liquidazione delle spese processuali, ha ritenuto, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, di compensare le spese in misura pari ad 1/5 e di porre la restante parte, corrispondente ai 4/5 a carico dei convenuti e poiché tale ripartizione appare congrua (anzi, ancor più congrua) in relazione alle statuizioni qui adottate, si ritiene corretto confermare le statuizioni sulle spese adottate dal giudice di primo grado e regolamentare anche la ripartizione fra le parti delle spese della presente fase secondo le stesse proporzioni, come da dispositivo.
P.Q.M.
25 La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
e , , CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in proprio e nella qualità di erede del defunto Parte_4 [...]
, Persona_2 Parte_5 Parte_6
in proprio e nella qualità di erede del defunto
[...] Per_2
nei confronti di e di
[...] Controparte_2
, nonché sull'appello incidentale proposto da CP_3
avverso la sentenza n. 868/2019 del Tribunale Controparte_2
di Lecce, così provvede:
- 1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e CP_3 [...]
in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento del Controparte_4
danno non patrimoniale da perdita parentale, a la complessiva Parte_1
somma di euro 175.995,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo, detratta la somma di euro 26.240,00 eventualmente già riscossa;
a la complessiva somma di euro 195.550,00 oltre CP_1
interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo, detratta la somma di euro 26.240,00 eventualmente già riscossa;
a la Parte_2
complessiva somma di euro 195.550,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo, detratta la somma di euro 26.240,00 eventualmente già riscossa;
a , la complessiva somma Parte_3
di euro 131.018,50 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
a la complessiva somma di € Parte_4
131.018,50 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
a la complessiva somma di € 50.091,00 oltre interessi Parte_5
al tasso legale dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
26 3) dispone la compensazione fra le parti di 1/5 delle spese processuali della presente fase e pone a carico degli appellati, in solido, i 4/5 delle spese processuali della presente fase che liquida, per l'intero, in complessivi €
27.556,00 ( di cui € 2.556,00 per spese) oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Piero Coluccia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce il 6.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
27