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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
AL RT MI, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1499/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0702020130006652736000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259003398722000 IVA-ALTRO 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020130035052613000 FREQUENZA MENSA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140005182410000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140005182410000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140037320475000 TASSE AUTO/CCIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020150001196632000 CREDITI ASL 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020150029421425000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020150031087741000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020150035732380000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020160018147174000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020160022185301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020160025787128000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170000409532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170005194883000 IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170005194883000 IVA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta. Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 6.5.2025, sulla base di n. 13 cartelle esattoriali presupposte all'atto impugnato.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica;
2) prescrizione del credito;
3) difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione ad una cartella presupposta. Per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va anzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alla cognizione sulla presupposta cartella di pagamento n. 07020130035052613000, trattandosi di debito per tassa frequenza mensa/refezione scuola, e dunque di un debito avente natura extratributaria.
3. Per il resto, con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce il difetto di notifica delle presupposte cartelle esattoriali, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, nonché degli interessi.
Le censure sono infondate.
Emerge dalla produzione documentale di parte resistente che l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica di tutte le 13 cartelle esattoriali presupposte.
4. In aggiunta a queste ultime, l'Amministrazione resistente ha provveduto all'ulteriore notifica dei seguenti atti intermedi:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 07080201400003356000 notificato in data 28/08/2014;
- l'avviso di intimazione n. 07020179000479777000 notificato in dato 3/04/2017;
- l'avviso di intimazione n. 07020199002450636000 notificato in data 27/02/2019;
- l'avviso di intimazione n. 07020199007487903000 notificato in data 25/09/2019;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 07084202000000278001 notificato in data;
- l'avviso di intimazione n. 07020229004625868000 notificato in data 5/06/2022;
- l'avviso di intimazione n. 07020249003221433000 notificato in data 12/04/2024;
- l'avviso di intimazione n. 07020249002863884000 notificato in data 31/03/2024.
Infine, il ricorrente, in data 19/05/2025, ha presentato istanza per la rateizzazione dei ruoli portati dalle cartelle di pagamento nn. 07020130006652736000, 07020140005182410000, 07020140037320475000,
07020150001196632000, 07020150029421425000, 07020150031087741000, 07020150035732380000,
07020160018147174000, 07020160022185301000, 07020160025787128000, 07020170000409532000 e
7020170005194883000.
5. Alla luce di tali emergenze documentali, da un lato va affermato la valida notifica degli atti presupposti, e sotto altro profilo nessuna prescrizione, neanche relativa agli interessi e sanzioni, può ritenersi utilmente maturata.
6. Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di ricorso.
7. Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, contenendo l'atto impugnato tutti i riferimenti (causale del debito;
ente creditore;
importo del credito;
termini di pagamento) idonei a consentire al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa.
8. Conclusivamente, in parte va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alle contestazioni relativi alla cartella n. 07020130035052613000.
Per il resto, il ricorso va rigettato.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ -dichiara in parte il proprio difetto di giurisdizione ed in parte rigetta il ricorso nei termini di cui in parte motiva. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre ccessori di legge, se dovuti, in favore dell'Amministrazione resistente costituita.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
AL RT MI, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1499/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0702020130006652736000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259003398722000 IVA-ALTRO 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020130035052613000 FREQUENZA MENSA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140005182410000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140005182410000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140037320475000 TASSE AUTO/CCIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020150001196632000 CREDITI ASL 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020150029421425000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020150031087741000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020150035732380000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020160018147174000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020160022185301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020160025787128000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170000409532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170005194883000 IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170005194883000 IVA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta. Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 6.5.2025, sulla base di n. 13 cartelle esattoriali presupposte all'atto impugnato.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica;
2) prescrizione del credito;
3) difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione ad una cartella presupposta. Per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va anzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alla cognizione sulla presupposta cartella di pagamento n. 07020130035052613000, trattandosi di debito per tassa frequenza mensa/refezione scuola, e dunque di un debito avente natura extratributaria.
3. Per il resto, con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce il difetto di notifica delle presupposte cartelle esattoriali, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, nonché degli interessi.
Le censure sono infondate.
Emerge dalla produzione documentale di parte resistente che l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica di tutte le 13 cartelle esattoriali presupposte.
4. In aggiunta a queste ultime, l'Amministrazione resistente ha provveduto all'ulteriore notifica dei seguenti atti intermedi:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 07080201400003356000 notificato in data 28/08/2014;
- l'avviso di intimazione n. 07020179000479777000 notificato in dato 3/04/2017;
- l'avviso di intimazione n. 07020199002450636000 notificato in data 27/02/2019;
- l'avviso di intimazione n. 07020199007487903000 notificato in data 25/09/2019;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 07084202000000278001 notificato in data;
- l'avviso di intimazione n. 07020229004625868000 notificato in data 5/06/2022;
- l'avviso di intimazione n. 07020249003221433000 notificato in data 12/04/2024;
- l'avviso di intimazione n. 07020249002863884000 notificato in data 31/03/2024.
Infine, il ricorrente, in data 19/05/2025, ha presentato istanza per la rateizzazione dei ruoli portati dalle cartelle di pagamento nn. 07020130006652736000, 07020140005182410000, 07020140037320475000,
07020150001196632000, 07020150029421425000, 07020150031087741000, 07020150035732380000,
07020160018147174000, 07020160022185301000, 07020160025787128000, 07020170000409532000 e
7020170005194883000.
5. Alla luce di tali emergenze documentali, da un lato va affermato la valida notifica degli atti presupposti, e sotto altro profilo nessuna prescrizione, neanche relativa agli interessi e sanzioni, può ritenersi utilmente maturata.
6. Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di ricorso.
7. Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, contenendo l'atto impugnato tutti i riferimenti (causale del debito;
ente creditore;
importo del credito;
termini di pagamento) idonei a consentire al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa.
8. Conclusivamente, in parte va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alle contestazioni relativi alla cartella n. 07020130035052613000.
Per il resto, il ricorso va rigettato.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ -dichiara in parte il proprio difetto di giurisdizione ed in parte rigetta il ricorso nei termini di cui in parte motiva. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre ccessori di legge, se dovuti, in favore dell'Amministrazione resistente costituita.