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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. AR OL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.643 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Enzo Lo Presti Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via N. Turrisi n.13, presso lo studio dell'Avv.to G.C. Milano appellante CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Antonietta Canu e Delia Cernigliaro CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Lauranan.59 appellato all'udienza del 30 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato innanzi il Tribunale G.L. di Marsala, CP_2
titolare di pensione categoria SO n.20054569 dal 2016, chiese dichiararsi non
[...] dovuta la somma complessiva di euro 5.425,62 richiesta in restituzione dalll' con CP_1 note del 20.10.2021 e del 28.2.2022. L'I.. si costituì in giudizio rilevando che l'indebito in contestazione derivava CP_3 dalla omessa comunicazione dei redditi per l'anno 2018 e 2019. Il giudice adito, con sentenza n.188/2023, rigettò il ricorso ritenendo che parte ricorrente non avesse “prodotto, a supporto della propria tesi di irripetibilità dell'indebito alcuna documentazione”. Avverso tale decisione ha interposto appello la con ricorso depositato il Pt_1
29.06.2023, chiedendone la riforma. Sostiene di aver prodotto “certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate” e di aver, dunque, dato “prova di non superare la soglia legale per il godimento della prestazione”. Ritiene, in ogni caso, che l'obbligo di comunicazione dei redditi sussiste solo per quei soggetti titolari di una prestazione legata al reddito che non siano tenuti a presentare
Pag.1 la dichiarazione dei rediti ai fini impositivi ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono;
circostanza, questa, avvalorata dalla circolare n.195/2015. CP_1
Soggiunge che l' non le ha contestato di aver percepito, nel periodo oggetto CP_1 di causa, altri redditi oltre alla pensione in godimento. L' si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata. Indi, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto sulla scorta del medesimo percorso motivazionale seguito da questa Corte in casi del tutto sovrapponibili a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sentenze n.477/2024, n.459/2024, n.433/2023, 554/2023 e n.51/2023). L'art. 35 comma 10 bis del D.L. n.207/2008, convertito in legge n.14/2009, prevede: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli CP_4 previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione …”. Nel caso di specie, dunque, occorre accertare se la sola violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali che la legge pone a carico dell'assistito configuri un inadempimento determinante la revoca della prestazione (e/o il recupero di quanto corrisposto) e, in particolare, se tale obbligo continui a gravare (pur) in assenza di modificazioni del quadro reddituale che risulti già noto aliunde all' . Controparte_5
La risposta non può che essere negativa. Per come affermato nella sentenza di questa Corte n.433/2023, infatti, da una
“lettura coordinata delle disposizioni sopra enunciate” risulta “evidente la volontà del legislatore a che, CP_ dalla introduzione dello scambio di informazioni dell' con l'amministrazione finanziaria, derivi un alleggerimento degli obblighi informativi gravanti in carico ai titolari di prestazioni collegati al reddito, i quali devono intendersi soggetti al predetto onere limitatamente alla situazione reddituale “incidente sulle prestazioni in godimento” con il conseguente esonero da ogni obbligo di comunicazione nel CP_ caso in cui la situazione reddituale tenuta presente dall' al momento del riconoscimento della prestazione risulti immutata”.
Pag.2 In particolare, si osserva, nella sentenza dianzi citata si rilevato come a “tale approdo interpretativo” sia “giunto lo stesso Istituto il quale nella circolare 195 del 30/11/2015 (di interpretazione dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010) scrive : “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui l'assegno sociale] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro CP_5 redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente (…).
“Ha precisato l' , che sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali CP_5 all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente CP_5 all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti CP_5 nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall il titolare non è CP_1 tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all ”. CP_5
Per come è evidente, dunque, l' stesso prevede che l'onere di comunicazione CP_1 dei dati reddituali da espletarsi attraverso l'invio del mod. RED sussiste nei soli casi in cui il titolare della prestazione abbia percepito redditi che, per la peculiarità del regime fiscale applicato, non sono soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi e che, quindi, possono sfuggire allo scambio di informazioni tra le amministrazioni. Al di fuori di tali ipotesi e certamente nel caso che la situazione reddituale sia rimasta immutata rispetto a quella già conosciuta o conoscibile dall'ente previdenziale mediante l'accesso all'anagrafe tributaria, deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di comunicazione. Né, come evidenziato nel precedente citato di questa Corte, “una siffatta lettura della norma appare idonea a procurare un vulnus apprezzabile dell'interesse erariale atteso che esso potrà CP_ sempre essere salvaguardato attraverso l'esercizio dei poteri di verifica riservati all' il quale, ove accerti l'occultamento di cespiti integranti il superamento dei limiti reddituali, non incorrerà in alcuna decadenza che possa impedire di sanzionare la condotta dolosa dell'assistito”. Talchè, nella vicenda che occupa, non risultando in nessun modo dedotta da parte dell' la titolarità di redditi ulteriori e diversi rispetto a quelli (già conosciuti) derivanti CP_1
Pag.3 dalla (sola) pensione in godimento, deve concludersi che alcun obbligo di comunicazione poteva farsi ricadere sulla Pt_1
Tanto più ove si consideri che la ha versato in atti la certificazione Pt_1 reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate da cui si desume che la stessa ha percepito solo redditi da pensione (cfr. doc. fascicolo di parte) e che lo stesso non ha CP_1 neanche contestato che i redditi non presentavano variazioni rispetto agli anni precedenti rimproverando, in definitiva, all'appellante soltanto il fatto di non aver trasmesso i modelli reddituali richiesti. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado deve dichiararsi che non è tenuta a restituire all' la Controparte_2 CP_1 complessiva somma di €5.425,62 richiesta dal detto Istituto con atti del 20.10.2021 e del 28.2.2022.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano CP_1 come da dispositivo, dovendosi porre a carico del detto l'onere di rifondere lo CP_5
Stato di quelle (già) liquidate dal Tribunale con decreto del 23.3.2023 in ragione della ammissione della al patrocinio a spese dello Stato per il solo primo grado. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.188/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala in data 21.3.2023 dichiara che
[...] non è tenuta a restituire all' la complessiva somma di €5.425,62 Parte_1 CP_1 richiesta dal detto Istituto con atti del 20.10.2021 e del 28.2.2022. Condanna l' a rifondere alla Stato le spese processuali del giudizio di primo grado CP_1 liquidate con decreto del Tribunale di Marsala del 23.3.2023 in €1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge. Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore CP_1 dell'appellante che liquida in complessivi €1.889,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.. c.p.a. e spese generali come per legge se dovute da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. Palermo 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AR OL
Il Presidente Maria G. Di Marco
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