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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13803/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 01.04.2025
Nella causa n.r.g. 13803/2021, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PELI LEONARDO APPELLANTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA APPELLATA
Oggi 1 aprile 2025, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Il solo ricorrente ha depositato brevi note.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 13803/2021, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PELI LEONARDO APPELLANTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA APPELLATA ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con appello del 10.12.21, a impugnato la sentenza n. 45 del 15.10.21-12.11.21, Parte_1 con cui il Giudice di Pace di Chiari ha respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione n. 286164533 dei Carabinieri di Chiari.
La si è costituita in giudizio il 7.11.21, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Le parti hanno depositato note scritte l'11.11.22. Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22. Le parti sono comparse all'udienza del 12.9.23.
Il giudice ha fissato l'odierna discussione della causa in trattazione scritta;
il solo ricorrente ha depositato note conclusive il 27.3.25.
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunte:
− Il 9.1.21, noleggiava un'autovettura Renault Clio targata FG024YD; Parte_1
− La parcheggiava quindi nella proprietà di Parte_2
− Nella notte tra il 19 e il 20.4.21, il figlio di costei, veniva fermato dai Persona_1
Carabinieri alla guida dell'autovettura, sprovvisto di patente;
− I Carabinieri elevavano inoltre il verbale qui impugnato a carico dell'obbligato in solido per la sanzione amministrativa di € 5100;
− Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo, revocato già il 27.4.21 con la riconsegna alla ditta di noleggio.
Pag. 2 di 4 3. Le conclusioni dell'appellante (come da atto di appello) sono state:
«In accoglimento del presente ricorso in appello, il Giudice adito, previ gli incombenti le declaratorie del caso e previa emissione del decreto di fissazione di udienza, in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia ordinare l'annullamento e/o la revoca del provvedimento amministrativo impugnato (verbale di contestazione n. 286164533 del 26 aprile 2021, notificato al ricorrente in data 27 aprile 2021), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compenso professionale».
Le conclusioni dell'appellata (come da comparsa di costituzione) sono state:
«La chiede a codesto Tribunale di Brescia di respingere l'appello, confermando il provvedimento Controparte_1 amministrativo opposto e condannando la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio».
4. In primo luogo, si osserva come le violazioni commesse da non siano mai state Persona_1 oggetto di censura: l'appellante lamenta solo l'estensione della responsabilità quale obbligato in solido.
4.1. Il primo motivo di appello eccepisce il travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado: le chiavi del veicolo non sarebbero state lasciate sul cruscotto (dall'appellante), bensì consegnate da alla che le avrebbe collocate in quella posizione. Pt_1 Pt_2
La doglianza non coglie nel segno: il Giudice di Pace ha sì osservato una discrasia tra il contenuto del ricorso e le dichiarazioni rese in udienza (ossia tra queste due versioni); tuttavia, quand'anche si fosse trattato di una semplice specificazione, come spiega l'atto di appello, correttamente il giudice a quo ha ritenuto di non poter esimere da responsabilità. Parte_1
L'art. 196 C.d.S. prevede infatti che: «Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 [i.e. la locazione senza conducente, come nel caso che occupa, n.d.r.] risponde solidalmente il locatario […] 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa».
Cass. n. 22318/14 ha chiarito che: «L'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva rilevato l'omessa adozione di cautele adeguate ad evitare l'utilizzazione, da parte del figlio del proprietario, di un ciclomotore custodito in un locale adiacente all'abitazione, quali, ad esempio, l'occultamento delle chiavi del veicolo)».
La prova liberatoria della guida non solo senza ma contro la volontà del locatario è dunque rigorosa e non appare raggiunta nel caso di specie. Sia che il ricorrente avesse lasciato le chiavi sul cruscotto dell'automobile, evidentemente aperta, sia che le avesse consegnate alla infatti, non si può Pt_2 ritenere che egli avesse adottato le misure opportune ad evitare la circolazione da parte di soggetti non autorizzati. Inoltre, occorre notare come il ricorrente non abbia chiesto alcuna prova atta a dimostrare tali circostanze e nemmeno allegato i propri rapporti con le altre persone coinvolte.
Come prevede l'ult. co. dell'articolo, potrà comunque rivalersi per l'intero su Pt_1 Per_1
4.2. Il secondo motivo di appello lamenta una violazione di legge, invocando l'art. 1766 c.c. in tema di contratto di deposito: tenuto alla vigilanza sul mezzo non sarebbe stato il ricorrente, ma la Festa cui lo
Pag. 3 di 4 stesso era stato consegnato.
Come correttamente osservato dall'Avvocatura dello Stato, il motivo è inammissibile, in quanto fondato su norme mai invocate prima. Pecca inoltre di genericità, per la suddetta mancanza di elementi funzionali a determinare gli effettivi rapporti tra le parti;
il fatto che la vettura sia stata semplicemente parcheggiata nella proprietà della lascerebbe del resto intendere una mera cortesia da parte sua, Pt_2 inidonea al trasferimento di responsabilità (irrilevante essendo che, dopo i fatti, il veicolo sia stato lasciato per qualche giorno dai Carabinieri in custodia alla signora).
L'appello non può pertanto trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dell'appellante.
Nulla viene liquidato per il primo grado, atteso che l'Amministrazione si era costituita a mezzo di funzionari, senza deposito di nota spese.
Per il secondo grado, a norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore tra € 1100 ed € 5200. Si possono liquidare i valori minimi, stante la semplicità delle questioni esaminate e pertanto: € 212,50 per la fase di studio;
€ 212,50 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e decisionale, cui l'Avvocatura non ha di fatto partecipato. Al totale (€ 425,00) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: rigetta l'appello;
a titolo di spese di lite, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di € 425,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 01/04/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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