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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2294/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Petitto P.IVA_1
Marco
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del liquidatore giudiziale e del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con l'avv. Pinamonti Antonio
Appellata
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
Appellata contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.1307/23 del Tribunale di Padova pubblicata in data 20/06/2023 CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa dell'atto che precede e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta in primo grado contro Parte_1
in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione - in via principale, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1307 del 20.6.2023 del Tribunale di Padova, in quanto
[...] inammissibile e/o infondato per le ragioni esposte in atto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, qualora l'appello di venisse accolto, Parte_1 dichiarare in ogni caso l'inesistenza del diritto di procedere in esecuzione forzata nei confronti di in pendenza della procedura di concordato, in forza delle CP_1
difese dichiarate assorbite in primo grado e riproposte nel presente giudizio.
MOTIVAZIONE proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale CP_1
07720190004754242 relativa al ruolo n.0000827/2009, notificata in data 8.4.2019 per euro 95.906,38 (quale totale complessivo degli importi versati a titolo di garanzia per euro 48.000,00 ed euro 45.112,99), oltre euro 2.793,39 per aggio di riscossione (art. 17, comma 1 e 2, lett. a, d.lgs. n.112/1999) ed euro 5,88 per spese di notifica.
La cartella di pagamento ineriva al credito vantato dalla
[...]
quale gestore del Fondo di garanzia ex legge n.662/1996, Parte_1
per surroga nei diritti vantati da verso il concordato Controparte_3 ai sensi dell'art. 1203 cod.civ. e dell'art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005. CP_1
In particolare, deliberava in data 5.12.2012 in favore di Controparte_3
una apertura di credito e un finanziamento garantite nei limiti del 60% da CP_1
ID s.c.a.r.l.e con controgaranzia concessa da - Parte_1
pag. 2/11 (in seguito, per brevità, anche solo MC) a valere sul Parte_1
fondo ex legge n.662/96.
a seguito dell'inadempimento di escuteva Controparte_3 CP_1
la garanzia di ID con nota 12.8.2015 ed ID chiedeva a MC l'attivazione del fondo in data 14.4.2016 per gli importi corrispondenti alla controgaranzia concessa (per euro 48.000,00 ed euro 45.112,99).
MC provvedeva al versamento di tali importi con valuta 8.10.2018.
, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 171, Controparte_4
co. 1 l.fall. procedeva a rendere la dichiarazione del credito nei confronti del concordato preventivo di per conto del per surroga nei diritti vantati da CP_1 Parte_1
verso il concordato ai sensi dell'art. 1203 Controparte_3 CP_1
c.c. e dell'art. 2, comma 4, d.m. 20.6.2005 rappresentando che il credito era stato iscritto a ruolo ( n. 0000827/2019) per il complessivo importo euro 95.906,38 oltre aggi di riscossione e spese di notifica con richiesta di riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n.123/1998 ed ex art. 8-bis legge n. 33/2015
In data 8.4.2019 veniva notificata a in concordato preventivo la cartella CP_1
esattoriale 07720190004754242 relativa al ruolo anno 2019 n. 0000827 per euro
95.906,38 (quale totale complessivo degli importi versati a titolo di garanzia per euro
48.000,00 ed euro 45.112,99), oltre euro 2.793,39 per aggio di riscossione (art. 17, comma 1 e 2, lett. a, d. lgs. n. 112/1999) ed euro 5,88 per spese di notifica.
Giudizio di primo grado in concordato preventivo conveniva, avanti il Tribunale di Padova, CP_1 [...]
e Parte_1 Controparte_5
chiedendo, in accoglimento all'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'accertamento dell'inesistenza del diritto di di procedere all'esecuzione Parte_1
forzata.
L'opponente assumeva l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in pendenza di concordato preventivo ex artt.168 e 184 l.fall. chiedendo l'accertamento di nullità o annullamento della cartella esattoriale essendo il credito vantato da MC anteriore al deposito della domanda di concordato e in subordine l'inefficacia del diritto di regresso in quanto sottoposto a condizione ex artt. 61, 62 e 63 l.fall. In via pag. 3/11 subordinata rilevava come il credito non era assistito da privilegio ai sensi degli artt. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 e 8 bis, d. l. 3/2015, nonché l'inesistenza del credito per aggio di riscossione ex art. 17, comma 1 e 2, lett. a, d.lgs. n. 112/1999.
Si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda attorea poiché infondata.
rimaneva contumace. Controparte_5
Con la sentenza n. 1307/23 il Tribunale di Padova accoglieva l'opposizione “accertata l'anteriorità del diritto di regresso vantato dalla
[...]
” rispetto alla domanda di concordato formulata da Parte_1 CP_1
dichiarando l'inesistenza del diritto di
[...] Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata.
[...]
Il giudice di prime cure riteneva assorbente la questione relativa alla possibilità del creditore di agire nei confronti della società in concordato in pendenza della procedura ed affermava che nel caso di specie - nonostante il diritto di regresso spettante a fosse divenuto esigibile solo al momento della concreta Parte_1
escussione della garanzia, e quindi in epoca successiva all'apertura del concordato - esso rientrava nel perimetro di operatività dell'art. 184 l.fall. “ dal momento che trova ad ogni modo fonte nel contratto di garanzia concluso il precedente 17.1.13 e cioè in una situazione giuridica che trova titolo e causa anteriore rispetto alla data di apertura e quindi di omologa della procedura concordataria. In proposito, infatti, non può dimenticarsi come quello fatto valere in questa sede sia sostanzialmente il medesimo credito già di pertinenza della “ ”, il quale preesisteva Parte_2 all'apertura della procedura concorsuale, alla quale rimane pertanto soggetto. Di conseguenza, deve affermarsi l'inesistenza del diritto della odierna parte opposta a far valere il credito in oggetto al di fuori dei limiti e delle modalità previste dal piano concordatario approvato”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1307/23 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei Parte_1
motivi di appello e la integrale riforma della sentenza di primo grado.
pag. 4/11 Si è costituita in concordato preventivo chiedendo in via principale il CP_1
rigetto del gravame e in via subordinata riproponendo le difese dichiarate assorbite in primo grado.
è rimasta contumace. Controparte_5
All'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante rileva l'insussistenza della violazione del divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art.168 l.fall. tenuto conto della mancata considerazione della circostanza che il ruolo “straordinario“ emesso a seguito dell'apertura della procedura di concordato costituiva atto dovuto ex art.11 dpr n.602/1973 nonché atto temporalmente e formalmente precedente all'insinuazione nella procedura concorsuale. Rilevava come parimenti legittima risultava la notifica della cartella di pagamento sottolineando come la giurisprudenza di legittimità rilevava la estraneità della stessa al divieto ex art.168 l.fall. in quanto atto precedente all'inizio della procedura esecutiva.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di appello censura l'errata individuazione dei presupposti di applicabilità del divieto di azioni esecutive individuali in presenza di una procedura di concordato preventivo come disposto dagli artt. 168 e 184 l.fall. rilevando l'erroneità e contraddittorietà della sentenza ove pur riconoscendo che il diritto di MC era divenuto esigibile solo al momento della concreta escussione della garanzia, e dunque in epoca successiva all'apertura del concordato, affermava comunque la riconducibilità al perimetro dell'art.184 l.fall.
L'appellante evidenziava come il diritto di MC non era divenuto esigibile al momento dell'escussione della garanzia, ma – più correttamente – lo stesso trae “origine” dall'escussione di garanzia. Il credito era sorto in data 14.4.2016 con la richiesta di attivazione della garanzia e, quindi, in data successiva all'apertura del concordato.
pag. 5/11 Quanto ai motivi ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure evidenziava come il credito del Fondo di Garanzia risulta assistito da privilegio generale ai sensi dell'art. 24, comma
33, della legge 449/1997 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998, a norma del quale i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi della normativa sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Rilevava come il riconoscimento del privilegio risulta confermato dalla normativa di cui all'art. 8 bis decreto-legge n3/2015, convertito con modificazioni nella legge n..33/2015, che ha natura di norma di interpretazione autentica della precedente normativa.
Ragioni della decisione
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
Va preliminarmente rilevato come risulta non contestato che CP_3 Controparte_3
erogava a complessivi euro 240.000,00, sulla base di garanzia
[...] CP_1 prestata da ID (per il 60% dell'importo) che, a sua volta, aveva ottenuto parziale controgaranzia ai sensi e per gli effetti di cui alla legge Parte_1
662/96 fino all'importo di euro 95.906,38. Inoltre risulta non contestato l'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria e l'escussione da parte CP_1
della banca finanziatrice della garanzia di ID in data 12.8.2015.
ID formulava richiesta di attivazione del fondo in data 14.4.2016 richiedendo a
MC gli importi corrispondenti alla controgaranzia. MC versava gli importi con valuta 8.10.2018.
Per il recupero della somma erogata procedeva mediante Parte_1
iscrizione a ruolo (anno 2019 n.0000827) e Agenzia Entrate e Riscossione emetteva la cartella esattoriale n.07720190004754242 notificata in data 8.4.2019 ex art.26 d.p.r.
n.602/1972.
Tanto premesso va accolta l'impugnazione sulla base del corretto rilievo che il ruolo
“straordinario“ emesso a seguito dell'apertura della procedura di concordato costituisce atto dovuto ex art.11 dpr n.602/1973 nonché atto temporalmente e formalmente precedente all'insinuazione nella procedura concorsuale. Parimenti legittima, ed pag. 6/11 estranea al divieto ex art.168 l.fall., risulta la notifica della cartella di pagamento in quanto atto precedente all'inizio della procedura esecutiva.
Va in proposito sottolineato come allorquando sussista un pericolo per la riscossione l'Amministrazione finanziaria può emettere i c.d. ruoli “straordinari” al fine di tutelarsi dal rischio di perdere il proprio credito per ragioni legate alla situazione economica del contribuente che non è in grado di offrire garanzie per la soddisfazione della pretesa erariale.
Come già osservato dalla Suprema Corte “In pendenza di una procedura fallimentare tedesca, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titolo esecutivo idoneo al fine di procedere all'insinuazione al passivo e non un atto esecutivo;
ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando al giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno dell'aggio, in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo.” (cfr. Cass. 12759/2022).
Come peraltro già osservato dal giudice di prime cure, incidentalmente nelle motivazioni della pronuncia sulle spese (“non può dimenticarsi che l'attività di cui sopra, assimilabile alla notifica del precetto e prodromico all'ammissione del credito nel passivo concordatario, non ricade secondo la giurisprudenza di legittimità nel divieto di cui all'art.168 l.fall. (Cass. 25.10.22 n.31560), di tal che anche la opponente risulta a propria volta parzialmente soccombente su tale punto, avendo viceversa dedotto l'illegittimità di tale attività meramente prodromica” cfr. sentenza impugnata pag.9) va evidenziato che la cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario;
ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo.
pag. 7/11 Secondo la Suprema Corte “L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale” ( cfr. Cass. n.9440/2019)
Ed ancora, la Suprema Corte evidenzia come l'articolo 168 l.fall. (ora 46 e 94 CCII) nello stabilire il divieto delle azioni esecutive trova applicazione anche ai crediti sorti antecedentemente all'apertura della procedura tanto che tali crediti vanno fatti valere nell'ambito della procedura concordataria ha poi espressamente chiarito come “l'inizio dell'azione esecutiva vietata dall'art.168 l.fall. deve ricondursi non alla emissione e notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto, ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva. ( cfr. Cass. civ.
n.31560/22 e già n.22211/2019, n.9440/2019, n.24880/2020, n.23806/2020). Si osserva come “il profilo contenutistico della cartella di pagamento, siccome indicato dal comma
2 e dal comma 2 bis dell'art.25 del dpr n.602/1972 palesa che essa, se riguardata rispetto all'esecuzione forzata, ha una funzione equivalente al precetto in quanto contiene l'intimazione di adempiere, con l'avvertenza che in mancanza si procederà all'esecuzione e, nel contempo, di notificazione del titolo esecutivo, dovendo indicare l'obbligo risultante dal ruolo e, quindi, fornire una indicazione del credito per cui si procede… A tanto occorre aggiungere che l'art.51 l.f. stabilisce l'incompatibilità tra le procedure fallimentari (e quelle relative al concordato) delle sole azioni esecutive, mentre la natura della cartella quale atto funzionale all'esecuzione individuale non può di per sé considerarsi in contrasto con i principi della concorsualità. Come decretato dalle citate S.U. l'inizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art.168 l.f., deve ricondursi, non allea emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto, ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva” (cfr. sentenza cit.).
pag. 8/11 Ancora: “La cartella di pagamento, che assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto che dà inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento” (cfr. Cass. civ. n.5637/2024).
Posto che l'impugnazione della cartella esattoriale integra una opposizione ai sensi dell'art.615 primo comma c.p.c.- in quanto attività prodromica all'inizio dell'esecuzione
– erroneamente il giudice di prime cure ha dichiarato “l'inesistenza del diritto della convenuta … a procedere ad esecuzione forzata” attività successiva ed ulteriore, vieppiù tenuto conto che pacificamente non è stato posto in essere alcun pignoramento e ciò indipendentemente dall'esame relativo all'anteriorità o meno del credito vantato da
MC rispetto all'apertura della procedura di concordato.
Va infine rilevato che, quanto alle domande proposte da in via CP_1
subordinata in primo grado - ritenute assorbite dal giudice di prime cure - (“accertare l'insussistenza del privilegio vantato da a norma degli artt. 9, co. 5, D. Parte_1
Lgs. 123/1998 e 8 bis, D. L. 3/2015; in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito per l'importo di € 2.793,39 per aggio di riscossione (ex art. 17, comma
1 e 2, lett. a, D. Lgs. n. 112/1999) indicato nella cartella esattoriale
07720190004754242 relativa al ruolo anno 2019 n. 0000827 o, in subordine, che tale importo non è assistito da alcun privilegio”) parte appellata ha espressamente chiarito che non ha inteso impugnare la decisione del Tribunale “nella parte in cui non si è pronunciata sulla seconda e terza domanda, ritenute estranee al perimetro dell'opposizione all'esecuzione” sicchè non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Tanto premesso l'appello va accolto e l'opposizione alla cartella esattoriale proposta da integralmente rigettata risultando la procedura di iscrizione a ruolo CP_1
esattoriale, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 per la riscossione coattiva degli importi dovuti azionata da Parte_1
corretta e legittima, in quanto conforme alla normativa in materia. Inoltre
[...]
va rilevato come l'azione di recupero azionata da MC, per mezzo dell' CP_6
, è stata fondata su un legittimo ed efficace titolo esecutivo, costituito dal
[...]
ruolo esattoriale n. 0000827/2019 e la cartella di pagamento risulta legittimamente emessa.
pag. 9/11 Conclusivamente in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
in riforma della sentenza n. 1307/23 del Tribunale di Parte_1
Padova pubblicata in data 20/06/2023 va dunque rigettata l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale 07720190004754242 relativa al ruolo anno CP_1
2019 n. 0000827, notificata in data 8.4.2019
US soccombenza va condannata a rifondere a CP_1 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in Parte_1
assenza di nota spese, secondo il dm n.55/2014, , secondo lo scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00 per il primo grado in euro 8.433,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 9.991,00 per compensi ed euro 1.165,50 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, accoglie l'appello proposto da ed in riforma della sentenza Parte_1
impugnata n. 1307/23 del Tribunale di Padova pubblicata in data 20/06/2023:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso la Cartella esattoriale CP_1
07720190004754242 relativa al ruolo anno 2019 n. 0000827, notificata in data
8.4.2019;
2) condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 8.433,00 per
[...]
compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per
[...]
compensi ed in euro 1.165,50 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
pag. 10/11 Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2294/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Petitto P.IVA_1
Marco
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del liquidatore giudiziale e del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con l'avv. Pinamonti Antonio
Appellata
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
Appellata contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.1307/23 del Tribunale di Padova pubblicata in data 20/06/2023 CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa dell'atto che precede e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta in primo grado contro Parte_1
in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione - in via principale, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1307 del 20.6.2023 del Tribunale di Padova, in quanto
[...] inammissibile e/o infondato per le ragioni esposte in atto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, qualora l'appello di venisse accolto, Parte_1 dichiarare in ogni caso l'inesistenza del diritto di procedere in esecuzione forzata nei confronti di in pendenza della procedura di concordato, in forza delle CP_1
difese dichiarate assorbite in primo grado e riproposte nel presente giudizio.
MOTIVAZIONE proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale CP_1
07720190004754242 relativa al ruolo n.0000827/2009, notificata in data 8.4.2019 per euro 95.906,38 (quale totale complessivo degli importi versati a titolo di garanzia per euro 48.000,00 ed euro 45.112,99), oltre euro 2.793,39 per aggio di riscossione (art. 17, comma 1 e 2, lett. a, d.lgs. n.112/1999) ed euro 5,88 per spese di notifica.
La cartella di pagamento ineriva al credito vantato dalla
[...]
quale gestore del Fondo di garanzia ex legge n.662/1996, Parte_1
per surroga nei diritti vantati da verso il concordato Controparte_3 ai sensi dell'art. 1203 cod.civ. e dell'art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005. CP_1
In particolare, deliberava in data 5.12.2012 in favore di Controparte_3
una apertura di credito e un finanziamento garantite nei limiti del 60% da CP_1
ID s.c.a.r.l.e con controgaranzia concessa da - Parte_1
pag. 2/11 (in seguito, per brevità, anche solo MC) a valere sul Parte_1
fondo ex legge n.662/96.
a seguito dell'inadempimento di escuteva Controparte_3 CP_1
la garanzia di ID con nota 12.8.2015 ed ID chiedeva a MC l'attivazione del fondo in data 14.4.2016 per gli importi corrispondenti alla controgaranzia concessa (per euro 48.000,00 ed euro 45.112,99).
MC provvedeva al versamento di tali importi con valuta 8.10.2018.
, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 171, Controparte_4
co. 1 l.fall. procedeva a rendere la dichiarazione del credito nei confronti del concordato preventivo di per conto del per surroga nei diritti vantati da CP_1 Parte_1
verso il concordato ai sensi dell'art. 1203 Controparte_3 CP_1
c.c. e dell'art. 2, comma 4, d.m. 20.6.2005 rappresentando che il credito era stato iscritto a ruolo ( n. 0000827/2019) per il complessivo importo euro 95.906,38 oltre aggi di riscossione e spese di notifica con richiesta di riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n.123/1998 ed ex art. 8-bis legge n. 33/2015
In data 8.4.2019 veniva notificata a in concordato preventivo la cartella CP_1
esattoriale 07720190004754242 relativa al ruolo anno 2019 n. 0000827 per euro
95.906,38 (quale totale complessivo degli importi versati a titolo di garanzia per euro
48.000,00 ed euro 45.112,99), oltre euro 2.793,39 per aggio di riscossione (art. 17, comma 1 e 2, lett. a, d. lgs. n. 112/1999) ed euro 5,88 per spese di notifica.
Giudizio di primo grado in concordato preventivo conveniva, avanti il Tribunale di Padova, CP_1 [...]
e Parte_1 Controparte_5
chiedendo, in accoglimento all'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'accertamento dell'inesistenza del diritto di di procedere all'esecuzione Parte_1
forzata.
L'opponente assumeva l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in pendenza di concordato preventivo ex artt.168 e 184 l.fall. chiedendo l'accertamento di nullità o annullamento della cartella esattoriale essendo il credito vantato da MC anteriore al deposito della domanda di concordato e in subordine l'inefficacia del diritto di regresso in quanto sottoposto a condizione ex artt. 61, 62 e 63 l.fall. In via pag. 3/11 subordinata rilevava come il credito non era assistito da privilegio ai sensi degli artt. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 e 8 bis, d. l. 3/2015, nonché l'inesistenza del credito per aggio di riscossione ex art. 17, comma 1 e 2, lett. a, d.lgs. n. 112/1999.
Si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda attorea poiché infondata.
rimaneva contumace. Controparte_5
Con la sentenza n. 1307/23 il Tribunale di Padova accoglieva l'opposizione “accertata l'anteriorità del diritto di regresso vantato dalla
[...]
” rispetto alla domanda di concordato formulata da Parte_1 CP_1
dichiarando l'inesistenza del diritto di
[...] Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata.
[...]
Il giudice di prime cure riteneva assorbente la questione relativa alla possibilità del creditore di agire nei confronti della società in concordato in pendenza della procedura ed affermava che nel caso di specie - nonostante il diritto di regresso spettante a fosse divenuto esigibile solo al momento della concreta Parte_1
escussione della garanzia, e quindi in epoca successiva all'apertura del concordato - esso rientrava nel perimetro di operatività dell'art. 184 l.fall. “ dal momento che trova ad ogni modo fonte nel contratto di garanzia concluso il precedente 17.1.13 e cioè in una situazione giuridica che trova titolo e causa anteriore rispetto alla data di apertura e quindi di omologa della procedura concordataria. In proposito, infatti, non può dimenticarsi come quello fatto valere in questa sede sia sostanzialmente il medesimo credito già di pertinenza della “ ”, il quale preesisteva Parte_2 all'apertura della procedura concorsuale, alla quale rimane pertanto soggetto. Di conseguenza, deve affermarsi l'inesistenza del diritto della odierna parte opposta a far valere il credito in oggetto al di fuori dei limiti e delle modalità previste dal piano concordatario approvato”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1307/23 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei Parte_1
motivi di appello e la integrale riforma della sentenza di primo grado.
pag. 4/11 Si è costituita in concordato preventivo chiedendo in via principale il CP_1
rigetto del gravame e in via subordinata riproponendo le difese dichiarate assorbite in primo grado.
è rimasta contumace. Controparte_5
All'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante rileva l'insussistenza della violazione del divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art.168 l.fall. tenuto conto della mancata considerazione della circostanza che il ruolo “straordinario“ emesso a seguito dell'apertura della procedura di concordato costituiva atto dovuto ex art.11 dpr n.602/1973 nonché atto temporalmente e formalmente precedente all'insinuazione nella procedura concorsuale. Rilevava come parimenti legittima risultava la notifica della cartella di pagamento sottolineando come la giurisprudenza di legittimità rilevava la estraneità della stessa al divieto ex art.168 l.fall. in quanto atto precedente all'inizio della procedura esecutiva.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di appello censura l'errata individuazione dei presupposti di applicabilità del divieto di azioni esecutive individuali in presenza di una procedura di concordato preventivo come disposto dagli artt. 168 e 184 l.fall. rilevando l'erroneità e contraddittorietà della sentenza ove pur riconoscendo che il diritto di MC era divenuto esigibile solo al momento della concreta escussione della garanzia, e dunque in epoca successiva all'apertura del concordato, affermava comunque la riconducibilità al perimetro dell'art.184 l.fall.
L'appellante evidenziava come il diritto di MC non era divenuto esigibile al momento dell'escussione della garanzia, ma – più correttamente – lo stesso trae “origine” dall'escussione di garanzia. Il credito era sorto in data 14.4.2016 con la richiesta di attivazione della garanzia e, quindi, in data successiva all'apertura del concordato.
pag. 5/11 Quanto ai motivi ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure evidenziava come il credito del Fondo di Garanzia risulta assistito da privilegio generale ai sensi dell'art. 24, comma
33, della legge 449/1997 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998, a norma del quale i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi della normativa sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Rilevava come il riconoscimento del privilegio risulta confermato dalla normativa di cui all'art. 8 bis decreto-legge n3/2015, convertito con modificazioni nella legge n..33/2015, che ha natura di norma di interpretazione autentica della precedente normativa.
Ragioni della decisione
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
Va preliminarmente rilevato come risulta non contestato che CP_3 Controparte_3
erogava a complessivi euro 240.000,00, sulla base di garanzia
[...] CP_1 prestata da ID (per il 60% dell'importo) che, a sua volta, aveva ottenuto parziale controgaranzia ai sensi e per gli effetti di cui alla legge Parte_1
662/96 fino all'importo di euro 95.906,38. Inoltre risulta non contestato l'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria e l'escussione da parte CP_1
della banca finanziatrice della garanzia di ID in data 12.8.2015.
ID formulava richiesta di attivazione del fondo in data 14.4.2016 richiedendo a
MC gli importi corrispondenti alla controgaranzia. MC versava gli importi con valuta 8.10.2018.
Per il recupero della somma erogata procedeva mediante Parte_1
iscrizione a ruolo (anno 2019 n.0000827) e Agenzia Entrate e Riscossione emetteva la cartella esattoriale n.07720190004754242 notificata in data 8.4.2019 ex art.26 d.p.r.
n.602/1972.
Tanto premesso va accolta l'impugnazione sulla base del corretto rilievo che il ruolo
“straordinario“ emesso a seguito dell'apertura della procedura di concordato costituisce atto dovuto ex art.11 dpr n.602/1973 nonché atto temporalmente e formalmente precedente all'insinuazione nella procedura concorsuale. Parimenti legittima, ed pag. 6/11 estranea al divieto ex art.168 l.fall., risulta la notifica della cartella di pagamento in quanto atto precedente all'inizio della procedura esecutiva.
Va in proposito sottolineato come allorquando sussista un pericolo per la riscossione l'Amministrazione finanziaria può emettere i c.d. ruoli “straordinari” al fine di tutelarsi dal rischio di perdere il proprio credito per ragioni legate alla situazione economica del contribuente che non è in grado di offrire garanzie per la soddisfazione della pretesa erariale.
Come già osservato dalla Suprema Corte “In pendenza di una procedura fallimentare tedesca, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titolo esecutivo idoneo al fine di procedere all'insinuazione al passivo e non un atto esecutivo;
ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando al giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno dell'aggio, in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo.” (cfr. Cass. 12759/2022).
Come peraltro già osservato dal giudice di prime cure, incidentalmente nelle motivazioni della pronuncia sulle spese (“non può dimenticarsi che l'attività di cui sopra, assimilabile alla notifica del precetto e prodromico all'ammissione del credito nel passivo concordatario, non ricade secondo la giurisprudenza di legittimità nel divieto di cui all'art.168 l.fall. (Cass. 25.10.22 n.31560), di tal che anche la opponente risulta a propria volta parzialmente soccombente su tale punto, avendo viceversa dedotto l'illegittimità di tale attività meramente prodromica” cfr. sentenza impugnata pag.9) va evidenziato che la cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario;
ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo.
pag. 7/11 Secondo la Suprema Corte “L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale” ( cfr. Cass. n.9440/2019)
Ed ancora, la Suprema Corte evidenzia come l'articolo 168 l.fall. (ora 46 e 94 CCII) nello stabilire il divieto delle azioni esecutive trova applicazione anche ai crediti sorti antecedentemente all'apertura della procedura tanto che tali crediti vanno fatti valere nell'ambito della procedura concordataria ha poi espressamente chiarito come “l'inizio dell'azione esecutiva vietata dall'art.168 l.fall. deve ricondursi non alla emissione e notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto, ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva. ( cfr. Cass. civ.
n.31560/22 e già n.22211/2019, n.9440/2019, n.24880/2020, n.23806/2020). Si osserva come “il profilo contenutistico della cartella di pagamento, siccome indicato dal comma
2 e dal comma 2 bis dell'art.25 del dpr n.602/1972 palesa che essa, se riguardata rispetto all'esecuzione forzata, ha una funzione equivalente al precetto in quanto contiene l'intimazione di adempiere, con l'avvertenza che in mancanza si procederà all'esecuzione e, nel contempo, di notificazione del titolo esecutivo, dovendo indicare l'obbligo risultante dal ruolo e, quindi, fornire una indicazione del credito per cui si procede… A tanto occorre aggiungere che l'art.51 l.f. stabilisce l'incompatibilità tra le procedure fallimentari (e quelle relative al concordato) delle sole azioni esecutive, mentre la natura della cartella quale atto funzionale all'esecuzione individuale non può di per sé considerarsi in contrasto con i principi della concorsualità. Come decretato dalle citate S.U. l'inizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art.168 l.f., deve ricondursi, non allea emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto, ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva” (cfr. sentenza cit.).
pag. 8/11 Ancora: “La cartella di pagamento, che assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto che dà inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento” (cfr. Cass. civ. n.5637/2024).
Posto che l'impugnazione della cartella esattoriale integra una opposizione ai sensi dell'art.615 primo comma c.p.c.- in quanto attività prodromica all'inizio dell'esecuzione
– erroneamente il giudice di prime cure ha dichiarato “l'inesistenza del diritto della convenuta … a procedere ad esecuzione forzata” attività successiva ed ulteriore, vieppiù tenuto conto che pacificamente non è stato posto in essere alcun pignoramento e ciò indipendentemente dall'esame relativo all'anteriorità o meno del credito vantato da
MC rispetto all'apertura della procedura di concordato.
Va infine rilevato che, quanto alle domande proposte da in via CP_1
subordinata in primo grado - ritenute assorbite dal giudice di prime cure - (“accertare l'insussistenza del privilegio vantato da a norma degli artt. 9, co. 5, D. Parte_1
Lgs. 123/1998 e 8 bis, D. L. 3/2015; in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito per l'importo di € 2.793,39 per aggio di riscossione (ex art. 17, comma
1 e 2, lett. a, D. Lgs. n. 112/1999) indicato nella cartella esattoriale
07720190004754242 relativa al ruolo anno 2019 n. 0000827 o, in subordine, che tale importo non è assistito da alcun privilegio”) parte appellata ha espressamente chiarito che non ha inteso impugnare la decisione del Tribunale “nella parte in cui non si è pronunciata sulla seconda e terza domanda, ritenute estranee al perimetro dell'opposizione all'esecuzione” sicchè non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Tanto premesso l'appello va accolto e l'opposizione alla cartella esattoriale proposta da integralmente rigettata risultando la procedura di iscrizione a ruolo CP_1
esattoriale, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 per la riscossione coattiva degli importi dovuti azionata da Parte_1
corretta e legittima, in quanto conforme alla normativa in materia. Inoltre
[...]
va rilevato come l'azione di recupero azionata da MC, per mezzo dell' CP_6
, è stata fondata su un legittimo ed efficace titolo esecutivo, costituito dal
[...]
ruolo esattoriale n. 0000827/2019 e la cartella di pagamento risulta legittimamente emessa.
pag. 9/11 Conclusivamente in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
in riforma della sentenza n. 1307/23 del Tribunale di Parte_1
Padova pubblicata in data 20/06/2023 va dunque rigettata l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale 07720190004754242 relativa al ruolo anno CP_1
2019 n. 0000827, notificata in data 8.4.2019
US soccombenza va condannata a rifondere a CP_1 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in Parte_1
assenza di nota spese, secondo il dm n.55/2014, , secondo lo scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00 per il primo grado in euro 8.433,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 9.991,00 per compensi ed euro 1.165,50 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, accoglie l'appello proposto da ed in riforma della sentenza Parte_1
impugnata n. 1307/23 del Tribunale di Padova pubblicata in data 20/06/2023:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso la Cartella esattoriale CP_1
07720190004754242 relativa al ruolo anno 2019 n. 0000827, notificata in data
8.4.2019;
2) condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 8.433,00 per
[...]
compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per
[...]
compensi ed in euro 1.165,50 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
pag. 10/11 Caterina Passarelli
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