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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 662/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 662/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DI POTO MONICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Genesio ed Uniti, Via Carola n. 2/I;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albese con , in data CP_2
20/07/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune alla Parte II, Serie A, n. 20, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il signor resterà a vivere presso l'abitazione coniugale di Zeccone, mentre la Pt_1
signora i trasferirà insieme al figlio minore presso CP_1
pag. 1 di 5 altra abitazione. Il secondogenito deciderà con chi stare in funzione della sede del lavoro che reperirà. Il primogenito sta frequentando l'università di Pavia soggiornando presso alloggi per studenti;
3. considerata l'età del figlio minore ormai quasi diciassettenne, quest'ultimo trascorrerà momenti insieme al padre secondo accordi presi tra il padre e il figlio, in considerazione dei reciproci impegni di scuola, di lavoro e di svago. Le festività natalizie, pasquali ed estive saranno trascorse dal figlio con entrambi i genitori in forza dei rispettivi Per_1
periodi di ferie e sempre in forza di accordi preventivi;
4. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Parte_1
€ 200,00 per ciascun figlio, per un totale di € 600,00 mensile, somma che sarà versata sul conto corrente della signora nticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ISTAT.
5. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_1 figli secondo il Protocollo approvato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia del 9.11.2016, di cui si riporta il testo integrale
pag. 2 di 5
pag. 3 di 5
6. A titolo di contributo al mantenimento di , il signor CP_1 Parte_1 verserà alla stessa la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolarsi nella gestione del rapporto con i figli e a favorire il diritto alla bigenitorialità in ottemperanza allo spirito della legge
n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso.
8. I genitori si impegnano altresì a che il figlio minore conservi rapporti significativi con la nonna materna.
9. Le parti si danno reciproca autorizzazione per il rinnovo della carta d'identità e del passaporto per l'espatrio anche in riferimento al figlio minore;
10. La signora continuerà a percepire interamente l'assegno unico per i figli CP_1
e ciascun coniuge detrarrà al 50% nella propria dichiarazione dei redditi le spese relative ai figli.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
he hanno contratto matrimonio in Albese con , in data 20/07/2002, CP_1 CP_2
il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla
Parte II, Serie A, n. 20, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 662/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 662/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DI POTO MONICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Genesio ed Uniti, Via Carola n. 2/I;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albese con , in data CP_2
20/07/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune alla Parte II, Serie A, n. 20, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il signor resterà a vivere presso l'abitazione coniugale di Zeccone, mentre la Pt_1
signora i trasferirà insieme al figlio minore presso CP_1
pag. 1 di 5 altra abitazione. Il secondogenito deciderà con chi stare in funzione della sede del lavoro che reperirà. Il primogenito sta frequentando l'università di Pavia soggiornando presso alloggi per studenti;
3. considerata l'età del figlio minore ormai quasi diciassettenne, quest'ultimo trascorrerà momenti insieme al padre secondo accordi presi tra il padre e il figlio, in considerazione dei reciproci impegni di scuola, di lavoro e di svago. Le festività natalizie, pasquali ed estive saranno trascorse dal figlio con entrambi i genitori in forza dei rispettivi Per_1
periodi di ferie e sempre in forza di accordi preventivi;
4. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Parte_1
€ 200,00 per ciascun figlio, per un totale di € 600,00 mensile, somma che sarà versata sul conto corrente della signora nticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ISTAT.
5. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_1 figli secondo il Protocollo approvato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia del 9.11.2016, di cui si riporta il testo integrale
pag. 2 di 5
pag. 3 di 5
6. A titolo di contributo al mantenimento di , il signor CP_1 Parte_1 verserà alla stessa la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolarsi nella gestione del rapporto con i figli e a favorire il diritto alla bigenitorialità in ottemperanza allo spirito della legge
n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso.
8. I genitori si impegnano altresì a che il figlio minore conservi rapporti significativi con la nonna materna.
9. Le parti si danno reciproca autorizzazione per il rinnovo della carta d'identità e del passaporto per l'espatrio anche in riferimento al figlio minore;
10. La signora continuerà a percepire interamente l'assegno unico per i figli CP_1
e ciascun coniuge detrarrà al 50% nella propria dichiarazione dei redditi le spese relative ai figli.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
he hanno contratto matrimonio in Albese con , in data 20/07/2002, CP_1 CP_2
il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla
Parte II, Serie A, n. 20, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5