Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 13279/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. MIGLIORATI VALERIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MIGLIORATI VALERIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni: sono di seguito integralmente trascritte:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo quanto previsto dalla normativa Persona_1 in materia di affido condiviso, con collocazione e residenza presso la madre;
2) si dà atto che il sig. entro il 31.07.2024 provvederà a trasferirsi in altro idoneo alloggio e, nel Parte_2 medesimo termine, a collocarvi la propria residenza;
3) considerato l'orario lavorativo del sig. che si Pt_2
svolge su turnazione, le parti si accoderanno di volta in volta per organizzare le visite del padre al figlio minore. I genitori si impegnano, nel momento in cui il sig. reperirà una sistemazione abitativa adeguata, ad Pt_2 inserire il pernottamento presso il padre, nel rispetto delle abitudini e dei desideri del figlio. Le parti precisano che Per_ in loro assenza, il figlio verrà accudito dai nonni materni ovvero da una baby sitter;
durante le vacanze pasquali (a partire dall'anno 2025), il figlio potrà trascorrere non meno di 3 giorni consecutivi (Pasqua compresa)
1
quanto alle vacanze natalizie, il figlio potrà trascorrere non meno di 7 giorni consecutivi così suddivisi: il periodo che va dalla fine della scuola al 30.12 (compreso) con un genitore ed i successivi giorni di vacanza dal
31.12 al 07.01 (compreso) con l'altro genitore e ciò ad anni alterni, salvo diverso accordo fra i coniugi;
in ordine alle vacanze estive (a partire dall'anno 2025), il figlio potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, con onere di darne precisa e puntuale comunicazioneall'altra parte entro e non oltre il 31 maggio per le vacanze estive ed entro il 30 novembre per le vacanze invernali;
ad anni alterni il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore le giornate del 25 Aprile / 1 Maggio/ 2 Giugno/ 1 Novembre / 8 Dicembre.
Il tutto compatibilmente con lo stato di salute del minore e con i suoi impegni scolastici e ludico sportivi, nel rispetto delle esigenze e delle abitudini del minore, fatto salvo un diverso accordo fra le parti, anche in base alle disponibilità lavorative delle stesse;
4) Quanto al mantenimento, il padre verserà alla RA , in favore del figlio, a far data dal mese di agosto Pt_1
2024, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00. Tale importo verrà aumentato ad € 300,00 nel momento in cui il sig. reperirà un'occupazione a tempo indeterminato;
Pt_2
5) Le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla RA , così come le Pt_1 detrazioni per il figlio a carico.
6) le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50%, con l'impegno a corrisponderleal genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata, secondo il protocollo in uso presso Codesto Tribunale, e così precisamente: spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritte dal medico curante;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
IV) farmaci particolari;
spese per l'istruzione c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche universitarie e imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche universitarie richieste da istituti scolastici privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
spese per il divertimento f) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
9) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'espatrio con il figlio per motivi di vacanza, lavoro o studio.
Pertanto, sin d'ora, si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto del minore.
10) i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra salvo quanto indicato nel presente ricorso.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nato l'[...]) e, con ricorso presentato in Persona_1 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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