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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 452/2023 promossa da:
IMPRESA INDIVIDUALE OTTICO Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CASCIONE
[...] P.IVA_1
FRANCESCO, DE MAURO ANTONIO TOMMASO e VECCHIO GIUSEPPE;
APPELLANTE contro
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 incorporata per fusione da Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALOSSI
[...] P.IVA_3
GIORDANO
APPELLATA
avverso pagina 1 di 21 la sentenza n. 134/2023 emessa dal Tribunale di SIENA pubblicata il
13/02/2023
CONCLUSIONI
In data 28.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena nr 134/2023 revocare e porre nel nulla dichiarare improponibile nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 440/2021 emesso dal Tribunale di Siena per i motivi di cui in narrativa:
1) in via cautelare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa
2) in via preliminare dichiararsi per i motivi di cui in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Brindisi e per l'effetto revocarsi il Decreto ingiuntivo nr 440/2021 emesso dal Tribunale di Siena in quanto nullo
3) in via subordinata dichiararsi la cessata materia del contendere all'esito del riscatto dei beni come da documentazione allegata in prima udienza e successive
4)solo in via subordinata nel caso di mancato accoglimento della precedente domanda, Nel merito dichiararsi la nullità/annullabilità, improcedibilità e revocarsi il decreto ingiuntivo per i fatti di cui in narrativa
5) in via subordinata accertare e dichiarare la sproporzione delle richieste di pagamento della concedente e ridurle nella somma che verrà ritenuta equa dal giudice ex art 1384 cc
6) si chiede risarcire il danno venutosi a creare in corso di causa ex art 96 cpc all'esito del pignoramento del MPS Leasing
7) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per la parte appellata:
pagina 2 di 21 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato dall'
[...]
avverso la sentenza n. 134/2023 (RG Parte_1 le di Siena il 13.02.2023 a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, per come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato dall'
[...]
avverso la sentenza n. 134/2023 (RG Parte_1
di Siena il 13.02.2023, anche a norma dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, per come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- rigettare la generica richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n. 134/2023 (RG 1513/2021) emessa dal Tribunale di Siena il 13.02.2023, così come avanzata dall' Parte_1
a norma dell'art. 283 c.p.c., non sussistendone i
[...] presupposti legittimanti per come meglio esposto in atto;
Nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dall'
[...]
, rigettarlo integral Parte_1 quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 134/2023 (RG 1513/2021) emessa dal Tribunale di Siena il 13.02.2023.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
quale titolare della impresa individuale “ Parte_1 [...]
”, proponeva opposizione avverso al Parte_1 decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Siena gli aveva ingiunto di pagina 3 di 21 pagare a Parte_2
(d'ora in avanti anche
[...] CP_2
“ ) la somma di euro 83.109,76, nonché di consegnare i beni CP_3 locati. Tale somma era dovuta a titolo di indennità per la mancata restituzione al termine del rapporto di beni mobili strumentali presi con locazione finanziaria. Deduceva l'opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena adito;
la non esigibilità della prestazione di restituzione per mancata indicazione delle modalità di riconsegna;
la nullità del contratto di leasing in assenza di indicazione del TIR;
l'assenza di danno in capo alla concedente stante la natura di leasing traslativo;
la vessatorietà e nullità della clausola che imponeva la penale e in subordine ne domandava la riduzione per eccessività ex art. 1384
c.c.
Si costituiva domandando il rigetto integrale della domanda e CP_3 la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 134/2023 pubblicata il 13/02/2023 il Tribunale di
SIENA così statuiva:
“il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena in favore del
Tribunale di Brindisi;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 440/2021 del Tribunale di Siena;
condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in € 9.142,00 per compensi oltre rimborso spese pagina 4 di 21 forfettarie, IVA e CAP se per legge;
dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi”.
Il giudice di primo grado riteneva non fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto il foro di era stato indicato CP_2 nelle condizioni generali di contratto e tale clausola era stata oggetto di separata sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.
Nel merito, il Tribunale riteneva pacifico che il contratto fosse giunto a scadenza senza che l'utilizzatore esercitasse validamente il riscatto, né restituisse i beni locati, così giustamente incorrendo nella sanzione dedotta. Né ostava a ciò il fatto che non avesse indicato CP_3 modalità e luogo, perché dalla lettura dell'art. 13 del contratto si evinceva che era onere dell'utilizzatore attivarsi per primo. Aggiungeva il giudice che, in caso di inerzia da parte della banca, all'utilizzatore rimaneva comunque la possibilità di liberarsi dall'obbligazione col mezzo ordinario della offerta formale di riconsegna ai sensi dell'art. 1206 ss.
c.c., ma neppure tale strumento era stato utilizzato dall'utilizzatore al termine del contratto.
Il giudice riteneva infondata l'eccezione di nullità di tale ultima clausola per vessatorietà, non essendo l'art.13 inquadrabile come clausola vessatoria. Veniva giudicata altresì non rilevante, ai fini dell'inadempimento, il versamento effettuato dall'utilizzatore di euro
315,97, in quanto adempimento parziale, non essendo comprensivo di
IVA, come invece era stato richiesto. Il decidente rigettava altresì
l'eccezione di nullità del contratto ai sensi dell'art. 117.8 TUB per omessa indicazione del TIR, sul presupposto che esso fosse stato in pagina 5 di 21 realtà indicato, benché come tasso annuo effettivo (5,8587%). Veniva respinta anche la richiesta di applicazione del disposto dell'art. 1526
c.c., invocata sul presupposto della natura traslativa del leasing, in quanto tale fattispecie poteva essere attivata solo in caso di inadempimento, che però nel caso presente non si era verificato, essendo il contratto giunto a naturale scadenza. Per lo stesso motivo, veniva esclusa la possibilità di ridurre la penale ad equità ex art. 1384 cc;
né la penale appariva di per sé manifestamente eccessiva.
Veniva pertanto rigettata la domanda e confermato il decreto ingiuntivo.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'
[...]
(di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
Controparte_2
proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza per la non rilevata cessata materia del contendere;
2) Errata interpretazione del contratto;
3) Erroneità della sentenza riguardo alla riduzione della penale ex art. 1384 c.c.;
4) Incompetenza territoriale del giudice di Siena;
5) Erroneità della sentenza riguardo al risarcimento del danno patito.
pagina 6 di 21 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
in quanto risultante dalla fusione per Controparte_2 incorporazione dell'appellata originaria (di seguito APPELLATA), CP_3 la quale contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare si osserva che non può essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass. 14696/2016).
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto parte appellante, come emerge anche dalla precedente esposizione dei fatti di pagina 7 di 21 causa, ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Si esaminerà anzitutto il quarto motivo di gravame, concernente l'incompetenza per territorio, in quanto questione pregiudiziale di rito.
L'appellante deduce l'incompetenza del Tribunale di Siena, indicato quale foro convenzionale esclusivo all'art. 22 delle condizioni generali di contratto, sulla base di molteplici argomenti:
a) anzitutto, facendo riferimento alla giurisprudenza di Cassazione,
l'appellante contesta che si possa definire un foro esclusivo
“onnicomprensivo” con espressioni generiche come “per qualsiasi controversia” (come è nel presente contratto). In casi simili, il foro indicato come esclusivo sarebbe da intendersi come un foro alternativo;
b) la clausola del foro convenzionale sarebbe nulla in quanto vessatoria, sulla base dell'art. 19 del codice del consumo, norma che si applicherebbe all'impresa individuale in quanto Parte_1 rientrante nella qualificazione di “microimpresa”;
c) l'espressione usata “per qualsiasi controversia” non sarebbe idonea a identificare un foro esclusivo, ma solo l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale: pertanto, tornerebbe a definirsi competente il foro territoriale ordinario;
d) il richiamo cumulativo di plurime clausole, sottoscritte separatamente, non soddisferebbe i requisiti dell'art. 1341 c.c., dovendo la norma contrattuale essere formulata in modo tale da suscitare l'attenzione del contraente sulle clausole indicate e sul loro significato;
pagina 8 di 21 e) dovrebbe in ogni caso considerarsi competente il Tribunale di
Brindisi, in quanto luogo di esecuzione dell'obbligazione principale;
f) non sarebbe invece competente, in via alternativa, il Tribunale del luogo in cui l'obbligazione è sorta (ai sensi dell'art. 20 c.p.c.) ossia il luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione
(Lecce) perché non dedotto nel contratto;
g) neppure sarebbe applicabile il foro del luogo dove si trovava la cosa quando è sorta la prestazione (Palermo).
Tutte le argomentazioni proposte sono infondate.
Il foro indicato nel contratto, quand'anche non fosse esclusivo, sarebbe comunque un foro convenzionale alternativo, e conseguentemente l'attore sarebbe legittimato a sceglierlo, non essendo la materia del leasing inserita tra quelle per le quali è previsto un foro inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Nel caso specifico, poi, non è applicabile il foro esclusivo del consumatore, in quanto l'appellante non riveste tale qualifica, esercitando attività di impresa ed essendo stato sottoscritto il contratto proprio per l'acquisizione in locazione finanziaria di beni strumentali a tale attività. Ai sensi dell'art. 18 del codice del consumo, si definisce infatti consumatore “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”.
Non è poi condivisibile l'assunto per cui la clausola sarebbe inefficace in quanto non rispettosa del disposto dell'art. 1341 c.c., essendo state approvate cumulativamente tutte le clausole vessatorie.
A bene vedere, infatti, non si è trattato di una approvazione cumulativa, essendo stato previsto un paragrafo ad hoc, contenente il riferimento al pagina 9 di 21 numero delle clausole da considerarsi rilevanti ai sensi dell'art. 1341
c.c., indicate ciascuna nominativamente. Tale modalità di sottoscrizione ha consentito al contraente di soffermare l'attenzione sulle clausole ritenute dalla legge particolarmente gravose.
La giurisprudenza anche recente ha già evidenziato che questa modalità di redazione dei contratti è conforme ai dettami dell'art. 1341 c.c.: “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024; conforme, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del
09/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015).
Non risulta infine decisivo il richiamo al foro del luogo dell'esecuzione della prestazione, in quanto si tratta comunque di un foro alternativo, per cui la concedente ha legittimamente scelto di avvalersi di quello indicato nell'art. 13 del contratto.
II. La prima censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato, facendone derivare l'intervenuto riscatto del bene, il pagamento dell'importo di euro 315,97 (doc. 10), che sarebbe stato concordato Contr dall'appellante con e successivamente richiesto anche per iscritto
(doc. 9). Tale pagamento avrebbe azzerato il debito dell'utilizzatrice, come attestato anche dagli estratti conto. A seguito dell'intervenuto riscatto, quindi, la concedente non poteva più insistere nella sua pagina 10 di 21 domanda di pagamento dell'indennità e sarebbe cessata la materia del contendere.
A tale riguardo si osserva che il pagamento può essere considerato pacifico, venendo per di più prodotta la contabile del bonifico (doc. 10).
E' stato anche prodotto un messaggio di posta elettronica proveniente da tale (doc. 9), nel quale, richiamando accordi Testimone_1 telefonici, si indica la somma di €315,97 per il riscatto e l'IBAN su cui bonificare la somma (corrispondente a quello risultante anche dal doc.
10). Come doc. 4, poi, è stata depositata una stampata da un sito internet, nella quale viene indicato quale referente per Testimone_1
Bari di CP_3
Si è trattato di un pagamento spontaneo successivo all'introduzione del giudizio, sulla base di “accordi telefonici” intervenuti, per come si evince dal messaggio, direttamente con Testimone_1
Certamente, il pagamento è intervenuto molto dopo la scadenza dei termini fissati dal contratto per il riscatto, per cui non può valere ad estinguere interamente il debito.
I documenti, poi, non provano che vi sia stato un valido accordo transattivo, tale da determinare la cessazione della materia del Contr contendere. Per quanto non contesti espressamente che
[...] sia agente di infatti, non risulta che egli avesse il Tes_1 CP_3 potere del diritto e di transigere la controversia già in essere. Per di più, una transazione avrebbe dovuto contenere l'indicazione della controversia in atto e della volontà di porvi fine, ma questo nel caso specifico non è avvenuto.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado non ha ritenuto decisiva la documentazione prodotta, non dimostrando che fosse intervenuto un accordo tale da far cessare la materia del contendere, questo a pagina 11 di 21 prescindere dall'aspetto del pagamento dell'IVA, sul quale pone il suo accento il Tribunale di Siena.
La sentenza deve pertanto essere sul punto confermata, pur integrandosi la motivazione nei termini anzidetti.
III. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Afferma l'appellante che, ai sensi dell'art. 13 del contratto, la restituzione dei beni sarebbe dovuta avvenire con le modalità e i termini indicati dalla concedente;
tuttavia, essendo la concedente rimasta inerte al riguardo e non avendo avuto l'utilizzatore alcuna notizia su come e in che modo restituire i beni, nonostante che “avesse provveduto per le vie brevi a chiedere al concedente i termini della riconsegna dei beni senza avere alcuna risposta in merito a come eseguire la riconsegna”, la mancata riconsegna non sarebbe imputabile all'utilizzatore.
A tale riguardo giova premettere che non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'impresa appellante abbia richiesto alla concedente i termini e le modalità di riconsegna dei beni. In ogni caso, poi,
l'interpretazione della disciplina contrattuale che viene offerta non è condivisibile.
L'art. 14 delle condizioni generali di contratto, infatti, indica le modalità per l'esercizio del riscatto nei seguenti termini: “L'utilizzatore dovrà comunicare alla Concedente la volontà o meno di avvalersi del diritto di opzione di riscatto dei beni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni […] prima della scadenza del presente contratto di locazione finanziaria. Inoltre, qualora l'utilizzatore intenda avvalersi dell'opzione di riscatto dei beni, dovrà trasmettere alla
Concedente, oltre alle somme indicate nel primo capoverso, anche la documentazione occorrente per il passaggio di proprietà dei beni oggetto del contratto;
in difetto tale facoltà si intenderà rinunziata ed i beni pagina 12 di 21 dovranno essere riconsegnati secondo quanto previsto all'art. 13 delle condizioni generali di contratto”.
L'art. 13, poi, prevede: “Alla scadenza la locazione finanziaria cessa di diritto senza bisogno di disdetta alcuna e, qualora non venga esercitata
l'opzione di riscatto dei beni di cui all'art. 4 delle condizioni particolari, il giorno successivo a quello della scadenza della locazione l'Utilizzatore deve restituire i beni oggetto del contratto completi, a seconda della loro natura, di ogni accessorio e pertinenza, variante o allestimento – e, se trattasi di beni immobili, liberi da persone e cose – unitamente ai documenti che per legge accompagnano i medesimi beni, in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso.
La restituzione dei beni, anche nel caso di risoluzione anticipata della locazione finanziaria, avviene a cura e spese dell'Utilizzatore nel luogo con le modalità e nei termini indicati dalla Concedente;
le spese eventuali di smontaggio e trasporto sono a carico dell'Utilizzatore. La riconsegna dei beni risulterà da un apposito verbale predisposto dalla
Concedente redatto in contraddittorio con l'Utilizzatore…”.
Il contratto prevedeva pertanto un preciso onere per l'utilizzatrice di esercitare il riscatto, indicando tempi e modalità, in mancanza cessava il diritto di detenere i beni, che dovevano essere restituiti in giorno successivo alla scadenza del contratto a cura e spese dell'utilizzatrice stessa.
Non risulta che sia mai stata inviata la pec indicata all'art. 14 nei termini previsti. Altrettanto pacifico è che i beni non sono stati restituiti.
L'unica attività che viene posta a carico della concedente è quella di indicare luogo, termini e modalità della consegna.
pagina 13 di 21 Questo non implica però, come sostiene l'appellante, che egli fosse legittimato a procrastinare la consegna fino a quando non gli fossero state comunicate tali informazioni.
Il contratto è infatti chiaro nell'indicare che l'utilizzatrice era tenuta a consegnare i beni immediatamente dopo la scadenza del contratto, non avendo dopo tale data diritto a mantenere la detenzione.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, quindi,
l'utilizzatrice non era legittimata ad attendere di ricevere le informazioni su luogo e modalità di consegna, avendo un preciso onere di attivarsi immediatamente.
Per liberarsi della propria obbligazione, quindi, l'odierna appellante avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dall'art. 1209 c.c., cosa che pacificamente non ha fatto.
In mancanza, quindi, l'obbligazione di consegna dei beni non si è estinta, e conseguentemente è sorto il debito per il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto.
IV. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il tribunale di Siena abbia escluso la possibilità di ridurre ad equità la penale ai sensi dell'art. 1384
c.c., sostenendo che nel caso presente non vi sarebbe inadempimento, in quanto il contratto era giunto al suo termine naturale. Sottolinea al riguardo l'appellante l'evidente sproporzione tra la somma dedotta nel contratto (39.757,20 euro di rate, integralmente corrisposte, più 315,97 euro oltre iva a titolo di riscatto) e la somma più che doppia richiesta a titolo di penale (83.109,76 euro). A ciò aggiungasi che dalla restituzione dei beni in leasing la concedente non avrebbe ottenuto alcuna utilità, ma pagina 14 di 21 anzi avrebbe dovuto sostenere dei costi di immagazzinamento e smaltimento.
La questione è fondata.
L'argomentazione spesa dal Tribunale per sostenere l'inapplicabilità del disposto dell'art. 1384 c.c. non convince. Il solo fatto che il contratto sia giunto a naturale scadenza, con pagamento integrale dei ratei pattuiti, infatti, non implica che non vi sia stato un inadempimento, essendo pacifico che l'utilizzatrice non ha assolto all'ulteriore obbligo contrattuale di restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria.
La rilevanza di questo inadempimento, poi, è assolutamente centrale, visto che l'obbligazione di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 13
è sorta proprio per effetto dello stesso (“L'Utilizzatore prende atto per sé ed i suoi aventi causa che in caso di mancata restituzione dei beni come innanzi pattuito la detenzione e l'utilizzo sono contrarie alla volontà della
Concedente e che in caso di mora nella riconsegna dei beni dovrà pagare un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto all'art. 3 delle condizioni particolari per ogni periodo o frazione di ritardo salvo maggior danno e salva la facoltà della Concedente di procedere direttamente al relativo recupero tramite i suoi incaricati che devono sin d'ora considerarsi autorizzati ad entrare negli immobili locati o nei luoghi ove i beni oggetto del contratto si trovano per acquisirne il possesso con spese e rischio a carico dell'Utilizzatore che si impegna sin d'ora a non fare opposizioni d'alcun genere”).
La predetta indennità, poi, assume in concreto il ruolo di una penale, essendo finalizzata a predeterminare il danno da mancata restituzione dei beni.
Nello specifico, poi, la penale viene quantificata dal contratto in misura corrispondente al canone periodico pattuito. pagina 15 di 21 Se questo in linea teorica è coerente con la presunzione che il valore di utilizzo dei beni rimanga immutato anche dopo la scadenza del contratto, nel caso di specie l'applicazione della disciplina ha portato ad una evidente stortura.
Non può trascurarsi, infatti, che i beni di cui si discute erano destinati ad avere un valore residuo molto ridotto alla scadenza del contratto, trattandosi di beni che per usura o obsolescenza tecnologica non erano destinati all'utilizzo per un tempo molto maggiore (riunito elegance, poltrona future, proiettore R2174, tavolo contattologia, intepupullometro digitale, frontifocometro SLM5000, molatrice Topcon ALE 5000 SG).
Anche considerando l'ammontare molto ridotto del prezzo di riscatto
(315 euro circa), si può considerare che si verta in un'ipotesi di leasing di godimento, nella quale i beni non conservano un valore apprezzabile dopo la scadenza del piano dei pagamenti.
Dalla fattura doc. 4 di parte appellata risulta infatti che i beni sono stati acquistati per € 31.597 oltre IVA, mentre dal contratto si evince che l'utilizzatrice ha corrisposto in totale € 35.573,12 oltre IVA, a cui si aggiungono le somme versate in corso di giudizio.
Da un lato, quindi, i beni certamente alla scadenza del contratto mantenevano un valore residuo limitato;
dall'altro l'investimento effettuato dalla concedente era già stato sostanzialmente remunerato attraverso il pagamento dei ratei.
In un tale contesto, quindi, la riconsegna dei beni non comportava un concreto vantaggio economico per la concedente, che al più avrebbe potuto rivenderli a terzi ottenendo un ricavato, detratti gli oneri amministrativi conseguenti, oggettivamente assai ridotto, come conferma il fatto che i beni non sono stati oggetto del pignoramento effettuato a marzo 2022 da circostanza dalla quale si desume che Contr pagina 16 di 21 gli stessi o non erano più nel negozio, o non vi era utilità nel porli in vendita.
La mancata riconsegna dei beni, quindi, ha determinato un limitato squilibrio delle prestazioni.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e
1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo
"avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Sez. 3, Sentenza n.
11908 del 19/06/2020).
L'importo della penale, pari a poco meno di tre volte il valore del contratto, risulta quindi eccessivo, tenuto conto del limitato interesse della concedente ad ottenere la restituzione dei beni locati, che avevano mantenuto un valore minimo.
Tenuto conto dell'oggettiva incidenza dell'inadempimento dell'odierna appellante nell'economia del rapporto, si ritiene equo rideterminare la penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c., in € 7.500, somma dalla quale devono essere detratti i 315,97 euro già corrisposti in corso di causa. pagina 17 di 21 V. Il quinto motivo di appello è infondato.
Con il quinto motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria, avanzata ai sensi dell'art. 96.2 c.p.c. per avere la parte appellata compiuto esecuzione forzata (pignoramento mobiliare di merce per il valore di acquisto di euro 66.000,00) a fronte di un diritto inesistente.
L'assunto è infondato.
Nel giudizio che riguarda il titolo sulla base del quale è stata promossa l'esecuzione è astrattamente possibile valutare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 secondo comma c.p.c. La Corte di Cassazione, infatti, ha già chiarito che “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo” (Sez. U, Sentenza n. 25478 del
21/09/2021).
Ciononostante, va osservato che l'azione esecutiva è stata intrapresa sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo e che il credito è stato, sia pure in misura ridotta, confermato.
pagina 18 di 21 Ciò di cui si può discutere, quindi, è esclusivamente il fatto che il valore dei beni pignorati e posti in vendita era superiore al credito oggi accertato.
Tale tipo di danno, però, potrà essere compensato attraverso la restituzione dell'eccedenza.
L'accoglimento della domanda risarcitoria avrebbe invece presupposto la prova dell'esistenza di un danno ulteriore, derivante eventualmente dal fatto che i beni sono stati venduti ad un prezzo ampiamente inferiore al loro valore.
La prova di tale maggiore danno, però, non emerge nel presente processo.
La domanda risarcitoria, quindi, non può essere accolta.
VI. Con riferimento alle spese di lite, va rammentato che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta d'ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006; conforme Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008). Inoltre, “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021)
Nel presente giudizio la pretesa di risulta complessivamente CP_3 accolta, e purtuttavia è stata notevolmente ridimensionata dal giudizio di appello. Tale risultato, pur non configurando tecnicamente un'ipotesi pagina 19 di 21 di soccombenza reciproca, giustifica comunque una parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, che può essere individuata in misura di due terzi, con condanna di che Parte_3 nel giudizio di soccombenza rivestono una posizione deteriore, al pagamento del restante terzo a favore di parte appellata, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
(quale incorporante la
[...]
, Controparte_2 avverso la sentenza n. 134/2023 emessa dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 13/02/2023, così provvede:
1. Accoglie il terzo motivo di appello, rigettando gli altri;
2. In riforma della sentenza di primo grado, ridetermina la penale dovuta dalla Parte_1
per il ritardo nella riconsegna dei beni concessi in locazione
[...] finanziaria in euro 7500, condannando la stessa al pagamento di tale somma, detratti 315,97 euro già corrisposti, in favore di
[...]
; Controparte_2
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi, condannando Parte_1
al pagamento del restante terzo a
[...] CP_2 pagina 20 di 21 quale incorporante Controparte_2 [...]
Controparte_2
, che liquida per l'intero per il primo grado in euro 4.217,00 e per il
[...] grado di appello in euro 4.997 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 452/2023 promossa da:
IMPRESA INDIVIDUALE OTTICO Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CASCIONE
[...] P.IVA_1
FRANCESCO, DE MAURO ANTONIO TOMMASO e VECCHIO GIUSEPPE;
APPELLANTE contro
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 incorporata per fusione da Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALOSSI
[...] P.IVA_3
GIORDANO
APPELLATA
avverso pagina 1 di 21 la sentenza n. 134/2023 emessa dal Tribunale di SIENA pubblicata il
13/02/2023
CONCLUSIONI
In data 28.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena nr 134/2023 revocare e porre nel nulla dichiarare improponibile nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 440/2021 emesso dal Tribunale di Siena per i motivi di cui in narrativa:
1) in via cautelare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa
2) in via preliminare dichiararsi per i motivi di cui in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Brindisi e per l'effetto revocarsi il Decreto ingiuntivo nr 440/2021 emesso dal Tribunale di Siena in quanto nullo
3) in via subordinata dichiararsi la cessata materia del contendere all'esito del riscatto dei beni come da documentazione allegata in prima udienza e successive
4)solo in via subordinata nel caso di mancato accoglimento della precedente domanda, Nel merito dichiararsi la nullità/annullabilità, improcedibilità e revocarsi il decreto ingiuntivo per i fatti di cui in narrativa
5) in via subordinata accertare e dichiarare la sproporzione delle richieste di pagamento della concedente e ridurle nella somma che verrà ritenuta equa dal giudice ex art 1384 cc
6) si chiede risarcire il danno venutosi a creare in corso di causa ex art 96 cpc all'esito del pignoramento del MPS Leasing
7) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per la parte appellata:
pagina 2 di 21 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato dall'
[...]
avverso la sentenza n. 134/2023 (RG Parte_1 le di Siena il 13.02.2023 a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, per come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato dall'
[...]
avverso la sentenza n. 134/2023 (RG Parte_1
di Siena il 13.02.2023, anche a norma dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, per come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- rigettare la generica richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n. 134/2023 (RG 1513/2021) emessa dal Tribunale di Siena il 13.02.2023, così come avanzata dall' Parte_1
a norma dell'art. 283 c.p.c., non sussistendone i
[...] presupposti legittimanti per come meglio esposto in atto;
Nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dall'
[...]
, rigettarlo integral Parte_1 quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 134/2023 (RG 1513/2021) emessa dal Tribunale di Siena il 13.02.2023.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
quale titolare della impresa individuale “ Parte_1 [...]
”, proponeva opposizione avverso al Parte_1 decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Siena gli aveva ingiunto di pagina 3 di 21 pagare a Parte_2
(d'ora in avanti anche
[...] CP_2
“ ) la somma di euro 83.109,76, nonché di consegnare i beni CP_3 locati. Tale somma era dovuta a titolo di indennità per la mancata restituzione al termine del rapporto di beni mobili strumentali presi con locazione finanziaria. Deduceva l'opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena adito;
la non esigibilità della prestazione di restituzione per mancata indicazione delle modalità di riconsegna;
la nullità del contratto di leasing in assenza di indicazione del TIR;
l'assenza di danno in capo alla concedente stante la natura di leasing traslativo;
la vessatorietà e nullità della clausola che imponeva la penale e in subordine ne domandava la riduzione per eccessività ex art. 1384
c.c.
Si costituiva domandando il rigetto integrale della domanda e CP_3 la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 134/2023 pubblicata il 13/02/2023 il Tribunale di
SIENA così statuiva:
“il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena in favore del
Tribunale di Brindisi;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 440/2021 del Tribunale di Siena;
condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in € 9.142,00 per compensi oltre rimborso spese pagina 4 di 21 forfettarie, IVA e CAP se per legge;
dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi”.
Il giudice di primo grado riteneva non fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto il foro di era stato indicato CP_2 nelle condizioni generali di contratto e tale clausola era stata oggetto di separata sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.
Nel merito, il Tribunale riteneva pacifico che il contratto fosse giunto a scadenza senza che l'utilizzatore esercitasse validamente il riscatto, né restituisse i beni locati, così giustamente incorrendo nella sanzione dedotta. Né ostava a ciò il fatto che non avesse indicato CP_3 modalità e luogo, perché dalla lettura dell'art. 13 del contratto si evinceva che era onere dell'utilizzatore attivarsi per primo. Aggiungeva il giudice che, in caso di inerzia da parte della banca, all'utilizzatore rimaneva comunque la possibilità di liberarsi dall'obbligazione col mezzo ordinario della offerta formale di riconsegna ai sensi dell'art. 1206 ss.
c.c., ma neppure tale strumento era stato utilizzato dall'utilizzatore al termine del contratto.
Il giudice riteneva infondata l'eccezione di nullità di tale ultima clausola per vessatorietà, non essendo l'art.13 inquadrabile come clausola vessatoria. Veniva giudicata altresì non rilevante, ai fini dell'inadempimento, il versamento effettuato dall'utilizzatore di euro
315,97, in quanto adempimento parziale, non essendo comprensivo di
IVA, come invece era stato richiesto. Il decidente rigettava altresì
l'eccezione di nullità del contratto ai sensi dell'art. 117.8 TUB per omessa indicazione del TIR, sul presupposto che esso fosse stato in pagina 5 di 21 realtà indicato, benché come tasso annuo effettivo (5,8587%). Veniva respinta anche la richiesta di applicazione del disposto dell'art. 1526
c.c., invocata sul presupposto della natura traslativa del leasing, in quanto tale fattispecie poteva essere attivata solo in caso di inadempimento, che però nel caso presente non si era verificato, essendo il contratto giunto a naturale scadenza. Per lo stesso motivo, veniva esclusa la possibilità di ridurre la penale ad equità ex art. 1384 cc;
né la penale appariva di per sé manifestamente eccessiva.
Veniva pertanto rigettata la domanda e confermato il decreto ingiuntivo.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'
[...]
(di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
Controparte_2
proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza per la non rilevata cessata materia del contendere;
2) Errata interpretazione del contratto;
3) Erroneità della sentenza riguardo alla riduzione della penale ex art. 1384 c.c.;
4) Incompetenza territoriale del giudice di Siena;
5) Erroneità della sentenza riguardo al risarcimento del danno patito.
pagina 6 di 21 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
in quanto risultante dalla fusione per Controparte_2 incorporazione dell'appellata originaria (di seguito APPELLATA), CP_3 la quale contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare si osserva che non può essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass. 14696/2016).
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto parte appellante, come emerge anche dalla precedente esposizione dei fatti di pagina 7 di 21 causa, ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Si esaminerà anzitutto il quarto motivo di gravame, concernente l'incompetenza per territorio, in quanto questione pregiudiziale di rito.
L'appellante deduce l'incompetenza del Tribunale di Siena, indicato quale foro convenzionale esclusivo all'art. 22 delle condizioni generali di contratto, sulla base di molteplici argomenti:
a) anzitutto, facendo riferimento alla giurisprudenza di Cassazione,
l'appellante contesta che si possa definire un foro esclusivo
“onnicomprensivo” con espressioni generiche come “per qualsiasi controversia” (come è nel presente contratto). In casi simili, il foro indicato come esclusivo sarebbe da intendersi come un foro alternativo;
b) la clausola del foro convenzionale sarebbe nulla in quanto vessatoria, sulla base dell'art. 19 del codice del consumo, norma che si applicherebbe all'impresa individuale in quanto Parte_1 rientrante nella qualificazione di “microimpresa”;
c) l'espressione usata “per qualsiasi controversia” non sarebbe idonea a identificare un foro esclusivo, ma solo l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale: pertanto, tornerebbe a definirsi competente il foro territoriale ordinario;
d) il richiamo cumulativo di plurime clausole, sottoscritte separatamente, non soddisferebbe i requisiti dell'art. 1341 c.c., dovendo la norma contrattuale essere formulata in modo tale da suscitare l'attenzione del contraente sulle clausole indicate e sul loro significato;
pagina 8 di 21 e) dovrebbe in ogni caso considerarsi competente il Tribunale di
Brindisi, in quanto luogo di esecuzione dell'obbligazione principale;
f) non sarebbe invece competente, in via alternativa, il Tribunale del luogo in cui l'obbligazione è sorta (ai sensi dell'art. 20 c.p.c.) ossia il luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione
(Lecce) perché non dedotto nel contratto;
g) neppure sarebbe applicabile il foro del luogo dove si trovava la cosa quando è sorta la prestazione (Palermo).
Tutte le argomentazioni proposte sono infondate.
Il foro indicato nel contratto, quand'anche non fosse esclusivo, sarebbe comunque un foro convenzionale alternativo, e conseguentemente l'attore sarebbe legittimato a sceglierlo, non essendo la materia del leasing inserita tra quelle per le quali è previsto un foro inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Nel caso specifico, poi, non è applicabile il foro esclusivo del consumatore, in quanto l'appellante non riveste tale qualifica, esercitando attività di impresa ed essendo stato sottoscritto il contratto proprio per l'acquisizione in locazione finanziaria di beni strumentali a tale attività. Ai sensi dell'art. 18 del codice del consumo, si definisce infatti consumatore “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”.
Non è poi condivisibile l'assunto per cui la clausola sarebbe inefficace in quanto non rispettosa del disposto dell'art. 1341 c.c., essendo state approvate cumulativamente tutte le clausole vessatorie.
A bene vedere, infatti, non si è trattato di una approvazione cumulativa, essendo stato previsto un paragrafo ad hoc, contenente il riferimento al pagina 9 di 21 numero delle clausole da considerarsi rilevanti ai sensi dell'art. 1341
c.c., indicate ciascuna nominativamente. Tale modalità di sottoscrizione ha consentito al contraente di soffermare l'attenzione sulle clausole ritenute dalla legge particolarmente gravose.
La giurisprudenza anche recente ha già evidenziato che questa modalità di redazione dei contratti è conforme ai dettami dell'art. 1341 c.c.: “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024; conforme, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del
09/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015).
Non risulta infine decisivo il richiamo al foro del luogo dell'esecuzione della prestazione, in quanto si tratta comunque di un foro alternativo, per cui la concedente ha legittimamente scelto di avvalersi di quello indicato nell'art. 13 del contratto.
II. La prima censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato, facendone derivare l'intervenuto riscatto del bene, il pagamento dell'importo di euro 315,97 (doc. 10), che sarebbe stato concordato Contr dall'appellante con e successivamente richiesto anche per iscritto
(doc. 9). Tale pagamento avrebbe azzerato il debito dell'utilizzatrice, come attestato anche dagli estratti conto. A seguito dell'intervenuto riscatto, quindi, la concedente non poteva più insistere nella sua pagina 10 di 21 domanda di pagamento dell'indennità e sarebbe cessata la materia del contendere.
A tale riguardo si osserva che il pagamento può essere considerato pacifico, venendo per di più prodotta la contabile del bonifico (doc. 10).
E' stato anche prodotto un messaggio di posta elettronica proveniente da tale (doc. 9), nel quale, richiamando accordi Testimone_1 telefonici, si indica la somma di €315,97 per il riscatto e l'IBAN su cui bonificare la somma (corrispondente a quello risultante anche dal doc.
10). Come doc. 4, poi, è stata depositata una stampata da un sito internet, nella quale viene indicato quale referente per Testimone_1
Bari di CP_3
Si è trattato di un pagamento spontaneo successivo all'introduzione del giudizio, sulla base di “accordi telefonici” intervenuti, per come si evince dal messaggio, direttamente con Testimone_1
Certamente, il pagamento è intervenuto molto dopo la scadenza dei termini fissati dal contratto per il riscatto, per cui non può valere ad estinguere interamente il debito.
I documenti, poi, non provano che vi sia stato un valido accordo transattivo, tale da determinare la cessazione della materia del Contr contendere. Per quanto non contesti espressamente che
[...] sia agente di infatti, non risulta che egli avesse il Tes_1 CP_3 potere del diritto e di transigere la controversia già in essere. Per di più, una transazione avrebbe dovuto contenere l'indicazione della controversia in atto e della volontà di porvi fine, ma questo nel caso specifico non è avvenuto.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado non ha ritenuto decisiva la documentazione prodotta, non dimostrando che fosse intervenuto un accordo tale da far cessare la materia del contendere, questo a pagina 11 di 21 prescindere dall'aspetto del pagamento dell'IVA, sul quale pone il suo accento il Tribunale di Siena.
La sentenza deve pertanto essere sul punto confermata, pur integrandosi la motivazione nei termini anzidetti.
III. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Afferma l'appellante che, ai sensi dell'art. 13 del contratto, la restituzione dei beni sarebbe dovuta avvenire con le modalità e i termini indicati dalla concedente;
tuttavia, essendo la concedente rimasta inerte al riguardo e non avendo avuto l'utilizzatore alcuna notizia su come e in che modo restituire i beni, nonostante che “avesse provveduto per le vie brevi a chiedere al concedente i termini della riconsegna dei beni senza avere alcuna risposta in merito a come eseguire la riconsegna”, la mancata riconsegna non sarebbe imputabile all'utilizzatore.
A tale riguardo giova premettere che non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'impresa appellante abbia richiesto alla concedente i termini e le modalità di riconsegna dei beni. In ogni caso, poi,
l'interpretazione della disciplina contrattuale che viene offerta non è condivisibile.
L'art. 14 delle condizioni generali di contratto, infatti, indica le modalità per l'esercizio del riscatto nei seguenti termini: “L'utilizzatore dovrà comunicare alla Concedente la volontà o meno di avvalersi del diritto di opzione di riscatto dei beni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni […] prima della scadenza del presente contratto di locazione finanziaria. Inoltre, qualora l'utilizzatore intenda avvalersi dell'opzione di riscatto dei beni, dovrà trasmettere alla
Concedente, oltre alle somme indicate nel primo capoverso, anche la documentazione occorrente per il passaggio di proprietà dei beni oggetto del contratto;
in difetto tale facoltà si intenderà rinunziata ed i beni pagina 12 di 21 dovranno essere riconsegnati secondo quanto previsto all'art. 13 delle condizioni generali di contratto”.
L'art. 13, poi, prevede: “Alla scadenza la locazione finanziaria cessa di diritto senza bisogno di disdetta alcuna e, qualora non venga esercitata
l'opzione di riscatto dei beni di cui all'art. 4 delle condizioni particolari, il giorno successivo a quello della scadenza della locazione l'Utilizzatore deve restituire i beni oggetto del contratto completi, a seconda della loro natura, di ogni accessorio e pertinenza, variante o allestimento – e, se trattasi di beni immobili, liberi da persone e cose – unitamente ai documenti che per legge accompagnano i medesimi beni, in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso.
La restituzione dei beni, anche nel caso di risoluzione anticipata della locazione finanziaria, avviene a cura e spese dell'Utilizzatore nel luogo con le modalità e nei termini indicati dalla Concedente;
le spese eventuali di smontaggio e trasporto sono a carico dell'Utilizzatore. La riconsegna dei beni risulterà da un apposito verbale predisposto dalla
Concedente redatto in contraddittorio con l'Utilizzatore…”.
Il contratto prevedeva pertanto un preciso onere per l'utilizzatrice di esercitare il riscatto, indicando tempi e modalità, in mancanza cessava il diritto di detenere i beni, che dovevano essere restituiti in giorno successivo alla scadenza del contratto a cura e spese dell'utilizzatrice stessa.
Non risulta che sia mai stata inviata la pec indicata all'art. 14 nei termini previsti. Altrettanto pacifico è che i beni non sono stati restituiti.
L'unica attività che viene posta a carico della concedente è quella di indicare luogo, termini e modalità della consegna.
pagina 13 di 21 Questo non implica però, come sostiene l'appellante, che egli fosse legittimato a procrastinare la consegna fino a quando non gli fossero state comunicate tali informazioni.
Il contratto è infatti chiaro nell'indicare che l'utilizzatrice era tenuta a consegnare i beni immediatamente dopo la scadenza del contratto, non avendo dopo tale data diritto a mantenere la detenzione.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, quindi,
l'utilizzatrice non era legittimata ad attendere di ricevere le informazioni su luogo e modalità di consegna, avendo un preciso onere di attivarsi immediatamente.
Per liberarsi della propria obbligazione, quindi, l'odierna appellante avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dall'art. 1209 c.c., cosa che pacificamente non ha fatto.
In mancanza, quindi, l'obbligazione di consegna dei beni non si è estinta, e conseguentemente è sorto il debito per il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto.
IV. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il tribunale di Siena abbia escluso la possibilità di ridurre ad equità la penale ai sensi dell'art. 1384
c.c., sostenendo che nel caso presente non vi sarebbe inadempimento, in quanto il contratto era giunto al suo termine naturale. Sottolinea al riguardo l'appellante l'evidente sproporzione tra la somma dedotta nel contratto (39.757,20 euro di rate, integralmente corrisposte, più 315,97 euro oltre iva a titolo di riscatto) e la somma più che doppia richiesta a titolo di penale (83.109,76 euro). A ciò aggiungasi che dalla restituzione dei beni in leasing la concedente non avrebbe ottenuto alcuna utilità, ma pagina 14 di 21 anzi avrebbe dovuto sostenere dei costi di immagazzinamento e smaltimento.
La questione è fondata.
L'argomentazione spesa dal Tribunale per sostenere l'inapplicabilità del disposto dell'art. 1384 c.c. non convince. Il solo fatto che il contratto sia giunto a naturale scadenza, con pagamento integrale dei ratei pattuiti, infatti, non implica che non vi sia stato un inadempimento, essendo pacifico che l'utilizzatrice non ha assolto all'ulteriore obbligo contrattuale di restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria.
La rilevanza di questo inadempimento, poi, è assolutamente centrale, visto che l'obbligazione di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 13
è sorta proprio per effetto dello stesso (“L'Utilizzatore prende atto per sé ed i suoi aventi causa che in caso di mancata restituzione dei beni come innanzi pattuito la detenzione e l'utilizzo sono contrarie alla volontà della
Concedente e che in caso di mora nella riconsegna dei beni dovrà pagare un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto all'art. 3 delle condizioni particolari per ogni periodo o frazione di ritardo salvo maggior danno e salva la facoltà della Concedente di procedere direttamente al relativo recupero tramite i suoi incaricati che devono sin d'ora considerarsi autorizzati ad entrare negli immobili locati o nei luoghi ove i beni oggetto del contratto si trovano per acquisirne il possesso con spese e rischio a carico dell'Utilizzatore che si impegna sin d'ora a non fare opposizioni d'alcun genere”).
La predetta indennità, poi, assume in concreto il ruolo di una penale, essendo finalizzata a predeterminare il danno da mancata restituzione dei beni.
Nello specifico, poi, la penale viene quantificata dal contratto in misura corrispondente al canone periodico pattuito. pagina 15 di 21 Se questo in linea teorica è coerente con la presunzione che il valore di utilizzo dei beni rimanga immutato anche dopo la scadenza del contratto, nel caso di specie l'applicazione della disciplina ha portato ad una evidente stortura.
Non può trascurarsi, infatti, che i beni di cui si discute erano destinati ad avere un valore residuo molto ridotto alla scadenza del contratto, trattandosi di beni che per usura o obsolescenza tecnologica non erano destinati all'utilizzo per un tempo molto maggiore (riunito elegance, poltrona future, proiettore R2174, tavolo contattologia, intepupullometro digitale, frontifocometro SLM5000, molatrice Topcon ALE 5000 SG).
Anche considerando l'ammontare molto ridotto del prezzo di riscatto
(315 euro circa), si può considerare che si verta in un'ipotesi di leasing di godimento, nella quale i beni non conservano un valore apprezzabile dopo la scadenza del piano dei pagamenti.
Dalla fattura doc. 4 di parte appellata risulta infatti che i beni sono stati acquistati per € 31.597 oltre IVA, mentre dal contratto si evince che l'utilizzatrice ha corrisposto in totale € 35.573,12 oltre IVA, a cui si aggiungono le somme versate in corso di giudizio.
Da un lato, quindi, i beni certamente alla scadenza del contratto mantenevano un valore residuo limitato;
dall'altro l'investimento effettuato dalla concedente era già stato sostanzialmente remunerato attraverso il pagamento dei ratei.
In un tale contesto, quindi, la riconsegna dei beni non comportava un concreto vantaggio economico per la concedente, che al più avrebbe potuto rivenderli a terzi ottenendo un ricavato, detratti gli oneri amministrativi conseguenti, oggettivamente assai ridotto, come conferma il fatto che i beni non sono stati oggetto del pignoramento effettuato a marzo 2022 da circostanza dalla quale si desume che Contr pagina 16 di 21 gli stessi o non erano più nel negozio, o non vi era utilità nel porli in vendita.
La mancata riconsegna dei beni, quindi, ha determinato un limitato squilibrio delle prestazioni.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e
1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo
"avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Sez. 3, Sentenza n.
11908 del 19/06/2020).
L'importo della penale, pari a poco meno di tre volte il valore del contratto, risulta quindi eccessivo, tenuto conto del limitato interesse della concedente ad ottenere la restituzione dei beni locati, che avevano mantenuto un valore minimo.
Tenuto conto dell'oggettiva incidenza dell'inadempimento dell'odierna appellante nell'economia del rapporto, si ritiene equo rideterminare la penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c., in € 7.500, somma dalla quale devono essere detratti i 315,97 euro già corrisposti in corso di causa. pagina 17 di 21 V. Il quinto motivo di appello è infondato.
Con il quinto motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria, avanzata ai sensi dell'art. 96.2 c.p.c. per avere la parte appellata compiuto esecuzione forzata (pignoramento mobiliare di merce per il valore di acquisto di euro 66.000,00) a fronte di un diritto inesistente.
L'assunto è infondato.
Nel giudizio che riguarda il titolo sulla base del quale è stata promossa l'esecuzione è astrattamente possibile valutare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 secondo comma c.p.c. La Corte di Cassazione, infatti, ha già chiarito che “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo” (Sez. U, Sentenza n. 25478 del
21/09/2021).
Ciononostante, va osservato che l'azione esecutiva è stata intrapresa sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo e che il credito è stato, sia pure in misura ridotta, confermato.
pagina 18 di 21 Ciò di cui si può discutere, quindi, è esclusivamente il fatto che il valore dei beni pignorati e posti in vendita era superiore al credito oggi accertato.
Tale tipo di danno, però, potrà essere compensato attraverso la restituzione dell'eccedenza.
L'accoglimento della domanda risarcitoria avrebbe invece presupposto la prova dell'esistenza di un danno ulteriore, derivante eventualmente dal fatto che i beni sono stati venduti ad un prezzo ampiamente inferiore al loro valore.
La prova di tale maggiore danno, però, non emerge nel presente processo.
La domanda risarcitoria, quindi, non può essere accolta.
VI. Con riferimento alle spese di lite, va rammentato che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta d'ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006; conforme Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008). Inoltre, “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021)
Nel presente giudizio la pretesa di risulta complessivamente CP_3 accolta, e purtuttavia è stata notevolmente ridimensionata dal giudizio di appello. Tale risultato, pur non configurando tecnicamente un'ipotesi pagina 19 di 21 di soccombenza reciproca, giustifica comunque una parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, che può essere individuata in misura di due terzi, con condanna di che Parte_3 nel giudizio di soccombenza rivestono una posizione deteriore, al pagamento del restante terzo a favore di parte appellata, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
(quale incorporante la
[...]
, Controparte_2 avverso la sentenza n. 134/2023 emessa dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 13/02/2023, così provvede:
1. Accoglie il terzo motivo di appello, rigettando gli altri;
2. In riforma della sentenza di primo grado, ridetermina la penale dovuta dalla Parte_1
per il ritardo nella riconsegna dei beni concessi in locazione
[...] finanziaria in euro 7500, condannando la stessa al pagamento di tale somma, detratti 315,97 euro già corrisposti, in favore di
[...]
; Controparte_2
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi, condannando Parte_1
al pagamento del restante terzo a
[...] CP_2 pagina 20 di 21 quale incorporante Controparte_2 [...]
Controparte_2
, che liquida per l'intero per il primo grado in euro 4.217,00 e per il
[...] grado di appello in euro 4.997 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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